Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO


IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, l’articolo 46, rubricato “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, l’articolo 47, rubricato “Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà” e l’articolo 71 rubricato “Modalità dei controlli”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” e, in particolare, l’articolo 138, del citato decreto legislativo, rubricato “Elenco dei medici autorizzati”;
VISTO il decreto 4 maggio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, concernente le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria;
VISTO in particolare, l’articolo 7, comma 1, del predetto decreto 4 maggio 2022, rubricato “Iscrizione negli elenchi” il quale prevede che, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sono individuate le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati di coloro i quali sono stati dichiarati abilitati dalla commissione di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;
VISTO il decreto direttoriale 9 marzo 2023, n. 22, di attuazione dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto 4 maggio 2022, recante le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati;
RAVVISATA la necessità di adottare il decreto direttoriale di cui all’articolo 7, comma 1, del citato decreto interministeriale 4 maggio 2022
 

DECRETA


Articolo 1
(Presentazione della domanda)

1. La domanda, in bollo, per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati è presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Medici autorizzati”, pubblicato contestualmente al presente decreto, nella versione aggiornata alla data di presentazione della domanda.
2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall’articolo 2 del presente decreto, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
 

Articolo 2
(Documentazione)

1. Alla domanda di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel modulo di domanda;
c) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati presentata all’Ufficio;
d) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa al certificato di iscrizione che rilascia l’Ufficio, se richiesto.
2. In alternativa alla documentazione prevista dal comma 1, lettere c) e d), può essere, rispettivamente, allegata la seguente documentazione:
a) seriale della marca da bollo relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda;
b) seriale della marca da bollo relativa al certificato che rilascia l’Ufficio, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda, se richiesto.
Unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b), deve essere allegato il modello di dichiarazione sostitutiva per marca da bollo debitamente compilato.
 

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto 4 maggio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca.
2. Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione all’elenco dei medici autorizzati non conformi al modello di cui all’articolo 1 ovvero prive della documentazione richiesta.
 

Articolo 4
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 17 maggio 2023

Gennaro Gaddi