Legge 21 giugno 2023, n. 74
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
G.U. 21 giugno 2023, n. 143 - S.O. n. 23

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
 

Art. 1

1. Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 2023

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44

All'articolo 1:
al comma 1, la parola: «percentuali» è sostituita dalla seguente: «quote»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «, che è parte integrante del presente decreto, e» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto;»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «, che è parte integrante del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al terzo periodo, dopo le parole: «ingegneria dei trasporti e meccanica» sono inserite le seguenti: «nonchè di ingegneria idraulica e ambientale»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio cessano in ogni caso al 31 dicembre 2026»;
al comma 5, dopo le parole: «una riserva di posti» sono inserite le seguenti: «non inferiore al 10 per cento e»;
al comma 6, le parole: «presso ENIT» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'ENIT»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:
"4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perchè dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei"»;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia";
b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4"»;
al comma 11, lettera a), le parole: «, nonchè per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè dei titolari»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni»;
al comma 12:
al primo periodo, dopo le parole: «per energia» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «in posizione di fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in posizione di»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: "dalla" è sostituita dalle seguenti: "da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "il dirigente di livello generale della Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti: "un dirigente di livello non generale della Direzione generale".
12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di trentasei mesi".
12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024";
b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge l° luglio 2021, n. 101".
12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255»;
al comma 13:
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,»;
alla lettera h), le parole: «a decorrere dall'anno 2024 annui» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2024»;
al comma 14:
all'alinea, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 13»;
alla lettera b), le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2024»;
alla lettera c):
all'alinea, le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"»;
ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), le parole: «2023 e a» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e»;
al numero 11), le parole: «2023 e a 22.350 annui» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e 22.350 euro annui»;
ai numeri 12) e 13, le parole: «2023 e a» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e»;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";
b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "ed eventuali altri Ministeri" sono inserite le seguenti: ", agenzie ed enti";
c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA".
14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: "dello sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "e della salute," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";
3) al terzo periodo, le parole da: "per le merci assimilabili" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "della tutela del territorio e del mare," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: "del territorio e del mare," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";
d) al comma 12, le parole: "Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA".
14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35".
14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:
"7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonchè le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi".
14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale). - 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma";
2) al comma 5-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo";
b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
"Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.
2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei";
c) all'articolo 35-quater, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta";
d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "dalle amministrazioni".
Art. 1-ter (Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame). - 1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma";
b) al comma 14, dopo le parole: "concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".
Art. 1-quater (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei). - 1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è inserito il seguente: "Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto è coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto può altresì delegare una o più funzioni amministrative e contabili".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole da: "assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei" fino a: "articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91" sono sostituite dalle seguenti: "proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO 'Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziatà, lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91";
2) al primo periodo, dopo le parole: "struttura di supporto" sono inserite le seguenti: "al direttore generale di progetto";
3) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";
4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal 2024 al 2026";
5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei";
6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore generale di progetto assume la denominazione di 'direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmì e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44";
b) al comma 5-quater, le parole: "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026"».
All'articolo 2:
al comma 2, lettera b), le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto».
All'articolo 3:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purchè la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica»;
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma"»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni comunali interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi nonchè di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attività relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.
3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo.
3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dai commi 3-bis e 3-ter, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
al comma 4, le parole: «di revisione."» sono sostituite dalle seguenti: «di revisione»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.
5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "15.000".
6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni".
6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei"».
6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, può computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo turn over.
6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po può procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016). - 1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68".
Art. 3-ter (Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonchè una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-quater, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i contenuti omogenei delle convenzioni.
3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2.
4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso».
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica» e la parola: «renderli» è sostituita dalla seguente: «renderle».
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: «un'anzianità complessiva» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 3), capoverso 7, alinea, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;
alla lettera b):
all'alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;
al capoverso 1, la lettera c) è soppressa;
dopo il capoverso 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonchè quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso»;
al comma 3, dopo le parole: «"e 2021/2022"» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;
al comma 8, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»;
al comma 10, le parole: «dei commi 5 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 6»;
al comma 11, le parole: «dalle graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie» e le parole: «e dai relativi elenchi aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «e nei relativi elenchi aggiuntivi,»;
al comma 15, primo periodo, le parole: «nel corso di vigenza» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso della vigenza»;
il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5»;
al comma 17, le parole da: «, per i quali il percorso annuale» fino a: «sono immessi in ruolo sui» sono sostituite dalle seguenti: «sono assegnatari dei», le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12»;
al comma 18, le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"»;
al comma 20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59"»;
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione".
