Regione Umbria
Legge regionale 26 maggio 2023, n. 6.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).
B.U.R. 31 maggio 2023, n. 28

L’Assemblea legislativa ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
 

Art. 1
(Modificazione della rubrica del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)

1. Alla rubrica del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) le parole: “, agricoltura sociale” sono soppresse.
 

Art. 2
(Sostituzione della rubrica della Sezione III del Titolo VIII della l.r. 12/2015)

1. La rubrica della Sezione III del Titolo VIII della l.r. 12/2015 è sostituita dalla seguente: “Disciplina delle fattorie sociali”.
 

Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 153 della l.r. 12/2015)

1. L’articolo 153 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 153
(Finalità e definizioni)

1. La Regione, in attuazione dei principi e delle disposizioni della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), nonché del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale), riconosce, sostiene e promuove l’agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzata allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali.
2. La Regione, in conformità al quadro della programmazione delle proprie funzioni relative alle attività agricole e sociali, anche in concerto con gli enti pubblici competenti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli, istituzioni locali al fine di sviluppare le attività di agricoltura sociale.
3. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) “agricoltura sociale”: le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, di cui all’articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 2, comma 4, della l. 141/2015, dirette a realizzare gli interventi e i servizi di cui al medesimo articolo 2, comma 1, della stessa l. 141/2015;
b) “fattorie sociali”: i soggetti di cui alla lettera a), che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritti nell’elenco regionale delle fattorie sociali di cui all’articolo 157.
4. Le attività di agricoltura sociale esercitate dall’imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, nei casi indicati dall’articolo 2, comma 3, della l. 141/2015.
5. Le attività di agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della l. 141/2015, possono essere svolte dall’imprenditore agricolo in accordo con le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
6. Le attività di agricoltura sociale possono essere realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, con gli Enti pubblici competenti per territorio nonché con gli altri soggetti individuati dalla citata normativa statale.
7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l’esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali.”.
 

Art. 4
(Modificazioni e integrazioni all’articolo 154 della l.r. 12/2015)

1. All’articolo 154 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: “didattica” è sostituita dalla seguente: “sociale”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Gli edifici e i luoghi in cui si svolgono le attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi ed igienico-sanitari, previsti dalle specifiche normative di settore ed essere conformi alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e gestione delle risorse ambientali.”;
c) al comma 6 dopo le parole: “dell’articolo 153, comma 3,” sono aggiunte le seguenti: “lettera b),”;
d) al comma 6 le parole: “153 e gli operatori di cui all’articolo 155” sono sostituite dalle seguenti: “2, comma 1, della l. 141/2015”;
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6 bis. La somministrazione di pasti e bevande nell’ambito dell’esercizio dell’attività di fattoria sociale può avvenire, esclusivamente, nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. In tali situazioni, devono essere utilizzati bevande e cibi prodotti, lavorati e trasformati nel territorio regionale, fatti salvi i casi di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o di necessità dovute a particolari esigenze alimentari di soggetti ospiti della fattoria sociale.”.
 

Art. 5
(Abrogazione dell’articolo 155 della l.r. 12/2015)

1. L’articolo 155 della l.r. 12/2015 è abrogato.
 

Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 156 della l.r. 12/2015)

1. L’articolo 156 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 156
(Riconoscimento delle fattorie sociali)

1. Possono essere riconosciuti nel territorio regionale come operatori dell’agricoltura sociale, le fattorie sociali esercitate dai seguenti soggetti:
a) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono all’interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione per operatore di agricoltura sociale istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è stato rilasciato un attestato di partecipazione;
b) le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 2, comma 4, della l. 141/2015, le quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono all’interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione per operatore di agricoltura sociale istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è stato rilasciato un attestato di partecipazione.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui al medesimo comma 1 devono possedere, inoltre, i requisiti soggettivi prescritti dall’articolo 160, comma 1, nonché gli ulteriori requisiti definiti con le disposizioni regolamentari di cui al comma 4.
3. Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali, in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, che intendono operare quali fattorie sociali, presentano una apposita istanza di riconoscimento alla struttura regionale competente la quale procede, previa verifica del possesso dei requisiti, al riconoscimento e all’iscrizione della fattoria sociale nell’Elenco regionale di cui all’articolo 157.
4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 163, comma 1, lettera o), definisce le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.
 

