Tipologia: CCNL
Data firma: 19 agosto 2000
Validità: 01.08.2000 - 31.07.2004
Parti: Cnai, Anilf, Mcm-Cnai e Cisal, Failts e Federcalazturieri
Settori: Tessili, Lavorazioni c/terzi a façon
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Titolo I - Disposizioni generali: validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione: nazionale e regionale o provinciale o aziendale
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Articolo 8.
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.
Titolo VI - Natura dell'azienda cooperativa - Ruolo socio lavoratore
Articolo 12.
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Articolo 13.
Titolo VIII - Classificazione del personale
Articolo 14.
Articolo 15.
Articolo 16.
Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 17.
Articolo 18.
Articolo 19.
Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione delle quote di riserva
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Titolo XI - Periodo di prova
Articolo 23.
Titolo XII - Orario di lavoro - Orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia
Articolo 24.
Articolo 25.
Titolo XIII - Personale non soggetto a limitazione di orario
Articolo 26.
Titolo XIV - Orario di lavoro dei minorenni
Articolo 27.
Titolo XV - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 28.
Articolo 29.
Articolo 30.
Titolo XVI - Lavoro straordinario
Articolo 31.
Titolo XVII - Lavoro a cottimo
Articolo 32.
Titolo XVIII - Lavoro a squadre e lavoro a turni
Articolo 33.
Articolo 34.
Titolo XIX - Lavoro a tempo determinato
Articolo 35.
Titolo XX - Lavoro parziale o part-time - Genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 36.
Articolo 37.
Titolo XXI - Apprendistato
Articolo 38.
Articolo 39.
Articolo 40.
Articolo 41.
• Norma transitoria.
Articolo 42.
Articolo 43.
Articolo 44.
Articolo 45.
Titolo XXII - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Articolo 46.
Articolo 47.
Articolo 48.
Articolo 49.
Articolo 50.
Titolo XXIII - Lavoratori studenti
Articolo 51.
Titolo XXIV - Contratto d'inserimento di lavoratori extra comunitari contratto d'inserimento di lavoratori portatori di handicap
Articolo 52.
Articolo 53.
Titolo XXV - Occupazione femminile
Articolo 54.
Titolo XXVI - Stagisti
Articolo 55.
Articolo 56.

Articolo 57.
Titolo XXVII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti permessi straordinari
Articolo 58.
Articolo 59.
Articolo 60.
Articolo 61.
Titolo XXVIII - Sospensione dei lavori

Articolo 62.
Titolo XXIX - Ferie
Articolo 63.
Titolo XXX - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare - Volontariato

Articolo 64.
Articolo 65.
Articolo 66.
Articolo 67.
Titolo XXXI - Aspettativa
Articolo 68.
Titolo XXXII - Malattie - Infortuni
Articolo 69.
A. Periodo di comporto.
B. Trattamento economico.
Titolo XXXIII - Gratifica natalizia
Articolo 70.
Titolo XXXIV - Trattamento economico
Articolo 71.
Articolo 72.
Articolo 73.
Articolo 74.
Titolo XXXV - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 75.
Titolo XXXVI - Trasferta - Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del dipendente
Articolo 76.
Articolo 77.
Titolo XXXVII - Indennità in caso di morte
Articolo 78.
Titolo XXXIII - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Articolo 79.
Articolo 80.
Titolo XXXIX - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 81.
Articolo 82.
Articolo 83.
Articolo 84.
Titolo XL - Trattamento di fine rapporto
Articolo 85.
Titolo XLI - Cessione - Trasformazione dell'azienda - Liquidazione della cooperativa
Articolo 86.
Titolo XLII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 87.
Titolo XLIII - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 88.
Articolo 89.
Articolo 90.
Articolo 91.
Titolo XLIV - Appalti
Articolo 92.
Titolo XLV - Divieti
Articolo 93.
Titolo XLVI - Trattenuta per risarcimento danni
Articolo 94.
Titolo XLVII - Commissione di garanzia e conciliazione
Articolo 95.
Titolo XLVIII - Composizione delle controversie
Articolo 96.
Titolo XLIX - Codice disciplinare
Articolo 97.
• Doveri del lavoratore.
• Disposizioni disciplinari.
Titolo L - Patronati
Articolo 98.
Titolo LI - Assistenza sanitaria integrativa
Articolo 99.
Titolo LII - Previdenza integrativa
Articolo 100.
Titolo LIII - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome (Enboa)
Articolo 101.
Titolo LIV - Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome (Enmoa)
Articolo 102.
Titolo LV - Contratti di inserimento
Articolo 103.
Titolo LVI - Contratti di riallineamento
Articolo 104.
Proprietà privata.
Note correttive CCNL "Façon".


