Tipologia: CCNL
Data firma: 26 agosto 1996
Validità: 31.08.1996 - 31.07.2000
Parti: Ucict, Anilf, Unapi, Ancl e Failta-Cisal, Federcalzaturieri, Cisal
Settori: Tessili, Lavorazione c/terzi a façon
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Indice
Proprietà privata
Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 2
Titolo III - Assunzione - Documentazione - Esclusione dalle quote di riserva - Lavoro extra
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Titolo IV - Periodo di prova
Art. 6
Titolo V - Orario di lavoro
Art. 7
Art. 8
Titolo VI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 9
Art. 10
Titolo VII - Lavoro straordinario
Art. 11
Titolo VIII - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Titolo IX - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Titolo X - Trasferte - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 18
Art. 19
Titolo XI - Malattie - Infortuni
Art. 20
A) Periodo di comporto
B) Trattamento economico
Titolo XII - Sospensione del lavoro
Art. 21
Titolo XIII - Anzianità di servizio
Art. 22
Titolo XIV - Gratifica natalizia
Art. 23
Titolo XV - Cassa assistenza previdenza
Art. 24
Titolo XVI - Trattamento economico
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Titolo XXVII - Lavoro a cottimo
Art. 30
Titolo XVIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34

 

Titolo XIX - Trattamento di fine rapporto
Art. 35
Titolo XX - Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 36
Titolo XXI - Lavoratori inabili
Art. 37
Titolo XXII - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 38
Titolo XXIII - Lavoro a part-time - Genitori di inabili e tossicodipendenti
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Titolo XXIV - Contratto di formazione e lavoro
Art. 42
Titolo XXV - Apprendistato
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Titolo XXVI - Contratti d'inserimento
Art. 46
Titolo XXVII - Lavori a domicilio "'Telelavoro"
Art. 47
Titolo XXVIII - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Titolo XXIX - Personale con orario di lavoro discontinuo
Art. 51
Titolo XXX - Esclusività di stampa - Archivio contratti
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Titolo XXXI - Reclami e controversie
Art. 55
Titolo XXXII - Centro di assistenza contrattuale
Art. 56
Titolo XXXIII - Pensione integrativa
Art. 57
Titolo XXXIV - Decorrenza e durata
Art. 58
Titolo XXXV - Diritti sindacali
Art. 59
Art. 60
Titolo XXXVI - Codice disciplinare
Art. 62 - Doveri del lavoratore.
• Disposizioni disciplinari
Titolo XXXVII - Composizione delle controversie
Art. 63
Allegati
Allegato A
Allegato B - Paga base nazionale
Allegato C - (CFL)
Art. 1

Art. 2
Art. 3
Art. 4
• Progetto contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 863/84 e successive modifiche ed integrazioni.


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende esercenti lavorazioni conto terzi a façon (in vigore dal 01.08.1995 al 31.07.2000)

L'anno millenovecentonovantasei il giorno 26 del mese di Agosto in Pescara tra la Ucict Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo […], la Anilf - Associazione Nazionale Imprese Lavorazioni a Façon […], l'Unapi - Unione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa [..], dall'Ancl - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Centro Studi - […] e la Failta - Cisal - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Tessili […], la Federcalzaturieri […], la Cisal-Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori […] si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende esercenti Lavorazioni conto terzi "façon".

Premessa
[…]
Il presente contratto di lavoro, applicabile alle sole imprese associate all'Ucict, è il risultato di una lunga ed attenta mediazione tra le esigenze peculiari di una categoria continuamente a rischio, e l'esigenza di non pregiudicare la tutela dei lavoratori dipendenti.
A fronte di una normativa contrattuale innovativo e di estremo interesse per la categoria dei façonisti, viene realizzata la effettiva tutela dei lavoratori dipendenti attraverso meccanismi che garantiscono la effettività della retribuzione e rendono obbligatoria e ineludibile l'applicazione della normativa contrattuale
[…]
Il presente contratto è valido su tutto il territorio nazionale e si applica al soggetti risultanti associati alle Organizzazioni stipulanti; queste si impegnano a rispettarlo e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita.
In tal senso, le Associazioni imprenditoriali si impegnano perché le aziende associate siano osservanti di tutte le condizioni e le norme previste dal presente contratto, mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere, o comunque ad evitare azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello, dirette a modificare, integrare o innovare quanto forma oggetto del presente contratto.
Le Parti convengono che la contrattazione debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e redditività, in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
[…]