Art. 7
(Sostituzione dell’articolo 157 della l.r. 12/2015)

1. L’articolo 157 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 157
(Elenco regionale delle fattorie sociali e avvio delle attività)

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia, l’Elenco regionale delle fattorie sociali, di seguito Elenco regionale, al fine di rendere pubblici i nominativi degli operatori di agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale. L’Elenco regionale è pubblicato sul sito della Regione ed è aggiornato con cadenza annuale.
2. Sono iscritte nell’Elenco regionale le fattorie sociali di cui all’articolo 153, comma 3, lettera b), riconosciute ai sensi dell’articolo 156.
3. Successivamente all’iscrizione nell’Elenco regionale, le fattorie sociali, prima di svolgere le attività, inviano al comune nel cui territorio sono ubicati i relativi edifici, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo quanto prescritto dall’articolo 161, commi 1 e 2.
4. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, ne trasmette copia alla struttura regionale competente, come disposto dall’articolo 161, comma 3.
5. Le fattorie sociali sono tenute a comunicare alla struttura regionale di cui al comma 1, ogni variazione dei dati contenuti nell’Elenco regionale, entro trenta giorni dalla variazione stessa.
6. A seconda della tipologia delle attività da avviare, le fattorie sociali devono possedere i requisiti indicati dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, n. 12550/2018, nonché le professionalità ove prescritte dalle normative di settore in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario, didattico ed educativo. Le fattorie sociali, laddove sia previsto dalla normativa di settore, devono, inoltre, essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, oppure, possono, ove previsto dalla normativa di settore, stipulare accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con Enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, o altri soggetti autorizzati o accreditati per i servizi socioassistenziali e socio-sanitari.
7. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall’Elenco regionale. Tale temine, su richiesta dell’interessato da presentare alla struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d’opera degli immobili da destinare alle attività.
8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 163, comma 1, lettera i), definisce le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.
 

Art. 8
(Sostituzione dell’articolo 158 della l.r. 12/2015)

1. L’articolo 158 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 158
(Logo distintivo e altre forme di comunicazione delle fattorie sociali)

1. La fattoria sociale si avvale di un logo distintivo, definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, da collocare all’esterno dell’azienda e da utilizzare nel materiale promozionale, recante la denominazione “Fattoria Sociale dell’Umbria”. Nel medesimo atto, la Giunta regionale definisce i limiti e le modalità di utilizzo del logo e della relativa denominazione.
2. L’uso del logo e della denominazione “Fattoria Sociale dell’Umbria” è subordinato all’iscrizione nell’Elenco regionale delle fattorie sociali, nonché alla presentazione della SCIA ai sensi dell’articolo 157, comma 3.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 163, comma 1, lettera k), definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.”.
 

Art. 9
(Sostituzione dell’articolo 159 della l.r. 12/2015)

1. L’articolo 159 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 159
(Interventi di sostegno)

1. La Regione favorisce l’agricoltura sociale, in particolare, mediante:
a) la valorizzazione dei beni immobili del patrimonio regionale a supporto delle fattorie sociali che svolgono attività dell’agricoltura sociale, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull’amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali)
b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie;
c) l’inserimento, nell’ambito delle politiche comunitarie di sviluppo rurale, di specifiche misure d’intervento a favore dell’agricoltura sociale e criteri di priorità a beneficio delle fattorie sociali, con particolare attenzione all’imprenditoria femminile e ai giovani agricoltori;
d) la promozione delle attività di agricoltura sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche regionali.
2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l. 141/2015, i comuni nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli possono definire modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nelle aree pubbliche.
3. Nell’ambito del Programma triennale di politica patrimoniale del demanio e del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 4 della l.r. 10/2018, possono essere previsti criteri di priorità per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche al fine di valorizzare i terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati di cui all’articolo 170, nonché i beni e i terreni confiscati in coerenza con l’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
4. L’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU), le aziende sanitarie territoriali e gli enti locali che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere, possono prevedere nelle procedure di gara ai fini della valutazione delle offerte, quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, della l. 141/2015 e dall’articolo 144, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).”.
 

