Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 12 maggio 2023
Approvazione dell'accordo datato 24 novembre 2022 con il Bureau Veritas SA, concernente delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia soggette alle convenzioni internazionali.
G.U. 1° giugno 2023, n. 127

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
del patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interdirettoriale 14 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2017, concernente l'approvazione dell'accordo di delega datato 3 luglio 2017 all'organismo riconosciuto Bureau Veritas Marine & Offshore SAS dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, come modificato dal decreto interdirettoriale 8 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -_n. 49 del 27 febbraio 2021, di approvazione dell'accordo datato 19 novembre 2020, con cui il riferimento al «Bureau Veritas Marine & Offshore SAS» (organismo riconosciuto) nel citato accordo del 3 luglio 2017 è sostituito da «Bureau Veritas SA»;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2021, n. 458 recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica», per effetto del quale tutte gli adempimenti relativi alla convenzione MARPOL sono attribuiti alla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare;
Considerato che il citato accordo di delega all'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA, datato 3 luglio 2017 come modificato con successivo accordo del 19 novembre 2020, è giunto alla sua naturale scadenza il 3 luglio 2022;
Vista la nota PEC del 17 gennaio 2022 protocollata in ingresso al n. 1368 in data 18 gennaio 2022, con cui il Bureau Veritas SA ha presentato istanza di rinnovo dell'accordo stipulato in data 3 luglio 2017 e modificato il 19 novembre 2020;
Considerato che nelle more del procedimento di rielaborazione e di sottoscrizione del nuovo accordo di delega si rende necessario mantenere la validità dell'accordo del 3 luglio 2017, come modificato dal decreto interdirettoriale 8 gennaio 2021, fino alla data di stipula dell'accordo stesso;
Considerato che Bureau Veritas SA ha svolto il proprio lavoro a soddisfazione dell'amministrazione;
Ritenuto necessario approvare l'accordo di delega a Bureau Veritas SA dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sottoscritto in data 24 novembre 2022;
 

Decreta:

Art. 1

1. All'organismo Bureau Veritas SA è delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, e classificate con l'organismo stesso.
2. Le modalità di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui al comma 1 sono specificate nell'Accordo sottoscritto in data 24 novembre 2022 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA.
3. L'Accordo di cui al comma 2 assume vigenza dalla data di sottoscrizione e costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2023

Il Capo del Dipartimento della mobilità sostenibile Di Matteo
Il direttore generale del patrimonio naturalistico e mare Montanaro
 

Allegato
Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della transizione ecologica della Repubblica italiana e l'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA


Premessa.
1. Il presente accordo è stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente e, in particolare, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, attuativo della direttiva 2009/15/CE, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, di attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE, recante modifica della citata direttiva 2009/15/CE, e ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 come emendato dal regolamento (UE) 2019/1243; è stato predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC-MEPC.5/Circ.16 ed in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO con i relativi allegati:
A.1070 (28) «Codice per l'implementazione degli strumenti IMO»;
Codice per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
2. Il presente accordo è valido tra l'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero della transizione ecologica.
Stipulano il presente accordo:
per conto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, Dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - in qualità di direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
per conto del Ministero della transizione ecologica, il dott. Oliviero Montanaro, Dirigente generale del Ministero della transizione ecologica, in qualità di direttore della Direzione generale patrimonio naturalistico e mare;
per conto dell'Organismo riconosciuto Bureau Veritas SA il sig. Matthieu Gondallier De Tugny, il quale agisce in qualità di Executive Vice President BV Marine & Offshore.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero della transizione ecologica sono denominati in seguito per brevità «amministrazione», mentre l'Organismo riconosciuto Bureau Veritas SA è indicato in seguito per brevità BV.
4. Il presente accordo è composto da 17 articoli e da n. 2 Appendici, che costituiscono parte integrante dell'accordo stesso.
 

Art. 1.
Finalità dell'accordo

1.1. Finalità del presente accordo è quella di delegare al BV lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, e classificate con l'Organismo stesso.
1.2 Il presente accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa al BV.
 

