Tipologia: CCNL
Data firma: 20 luglio 2000
Validità: 01.07.2000 - 30.06.2004
Parti: Aiad e Anpico
Settori: Trasporti, Piloti collaudatori

Sommario:

a) Parte generale
Capitolo I

Art. 1 - Contratto
Art. 2 - Categorie ed efficacia del contratto
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 4 - Interpretazione del contratto
Art. 5 - Decorrenza e durata
Capitolo II
Art. 6 - Qualifica e suo riconoscimento
Art. 7 - Istituzione del rapporto
Art. 8 - Contratto a termine
Art. 9 - Mansioni e doveri
Art. 10 - Orario di lavoro
Art. 11 - Ferie - Festività
Art. 12 - Aspettativa
Art. 13 - Aggiornamento professionale
Art. 14 - Indumenti di volo
Art. 15 - Trattamento di malattia o infortunio
a) Malattia o infortunio non per cause di servizio.
b) Malattia o infortunio per cause di servizio.
c) Turni di riposo obbligatorio.
Art. 16 - Servizio militare
Art. 17 - Assicurazione infortuni
Art. 18 - Sicurezza e assistenza al volo
Art. 19 - Scomparsa
Art. 20 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Art. 21 - Trasferimento del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione
Art. 22 - Tutela speciale
Art. 23 - Preavviso
Art. 24 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 25 - Controversie
Art. 25.1 - Controversie interpretative e collettive.
Art. 25 bis - Controversie individuali
Art. 25 ter - Collegio arbitrale
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 27 - Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
b) Parte retributiva
Capitolo I

Art. 29 - Determinazione dei minimi contrattuali
Art. 30 - Aumenti di anzianità
Art. 31 - Tredicesima mensilità
c) Parte riservata alla contrattazione aziendale
Capitolo I

Art. 32 - Indennità di volo
Art. 33 - Previdenza
Art. 34 - Previdenza integrativa
Art. 35 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 36 - Trasferte e missioni

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali

Addì 20 luglio 2000, in Busto Arsizio (VA) tra Associazione Industrie per Aerospazio Sistemi e la Difesa (Aiad) e Associazione Nazionale Piloti Collaudatori (Anpico) le Parti si danno atto che, in considerazione del nuovo scenario di mercato aerospaziale militare e civile che impone alle aziende il continuo miglioramento del loro posizionamento competitivo, è indispensabile realizzare un sistema contrattuale che permetta di far fronte alle esigenze fondamentali di entrambe le Parti e di operare per conseguire obiettivi comuni quali:
- far fronte alle sfide del mercato attraverso il continuo miglioramento di prodotti sempre più competitivi e ad elevato valore aggiunto;
- incrementare il patrimonio di 'know-how' tecnologico allo scopo di raggiungere un elevato grado di eccellenza;
- intensificare le azioni mirate alla riduzione dei costi aziendali;
- ottimizzare la utilizzazione delle risorse finanziarie e umane disponibili.
Sulla base di quanto precede è stato stipulato il presente CCNL che disciplina i rapporti di lavoro tra le Aziende di Costruzioni Aerospaziali e i Piloti Collaudatori Sperimentatori e di Produzione da esse dipendenti.

a) Parte generale
Capitolo I
Art. 1 - Contratto

Il presente contratto consta di:
a) una parte generale;
b) una parte retributiva;
c) una parte riservata alla contrattazione aziendale.
La materia riservata alla contrattazione a livello aziendale è solamente quella stabilita dal presente contratto sub c) e viene delegata dalle parti stipulanti, alle rispettive aziende e ai Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione.
Le Parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e ciò costituirà l'obiettivo della contrattazione aziendale.

Art. 2 - Categorie ed efficacia del contratto
Il presente contratto si applica ai Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione e alle Aziende di Costruzioni aerospaziali, ha efficacia nazionale e abroga i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Art. 4 - Interpretazione del contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive, le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto, sia il rapporto di lavoro.

Capitolo II
Art. 8 - Contratto a termine

L'assunzione può essere effettuata con prefissione di termine, secondo le norme di legge.
Il rapporto di lavoro a termine è regolato, oltre che dalle norme di legge, anche da quelle del presente contratto in quanto applicabili.

Art. 9 - Mansioni e doveri
Il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione svolge, secondo la qualifica posseduta, le seguenti mansioni nel rispetto della normativa vigente:
a) l'esecuzione di:
- voli di esigenza tecnica e di preparazione di aeromobili di serie;
- voli di messa a punto e collaudo di aeromobili prototipi e prototipi derivati;
- voli di preparazione al collaudo di messa a punto e collaudo di aeromobili di serie e/o riparati e revisionati;
b) l'istruzione a doppio comando per l'abilitazione di altri piloti sugli aeromobili prodotti e/o riparati e/o revisionati dall'azienda;
c) il trasporto in volo degli aeromobili e le loro consegne;
d) l'esecuzione di voli di esibizione, dimostrazione e presentazione;
e) la collaborazione con la dirigenza in ciò che ha relazione con i compiti elencati.
Inoltre, il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione dovrà svolgere tutte quelle attività di volo che, concordate con gli altri enti tecnici della azienda, nel rispetto delle normative applicabili saranno ritenute necessarie.
Il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare ha l'obbligo di volare secondo le vigenti norme e regole dell'aria, attenendosi a tutte le disposizioni emanate in proposito dalle competenti autorità e sarà in ogni momento responsabile della sicurezza del volo.