20-ter. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico»;
al comma 21, lettera b), le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;
dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:
«21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica".
21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023";
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy"».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «dell'allegato 2» sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5-ter. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dieci unità, nonchè a sopprimere il primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica in servizio».
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del presente comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dal»;
al comma 2, lettera a), numero 2), la parola: «Libro», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «libro» e la parola: «Titolo» è sostituita dalla seguente: «titolo»;
al comma 3, le parole: «dalla tabelle» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tabella» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annessi al presente decreto».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale). - 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato";
b) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri";
c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
"Art. 161-bis (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale) - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonchè le relative attività di formazione e aggiornamento".
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7-ter (Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa). - 1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 8:
al comma 1, capoverso 13-sexies, al primo periodo, le parole: «de La Maddalena» sono sostituite dalle seguenti: «della Maddalena» e, al secondo periodo, dopo le parole: «La remunerazione del sub-commissario» sono inserite le seguenti: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,»;
All'articolo 9:
al comma 2, lettera d), numero 1), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purchè siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza".
2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purchè prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata» sono sostituite dalle seguenti: «assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, "Istruzione e Ricerca" - componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonchè il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «dirigenti di ricerca, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti di ricerca nonchè» e le parole: «riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata» sono sostituite dalle seguenti: «assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. In relazione alle accresciute attività, anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 10:
al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2, le parole: «Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «"Fondi di riserva e speciali"».
All'articolo 11:
al comma 2, le parole: «del programma dei "Fondi» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi».
All'articolo 12:
al comma 1, capoverso 3:
al secondo periodo, le parole: «o altra analoga posizione» sono sostituite dalle seguenti: «o in altra analoga posizione»;
al terzo periodo, le parole: «per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente»;
al comma 2, terzo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,» e le parole: «Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
All'articolo 13:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «si avvale» sono inserite le seguenti: «di personale» e le parole: «per ciascun ente» sono sostituite dalle seguenti: «, per ciascun ente,»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le parole: "componenti effettivi" sono inserite le seguenti: "e un supplente" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero, e un componente supplente". Il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
alla rubrica, le parole: «Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «al comma 1, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del presente articolo nonchè»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annesso al presente decreto»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy»;
al comma 3:
al secondo periodo, le parole: «tabella A dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la loro attività a titolo gratuito»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di "Struttura per la prevenzione antimafia", e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonchè l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6";
c) al comma 8, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale"».
All'articolo 15:
al comma 1, lettere a), b) e c), le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 2, le parole: «, sono preposti» sono sostituite dalle seguenti: «sono preposti»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «Con regolamento di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo» e, al secondo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della sua entrata in vigore»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
al comma 5, le parole: «2037, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2037 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 6, le parole: «2037, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2037 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 9, le parole: «2032, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2032 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 10, le parole: «865.434 per l'anno 2023, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «828.567 per l'anno 2023 e a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 13, le parole: «2036, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2036 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 14, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni», le parole: «2026, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 15:
alla lettera a), capoverso Art. 19-ter, comma 1:
alla lettera c), le parole: «del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo»;
alla lettera e), le parole: «fermo restando le previsioni di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le disposizioni dell'articolo»;
alla lettera g), dopo le parole: «della polizia penitenziaria» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «, che costituiscono parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annessi al presente decreto»;
al comma 16, alinea, al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno» e, al secondo periodo, dopo le parole: «della polizia penitenziaria» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 17, le parole: «2041, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2041 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 18, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni», le parole: «2040, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2040 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 19:
all'alinea, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»;
alla lettera a):
all'alinea, le parole: «616 unità» sono sostituite dalle seguenti: « 617 unità»;
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative»;
al numero 2), le parole: «dei ruoli del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e dopo le parole: «di dirigente superiore che espleta funzioni operative» è inserito il seguente segno d'interpunzione: « ,»;
alla lettera e), dopo le parole: «del 15 novembre 2016» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «e, per il rimanente 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, e, per il rimanente 30 per cento,» e le parole: «legge 27 novembre 2017, n. 205» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
alla lettera o), le parole: «legge 27 novembre 2017, n. 205» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
al comma 20, le parole: «pari a euro 42.691.883 per l'anno 2024, pari a euro 43.632.839 per l'anno 2025, pari a euro 53.531.461 per l'anno 2026, pari a euro 54.215.381 per l'anno 2027, pari a euro 54.663.051 per l'anno 2028, pari a euro 54.772.069 per l'anno 2029, pari a euro 54.986.947 per l'anno 2030, pari a euro 55.598.295 per l'anno 2031, pari a euro 55.906.449 per l'anno 2032, pari a euro 56.034.611 per l'anno 2033, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2034, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2035, pari a euro 56.105.670 a decorrere dal 2036» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036»;
al comma 21, le parole: «2026, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
il comma 22 è sostituito dal seguente:
«22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;
al comma 25:
al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «nel 2032, e» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2032 e» e le parole: «e a di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro»;
al comma 28, le parole: «agli organici» sono sostituite dalle seguenti: «negli organici» e dopo le parole: «di pubblica sicurezza e» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 32, la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
al comma 34, le parole: «dall'anno 2024 all'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 35, dopo le parole: «dall'articolo 3 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 36, le parole: «31 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «34 e 35» e le parole: «per euro 450.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per 450.000 euro».