Art. 2.
Oggetto dell'accordo

2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono:
l'autorizzazione al BV dell'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il BV, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti «strumenti applicabili» o identificati dagli acronimi SOLAS, LOAD LINES e MARPOL), nonchè al rilascio dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.1 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
l'affidamento al BV dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il BV e/o delle Società (1) che gestiscono le navi registrate in Italia, al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonchè di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari o per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione della nave, o avente giurisdizione sulla sede della Società - dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello sviluppo economico) ed a riferire all'amministrazione.
2.2 Le attività autorizzate ed affidate comprendono anche approvazione e/o verifica di piani, manuali, disegni, ed altri documenti, in conformità alle Convenzioni, ai Codici e alle Linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonchè ad eventuali istruzioni aggiuntive dell'amministrazione e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. L'attività di verifica deve risultare da atto formale. Al fine di poter svolgere tali attività complementari, il BV dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.6 dell'Appendice 2 del presente accordo.
2.3 Il BV si impegna ad adottare le misure di controllo pertinenti in conformità con le proprie procedure o come espressamente richiesto dall'amministrazione e dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al fine di garantire che quanto soggetto a visite, audit e ispezioni corrisponda ai dettagli della certificazione o ai requisiti degli strumenti applicabili.
2.4 Il BV, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'amministrazione e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate, nonchè ad effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, e anche nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali.
2.5 Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con il BV, sia detenuta in un porto estero, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, dandone informazione all'amministrazione, intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilità del BV, ferme restando le attività previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164.
2.6 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal BV sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'amministrazione, a condizione che il BV operi in conformità a quanto previsto dagli strumenti applicabili e dalle seguenti Risoluzioni IMO, nella loro versione aggiornata:
Risoluzione A.1156 (32) «Linee guida sul sistema armonizzato di ispezione e certificazione» (HSSC 2021);
Codice per gli organismi riconosciuti, di cui alla risoluzione MSC.349 (92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
2.7 La concessione da parte dell'amministrazione, su istanza del BV, di eventuali autorizzazioni e/o affidamenti per servizi di certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo sono valutate caso per caso e concordate con il BV, introducendo modifiche alle suddette tabelle.
2.8 Nel caso in cui nuove certificazioni siano rese obbligatorie dagli strumenti applicabili, l'amministrazione, su istanza da parte del BV, predispone il testo di «addendum» al presente accordo, per integrare le tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 con la delega della nuova certificazione. L'addendum sarà sottoscritto dall'amministrazione e dal BV.
2.9 Il BV si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse. In particolare, il BV e il suo personale non svolgono alcuna attività che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e integrità in relazione ai servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1. Il BV e il suo personale responsabile dell'esecuzione dei suddetti servizi non devono essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il gestore di quanto soggetto ai menzionati servizi, nè il rappresentante autorizzato di questi soggetti. Il BV non deve dipendere sostanzialmente da una singola impresa commerciale per le sue entrate.
2.10 Il BV ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.
 

Art. 3.
Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 Il BV riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle esenzioni, delle equivalenze o delle deviazioni dalle loro previsioni, sono prerogativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per le Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, e del Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL e collabora alla loro definizione, come necessario.
3.2 La prima esenzione, l'equivalenza, la deviazione dai requisiti degli strumenti applicabili in relazione a ciascuna unità, sono soggette all'approvazione da parte del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per le Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, e da parte del Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL.
3.3 La prima esenzione, rilasciata nella forma di un certificato o registrata all'interno di un certificato rilasciato dal BV - in regime di autorizzazione - deve essere trasmessa al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per le Convenzioni SOLAS e LOAD LINES e al Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL, unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e dei controlli effettuati dal BV ai fini del rilascio del pertinente certificato, nonchè ad ogni altra utile documentazione.
3.4 Nell'ambito dell'erogazione dei servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1 del presente accordo, il BV deve valutare l'esistenza delle condizioni che hanno determinato il rilascio alla nave della prima esenzione, equivalenza o deviazione dai requisiti degli strumenti applicabili. Laddove, in esito a tale valutazione, non emergano variazioni, il BV procede:
per i servizi di certificazione statutaria in regime di autorizzazione di cui alla tabella 3.1 dell'Appendice 1 al presente accordo direttamente al rinnovo del certificato di esenzione o alla sua registrazione all'interno del pertinente certificato;
per i servizi di certificazione statutaria in regime di affidamento di cui alla tabella 3.2 dell'Appendice 1 al presente accordo alla registrazione dell'esenzione, dell'equivalenza o della deviazione da requisiti applicabili nella pertinente dichiarazione ai fini da rendere all'Autorità marittima competente alla convalida o al rinnovo del relativo certificato.
In caso di variazioni il BV dovrà, invece, procedere ai sensi al punto 3.2 del presente accordo.
 

