Dispositivi di protezione individuale
(Art. 74 e ss., D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)


Quali sono gli obblighi cui datori di lavoro e lavoratori sono tenuti ad ottemperare in materia di Dispositivi di Protezione Individuali?


Con riferimento al quesito formulato, si forniscono le seguenti indicazioni sulla normativa che regola in via generale la materia.
La normativa in tema di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è regolata agli articoli 74 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
In particolare, ai sensi dell'art. 79, l'elemento di riferimento per l'applicazione dell'obbligo dell'uso dei DPI è l'allegato VIII del medesimo testo normativo.
La normativa citata pone degli obblighi in materia di uso dei DPI sia in capo al datore di lavoro che ai lavoratori, prevedendo, all'art. 75, che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, e che, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lettere c) e d), gli stessi devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere utilizzati dall'utilizzatore secondo le sue necessità.
Ai sensi dell'art. 78, comma 2 e dell'art. 20, comma 2, lett. d), inoltre, il corretto uso dei DPI nei casi in cui questo sia previsto costituisce un obbligo per i lavoratori, la cui violazione è sanzionata.
Si fa comunque presente che, ove le attività lavorative svolte nell'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua attività rientrino nel campo di applicazione del Titolo VI del citato D.Lgs. 81/2008 recante "Movimentazione manuale dei carichi", il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi dell'art. 168, comma 1, lettera d), che richiama espressamente l'art. 41 del medesimo testo normativo.
Ai sensi della normativa citata, il lavoratore può chiedere di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 1, lett. b), che verrà effettuata qualora la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Occorre, in materia, specificare che, ai sensi del successivo articolo 42, il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione al giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica, attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.


Fonte: Ministero del Lavoro