Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 13 luglio 2023
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Lega del Filo d’Oro e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl
Settori: Sanità privata, Lega del Filo d’Oro
Fonte: cislfp.it
Sommario:
Disposizioni generali Art. 13 - Richiesta Ferie e Recupero Banca ore fuori dalla programmazione aziendale |
|
Accordo integrativo 2023 – 2027 Fondazione Lega del Filo D'oro
In data 13 luglio 2023, presso la il Centro Nazionale della Fondazione Lega del Filo d’Oro sito in via Linguetta 3 a Osimo (AN), si sono incontrati: la Fondazione Lega del Filo d’Oro […] (di seguito definita “parte datoriale”) e le Organizzazioni Sindacali di categoria […] Fp Cgil, […] Cisl Fp, […] Uil Fpl (di seguito definite congiuntamente “parte sindacale” e unitamente alla parte datoriale “le parti”).
Le parti, considerato l'accordo raggiunto in data 12 gennaio 2023 per la ri-applicazione del CCNL Sanità Privata e per la stesura di un accordo di II livello al fine di uniformare le condizioni di lavoro nonché gli eventuali accordi sindacali territoriali, dopo ampia e approfondita discussione convengono di stipulare il seguente accordo integrativo della Fondazione Lega del Filo d’Oro.
Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente Accordo Integrativo si applica a tutte le Lavoratrici e i Lavoratori della Fondazione Lega del Filo d’Oro, in sostituzione degli accordi territoriali precedentemente esistenti, fatte salve le intese riguardanti la concessione del part-time (delle strutture di Osimo, Lesmo e Moffetta) e i contingenti minimi in caso di sciopero e/o assemblea, nonché il mantenimento delle cd. “giornate libere aggiuntive” già maturate per effetto dei precedenti accordi.
Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Ad integrazione di quanto disciplinato dal CCNL “Aiop Aris Sanità Privata 2016 – 2018”, le parti riconoscono il livello territoriale quale ambito decentrato di confronto per le diverse strutture dislocate sul territorio nazionale.
Al livello territoriale sono demandate le materie proprie del confronto aziendale ex art. 8, punto 3), del CCNL sopra indicato, cui si aggiunge la definizione del calendario annuale di ferie collettive ed eventuali successivi correttivi.
Art. 4 - Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)
Le parti convengono di costituire, presso la sede di Osimo e a valere per tutte le strutture della Fondazione Lega del Filo d’Oro, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Spettano al CUG compiti di vigilanza, di verifica, di segnalazione, di studio, di proposta, di promozione in materia di lotta alle discriminazioni e mobbing, di valorizzazione delle pari opportunità, di tutela della disabilità e di individuazione di buone pratiche finalizzate alla conciliazione dei tempi vita lavoro.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le sue prerogative: operare per rimuovere le cause di qualunque forma di violenza morale e psicologica e di discriminazione diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua.
Il CUG, i cui componenti sono pertanto individuati con i criteri di cui al CCNL tra i dipendenti in forza presso la sede di Osimo, è composto in modo paritetico da 1 membro nominato da ciascuna delle OO.SS. e da 3 membri nominati dalla parte datoriale, ai quali sono re-indirizzate in modo automatico le segnalazioni trasmesse da lavoratori e/o rappresentanti sindacali alla casella di posta elettronica appositamente predisposta e debitamente pubblicizzata.
Per ogni componente effettivo dovrà essere previsto un supplente nel rispetto della composizione di rappresentanza e di genere.
I rappresentanti della Struttura, sono indicati dal Direttore Generale, tra soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nelle materie di pertinenza del CUG.
Le parti, designano il Presidente tra le persone di comprovata esperienza nelle materie demandate alla competenza del CUG.
Al Presidente spetta la convocazione delle sedute, la definizione dell’ordine del giorno, sulla base delle indicazioni dei componenti, il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato.
Il CUG si riunisce ogni volta che il Presidente, o almeno un terzo dei componenti, lo ritengano opportuno, e comunque almeno una volta l’anno. Le convocazioni possono essere effettuate tramite posta elettronica.
Il CUG può invitare a partecipare alle riunioni anche persone esterne ed avvalersi, a seconda degli argomenti trattati, di esperti scelti tra il personale tecnico-amministrativo ecc, i quali parteciperanno alle sedute a titolo consultivo e senza diritto di voto.
Le riunioni del CUG sono ritenute valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. I componenti effettivi impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a dame tempestiva comunicazione scritta al Presidente. L’assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive per i componenti effettivi e il rifiuto ingiustificato della sostituzione per i componenti supplenti comporta l’automatica decadenza dall’incarico, della quale il Comitato provvede a dame comunicazione alla Struttura ed alle organizzazioni sindacali per la designazione dei nuovi componenti.
Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale sintetico sottoscritto dal Presidente e dai presenti.
Art. 5 - Organismo paritetico per la prevenzione e il contrasto delle aggressioni al personale dipendente
Le parti convengono sulla costituzione dell'organismo paritetico ex art. 10 del CCNL Sanità Privata in ogni Centro di Riabilitazione della Fondazione della Lega del Filo d'Oro.
Per le Sedi Territoriali con meno di 15 dipendenti si farà riferimento all’Organismo Paritetico attivato presso il Centro di Osimo.
Tali organismi si costituiranno entro 45 giorni dall’applicazione del CCNL e per tale data le parti si doteranno di un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa contrattuale di riferimento.
Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 6 - Ingresso Mattutino (cd Amministrativi e personale con orario flessibile)
Per le Lavoratrici e i Lavoratori con orario flessibile l’ingresso mattutino è consentito a partire dalle ore 8.00 am. Eventuali ingressi in anticipo rispetto all’orario indicato sono consentiti, ma la prestazione lavorativa sarà considerata tale solo a partire dalle ore 8.00 am. Deroghe a tale indicazione sono possibili, per motivate esigenze di servizio, e dovranno essere comunicate all’ufficio Risorse Umane per essere validate.
Fermo restando quanto previsto nel paragrafo precedente, il lavoratore o la lavoratrice dovrà comunque ottemperare all’obbligo di rispettare il monte ore mensile.
Art. 7 - Lavoro Notturno
Come previsto da precedenti accordi maturati sulla base delle richieste pervenute da parte del personale impiegato su turnazione a ciclo continuo, si concorda che il turno di lavoro notturno avrà la durata di dieci ore (normalmente dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo).
Art. 8 - Tempi di vestizione
Con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all'interno della Struttura abiti di lavoro, divise, ovvero particolari dispositivi di protezione individuale, di cui al d.lgs. 81/08, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi.
Le parti concordano nell’individuare in 7 minuti all’inizio e 7 minuti prima della fine del turno il tempo dedicato a questa attività.
Il tempo di vestizione non posticipa in entrata o anticipa in uscita la timbratura che va effettuata nei tempi previsti dalla turnazione.
Art. 9 - Pausa intermedia
1. (c.d. amministrativi e personale coti orario flessibile)
Le Lavoratrici e i Lavoratori non turnisti con orario flessibile, che svolgono prestazioni
lavorative superiori a 6 ore giornaliere, dovranno effettuare una pausa pranzo di almeno 30 minuti e dovrà essere regolarmente timbrata.
Qualora la pausa pranzo non venga evidenziata da timbratura, i 30 minuti saranno comunque decurtati dall’orario lavorativo. Nel caso in cui la pausa pranzo non venga goduta per esigenze inderogabili di servizio, il computo del periodo all’interno dell’orario di lavoro dovrà essere autorizzato dal proprio responsabile di funzione.
2. (lavoratrici e lavoratori turnisti)
Il personale dipendente, che svolge la sua attività lavorativa su turni di durata superiore alle sei ore, è autorizzato ad effettuare una pausa intermedia della durata di dieci minuti all’interno del proprio turno; tale pausa è normalmente retribuita e non deve essere recuperata alla fine del turno.
La pausa deve comunque essere concordata con il Responsabile in turno, garantendo comunque il servizio.
Art. 10 - Banca Ore e lavoro straordinario
Il personale dipendente aderisce alla banca ore come contrattualmente previsto dall’Art 21 del CCNL. La Banca ore viene gestita secondo le previsioni contrattuali, ad eccezione della sostituzione del 5° capoverso che viene così modificato: “Le strutture corrisponderanno, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi dovuti a titolo di residui orari a credito (con la paga oraria vigente a tale data) riferiti all’anno precedente eventualmente non fruiti, ad eccezione di una quota pari al 30% di quanto accantonato, che potrà essere liquidata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore.
Residui inferiori o pari alle 30 ore verranno liquidati solo su richiesta.
Per lavoro straordinario si intendono le frazioni di ora superiori o pari ai 15 minuti continuativi e loro multipli. Frazioni inferiori ai 15 minuti daranno luogo a compensazioni, al solo fine del pareggio tra flessibilità negativa e positiva. L’eventuale ulteriore flessibilità positiva, derivante da tali compensazioni non verrà accantonata.
Osimo, 13 luglio 2023