Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
di concerto con
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
 

VISTO l'articolo 82, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che “i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione”;
VISTO l'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che “con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)”;
VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 febbraio 2011, di seguito D.M. 4.2.2011, per la “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 56 del 1° ottobre 2020, con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui al punto 2 dell’allegato I del D.M. 4.2.2011, di seguito Commissione di cui al D.M. 4.2.2011;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” ed in particolare, l’articolo 6-bis, inserito dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, con il quale è stata istituita la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e a cui è stata attribuita, tra l’altro, la funzione di curare “l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2021, con il quale è stato conferito al dott. Gennaro Gaddi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’incarico di titolare della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute 1° agosto 2022, n. 63, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011, contenente l’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori;
VISTA l’istanza di rinnovo dell’iscrizione triennale negli elenchi delle aziende autorizzate quali soggetti formatori dei lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione, presentata da Terna Rete Italia S.p.A., ai sensi dell’allegato II, punto 1.3, al D.M. 4.2.2011, con annessa comunicazione di aggiornamento della relativa documentazione;
VISTE le istanze di rinnovo dell’iscrizione triennale negli elenchi delle aziende autorizzate quali soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione e delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione presentate da E-Distribuzione S.p.A., ai sensi dell’allegato II, punto 1.3, al D.M. 4.2.2011;
VISTI i pareri di cui al punto 2.1 dell’allegato I del D.M. 4.2.2011, relativo alle istanze presentate dalla società Terna Rete Italia S.p.A. e dalla società e-distribuzione S.p.A. di rinnovo delle rispettive autorizzazioni;
TENUTO CONTO dell’attuale vacanza dell’incarico di Direttore della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
VISTO l’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 nel quale si prevede che “Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in particolare, quelle di seguito indicate: (...) adozione, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, anche ad interim, dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2023 al n. 520, con il quale il Dott. Giovanni Leonardi è stato confermato nell’incarico di Segretario Generale del Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2021, fermo restando quanto previsto dall’art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
 

DECRETA


Articolo 1

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, l'iscrizione della Società E- Distribuzione S.p.A. nell'elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione è rinnovata, ai sensi del punto 1.3.1 dell’allegato II al D.M. 4.2.2011, per tre anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione risultante dal decreto 1° agosto 2022, n. 63;
 

Articolo 2

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, l'iscrizione delle Società E- Distribuzione S.p.A. e Terna Rete per l'Italia S.p.A. nell’elenco dei soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione è rinnovata, ai sensi del punto 4.3.1 dell’allegato III al D.M. 4.2.2011, per tre anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione risultante dal decreto 1° agosto 2022, n. 63;
 

Articolo 3

1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell’allegato I del D.M. 4.2.2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 4.2.2011.
2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, si esprime in merito alla variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, con decreto del Direttore Generale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute, è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato D.M. 4.2.2011, in capo alle medesime aziende.
 

Articolo 4

1. In attuazione di quanto disposto agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, allegato al presente decreto. Tale elenco sostituisce integralmente l’elenco adottato con decreto direttoriale 1° agosto 2022, n. 63 citato in premessa.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.
 

Direzione Generale per la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro

per la Direzione Generale della prevenzione
sanitaria

Il Direttore Generale
Gennaro Gaddi

Il Segretario generale
Giovanni Leonardi

 

Allegato