Art. 4.
Obblighi di informazione

4.1 Il BV si impegna a riferire al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto le informazioni come specificato nel presente articolo, nonchè a riferire all'amministrazione le informazioni di cui all'Appendice 2 dell'accordo, con la frequenza e nei termini concordati dall'Organismo e dall'amministrazione.
4.2 Il BV informa il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per le Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, ed il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL quando una nave è risultata operare con deficienze e irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni unionali e nazionali in modo tale che, a giudizio dell'Organismo stesso, la nave non è in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'Organismo, il BV consulterà immediatamente il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per le Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, ed il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL, per il consenso al ritiro dei certificati rilasciati in autorizzazione secondo quanto previsto dal punto 2.1, primo alinea del presente accordo. Per quanto riguarda gli atti emessi per le attività in affidamento di cui al punto 2.1, secondo alinea, il BV seguirà le istruzioni ricevute dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
4.3 L'amministrazione fornisce al BV tutta la documentazione necessaria affinchè lo stesso possa svolgere l'attività delegata.
4.4 Il BV informa per iscritto l'armatore/società di gestione ai fini ISM della nave:
a. senza indugio in caso di certificati scaduti;
b. entro un mese dalla data di approvazione di nuove modifiche normative internazionali, europee e/o nazionali, che abbiano riflessi sui servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1 del presente accordo;
c. senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.
Le comunicazioni sub a) e c) dovranno pervenire per conoscenza al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per le certificazioni rilasciate ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, ed al Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL.
4.5 Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro il termine imposto, il BV informerà il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per le certificazioni rilasciate ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, ed il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'Organismo stesso. Tale comunicazione dovrà pervenire altresì all'Autorità marittima che ha emesso il certificato ed alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave.
4.6 L'armatore/società di gestione ai fini ISM resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione.
4.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il BV informa il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per le certificazioni rilasciate ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, e il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL, descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso si accerterà che il Comandante della nave o l'armatore/società di gestione ai fini ISM abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato di approdo. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.
4.8 Il BV informa immediatamente l'amministrazione quando perviene una richiesta di classificazione di una nave a cui si applicano i requisiti statutari e che sarà o è stata iscritta nei registri nazionali.
4.9 In presenza di situazioni a bordo di una nave e/o in seno alla Società di gestione ai fini ISM che comportino una observation e/o una non-conformity come definita all'interno del ISM Code, il BV provvede a specificare - alla nave ed alla Società di gestione ai fini ISM - le condizioni e la tempistica alle quali adeguarsi per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili.
4.10 In presenza di situazioni a bordo di una nave e/o in seno alla Società di gestione ai fini ISM che comportino una major non-conformity, come definita nel ISM Code il BV deve sempre consultare:
a) il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in caso di nave all'estero;
b) l'Autorità marittima del luogo in cui si trova la nave, se in Italia;
per proporre e concordare le misure da porre in essere per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili.
4.11 In caso di carenze che, pur non eliminate, non impediscono alla nave di operare in sicurezza, entro il lasso di tempo stabilito per la loro eliminazione, in quanto non costituiscono pericolo per la nave stessa, l'ambiente, il carico o le persone a bordo (minor deficiencies), il BV provvede a specificare - alla nave ed all'armatore/Società di gestione ai fini ISM - le condizioni e la tempistica alle quali adeguarsi per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili.
4.12 In caso di eventi pericolosi, incidenti, guasti a macchinari o strutturali, o avarie, che si riferiscono all'ambito dei servizi statutari di cui al punto 2.1, di cui il BV è a conoscenza si presentino su una nave e che determinino deficienze ritenute dal BV maggiori (major deficiencies) ossia carenze che, se non gestite, impediscono alla nave di operare in sicurezza in quanto costituiscono un pericolo per la nave stessa, l'ambiente, il carico o le persone a bordo - relative alle certificazioni emesse ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES - il BV deve sempre consultare:
a) il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in caso di nave all'estero;
b) l'Autorità marittima del luogo in cui si trova la nave, se in Italia;
per proporre e concordare le misure da porre in essere per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili.
Per analogo scenario e medesime finalità, ma con riferimento alle certificazioni emesse ai sensi della Convenzione MARPOL, il BV consulta il Ministero della transizione ecologica.
4.13 Le comunicazioni di cui ai punti da 4.7 a 4.12 devono contenere il nome dell'armatore/Società di gestione ai fini ISM, della nave e relativo numero IMO, ed una descrizione dello scenario occorso.
4.14 Il BV dovrà comunicare per iscritto all'amministrazione ed al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto i nomi ed il numero IMO di tutte le navi rimosse dall'elenco del BV delle navi classificate e certificate per le quali il BV ha svolto i servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1. Il rapporto deve contenere una descrizione dei motivi della rimozione dalla classe, e questo deve essere fatto entro trenta giorni da quando la rimozione diventa effettiva.
4.15 Il mancato o il ritardato adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente punto e di cui all'Appendice 2 dell'accordo giustifica da parte dell'amministrazione l'attivazione della procedura di sospensione dell'Organismo secondo quanto previsto dall'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
4.16 Le comunicazioni di cui al presente accordo avvengono attraverso posta elettronica certificata. A tal fine, l'amministrazione e il BV forniscono, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, appositi indirizzi di posta elettronica certificata. In caso di cambiamento di tali indirizzi, l'amministrazione e il BV forniscono i nuovi indirizzi nel più breve tempo possibile, assicurando che non vi siano interruzioni nel servizio.
4.17 Le comunicazioni afferenti a deficienze e non conformità della nave/società di gestione ai fini ISM possono essere scambiate con posta elettronica funzionale.
 