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti lavorazioni conto terzi a " façon " (in vigore dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2004)

L'anno 2000, il giorno 19, nel mese di agosto, in Roma tra
1. Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (Cnai) […]
2. Associazione Nazionale Imprese Lavorazioni a "façon" (Anilf) […]
3. Movimento Cooperativo e Mutue Cnai (Mcm Cnai) […]
e
1. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) […]
2. Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Tessili e Federazione Calzaturieri (Failts e Federcalzaturieri) […]
si è stipulato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti lavorazioni conto terzi a "Façon ".

Premessa
[…]
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla UE finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al Trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi della UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le OO.SS. e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché un'essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano altresì sulla necessità di riaffermare la paritaria funzione delle OO.SS. e datoriali sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le OO.SS. e datoriali firmatarie riaffermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della CEE.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, questo rinnovo contrattuale, tra le ulteriori e originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale e uno standard retributivo di medio livello che, dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto;
- il secondo, di livello regionale o provinciale o aziendale, destinato a introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio-economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare.
Le parti stipulanti, oltre a dare maggiore valenza al duplice livello di contrattazione, che ha già prodotto positivi riscontri, hanno ritenuto opportuno ampliare l'impianto normativo al fine di migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, nuovi istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
[…]
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine, s'impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I - Disposizioni generali: validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Aziende Artigiane, dalle Piccole e Medie Imprese e dalle società Cooperative e loro Consorzi esercenti nella categoria lavorazioni conto terzi "Façon" dell'abbigliamento, delle calzature e delle lavorazioni accessorie complementari riguardanti la persona e la moda in genere.
In via esemplificativa, il presente CCNL si applica ai sottoelencati comparti:
a) alta moda;
b) lavorazione e confezione di indumenti di qualsiasi tipo, ivi compreso la corsetteria, biancheria da cucina, da tavola, da letto;
c) tutto il tessile tradizionale: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessile vari ecc.;
d) lavorazione e confezione di calzature e pantofole di qualsiasi tipo e forma;
e) lavorazione e confezione di pellicceria;
f) lavorazione di capi e oggetti in pelle, cuoio e surrogati, di qualsiasi tipo;
g) lavorazione e confezione di ombrelli e ombrelloni;
h) lavorazione e confezione di guanti; cappelli; bottoni; oggettistica relativa al settore;
i) lavorazione e confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento, del tessile, del calzaturiero e del pellettiero ecc.;
l) modisterie; ricamo; merletti; bomboniere; borse con lavorazione all'uncinetto; fiori artificiali;
m) lavorazione e confezione di arredi sacri;
n) lavanderie;
o) tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nelle sfera delle attività su menzionate.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la loro parziale applicazione.
Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce e assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o ai Fondi per la formazione professionale, erogati da enti pubblici nazionali, regionali, provinciali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'azienda o della cooperativa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione, che restano a lui assegnate 'ad personam'.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II - Livelli di contrattazione: nazionale e regionale o provinciale o aziendale
Articolo 2.

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro, come appresso:
a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale;
b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo regionale o provinciale o aziendale.

Articolo 4.
La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di 1° livello.
Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) sarà realizzato un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale fra le parti stipulanti il CCNL, per la disamina e approvazione dei contratti di formazione e lavoro (CFL), secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
[…]

Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.

