Sorveglianza sanitaria
(Art. 41, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)


Quali sono gli obblighi a cui il datore di lavoro deve ottemperare in relazione ai rischi legati all'uso di attrezzature munite di videoterminali?


La fattispecie in oggetto è disciplinata dal Titolo VII del d.lgs. n. 81/2008, in forza del quale i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175 del medesimo testo normativo, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, con particolare riferimento ai rischi della vista e degli occhi e ai rischi dell'apparato muscolo-scheletrico, con la periodicità indicata nel comma 2 dello stesso articolo, ovvero su richiesta del lavoratore, secondo le modalità previste all'art. 41, comma 2, lett. c).

La violazione delle norme relative alla sorveglianza sanitaria comporta, a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, le sanzioni previste rispettivamente agli artt. 178 e 179.

L'accertamento di eventuali violazioni delle citate norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro esula dalle competenze di questa Direzione generale, essendo invece rimesso agli uffici della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente ovvero alla Procura della Repubblica l'effettuazione delle procedure di controllo previste per legge.


Fonte: Ministero del Lavoro