Art. 10 - Orario di lavoro
Fermo restando il normale orario di lavoro di cui alla legge n. 196/97, l'articolazione del medesimo sarà quella in vigore nella azienda o diversamente concordata in considerazione delle esigenze aziendali.
In ogni caso l'orario di volo non dovrà superare le 6 ore giornaliere, salvo il caso di voli di trasferimento e/o speciali che esigano una ininterrotta superiore durata.
Per consentire il massimo della flessibilità ed in funzione delle esigenze aziendali, i Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione effettueranno attività di volo in ogni giorno della settimana, fermi restando i limiti previsti dal presente articolo.
La prestazione lavorativa che preveda attività di volo effettuata nei giorni di domenica e nelle festività, previste dall'art. 11, potrà essere recuperata con riposi compensativi, concordati con l'azienda e comunque in funzione delle esigenze aziendali.

Art. 11 - Ferie - Festività
[…]
Fermo restando il principio della irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente queste ultime non risultino comunque fruite, in tutto o in parte, entro il 1° ottobre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione, di cui agli artt. 29 e 30, nonché all'importo dell'indennità d'impiego minimo di cui all'art. 32, da liquidarsi entro il mese di ottobre di detto anno.
[…]

Art. 13 - Aggiornamento professionale
Le aziende, allo scopo di promuovere l'aggiornamento professionale, sia in relazione all'evoluzione delle tecnologie applicate in azienda, sia per fornire adeguati supporti di preparazione, attesa la struttura e la natura dell'attività svolta, favoriranno la partecipazione dei Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione a corsi, seminari o altre iniziative.

Art. 14 - Indumenti di volo
Gli equipaggiamenti e il materiale necessario al volo (effetti di volo, paracadute, equipaggiamenti speciali, ecc.) saranno forniti e mantenuti in stato di efficienza dall'azienda.
Tali equipaggiamenti dovranno essere di marca e modello omologati e autorizzati da un ente ufficiale.

Art. 15 - Trattamento di malattia o infortunio
c) Turni di riposo obbligatorio.

Qualora il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione venga riconosciuto da un istituto medico legale affetto da fatica operazionale, e quindi debba trascorrere un periodo di riposo obbligatorio della durata fissata dall'istituto stesso, avrà diritto solo al trattamento retributivo previsto nel caso di malattia per causa di servizio.
Trascorso il periodo di 15 mesi, di cui al punto a), senza che il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione abbia potuto riprendere servizio, l'azienda ha la facoltà di licenziare il pilota, corrispondendogli l'indennità di mancato preavviso e il TFR.
In caso di contestazione sulla dipendenza o meno della malattia da cause di servizio, a richiesta di ognuna delle due Parti è ammesso il ricorso ad una Commissione arbitrale, costituita da 2 sanitari, designati 1 da Aiad e 1 da Anpico e da un terzo sanitario con funzioni di Presidente, designato d'accordo da Aiad e da Anpico, o, in mancanza di accordo, dall'Ordine professionale dei medici.

Art. 18 - Sicurezza e assistenza al volo
L'osservanza delle norme di legge e di quelle emanate dagli organi competenti per la sicurezza e l'assistenza al volo costituisce preciso dovere dell'azienda e dei Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione.
In particolare l'azienda deve fornire un adeguato servizio antincendio e sanitario di emergenza nei casi di operazioni di volo su aeroporti/eliporti, dove l'azienda svolge normalmente attività di volo, sprovvisti di tali servizi disposti dai Ministeri competenti.

Art. 22 - Tutela speciale
Qualora il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione venga riconosciuto da un Istituto medico legale non più idoneo al servizio di volo per infortunio o malattia, l'azienda si impegna a dare all'interessato, con novazione del rapporto di lavoro, un'occupazione a terra nella stessa azienda o società partecipate tenendo conto delle sue capacità e titoli professionali con qualifica da concordare compatibilmente con le esigenze aziendali e comunque non inferiore a quadro, purché il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione abbia un grado d'invalidità permanente inferiore al 75%, determinato sulla base delle tabelle ufficiali Inail.
In tale caso dovranno essergli corrisposte le indennità di preavviso e d'anzianità che, come Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione gli sarebbero spettate in caso di licenziamento.

Art. 25 - Controversie
Art. 25.1 - Controversie interpretative e collettive.

Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite per l'ulteriore esame e risoluzione ad Aiad e ad Anpico.
La procedura dovrà essere completata entro 25 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento di tale procedura, non si darà corso ad azioni sindacali.

Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
Qualora il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione commetta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e del Regolamento disciplinare aziendale, inflazione disciplinare potrà essere assoggettato, a seconda della gravità, ad una delle seguenti sanzioni:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
4) licenziamento con o senza preavviso.
[…]

c) Parte riservata alla contrattazione aziendale
Capitolo I
Art. 32 - Indennità di volo

Le Parti convengono che l'indennità di volo potrà essere oggetto di specifica intesa a livello aziendale.
Si precisa che ferma restando la retribuzione indicata negli artt. 29, 30 e i riflessi della stessa sugli istituti indiretti e differiti, sarà corrisposta al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione una indennità erogata in funzione della attività di volo indipendentemente sia dalla configurazione del velivolo, che da tutti gli interventi e quant'altro richiesti e che possano intervenire durante tutta l'attività di volo, sempreché configurazioni e interventi siano conformi alle vigenti normative. […]