Cassazione Penale, Sez. 4, 22 maggio 2023, n. 21687 - Cedimento del grigliato e infortunio del tecnico della manutenzione. Responsabilità del direttore di stabilimento


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere -

Dott. CIRESE Marina - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CIRESE MARINA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERELLI SIMONE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

E' presente ai soli fini della pratica forense B.B. tess. n. (Omissis);

E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato CIMADOMO DONATELLO del foro di POTENZA in difesa di:

A.A. l'avv. ARNULFO CARLO FORO ROMA;

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. A.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui in data 20.10.2021 la Corte d'appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, mentre ha assolto B.B. per non aver commesso il fatto, ha rideterminato la pena inflitta a A.A. in Euro 1500,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Con detta sentenza in data 1.2.2020 il Tribunale di Taranto aveva ritenuto B.B., in qualità di Direttore generale di Ilva Spa in Amministrazione straordinaria e datore di lavoro, e A.A., in qualità di direttore dell'unità produttiva dello stabilimento di Taranto e datore di lavoro delegato, colpevoli del reato di cui all'art. 113 c.p., art. 590 c.p., commi 2 e 3, perchè per negligenza ed imperizia nonchè per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 64 comma 1, lett. c), avevano cagionato le lesioni subite dal lavoratore C.C. e li aveva condannati alla pena di mesi tre di reclusione ciascuno con pena sospesa. Veniva invece stralciata la posizione dell'imputato D.D. il quale chiedeva ed otteneva la messa alla prova.

2. Il presente procedimento ha ad oggetto l'infortunio avvenuto in data 7.12.2015 allorchè C.C., in qualità di Capo tecnico della manutenzione meccanica presso lo stabilimento Ilva Spa di Taranto, si era recato sulla linea NL 5, posta all'interno dell'area marittima del Porto di Taranto di proprietà Ilva (dove era presente un nastro trasportatore utilizzato per il trasporto della loppa, ovvero il prodotto di scarto degli altiforni proveniente dallo stabilimento e destinata all'imbarco sulle navi), per effettuare delle verifiche a seguito di un "fermo linea" chiedendo a tal fine l'intervento degli operai addetti alla manutenzione della sua squadra i quali giunti sul posto seguivano il C.C. sulla passerella di camminamento del nastro trasportatore.

Questi, giunto in corrispondenza della terna n. 147 del nastro trasportatore posta tra l'ottava e la nona "stilata", presumibilmente a causa del cedimento di una griglia, precipitava al suolo da un'altezza di circa sette metri. Immediatamente soccorso, veniva portato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto e poi presso il reparto di neurochirurgia con prognosi riservata e diagnosi di "frattura chiusa della colonna vertebrale senza menzione di lesione del midollo Frattura a scoppio di Li, frattura di L2, frattura del sacro, contusioni polmonari in politrauma da precipitazione".

Dai primi accertamenti svolti nell'immediatezza del fatto, si rilevava che i ganci fermagrigliati presenti sulla passerella del nastro NL5 in molti punti si presentavano non fissati o mancanti. Successivamente, da un primo raffronto tra i rilievi fotografici effettuati nell'immediatezza dell'evento ed il disegno tecnico di progetto relativo ai dati dei grigliati, con particolare riferimento al dettaglio di fissaggio degli stessi, si constatava che le tre staffe fermagrigliati presenti sul modulo rinvenuto al piano campagna e posto in sequestro risultavano composte da vite a taglio, cavallotto, staffa e dadoquadro mentre erano prive di rondella Grower prevista dal progetto.

Da ulteriori verifiche a campione sulla passerella in sequestro effettuate in data 25.2.2016, si riscontrava la mancanza di tali rondelle dalle staffe dei grigliati della passerella.

Dai controlli effettuati dai tecnici della prevenzione risultava che dei n. 196 fermagrigliati (4 per ciascun modulo) ne risultavano 5 mancanti, 34 non serrati, mentre tutti i 191 risultavano privi di rondella Grower (che costituisce un dispositivo "antisvitamento" previsto nella guida all'utilizzo del grigliato di Assogrigliati).

