Formazione dei lavoratori
(Art. 37, D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81)


In attesa che in sede di Conferenza permanente Stato-regioni siano definiti i contenuti minimi, la durata e le modalità di formazione dei lavoratori, secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 2, quale validità hanno i corsi già effettuati dai lavoratori? La docenza dei corsi di aggiornamento può essere affidata ad un libero professionista e di quali requisiti deve essere in possesso affinché la formazione possa risultare valida?

In attesa della adozione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, la formazione effettuata dai lavoratori conserva la sua validità e va considerata alla stregua dei principi "generali" espressi dal comma 1 del citato articolo 1, ove si parla di formazione "sufficiente ed adeguata".
Ove si voglia identificare un parametro orientativo per il datore di lavoro - sempre nella fase di attesa dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 37, comma 2, citato - ove questi intenda aggiornare e/o integrare la formazione dei propri lavoratori, è ragionevole utilizzare le disposizioni di cui al D.M. 16 gennaio 1997. Tale decreto ministeriale, tra l'altro, identifica unicamente aspetti contenutistici dei corsi, con la conseguenza che essi possono essere tenuti da un qualsiasi professionista, a condizione che il corso abbia le caratteristiche descritte dal decreto ministeriale citato.
Resta inteso che il datore di lavoro rimane in ogni caso tenuto a fornire prova che la formazione effettuata sia stata realizzata non solo in maniera coerente con le previsioni di legge, ma anche in maniera reale ed efficace.


Fonte: Ministero del Lavoro