All'articolo 16:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;
alla lettera b):
al numero 2), le parole: «al 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «al 2032» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;
al numero 3), le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;
al numero 4), la parola: «ricorrano» è sostituita dalla seguente: «ricorrono» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;
ai numeri 5) e 6), le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere».
All'articolo 17:
al comma 1:
alla lettera d), le parole: «per l'anno 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2027 e»;
alla lettera e), le parole: «, che è parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «2037, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2037 ed euro» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «2028, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2028 ed euro», le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno» e le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonchè ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è sostituito dal seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:
a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armera del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987".
2. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonchè i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi».
All'articolo 18:
al comma 1, lettera d), dopo le parole: «comma 11, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «della Regione Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della regione autonoma Valle d'Aosta,»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «del decreto-legge del» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023";
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonchè gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori".
4-ter. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR" sono sostituite dalle seguenti: ", compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR,".
4-quater. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027" sono sostituite dalle seguenti: "mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027";
b) al secondo periodo, le parole: "ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027";
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonchè il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato"».
All'articolo 19:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «di euro a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «di euro annui a decorrere»;
al secondo periodo, le parole: «è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata» e le parole: «di euro a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «di euro annui a decorrere»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «(AGENAS) di cui» sono sostituite dalle seguenti: «(AGENAS), di cui» e le parole: «, a decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «afferenti la contrattazione» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alla contrattazione» e le parole: «del decreto-legge n. 78 del 2010. .» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 78 del 2010.»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «ad essi applicabile» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso applicabile»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "addetto al servizio di emergenza-urgenza" sono soppresse»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
"5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonchè di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime"»;
al comma 7, primo periodo, le parole «dall'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo» e le parole: «per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e a decorrere dall'anno 2024 di euro 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
al comma 8, le parole: «euro 6.130.495» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.130.425» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,», le parole: «sono avviate» sono sostituite dalle seguenti: «siano avviate» e dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e, al secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «politiche fiscali e sistema tributario,» sono inserite le seguenti: «comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria,»;
b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonchè gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria";
c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei".
2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e 18 uffici dirigenziali non generali, nonchè in 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinata in 4 posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonchè in 55 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui 18 presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e 35 presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di 46 dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità dell'area dei funzionari, 31 unità dell'area degli assistenti e 6 unità dell'area degli operatori, nonchè in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015.
2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonchè, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-quinquies del presente articolo.
2-quinquies. Entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonchè all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.
2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".
3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".
3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.
3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;
b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.
3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:
a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;
c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.
3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-septies sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonchè la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.
3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.
3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze».
All'articolo 21:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «commi 8 e 9» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «all'entrata in vigore del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».
All'articolo 22:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente»;
al terzo periodo, le parole: «euro 286.200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 229.609» e le parole: «euro 429.300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 344.414 annui»;
al comma 3, le parole: «del presente decreto, cessano» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto cessano»;
al comma 4, le parole: «fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione» e le parole: «supporto tecnico operativo» sono sostituite dalle seguenti: «supporto tecnico-operativo»;
al comma 5, primo periodo, la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «potenziamento», le parole: «dei ministri, si articola» sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri si articola» e dopo le parole: «all'articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 6, le parole: «contrasto al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del dissesto»;
al comma 7:
all'alinea, le parole: «comma 6, è» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6 è»;
alla lettera b), le parole: «per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
al comma 8, dopo le parole: «del Dipartimento per le politiche della famiglia» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento per le politiche europee»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare» e le parole: «decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo»;
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo"».