Art. 5.
Partecipazione dell'amministrazione allo sviluppo delle norme dell'Organismo

5.1 L'amministrazione e il BV, riconoscendo l'importanza di una collaborazione tecnica, concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. L'amministrazione sceglie di contribuire al processo di sviluppo da parte del BV di nuove norme o modifica di norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, attraverso la partecipazione di soggetti designati dall'amministrazione e dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, i quali riceveranno l'informativa via posta elettronica funzionale della pubblicazione sul sito https://www.veristar.com/portal/veristarinfo dedicato all'amministrazione delle bozze di nuovi regolamenti. Il BV tiene conto, facendo le proprie valutazioni, di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione e dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
 

Art. 6.
Cooperazione con gli altri Organismi

6.1 Il BV si impegna a consultare periodicamente gli altri Organismi per mantenere l'equivalenza e tendere all'armonizzazione delle rispettive norme e procedure e della loro applicazione, secondo quanto previsto dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 391/2009.
 

Art. 7.
Trasferimento di classe

7.1. Il BV non rilascia certificati statutari per conto dell'amministrazione a una nave che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per le certificazioni rilasciate ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, e il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL per decidere se è necessario procedere ad un'ispezione completa.
7.2 Il BV rilascia, come Organismo subentrante, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro Organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo assicurazione di completamento con esito positivo di tutte le visite scadute e delle raccomandazioni o delle condizioni di classe scadute precedentemente stabilite nei confronti della nave dall'Organismo cedente.
7.3 Il BV notifica all'Organismo cedente, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro Organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.
7.4 Le procedure di cui ai punti 7.2 e 7.3 si applicano prima dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che una nave non classificata sia classificata con il BV.
7.5 Il BV fornisce all'amministrazione, per le navi battenti bandiera italiana, caso per caso e su specifica richiesta dell'amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai punti 7.2 e 7.3.
7.6 Il BV, come Organismo subentrante, in occasione di acquisizione nella propria classe di navi provenienti da altri Organismi di classifica, procede secondo i propri regolamenti e di quanto più specificamente successivamente indicato.
7.7 Il BV non può acquisire in classe, secondo le disposizioni della Reg. II-1/3-1 della SOLAS'74 come emendata, una nave portarinfuse solide (Bulk Carrier) o una petroliera (Oil Tanker) a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg.II-1/3-10 della Convenzione SOLAS'74, come emendata, se sia stata progettata e costruita sotto sorveglianza di altro Organismo i cui regolamenti non siano stati sottoposti a verifica, a cura dell'IMO, in accordo alla risoluzione MSC.454(100) «Revised guidelines for verification of conformity with goal-based ship construction standards for bulk carriers and oil tankers» e trovati rispondenti ai requisiti prescritti nella Risoluzione MSC.287(87) «International goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers».
7.8 Al fine di consentire all'amministrazione di aderire al requisito contenuto al paragrafo 19 della citata Risoluzione MSC.454(100), il BV procede ad informare tempestivamente l'amministrazione su qualsiasi tipo di variazione che sarà apportata alla parte del regolamento di classe inerente le norme costruttive applicabili alle navi portarinfuse solide (Bulk Carrier) o alle petroliere (Oil Tanker), a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg.II-1/3-10 della Convenzione SOLAS'74, come emendata.
 

