Regione Piemonte
D.D. 17 maggio 2023, n. 210
Regolamento regionale 11/R approvato con D.G.R. n. 12-5703 del 2 ottobre 2017 redatto ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale del 17 novembre 2016, n. 23. Aggiornamento degli allegati.
B.U.R. 25 maggio 2023, n. 21
 

Premesso che:
l’art. 39 della l.r. 23/2016 prevede la definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e di concessione delle attività estrattive e la relativa modulistica;
il Regolamento regionale 11/R del 2 ottobre 2017 definisce i contenuti e le modalità di presentazione delle suddette domande;
l’art. 11 del suddetto Regolamento prevede l’aggiornamento degli allegati stabilendone le modalità e la decorrenza;
la D.G.R. del 28 settembre 2018, n. 1-7574 “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE2016/2679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (Data Breach), adozione del relativo registro e modello di informativa” stabilisce che le strutture regionali adottino il modello unificato di informativa sul trattamento dei dati personali;
considerato che:
gli allegati così come riportati nel citato Regolamento regionale 11/R non contemplano quanto previsto dall’aggiornamento normativo introdotto con l’art. 52 della l.r. 25/2021 e l’art. 9 della l.r. 3/2023;
gli allegati A1, A2, B, C, E e G non riportano gli aggiornamenti, per la sezione anagrafica, conformi a quelli approvati con accordo in Conferenza Unificata Stato - Regioni e contenuti nella nuova modulistica unificata e standardizzata;
gli allegati E, G ed I riportano delle inesattezze riconducibili a meri errori di trascrizione ed in particolare gli allegati E e G riportano la richiesta di ricevute di pagamento non dovute e l’allegato I riporta la citazione dell’articolo 1994 del C.C. anziché 1944;
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;
quanto sopra premesso e considerato,
 

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
• D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
• art. 17 della l.r. 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
• art. 39 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
• art. 11 del Regolamento regionale 11/R, approvato con D.G.R. n. 12-5703 del 2 ottobre 2017;
• art. 52 della l.r. 19 ottobre 2021, n. 25 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021";
• art. 99 della l.r. 9 marzo 2023, n. 3 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022";
 

determina

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di integrare gli allegati del Regolamento regionale 11/R con l’allegato M per gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che prevedono l’utilizzo e commercializzazione di materiali appartenenti alla seconda categoria dell’art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443 così come previsto dall’art. 1, c. 7bis della l.r. 23/2016 e con l’allegato N per gli interventi non estrattivi che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo con utilizzo dei materiali in sostituzione di materiali da cava così come previsto dall’art. 1, c. 8 bis della l.r. 23/2016, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di aggiornare gli allegati del Regolamento regionale 11/R denominati A1, A2, B, C, E, G ed I per la presentazione delle domande di autorizzazione e di concessione delle attività estrattive, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di stabilire che la presente determinazione diverrà efficace il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione, secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
 

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Edoardo Guerrini

Allegato