I tecnici della prevenzione riscontravano altresì la mancata indicazione nelle schede di controllo o scadenziari periodici delle verifiche effettuate sull'impianto in questione.

Si accertava inoltre che nel 2010 erano stati effettuati lavori di sostituzione dei grigliati e che (da quanto dichiarato dal C.C.) era probabile che fossero state effettuate ulteriori sostituzioni di grigliati anche in epoca più recente alle quali era tuttavia difficile risalire.

Nel giudizio di primo grado venivano acquisite agli atti la procura speciale per atto pubblico con la quale il Direttore generale E.E. delegava i poteri e gli oneri in materia di sicurezza del lavoro al Direttore dell'Unità produttiva A.A. e con la quale A.A. delegava a sua volta i poteri e gli oneri al capo impianti D.D..

Il Tribunale di Taranto riteneva che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere oggetto di delega di funzioni con conseguente subentro del preposto nella posizione di garanzia a condizione che il relativo atto riguardi un ambito ben definito effettivo ed espresso in materia esplicita e non l'intera gestione aziendale.

La delega di funzioni non esclude comunque l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Sulla scorta di tali valutazioni, il giudice di primo grado riteneva quindi sussistente la responsabilità di entrambi gli imputati.

Il giudice di appello, riteneva, invece, che "le cause che hanno determinato il cedimento del grigliato e la conseguente caduta del C.C. siano principalmente conseguenza di un mancato controllo e di una mancata manutenzione tecnica della passerella".

Poichè nello stesso verbale di prescrizione n. 14 del 7.1.2016 veniva contestata la mancanza di apposito registro dove riportare, così come previsto dal Manuale di esercizio dell'impianto trasporto loppa "NL5" della Techint Italimpianti, l'attività ordinaria a cadenza periodica di ispezione e manutenzione da effettuare ed effettuata in "scadenziari periodici", concludeva che la responsabilità dell'incidente occorso non poteva essere attribuita alla condotta colposa del E.E. in quanto lo stesso era tenuto ad adottare idonee scelte gestionali di fondo che nella specie sussistevano.

Invece, riteneva la responsabilità del A.A. per non avere lo stesso impartito disposizioni idonee alla concreta attuazione delle scelte gestionali, segnatamente per non aver predisposto un sistema di controllo dei lavori di manutenzione dei grigliati e per non aver attivato un costante monitoraggio sulle attività di manutenzione poste in essere e da eseguirsi.

4. Avverso la sentenza d'appello, l'imputato A.A., a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Con il primo deduce l'erronea applicazione dell'art. 590 c.p., commi 2 e 3in relazione al riconoscimento della posizione di garanzia in capo al A.A. ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e la mancanza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Assume che la sentenza impugnata non tiene conto che all'epoca dell'installazione delle rondelle Grower risalente all'anno 2007, il A.A. non rivestiva la qualità di direttore dello stabilimento e non considera la sub delega con autonomo potere di spesa (acquisita agli atti del dibattimento) dalla quale si ricava che tale posizione è stata trasferita al direttore di stabilimento, Ing. D.D., risultando peraltro tale trasferimento effettivo.

Inoltre, rileva l'assenza del nesso di causalità tra il presunto mancato inserimento delle schede di controllo delle verifiche alle passerelle e l'infortunio ed il mancato accertamento sull'eventuale onere gravante sul direttore dello stabilimento in merito alla corretta tenuta e controllo periodico di tali schede nè sull'eventuale trasferimento mediante la sub delega.

Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (come richiesta con l'atto di appello ai fini dell'acquisizione della sub delega del 4 agosto 2014 alla vigilanza, controllo, verifica e coordinamento, in favore dell'Ing. F.F.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Assume che la Corte d'appello, nulla disponendo sulla richiesta, ha deciso fornendo una motivazione illogica in quanto ha censurato il mancato esercizio da parte del A.A. del potere di controllo ed ha contemporaneamente escluso la rilevanza e la decisività della acquisizione della sub delega in favore dell'Ing. F.F. (direttore dell'area ghisa) destinata proprio a confutare la conclusione rassegnata con la sentenza impugnata.

Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 c.p.p. con riferimento all'art. 6 par. 3, lett. a) CEDU ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

Assume che la Corte d'appello ha enucleato un ulteriore rimprovero al A.A., mai contestato, nè tantomeno oggetto di approfondimento dibattimentale, attinente alla mancata indicazione da parte dello stesso di disposizioni idonee alla concreta attuazione delle dette scelte gestionali, con violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e conseguente lesione del diritto di difesa.

Con il quarto motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione della L. n. 176 del 2020, art. 23 bis, comma 4, con riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c) ,ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

Sostiene che la Corte d'appello, nonostante la difesa dell'imputato avesse inviato apposita richiesta per la trattazione in presenza a mezzo pec con sottoscrizione autografa, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per la mancata sottoscrizione della stessa con firma digitale e per l'erroneo indirizzo telematico utilizzato. Rileva a riguardo che la sottoscrizione digitale dell'atto è prevista solo per gli atti tassativamente elencati nel L. n. 176 del 2020, art. 24 e non per l'istanza de qua e che l'indirizzo pec è quello ufficiale della Corte d'appello.

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Al fine di meglio esaminare le censure sollevate dalla difesa dell'imputato, giova premettere che il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti.

Infatti, il compito del direttore dello stabilimento, non si esaurisce nella predisposizione di adeguati mezzi di prevenzione e protocolli operativi, essendo lo stesso tenuto ad accertare che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e ad intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti, attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d'uso da parte dei dipendenti o il mancato impiego degli strumenti prevenzionali messi a disposizione. Posti tali principi, la sentenza impugnata ha imputato al A.A. il non aver predisposto un sistema idoneo di controllo dei lavori di manutenzione dei grigliati non predisponendo un costante monitoraggio sulle attività di manutenzione poste in essere o da eseguirsi.

Quanto alla posizione di garanzia del ricorrente, va precisato che nel capo di imputazione è precisato che lo stesso rivestiva la qualifica di "direttore di stabilimento", ruolo peraltro pacificamente ammesso dallo stesso imputato. Era peraltro del tutto pacifico che allo stesso, attesa la posizione apicale ricoperta nell'organigramma dello stabilimento, faceva capo una ben precisa e netta posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavori dipendenti in servizio nello stabilimento dallo stesso prevenuto diretto (cfr. Sez. 4 n. 6277/2007; Sez. 4 n. 19712/ 2009).

Appare pertanto corretta l'indicazione della Corte di merito alle regole cui si sarebbe dovuto attenere l'imputato nel ruolo di dirigente con funzioni di direttore dello stabilimento, sul rilievo specifico del mancato controllo e di una mancata manutenzione tecnica della passerella.

Ed invero risultato accertato e non contestato che le staffe fermogrigliati risultavano sprovviste di rondella grower "antisvitamento" previste nel progetto originale, circostanza che associata al mancato controllo e manutenzione non ha garantito stabilità al grigliato.

Del pari risulta che le verifiche dei grigliati avrebbero dovuto essere inserite in schede di controllo o scadenziari periodici non presenti in azienda, così come previsto dalle procedure gestionali, tenuto conto altresì che come emerge dalla Guida all'utilizzo del grigliato di Assogrigliati qualora la destinazione d'uso dei fermagrigliati sia particolarmente gravosa (come nella specie) occorreva prevedere appositi dispositivi antisvitamento e soprattutto occorreva aumentare opportunamente la frequenza di controllo dello stato del fermogrigliato.

Con riguardo al tentativo dell'odierno ricorrente di addossare ogni responsabilità all'Ing. F.F., direttore dell'area ghisa e delegato alla vigilanza, controllo e coordinamento, correttamente la Corte territoriale ha chiarito che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

E' evidente che in una struttura aziendale delle dimensioni di quella che ci occupa l'esecuzione materiale di tale gravoso compito non può essere sempre e comunque demandata personalmente al direttore dello stabilimento, ma egli, in quanto destinatario degli obblighi che la normativa ora citata gli impone, deve, se non vi provvede direttamente, premurarsi di predisporre tali controlli e verificare che gli stessi vengano poi effettivamente posti in essere, ed esigere altresì dal servizio di manutenzione a tal fine preposto una puntuale e costante informazione in ordine all'attività svolta e alle anomalie riscontrate, di talchè, una volta preso atto di eventuali problemi in grado di ripercuotersi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, possa conseguentemente dare disposizioni per eliminarli, così adempiendo all'ulteriore obbligo che la disposizione in esame gli impone (provvedere affinchè "vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori").