Le parti riconoscendo che data la tipicità delle aziende e delle cooperative e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni dettate dalla legge n. 300/70 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di diritti sindacali.
Esse convengono altresì che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle Convenzioni OIL nn. 87 e 98, riconoscendo il pieno diritto di tutti i lavoratori, come anche di tutti i datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni sindacali e datoriali, e ad aderirvi senza impedimenti. Sia i lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberamente e in piena autonomia.

Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 19.

Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda o la cooperativa non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'azienda.
[…]

Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione delle quote di riserva
Articolo 21.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
3) libretto di "indennità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto per legge;
[…]

Articolo 22.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda o della cooperativa per l'accertamento di requisiti fisici necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletare altre che non sono compatibili per la maggiore gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XII - Orario di lavoro - Orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia
Articolo 24.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende o delle cooperative è fissato in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giornate lavorative. […]
Per lavoro effettivo s'intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo: le soste durante il lavoro superiori a 15 minuti; nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi al posto di lavoro; i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda o della cooperativa; comunque quanto previsto dall'art. 5, RD 10.9.23 n. 1955.
La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 25 del presente CCNL è fissato in 50 ore settimanali.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di 3 frazioni.
In relazione alle particolari esigenze del settore commerciale, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro pari a (40 ore settimanali per 52 settimane annue) potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 16 ore e per un massimo di 16 settimane l'anno e dovrà essere recuperato nei periodi di minor lavoro e retribuito con una maggiorazione del 10%.
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporanea (flex-time).
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario, lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro. (job-sharing).
Diverse condizioni d'orario sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutto il personale interessato, l'orario di lavoro con indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
[…]
Le parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una delle fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.

Articolo 25.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione d'orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, approvata con RDL 6.12.23 n. 2657 e pubblicato nella G.U. n. 299 del 21.12.23, sono considerate tali le seguenti figure professionali:
a) custodi;
b) guardiani diurni e notturni;
c) portieri;
d) uscieri e inservienti
e) commessi di negozi nelle città con meno di 5 mila abitanti;
f) personale addetto a lavori di carico scarico;
g) addetti ai centralini telefonici privati;
h) personale addetto all'estinzione degli incendi;
i) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
l) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento.

Titolo XIV - Orario di lavoro dei minorenni
Articolo 27.

L'orario di lavoro dei minori di età, tra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezz'ora ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni e integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste; l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposti insieme agli altri orari.

Titolo XV - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 30.

[…]
Il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 alle ore 6.00 dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XVI - Lavoro straordinario
Articolo 31.

Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 160 ore annue.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia d'orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVII - Lavoro a cottimo
Articolo 32.

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]
La percentuale di cottimo deve essere comunicata per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra.
Ad essi dovrà altresì essere comunicato:
a) descrizione della lavorazione da eseguire;
b) unità di misura assunta per la determinazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
c) tariffa di cottimo per unità di misura.

Titolo XVIII - Lavoro a squadre e lavoro a turni
Articolo 33.

È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano a una macchina o ad una lavorazione o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario giornaliero del lavoratore a squadre è di 8 ore per turno.
Il lavoratore a squadre potrà essere organizzato anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.

Articolo 34.
Il lavoro a turni potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determinano il ricorso e per le unità organizzative interessate.
Il dipendente deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari, gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora. Durante l'intervallo il dipendente turnista può allontanarsi dal posto di lavoro e anche uscire fuori dall'azienda o cooperativa.

Titolo XIX - Lavoro a tempo determinato
Articolo 35.

In tutte le aziende o cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12 legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni e integrazioni, è consentito, in relazione a particolari esigenze aziendali e al fine di evitare carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
[…]
h) per sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
[…]
m) per assistenze specifiche nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e dell'ambiente.
[…]
Le aziende o le cooperative che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione (art. 95 del presente CCNL).