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle piccole e medie imprese, dalle società cooperative e loro consorzi esercenti lavorazione a façon-terziste, dell'abbigliamento. delle calzature e delle lavorazioni accessori e complementari, associate alle Organizzazioni datoriali contraenti.
Inoltre il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comprende i sottoindicati comporti:
alta moda;
lavorazione e confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina. tavola e letto;
tutto il tessile tradizionale (es. lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari ecc.), lavorazione o confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo;
lavorazione o confezione di ombrelli o ombrelloni;
lavorazione o confezione di pellicceria; lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo, bottoni;
quanti;
lavorazione o confezione a mano e/o su misura di Indumenti e generi di abbigliamento, del tessile, del calzaturiero e di pellettiero ecc.;
modisterie;
ricamo;
merletti;
bomboniere;
borse con lavorazione all'uncinetto;
fiori artificiali;
lavorazione e confezioni di arredi sacri;
lavanderie;
inoltre tutte quelle attività che possono essere annoverati nel attività su menzionate.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibile tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati elio agevolazioni fiscali e contributivi o fondi per la formazione professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o della CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo III - Assunzione - Documentazione - Esclusione dalle quote di riserva - Lavoro extra
Art. 4

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti e dichiarazioni del lavoratore:
[…]
- libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari;
[…]

Titolo V - Orario di lavoro
Art. 7

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non è altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e comunque quanto previsto dall'art. 5 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 51 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in più di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali ed i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
L'orario complessivo annuale di lavoro pari ad ore 2.080 (40 X 52) potrà essere maggiorato fino a 2.200 ore da utilizzarsi nel corso dell'anno, con un aumento massimo settimanale di 12 (dodici) ore per una durata non superiore ai quattro mesi consecutive nell'anno e dovrà essere recuperato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (Orario ultrasettimanale). Le ore lavorare oltre le 48 (quarantotto) devono essere sempre e comunque recuperate.
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporale (Flextime).
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due o Più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario fasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro. (Jobsharing).
In considerazione delle particolari funzioni espletate dai Quadri, l'orario di lavoro fermo restando quanto previsto dal presente articolo, terrà conto delle oggettive esigenze di flessibilità connesse […]
Il Quadro potrà usufruire di orari giornalieri flessibili concordati con il datore di lavoro.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire dall'azienda senza essere autorizzato.
[…]

Art. 8
L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza,
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezza ora ai sensi della legge n. 977/67 ed eventuali sua modificazioni.

Titolo VII - Lavoro straordinario
Art. 11

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo VIII - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 12

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavora di manutenzione; pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare bisogni del pubblico.

Titolo IX - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 16

I Casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo XXVII - Lavoro a cottimo
Art. 30

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale. secondo le possibilità tecniche.
[…]

Titolo XVIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 31

[…]
La comunicazione di recesso, senza preavviso, può avvenire per una delle cause sotto elencate (giusta causa). ed a titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui sopra:
- diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'azienda anche fra i dipendenti
- l'insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
- comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
- […] danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi presso l'azienda:, […] esecuzione di lavori, senza permesso, nell'azienda sia per proprio conto che per terzi;
[…]

Titolo XX - Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 36
[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.

Titolo XXI - Lavoratori inabili
Art. 37

Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenza e gli interventi di strutture pubbliche associazioni di invalidi.

Titolo XXII - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 38

Le parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi sanitari ed inserimento / mantenimento nella realtà produttiva.
Al lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono nei progetti riabilitativi della ULS o di comunità terapeutiche che rispettano le prescrizione ricevute, qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture in aggiunta al periodo di comporto, fino ad un massimo di 3 (tre) anni.
L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali, anche in ragione della loro specificità.

Titolo XXIV - Contratto di formazione e lavoro
Art. 42

Nel quadro della più generale impresa tra l'Ucict - Unapi - Anilf e la Cisal le parti, per le proprie competenze, convengono di attuare gli strumenti più idonei siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro.
L' Ucict - Unapi - Anilf e la Cisal constatate le difficoltà delle Aziende a lavorazione a façon incontrano per l'applicazione di detto istituto e quindi l'impossibilità di usufruire a pieno dei contratti formazione e lavoro ravvisando in esso uno strumento valido per favorire l'incremento occupazionale giovanile, concordano nell'identificazione di attivare comuni interventi per approdare alle definizioni della legge n. 863/84.
L' Ucict - Unapi - Anilf per mezzo dell'Ente ENFRAU e la Cisal per mezzo dell'ECAP, unitariamente convengono di approntare corsi di formazione tecnici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro.
A tale scopo sarà insediata una apposita commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.

Titolo XXV - Apprendistato
Art. 43

La disciplina dell'apprendistato è regolato dalle norme di legge, e dalle disposizioni del presente contratto.
La durata dei periodi di apprendistato è definita nella tabella appresso riportata.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiore a 12 mesi.
La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestato di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale regionale o da Enti ed Istituti riconosciuti dalle Regioni, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto all'attività esplicata nell'apprendimento.
[…]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
[…]

Titolo XXVII - Lavori a domicilio "'Telelavoro"
Art. 47

Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente CCNL e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "telelavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario.
[…]
Con l'instaurazione del telelavoro vengono azionati automaticamente gli articoli del c.c. 2051, 2105 e 2125.
Il rapporto di lavoro denominato "telelavoro" deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente CCNL.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia L. 877/73.
[…]

Titolo XXVIII - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 48

Le parti firmatarie del presente accorda, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende convengono di promuovere la ricerca l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Art. 49
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizione e le istruzioni imparate dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiatura gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivo di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivo di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c). nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivo di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari prevista nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavorato durante il lavoro.

Art. 50
Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello regionale su richiesta di una delle parti, per valutare, sulla base di dati in possesso dalle Organizzazioni stipulanti.
L'Ucict e nei confronti delle aziende associate, si impegna a rafforzare l'iniziativa rivolta ad un generale rispetto delle norme relative all'ambiente, con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti ed eventuali tossici e nocivi.

Titolo XXIX - Personale con orario di lavoro discontinuo
Art. 51

Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692, approvata con R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a) - custodi,
b) - guardiani diurni e notturni;
c) - portieri;
d) - uscieri ed inservienti;
e) - personale addetto ai lavori di carico scarico;
f) - addetti ai centralini telefonici privati;

Titolo XXXI - Reclami e controversie
Art. 55

Per l'esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto e di contratti integrativi le parti si impegnano in tempestivi incontri e convengono che, prima di adire le vie giudiziarie, oltre a rivolgersi al Centro Assistenza Contrattuale dovrà essere in ogni caso essere tentata la conciliazione tramite le Organizzazioni contraenti al diversi livelli.

Titolo XXXII - Centro di assistenza contrattuale
Art. 56

Le parti sentono la necessita di costituire un centro servizi paritetico per esaminare e proporre soluzione alle tematiche appresso specificate:
a) assistere le imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987:
b) esaminare le problematiche relative alle direttive dell'Unione Europea concernente l'Istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
c) classificazione del personale, come previsto dall'art. 2 del presente contratto;
e) esaminare le problematiche del "telelavoro" per apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie dalla dinamica del fenomeno, anche in relazione a nuove normative che dovessero interferire.

Titolo XXXV - Diritti sindacali
Art. 59

Le parti riconoscono, che data la tipicità delle imprese non è possibile l'individuazione di normative sindacali di carattere generale, per il momento si rifà alle norme legislative.

Titolo XXXVI - Codice disciplinare - (Redatto ai sensi dell'art.. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970)
Art. 62 - Doveri del lavoratore.

Il lavoratore deve esplicare l'attività perla quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
[…]
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[…]
6) divieto assoluto di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda ovvero per quanto previsto dal contratto collettivo oda disposizioni legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il contratto collettivo applicato e con leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari
I lavoratori che si renderanno inadempienti ai doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravità dell'inadempienza commessa con:
1) - rimprovero verbale;
2) - rimprovero scritto;
3) - multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) - sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
[…]
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa e/o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:
[…]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
d) non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza,
e) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'azienda;
f) contravvengono ai divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;
[…]
h) non rispettino le norme e le regole stabilite nel contratto collettivo applicato il azienda commettano atti che portino pregiudizio alta sicurezza alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo.
[…]
Il lavoratore risponde in proprio delle perdite e di danni arrecati all'azienda per quanto ad esso imputabili per negligenza o colpa grave.

Titolo XXXVII - Composizione delle controversie
Art. 63

Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
[…]

Allegati
Allegato C - (CFL)
Art. 1

Anilf/Ucict/Unapi e la Cisal ciascuna per le proprie competenze convengono di attuare gli strumenti più idonei, siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro, ed esprimono, così, la volontà di recepire le disposizioni della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive integrazioni e modificazioni.
Le parti provvederanno all'invio della copia del presente accordo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di ottenere l'esonero della procedura di approvazione da parte della competente Autorità Pubblica (CRI) in attuazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 D.L. 29 marzo 1991, n. 108 convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169.
I progetti di formazione definiti tra le parti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro e della Previdenza Sociale ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alla Unapi dell'autorizzazione all'avviamento al lavoro da parte degli Uffici Circoscrizionali per l'Impiego territorialmente competenti.

Art. 2
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà risultare da atto scritto.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche elevate (Tipo "A.1") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 2° livello di inquadramento ed avrà durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche intermedie (Tipo "A.2") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondente al 3° e 4° livello di inquadramento ed avrà una durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (Tipo "B") avrà una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una fondazione teorica pari a 20 ore da effettuarsi in luogo detta prestazione lavorativa.
La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento delle qualifiche previste al 5° livello del presente CCNL.
[…]
La formazione teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori.

Art. 3
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL.
[…]

Art. 4
Le parti s'impegnano ad incontrarsi ogni qualvolta la disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro subisca modifiche.