In altri termini, il soggetto che riveste la posizione di garanzia deve dapprima impartire le necessarie indicazioni per ovviare ad eventuali criticità presenti all'interno dello stabilimento che possano compromettere la sicurezza o la salute dei dipendenti, provvedendo, in particolare, a predisporre un regolare e frequente controllo, tra le altre cose, dei macchinari e degli impianti utilizzati sottoponendoli quindi ad opportuna manutenzione tecnica.

Quanto alle altre argomentazione svolte dalla difesa, va rilevato che sussiste il nesso di causalità tra il mancato inserimento delle schede di controllo relative ai grigliati e l'evento atteso che detto adempimento è strettamente funzionale alla manutenzione delle passerelle e come tale eziologicamente collegato al sinistro.

Privo di pregio, alla luce dell'apparato argomentativo sviluppato da entrambe le sentenze di merito, appare altresì il rilievo che al momento della installazione delle rondelle Grower (2007), il A.A. non fosse direttore dello stabilimento atteso che ciò che rileva è che lo fosse all'epoca dell'infortunio e che in detta epoca la rondella in questione fosse richiesta dal progetto, circostanza positivamente accertata.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

Ed invero, la richiesta di acquisizione della sub delega in favore dell'Ing. F.F. (che si sarebbe sostanziata nella mera acquisizione del documento e non già in una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale) è stata implicitamente disattesa dalla Corte alla luce del complessivo quadro probatorio in ordine alla posizione del A.A. che non presentava margini di incertezza.

3. Il terzo motivo è parimenti infondato.

Il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, per pacifica giurisprudenza, è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza (cfr., tra le tante, Sez. 4, 29 gennaio 2007, Di Vincenzo). Ciò che nella specie deve ritenersi, non potendosi revocare in dubbio che l'imputato si sia trovato a rispondere della sua condotta, ritenuta colposa, senza che ne sia derivato pregiudizio per le sue scelte difensive. Invero, le norme sulla prevenzione degli infortuni la cui inosservanza è stata ritualmente contestata (e lo stesso capo di imputazione), operano riferimento agli obblighi di garantire la sicurezza dei lavoratori. Non è quindi dubitabile, che il richiamo operato, in via generale a tali obblighi, rispetto ad una ricostruzione fattuale della vicenda qui non sindacabile, non si pone in posizione di sostanziale difformità rispetto alla normativa di prevenzione de qua a fondamento della ritenuta colpa specifica. Del resto, decisivamente, per smentire la fondatezza della censura, va ricordato che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altri termini, riferimento alla colpa generica), essendo quindi consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. Analogamente, non sussiste la violazione dell'anzidetto principio anche qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica, giacchè il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicchè questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata.

Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione ma anche per l'omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori).(Sez. 4, n. 35943 del 7.3.2014, Rv. 260161; Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Rv. 257902).

Nella specie, la sentenza di primo grado ha ritenuto la responsabilità dell'imputato limitandosi a precisare che la sub delega non esclude una condotta negligente in capo al medesimo segnatamente con riguardo all'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite senza tuttavia precisare quale sia lo specifico addebito colposo allo stesso mosso anche in rapporto al contenuto della delega.

La sentenza di appello, invece, motivando più diffusamente, ha individuato l'addebito colposo nel mancato controllo e nella mancata manutenzione tecnica della passerella nonchè nel non aver predisposto "un sistema idoneo di controllo dei lavori di manutenzione dei grigliati" e non attivando un sistema di monitoraggio sulle attività di manutenzione.

4. Infondato è anche il quarto motivo.

Ed invero correttamente la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza de qua con sottoscrizione autografa. Ed invero la firma digitale ha la funzione di garantire autenticità, integrità e validità di un documento: tramite l'apposizione della firma digitale, infatti, è possibile sottoscriverne il contenuto, assicurarne la provenienza e garantire l'inalterabilità delle informazioni in esso contenute.

In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2023