Titolo XXI - Apprendistato
Articolo 38.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.95 n. 25, dal regolamento approvato con DPR 3.12.96 n. 16 e dall'art. 16, legge 2.6.97 n. 196 oltre che dalle norme del presente CCNL.
Possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 - ovvero a 26 anni, nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al precedente comma sono elevati di 2 anni.
I soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge n. 482/68 e successive modificazioni e integrazioni.
Stante la delicatezza delle problematiche innescate dalla legge n. 196/97 le parti s'impegnano ad incontrarsi con periodicità frequente, allo scopo di verificare le opportunità e gli effetti sull'occupazione derivanti dall'applicazione concreta di tale Istituto per i fini occupazionali.

Articolo 39.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, alle indennità di malattia e infortuni valgono le norme di legge.
[…]

Articolo 40.
La durata dell'apprendistato è fissata in: un massimo di 42 mesi per tutti i livelli d'inquadramento.
[…]

Articolo 42.
Quanto ai contenuti dell'attività formativa, si stabilisce che questa andrà articolata in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere professionale, riprendendo le indicazioni fornite a riguardo dai decreti del Ministero del lavoro 8.4.98 e 20.5.99. La durata della formazione è pari a quanto appresso riportato:

titolo di studio ore di formazione medie annuali
a) scuola dell'obbligo 120
b) attestato di qualifica professionale 100
c) diploma di scuola media superiore 80
d) diploma universitario 60
e) diploma di laurea 60

I programmi formativi sono demandati alla contrattazione di 2° livello tra le parti stipulanti il presente CCNL.

Articolo 43.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato, anche non in mansioni analoghe, l'azienda o la cooperativa dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, mentre dovrà esonerarlo dall'effettuazione di attività formativa con contenuti di natura generale, se già effettuata presso il datore di lavoro precedente.
All'atto dell'assunzione, l'azienda o la cooperativa richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra azienda o cooperativa, ai fini del conseguimento del credito formativo e comunque dell'esenzione dalla frequenza dei moduli formativi già contemplati.
Le parti entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL s'incontreranno per definire il progetto formativo da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Articolo 44.
Le parti, in applicazione del DM n. 142 del 25.3.98, attuativo dell'art. 18, legge n. 196/97, si adopereranno per favorire la stipulazione di apposita convenzione, secondo le modalità previste dal citato decreto, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di promozione dell'occupazione tramite stage formativo e di orientamento.

Articolo 45.
Il "Tutor" nelle iniziative formative di cui sopra può essere identificato in un lavoratore dell'azienda o della cooperativa di livello non inferiore a quello finale dell'apprendista ovvero in un consulente esterno avente esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale.
Nelle aziende o nelle cooperative con meno di 15 dipendenti, la funzione di "tutor" può essere esercitata anche dal datore di lavoro.

Titolo XXII - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Articolo 46.

Nel quadro delle più generali intese tra le organizzazioni stipulanti, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione sono finalizzate all'arricchimento e all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione tecnologica del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le aziende e le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
a) un efficace inserimento di tutti i dipendenti neo-assunti;
b) un proficuo aggiornamento dei lavoratori in servizio per quanto concerne la sicurezza, le nuove metodiche di lavoro, l'automazione dei processi produttivi;
c) un pronto inserimento nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento.

Articolo 48.
Le Parti convengono che le caratteristiche dei CFL per l'acquisizione dei contenuti professionali sono indicate come segue:
- per l'acquisizione di professionalità elevata o professionalità intermedia o per agevolare l'inserimento professionale il CFL è consentito per il conseguimento della professionalità corrispondenti al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° livello d'inquadramento e ha una durata massima di 24 mesi. Esso deve prevedere una formazione massima di ore come dalla tabella dell'art. 42 del presente CCNL da effettuarsi presso il luogo di lavoro.
[…]

Articolo 49.
La formazione sarà normalmente impartita da persone qualificate o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.

Articolo 50.
Ai lavoratori assunti con CFL sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente CCNL.