Art. 8.
Monitoraggio e verifiche

8.1 L'amministrazione può partecipare alla verifica che la Commissione europea effettua, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del regolamento (CE) n. 391/2009, su base regolare e almeno ogni due anni, ai fini della valutazione della permanenza in capo al BV dei requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento comunitario, ovvero la rispondenza ai criteri di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 391/2009.
8.2 L'amministrazione verifica che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 del presente accordo delegati al BV siano svolti con propria soddisfazione, valutando altresì i precedenti dell'Organismo stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonchè mediante audit, ispezioni, indagini supplementari, o altre attività di monitoraggio.
8.3 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'amministrazione, con la collaborazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare, garantendone le necessarie imparzialità e competenza.
8.4 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.
8.5 L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterrà opportune, dando al BV un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'Organismo stesso.
8.6 Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato al BV che farà conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto.
8.7 Nel corso delle verifiche, il BV si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.
8.8 Nel corso delle verifiche, il BV si impegna a garantire agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'Organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'Organismo.
8.9 In ogni caso gli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.
8.10 I costi sostenuti per l'effettuazione delle verifiche di cui al presente articolo sono a carico del BV.
8.11 Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo, il BV conserva in modo appropriato informazioni e statistiche su eventi relativi a danni e sinistri riguardanti la flotta italiana in classe, nonchè informazioni e statistiche relative a detenzioni e deficienze attribuite alla responsabilità del BV stesso.
8.12 Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili valorizza - tra le altre cose e secondo specifiche procedure concordate - anche gli elementi di informazione ricevuti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riferibili a carenze, nella condotta del BV, rispetto alla corretta implementazione di requisiti tecnici in materia di sicurezza della navigazione discendenti dalle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES. Analogamente, ma con riferimento all'implementazione della Convenzione MARPOL, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili valorizza gli elementi di informazione ricevuti dal Ministero della transizione ecologica. Le procedure concordate di cui sopra includono altresì le modalità per la partecipazione - quota parte - alle verifiche degli Organismi.
8.13 Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il contributo di competenza da parte del Ministero della transizione ecologica, riferisce alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche e del monitoraggio compiuti nei confronti del BV ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
 

Art. 9.
Compensi per i servizi di certificazione statutaria

9.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente accordo svolti dal BV per conto dell'amministrazione sono addebitati dall'Organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.
9.2 L'amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il BV e i soggetti che richiedono i servizi di certificazione statutaria di cui al punto 9.1.
 

Art. 10.
Riservatezza

10.1 Per quanto riguarda le attività relative al presente accordo, sia il BV, sia l'amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza.
10.2 Il BV, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'amministrazione in relazione ai servizi delegati, senza il consenso dell'amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario a consentire all'Organismo di svolgere i servizi di certificazione statutaria in base al presente accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le amministrazioni di bandiera e con le altre Organizzazioni internazionali, nonchè gli obblighi derivanti da normative internazionali o unionali.
10.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente accordo, l'amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal BV in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'amministrazione stessa in base al presente accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri di cui al precedente punto 8.13, nonchè gli obblighi derivanti da normative internazionali o unionali.
 

Art. 11.
Ispettori

11.1 Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente accordo, il BV si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.
11.2 Conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 391/2009, l'amministrazione consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri Organismi riconosciuti a livello europeo, con i quali il BV stesso abbia preso accordi. A tale riguardo, la Direzione generale (o la sede principale in Italia) del BV richiede quanto prima al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la possibilità di tale utilizzo, specificando le motivazioni alla base dell'esigenza, nonchè gli ambiti nei quali detti ispettori saranno impegnati e di quali qualifiche essi debbano essere in possesso. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, valutata detta richiesta, può nominare un ispettore esclusivo di altro Organismo o, eventualmente, non accettare tale utilizzo, dandone tempestivamente comunicazione al BV.
11.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del BV sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.
11.4 In conformità con gli strumenti applicabili, il BV può scegliere di avvalersi di servizi che influiscano sulla conformità ai requisiti o accettare il lavoro di una terza parte approvata dal BV. Il BV garantisce di controllare completamente la prestazione di tali servizi attraverso il proprio sistema di gestione della qualità. Ai fini della responsabilità nei confronti dell'amministrazione, il lavoro svolto dall'organizzazione di cui si è avvalso, o dal fornitore di servizi, costituisce lavoro del BV.
11.5 In ogni caso, il BV si impegna a non avvalersi di terze parti per i servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1 del presente accordo.
 

Art. 12.
Responsabilità

12.1 Qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del BV, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale Organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del BV nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'Organismo medesimo.
12.2 Il BV si impegna a stipulare, entro trenta giorni, una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 12.1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo. Su richiesta dell'amministrazione, il BV produce copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.
 

Art. 13.
Spese

13.1 I costi per le procedure di autorizzazione ed affidamento, per le verifiche di cui all'art. 8 e per il rilascio dei certificati, comprese le ispezioni di cui all'art. 7 comma 1 lettera d), del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono a carico del BV.
13.2 Alla copertura dei costi di cui al punto 13.1 provvede il BV sulla base delle tariffe e con le modalità stabilite ai sensi del decreto interministeriale di cui all'art. 12 punto 1 del citato decreto legislativo n. 104 del 2011.
13.3 Fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 12 comma 1 del citato decreto legislativo n. 104 del 2011 restano a carico del BV le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 8 del presente accordo.
13.4 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe di cui ai precedenti punti 13.1 e 13.2 entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai suddetti punti, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.
 