All'articolo 23:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 2:
alle lettere d) ed e), le parole: «controlli alla certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;
alla lettera f), le parole: «all'export» sono sostituite dalle seguenti: «all'esportazione»;
alla lettera b), numero 2), le parole: «ed è titolo» sono sostituite dalle seguenti: «; costituisce titolo»;
alla lettera c), numero 2), le parole: «ed è titolo» sono sostituite dalle seguenti: «; costituisce titolo»;
alla lettera d):
all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19,» sono soppresse;
al capoverso «Indici»:
al numero 2, sub-unità 2.4, le parole: «Coordinamento richieste» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento delle richieste»;
al numero 3, sub-unità 3.2, le parole: «Coordinamento attività istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento delle attività istituzionali»;
al numero 4:
all'alinea, le parole: «controlli alla certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;
alle sub-unità 4.1, 4.2 e 4.3, le parole: «Coordinamento controlli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento dei controlli ufficiali»;
al numero 5, alinea, le parole: «all'export» sono sostituite dalle seguenti: «all'esportazione»;
al numero 6, sub-unità 6.3, le parole: «Predisposizione piani» sono sostituite dalle seguenti: «Predisposizione di piani»;
al numero 7:
all'alinea, le parole: «controlli alla certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;
alla sub-unità 7.1, le parole: «tenuta dei registri varietali e e» sono sostituite dalle seguenti: «Tenuta dei registri varietali e»;
alla sub-unità 7.2, le parole: «Coordinamento controlli» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento dei controlli»;
al numero 8, sub-unità 8.1, le parole: «art. 53 reg 1107/2010» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)», le parole: «del predetto Ente, è» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto Ente è», dopo le parole: «alla stabilizzazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «richiesti» è sostituita dalla seguente: «previsti»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata 'Acque del Sud Spà, il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze; i restanti componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le nonne sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonchè i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante".
2-ter. Per la società Acque del Sud Spa di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 2-bis del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata dalla società Acque del Sud Spa con l'amministrazione vigilante sono definite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.
2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è nominato un commissario straordinario per ciascun ente. I commissari straordinari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità nonchè di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo»;
alla rubrica, le parole: «e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonchè costituzione della società Acque del Sud Spa».
Nel capo I, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis (Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale). - 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta".
2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo».
All'articolo 24:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1.1), le parole: «numero 2),» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»:
alla lettera b), numero 2), le parole: «al comma 3 le parole» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3, le parole»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «a Formez PA» sono sostituite dalle seguenti: «all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA»;
al secondo periodo, dopo le parole: «da svolgere» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e le parole: «predetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «predetto Dipartimento»;
al terzo periodo, le parole: «ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualità dei servizi dalla stessa resi».
All'articolo 25:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «autorizzato a costituire» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2023»;
al comma 2, alinea, primo periodo, le parole: «ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell'articolo 16 del» sono sostituite dalle seguenti: «La società ENIT S.p.A. è qualificata come società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;
al comma 4, le parole: «ENIT S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La società ENIT S.p.A.»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «ad ENIT S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società ENIT S.p.A.»;
al comma 8, le parole: «presso ENIT - Agenzia nazionale per il turismo» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo»;
al comma 9, capoverso 4:
all'alinea, le parole: «Ferma l'operatività» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'operatività»;
alla lettera c), le parole: «nell'ambito turismo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del turismo»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monito-raggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo»;
al comma 10, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purchè in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni»;
al comma 11, le parole: «ai commi da 1 a 10» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «conto capitale».
All'articolo 26:
al comma 1, primo periodo, le parole: «l'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «il potenziamento», dopo le parole: «una quota» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno» e le parole: «riconosciuto in favore della» sono sostituite dalle seguenti: «concesso alla».
All'articolo 27:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5,» e le parole: «tecnologico del Paese può» sono sostituite dalle seguenti: «tecnologico del Paese, può»;
alla lettera b), le parole: «al comma 6 il» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 6, il», le parole: «, prevalente e dedicata,» sono sostituite dalle seguenti: «prevalente e specifica» e le parole: «con decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;
al comma 2, le parole: «30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Nel capo II, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:
«Art. 27-bis (Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: "razza" è sostituito dal seguente: "nazionalità"».
Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
[pdf]
All'allegato 3, tabella A, livello di funzione «E», qualifica «Primo dirigente», colonna «Funzione», le parole: «o di frontiera o postale e delle comunicazioni vice dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente».