MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto 18 maggio 2023, n. 606
Disposizioni attuative per il riconoscimento e la notifica all’IMO dei laboratori di prova che eseguono prove al fuoco in accordo all’International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice FTP)


IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 recante adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’articolo 3 che affida al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto l’esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio;
Visti il Decreto del presidente della Repubblica 20 Dicembre 2017, n. 239, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio;
Ritenuto necessario determinare le disposizioni attuative per il riconoscimento e la notifica all’IMO dei laboratori nazionali che intendano eseguire le prove al fuoco previste dall’International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice FTP);
 

Decreta

Articolo 1
Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli adempimenti per il riconoscimento e la notifica all’IMO dei laboratori che eseguono le prove previste dall’International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice FTP) adottato con la risoluzione MSC.307(88) come emendata.
2. Il presente decreto si applica ai laboratori di prova quali soggetti giuridici pubblici o privati presenti sul territorio nazionale.
 

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “Organizzazione Marittima Internazionale” o “IMO”: l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a Londra - istituita a seguito dell’adozione della Convenzione internazionale marittima di Ginevra del 1948 - impegnata a promuovere la cooperazione marittima tra i paesi membri e a garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell’ambiente marino;
b) “Convenzione”: la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata;
c) “Direttiva MED”, la Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo come emendata e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio;
d) “Codice FTP”: l’International Code for Application of Fire Test Procedures adottato dall’IMO con la Risoluzione MSC.307(88) come emendata;
e) “ACCREDIA”: l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo n. 765/2008, ad attestare la competenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, e dei laboratori di prova e taratura;
f) “Certificato di accreditamento”: l’attestazione di terza parte rilasciata da ACCREDIA con la quale si dichiara che un laboratorio soddisfa i requisiti della norma ISO 17025, nella sua versione aggiornata, rispetto a norme e/o metodi di prova previsti dal Codice FTP;
g) ISO 17025: norma recante i Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura;
h) “Laboratorio IMO”: il laboratorio di prova in possesso di un valido provvedimento di riconoscimento emesso dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto in accordo al presente decreto.
 

Articolo 3
Modalità di riconoscimento del laboratorio di prova

1. I laboratori di prova che intendono essere riconosciuti dall’Amministrazione come laboratori IMO, inviano apposita domanda - a mezzo PEC, conforme al modello di cui all’allegato I al presente decreto - al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
2. All’istanza è allegato il certificato di accreditamento, emesso da ACCREDIA, attestante la conformità del laboratorio di prova alla norma ISO 17025 - nella sua versione aggiornata alla data di emissione del certificato - comprensivo dell’elenco delle norme e/o metodi di prova previsti dal Codice FTP per cui si richiede il riconoscimento.
3. Il riconoscimento del laboratorio di prova è emanato, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione citata ai punti 1. e 2. del presente articolo, con provvedimento del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
 

Articolo 4
Validità del provvedimento di riconoscimento

1. La validità del provvedimento di riconoscimento corrisponde alla validità del relativo certificato di accreditamento del laboratorio di prova.
2. Il laboratorio IMO invia al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, senza ritardo, il certificato di accreditamento ove rinnovato oltreché eventuali provvedimenti di limitazione, estensione, sospensione, ritiro o altro ad esso afferenti.
3. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto cura i relativi adempimenti amministrativi.
 

Articolo 5
Notifica del provvedimento di riconoscimento ai competenti servizi IMO

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto notifica all’IMO il provvedimento di riconoscimento del laboratorio con le modalità previste da tale agenzia.
2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto cura l’aggiornamento di tale notifica ove necessario.
 

Articolo 6
Controlli

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto controlla, periodicamente, mediante le banche dati di ACCREDIA, le informazioni afferenti agli accreditamenti su cui si basano i provvedimenti di riconoscimento dei laboratori IMO.
2. Laddove ritenuto necessario, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto assiste alle attività di ACCREDIA con spese a carico del laboratorio.
 

Articolo 7
Provvedimenti sanzionatori

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto procede a limitare, sospendere ovvero revocare il provvedimento di riconoscimento del laboratorio IMO in presenza di violazioni e/o di rilevanti non conformità accertate attraverso i controlli di cui all’articolo 6.
 

Articolo 8
Clausola di salvaguardia

1. I laboratori nazionali che - alla data di entrata in vigore del presente decreto - risultano essere già in possesso di riconoscimento IMO sono assoggettati, entro la data del 30 giugno 2024, alla procedura di cui al precedente articolo 3.
 

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente al suo allegato, entra in vigore il giorno, il mese e l'anno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2023
 

Il Comandante generale
Amm. Isp. Capo (CP) Nicola CARLONE

 

Allegato