Art. 14.
Durata, emendamenti e cessazione dell'accordo

14.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione di cui all'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, il presente accordo ha durata di cinque anni, a partire dalla data di stipula dell'accordo stesso. L'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al BV dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente accordo, in base alle esigenze della propria flotta.
14.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi.
14.3 Fatto salvo quanto previsto al punto 2.7, dalla data di decorrenza dell'accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.
14.4 Il rinnovo dell'accordo avviene comunque su istanza del BV, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo vigente.
 

Art. 15.
Interpretazione dell'accordo

15.1 Il presente accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ed al regolamento (CE) n. 391/2009.
 

Art. 16.
Lingua di lavoro

16.1 Il BV pubblica e mantiene sistematicamente una versione aggiornata delle proprie norme, regolamenti, procedure, istruzioni e modelli di rapporto in lingua inglese.
16.2 La lingua da utilizzare per le comunicazioni con l'amministrazione è esclusivamente l'Italiano.
16.3 Le comunicazioni afferenti a deficienze e non conformità della nave/società di gestione ai fini ISM possono essere scambiate anche in lingua inglese.
 

Art. 17.
Foro competente

17.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.
17.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
per l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili situata in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma e presso la sede del Ministero della transizione ecologica situata in Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma;
per il BV presso la propria rappresentanza in Italia denominata Bureau Veritas Italia Srl in Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI).
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 24 novembre 2022

p. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Il direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Di Matteo
p. Il Ministero della transizione ecologica
Il direttore generale del patrimonio naturalistico e mare Montanaro
p. L'Organismo Bureau Veritas SA Moroncelli
 

APPENDICE 1

All'accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della transizione ecologica della Repubblica italiana e l'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA


1. Servizi di certificazione statutaria.
Al BV, per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali e classificate con l'Organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per i servizi di certificazione statutaria:
autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e classificate con il BV, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come sopra definite, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti «strumenti applicabili»), nonchè al rilascio dei relativi certificati, come specificati alla tabella di cui al punto 3.1.;
affidamento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come sopra definite e classificate con il BV, e/o delle società che gestiscono le navi registrate in Italia al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonchè di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari, o per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione della nave o avente giurisdizione sulla sede della Società - dei relativi certificati come specificati alla tabella di cui al punto 3.2 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per gli aspetti di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle Comunicazioni per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri).
2. Elenco delle convenzioni e dei codici internazionali applicabili, nella versione in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che ad esse rinviano:
2.1 la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968; Emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione.
2.2 la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978; Emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione.
2.3 la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, emendata con il protocollo del 1978 e con il protocollo del 1997, rispettivamente ratificati con legge 4 giugno 1982, n. 438, e con legge 6 febbraio 2006, n. 57.
2.4 Elenco dei Codici internazionali applicabili richiamati dalle suddette Convenzioni:
GRAIN Code (SOLAS 74 Cap. VI Parte C; Ris. MSC.23(59));
IBC Code (SOLAS 74 Cap. VII Parte B; Ris. MSC.4(48) come emendata);
BCH Code (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate);
IGC Code (SOLAS 74 Cap. VII Parte C; Ris. MSC.5(48)) come emendata);
GC Code (Ris. A.328(IX) come emendata);
EGC Code per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;
HSC Code 1994 (SOLAS 74 Cap.X; Ris.36(63) come emendata);
HSC Code 2000 (SOLAS 74 Cap.X; Ris. MSC.97(73) come emendata);
ISM Code (SOLAS 74 Cap.IX; Ris. A.741(18) come emendata);
IMSBC Code (SOLAS 74 Cap.VI; Ris. MSC.268(85));
NOx Technical Code 2008 (MARPOL Annesso VI; Ris. MEPC.177(58));
SPS Code 1983 (Ris. A.534(13);
SPS Code 2008 (Ris. MSC.266(84));
ESP Code (SOLAS 74 Cap. XI-1/2; Ris. A. 744 (18));
BLU Code (SOLAS 74 Cap. VI/7 e Cap. XII/8);
IMDG Code (SOLAS 74 Cap. VII);
IGF Code (SOLAS 74 Cap. II/1 e Cap. II/2);
POLAR Code (SOLAS 74 Cap. XIV).
3.1 Servizi di certificazione statutaria delegati in AUTORIZZAZIONE per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

Norma internazionale

Regola

Nome certificato

1

LOAD

LINES Convention

LL66

as amended art. 16; 1988 LL Protocol art. 16

Certificato Internazionale di Bordo Libero (1966) (

International Load Line Certificate (1966))

2

LOAD

LINES Convention

LL66

as amended art.16; 1988 LL Protocol art. 16

Certificato Internazionale di Esenzione di Bordo Libero

(

International Load Line E'xemption Certificate)2

 

Norma internazionale

Regola

Nome

certificato

1

SOLAS

Convention

SOLAS 1974 as amended

Reg. I/12;

1988 SOLAS Protocol, Reg.

I/12

Certificato di Sicurezza di Costruzione per Navi da Carico

(Cargo

Ship Safety Construction Certificate)

2

SOLAS

Convention

SOLAS 1974 as amended Reg.