Art. 10
(Integrazione alla l.r. 12/2015)

1. Dopo l’articolo 159 della l.r. 12/2015 è inserito il seguente:

“Art. 159 bis
(Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale)

1. È istituito presso l’Assessorato alle politiche agricole e agroalimentari l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) proposizione di iniziative finalizzate alla promozione della diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale;
b) monitoraggio delle attività, al fine di facilitare l’adozione e la diffusione di modelli efficaci e best practice;
c) coordinamento con l’Osservatorio nazionale sull’agricoltura sociale di cui all’articolo 7 della l. 141/2015, nonché con l’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e, se del caso, con la cabina di regia istituita con il Protocollo d’intesa per attività di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura e integrazione dei dati relativi alle esperienze di agricoltura sociale con l’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità;
d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell’agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;
e) proposizione di azioni finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti e all’inquadramento di modelli efficaci.
2. L’Osservatorio è composto da:
a) quattro rappresentanti della Regione, di cui uno competente in materia di agricoltura, uno in materia di servizi sociali, uno in materia di servizi sanitari e uno in materia di lavoro e formazione professionale;
b) un rappresentante dei comuni, designato dall’ANCI regionale;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime;
d) un rappresentante della Regione Umbria per la rete nazionale fattorie sociali;
e) un rappresentante della Regione Umbria per il Forum nazionale dell’agricoltura sociale;
f) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro, individuato dal Forum regionale del Terzo settore;
g) tre rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione sociale, designati dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative;
h) un rappresentante designato dall’Università degli studi di Perugia.
3. Previ accordi con la competente Amministrazione statale può far parte dell’Osservatorio un rappresentante del sistema penitenziario.
4. I compiti di segreteria dell’Osservatorio sono svolti dalla struttura dell’Assessorato regionale competente in materia di politiche agricole e agroalimentari. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. La partecipazione dei componenti all’Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
5. L’Osservatorio adotta un regolamento per disciplinare le proprie modalità di funzionamento.
6. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina il procedimento di nomina e designazione dei componenti dell’Osservatorio.”.
 

Art. 11
(Modificazione all’articolo 161 della l.r. 12/2015)

1. Al comma 3 dell’articolo 161 della l.r. 12/2015 le parole: “, un documento sintetico che riporta i dati principali” sono sostituite dalle seguenti: “una copia”.
 

Art. 12
(Modificazioni all’articolo 163 della l.r. 12/2015)

1. Al comma 1 dell’articolo 163 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h) le parole: “, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 143, comma 6, 150, comma 6, e 156, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 143, comma 6, e 150, comma 5”;
b) alla lettera i), alla fine, la parola: “3” è sostituita dalla seguente: “8”;
c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
“o) le modalità operative per l’attuazione della disciplina per il riconoscimento delle fattorie sociali ai sensi dell’articolo 156, comma 4.”.
 

Art. 13
(Modificazioni e integrazioni all’articolo 165 della l.r. 12/2015)

1. All’articolo 165 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: “153, comma 3,” sono aggiunte le seguenti: “lettera b),”;
b) al comma 5 le parole: “, 150, comma 4 e 156, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “e 150, comma 4”;
c) al comma 7 le parole: “, 149, comma 2, e 155” sono sostituite dalle seguenti: “e 149, comma 2”;
d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9 bis. Chiunque operi quale fattoria sociale, in assenza dell’iscrizione nell’Elenco regionale delle fattorie sociali di cui all’articolo 157, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all’irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l’immediata chiusura dell’esercizio.”.
 

Art. 14
(Integrazione all’articolo 166 della l.r. 12/2015)

1. Al comma 9 dell’articolo 166 della l.r. 12/2015, alla fine, dopo le parole: “competenti per territorio” sono aggiunte le seguenti: “i quali provvedono alla riscossione dei proventi di cui all’articolo 165, comma 10”.
 

Art. 15
(Integrazione all’articolo 171 della l.r. 12/2015)

1. All’articolo 171, comma 1, punto 1), della l.r. 12/2015 dopo la parola: “agricola” sono aggiunte le seguenti: “, comprese le attività di cui al Titolo VIII della presente legge”.
 

Art. 16
(Integrazione all’articolo 223 della l.r. 12/2015)

1. All’articolo 223 della l.r. 12/2015 dopo il comma 14 è inserito il seguente:
“14 bis. Le entrate derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica previste all’articolo 159, comma 1, lettera a), sono introitate al Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio regionale e le relative risorse sono destinate, subordinatamente all’accertamento delle stesse, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, nell’ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale.”.
 

Art. 17
(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta il regolamento di attuazione di cui all’articolo 163, comma 1, della l.r. 12/2015, relativamente alla disciplina delle fattorie sociali.
2. Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui all’articolo 153, comma 3, lettera a), della l.r. 12/2015, che esercitano l’attività di agricoltura sociale alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1, devono presentare alla Regione la richiesta d’iscrizione nell’Elenco regionale delle fattorie sociali entro dodici mesi dall’entrata in vigore del citato regolamento di attuazione, previo adeguamento della propria attività alle disposizioni del Titolo VIII della citata l.r. 12/2015 e del regolamento di attuazione medesimo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 26 maggio 2023

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