Titolo XXIV - Contratto d'inserimento di lavoratori extra comunitari contratto d'inserimento di lavoratori portatori di handicap
Articolo 52.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Articolo 53.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXVI - Stagisti
Articolo 55.

L'azienda o la cooperativa, oltre che instaurare rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ha la possibilità di ospitare nell'azienda o cooperativa alcuni giovani, con lo strumento dello stage, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Il rapporto che l'imprenditore intrattiene con gli stagisti non costituisce rapporto di lavoro.

Articolo 57.
Per tutto ciò che riguarda: le modalità di attivazione, le garanzie assicurative, il tutoraggio e le modalità esecutive, le convenzioni, il valore dei corsi, la durata, l'estensibilità ai cittadini stranieri, le procedure di rimborso e quant'altro, si fa riferimento all'art. 18, legge 24.6.97 n. 196 e al Regolamento recante norme di attivazione (DM 28.3.98 n. 142).

Titolo XXVII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti permessi straordinari
Articolo 58.

Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende o nelle cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Titolo XXIX - Ferie
Articolo 63.

[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile.
[…]

Titolo XXX - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare - Volontariato
Articolo 65.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Titolo XXXIX - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 81.

Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle aziende o nelle cooperative con un numero inferiore di 15 dipendenti il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
a) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'azienda o della cooperativa anche fra i dipendenti;
b) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
c) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
[…]
e) danneggiamento volontario di beni dell'azienda o della cooperativa di terzi presso l'azienda;
[…]
g) esecuzione di lavori, senza permesso, nell'azienda o cooperativa sia per proprio conto, che per terzi;
[…]

Titolo XLII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 87.

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quando viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'azienda o cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XLIII - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 88.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende o nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Articolo 89.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (es.: guanti, zoccoli, stivali, maschere, occhiali, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.

Articolo 90.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Articolo 91.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da 3 persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito Protocollo d'Intesa.

Titolo XLIV - Appalti
Articolo 92.

Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine, altresì, di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, le aziende o le cooperative appaltanti dovranno esigere dalle aziende o dalle cooperative appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali della categoria merceologica cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali e infortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra deve essere previsto da apposita clausola da inserire nei relativi contratti di appalto.

Titolo XLVII - Commissione di garanzia e conciliazione
Articolo 95.

È costituita una Commissione di Garanzia e Conciliazione, composta da 6 membri, di cui 3 nominati dalle organizzazioni datoriali e 3 di nomina delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e applicazione nell'azienda o nella cooperativa del presente contratto e della contrattazione integrativa di 2° livello;
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie;
[…]
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende o cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente contratto e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dell'azienda o della cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 14 del presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli artt. del presente CCNL.

Titolo XLVIII - Composizione delle controversie
Articolo 96.

Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente contratto è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
[…]

Titolo XLIX - Codice disciplinare (redatto ai sensi dell'art. 7, legge n. 300 del 20.5.70).
Articolo 97.
Doveri del lavoratore.

Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
[…]
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda o cooperativa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità;
[…]
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell'azienda o della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda o della cooperativa ovvero che sia previsto dal contratto collettivo o da disposizioni legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda o la cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il contratto collettivo applicato e con le leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari.
I lavoratori che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori che:
[…]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'azienda o la cooperativa;
[…]
f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel contratto collettivo applicato in azienda o nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale dell'azienda o della cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggiore rilievo.
[…]

Titolo LIII - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome (Enboa)
Articolo 101.

Le Parti convengono, per dare attuazione all'Intesa sottoscritta in data 21.12.98, di istituire una Commissione paritetica al livello nazionale, composta di 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL.

Titolo LIV - Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome (Enmoa)
Articolo 102.

Le parti convengono, sia per dare seguito, che per meglio regolamentare e per rilanciare il Protocollo d'Intesa, tra loro sottoscritto il 29.9.99, di istituire una Commissione paritetica al livello nazionale, composta di 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL.
Fermo restando quanto già stabilito con la precedente contrattazione collettiva nazionale.