II-2/19.4

Documento di Conformità al trasporto di merci pericolose

(

Document of compliance for the carriage of dangerous goods)

3

SOLAS

Convention

SOLAS 1974 as amended Reg. VI/9;

IMSBC Code as amended Sec. 3

Documento di autorizzazione

per il trasporto di granaglie

(

Document of authorization for the carriage of grain)

4

IBC

Code (ships built since 01/07/1986)

SOLAS 1974 as amended Reg. VII/8 and IBC Code as amended Ch. 1.5.4

Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa (International Certificate

of Fitness for the Carriage of

Dangerous Chemicals in Bulk

)

5

BCH Code

(ships built before 01/07/1986)

MARPOL as amended Annex II reg.11;

SOLAS 1974 as amended Reg. VII/8;

BCH Code as amended Ch.

1.6.3

Certificato di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa ( Certificate

of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk)

____

² Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all’approvazione preventiva dell’Amministrazione.

 

6 IGC Code (ships built since 01/07/1986) SOLAS 1974 as amended Reg. VII/13;

IGC code as amended Ch.

1.5.4

Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti

(International Certificate

of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk)
7 GC Code

(ships with contracts signed after 31/10/1976 and built before 01/07/1986)

SOLAS 1974 as amended Reg.

VII/13;

GC code as amended Ch 1.6

Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di

Gas Liquefatti

(Certificate

of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk)
8 EGC Code

(ships built before 31/10/1976)

SOLAS 1974 as amended Reg.

VII/13;

EGC Code as amended Ch.

1.6

Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di

Gas Liquefatti

(Certificate

of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk)
9 IMSBC Code SOLAS 1974 as amended Reg. VI/1 Documento di Conformità per il Trasporto di

Carichi Solidi alla Rinfusa

(Document of Compliance for the Carriage of Solid Bulk Cargoes)

10 Polar Code SOLAS 1974 as amended Reg. XIV/3 Certificato per navi adibite a navigazione polare (Polar Ship Certificate)
11 SOLAS Convention and the codes referred SOLAS 1974 as amended Reg. I/4 Certificato di Esenzione3 (Exemption Certificate)

 

Norma internazionale Regola Nome certificato
1 MARPOL Convention MARPOL 73/78 as amended

Annex I, Reg. 7

Certificato Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento da olio minerale

(International

Oil Pollution Prevention Certificate)
2 MARPOL Convention MARPOL 73/78 as amended

Annex II, Reg. 9

Certificato Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento nel Trasporto di Sostanze Liquide Nocive alla Rinfusa

(International

Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk)
3 MARPOL Convention MARPOL 73/78 as amended

Annex IV, Reg. 5

Certificato Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento da Liquami

(International Sewage Pollution Prevention Certificate)

4 MARPOL Convention MARPOL 73/78 as amended

Annex VI, Reg. 6

Certificato Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento dell’Aria

(International Air Pollution Prevention Certificate)

5 Nox Technical Code

2008

MARPOL 73/78 as amended

Annex

VI, Ch. 2.2.1.3
Certificato Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento dell’Aria relativo ai Motori (Engine International Air Pollution Prevention Certificate)
6 MARPOL Convention MARPOL 73/78 as amended

Annex VI, Reg. 6

Certificato Internazionale di Efficienza Energetica (International Energy Efficiency Certificate)
7 MARPOL Convention MARPOL 73/78 as amended Annex VI, Reg. 6.6 e 6.8, 27 Dichiarazione di conformità relativa alla rendicontazione del consumo di olio combustibile (Statement of Compliance related to fuel oil consumption reporting)

8

MARPOL Convention

MARPOL 73/78 as amended Annex VI, Reg. 6.6 e 6.8, 28

Dichiarazione di conformità relativa alla rendicontazione del consumo di olio combustibile e alla valutazione dell'indice di intensità di carbonio 4
(Statement of Compliance related to fuel oil consumption reporting and operational carbon intensity rating)

9

MARPOL Convention

MARPOL 73/78 as amended Annex VI, Reg. 26.

Conferma di conformità

della parte II e III del piano per l’efficienza energetica della nave 5 (Confirmation of compliance — SEEMP Part II and part III)

___

³ Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all’approvazione preventiva dell’Amministrazione
A partire dal 1° novembre 2022, data di entrata in vigore degli emendamenti all’Annex VI MARPOL.

 

3 .2 Servizi di certificazione statutaria delegati in AFFIDAMENTO per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

Norma internazionale

Regola

Nome

certificato

1

SOLAS Convention

SOLAS 1974 as amended

Reg. I/12;

1988 SOLAS Protocol, Reg.

I/12

Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri ed Elenco dotazioni per il Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri

(

Passenger Ship Safety Certificate and Record of the

Equipment for the Passenger Ship Safety Certificate

) 6

2

SOLAS Convention

SOLAS 1974 as amended

Reg.I/12;

1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12

Certificato di Sicurezza Dotazioni

per Navi da

Carico

ed

Elenco dotazioni

per il Certificato Sicurezza

Dotazioni Nave da Carico

(Cargo

Ship Safety Equipment Certificate and Record of the Equipment for the Cargo Ship Safety

Equipment Certificate.

)

3

HSC Code

SOLAS 1974 as amended Ch. X;

HSC Code 1994 as amended and HSC Code 2000 as amended Sec. 1.8

Certificato di sicurezza

per unità veloci (High Speed Craft Safety Certificate.)

4

HSC Code

SOLAS 1974 as amended Ch. X;

HSC Code 1994 as amended and

HSC Code 2000 as amended

Sec. 1.9

Autorizzazione ad operare

per unità veloci (Permit to operate high-speed craft)

5

ISM Code

SOLAS 1974 as amended

Ch. IX;

ISM Code as amended Sec. 13 e 14

Documento di Conformità

(Document of Compliance.)

6

ISM Code

SOLAS 1974 as amended

Ch. IX;

ISM Code as amended Sec. 13 e 14

Certificato di Gestione

della Sicurezza (Safety Management Certificate.)

7

SPS Code

SPS Code 1983 as amended Ch.1;

SPS Code 2008 as amended ch. 1

Certificato di sicurezza

per navi adibite a servizi speciali

(Special Purpose Ship Safety Certificate))

8

SOLAS and the codes referred

SOLAS 1974 as amended Reg. I/4

Certificato di Esenzione7

(Exemption Certificate)

___

Per la parte III, a partire dal 1° novembre 2022, data di entrata in vigore degli emendamenti all’Annex VI MARPOL.
Con esclusione degli accertamenti tecnici per la parte radio, di competenza del Ministero dello sviluppo economico — Dipartimento delle Comunicazioni.
Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all’approvazione preventiva dell’Amministrazione

 

APPENDICE 2

All'accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della transizione ecologica della Repubblica italiana e l'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA


1. Obblighi di informazione e rapporti del BV con l'amministrazione.
1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal BV per conto dell'amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'accordo, sono i seguenti:
1.1.1 trasmettere all'amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (art. 10, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.2 fornire trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte dal BV, (art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.3 informare semestralmente l'amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art. 10, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.4 fornire semestralmente all'amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art. 10, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.5 garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (art. 10, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.6 garantire all'amministrazione l'accesso alla documentazione del proprio sistema di gestione della qualità per via remota o via posta certificata;
1.1.7 fornire all'amministrazione, entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati alle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;
1.1.8 pubblicare sul proprio sito web, attraverso Equasis, tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese, nonchè i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (art. 10, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.9 per le navi non registrate in Italia, garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del BV riguardanti le suddette navi in classe con l'Organismo stesso;
1.1.10 garantire all'amministrazione, anche tramite pubblicazione su sito web dell'Organismo, attraverso Equasis, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;
1.1.11 pubblicare annualmente il Libro registro delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico;
1.1.12 fornire all'amministrazione in formato elettronico o con accesso in via informatica tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1, lettera h ed l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.13 fornire semestralmente all'amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del BV (art. 10, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.14 fornire entro i termini prescritti eventuali ulteriori informazioni ove in tal senso concordato tra il BV e l'amministrazione con semplice scambio di corrispondenza dell'amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'Organismo. (art. 10, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.15 fornire all'amministrazione l'elenco dei modelli e delle check list relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti. (art. 10, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104).
1.2 Il BV si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta in favore dell'amministrazione stessa. L'amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo.
1.3 Il BV adempie, nei confronti dell'amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1 secondo la procedura approvata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
___

(1) Per Società si intende quanto definito all'art. 2, comma 3), del regolamento (CE) n. 336/2006, come emendato, ovvero l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice ISM.