Tipologia: CCNL
Data firma: 20 luglio 2005
Validità: 01.08.2005 - 31.07.2009
Parti: Cnai, Anilf, Unci e Cisal, Faits-cisal, Federcalzaturieri-Cisal
Settori: Tessili, Lavorazioni c/terzi a Façon
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II - Livelli di contrattazione - Nazionale e territoriale
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Art. 8
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Titolo VI - Efficacia del contratto
Art. 12
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 13
Titolo VIII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 14 - Premessa
Art. 15 - Richiami normativi e contrattuali
Art. 16 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 17 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Art. 18 - Obblighi di informazione
Art. 19 - Diritti dei lavoratori somministrati
Art. 20 - Soglie numeriche
Art. 21 - Lavoro intermittente
Art. 22 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Art. 23 - Lavoro ripartito
Art. 24 - Gestione delle controversie
Titolo IX - Classificazione del personale
Art. 25
Art. 26
Titolo X - Automatismi di carriera
Art. 27
Titolo XI - Quadri
Art. 28 - Orario part-time speciale per quadri
Art. 29 - Formazione e aggiornamento
Art. 30 - Assegnazione della qualifica
Art. 31 - Polizza assicurativa
Art. 32 - Indennità di funzione
Titolo XII - Quadri di direzione
Art. 33 - Declaratoria
Art. 34 - Accesso alla qualifica
Art. 35 - Minimi retributivi
Art. 36 - Norme di salvaguardia
Titolo XIII - Trattamento economico
Art. 37
• Vacanza contrattuale
Titolo XIV - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Titolo XV - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Titolo XVI - Periodo di prova
Art. 45
Titolo XVII - Orario di lavoro
Art. 46
Art. 47 - Banca ore
Art. 48 - Flessibilità tempestiva
Art. 49 - Prestatori di lavoro discontinuo
Art. 50 - Reperibilità
Art. 51 - Richiamo in servizio
Titolo XVIII - Telelavoro
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Titolo XIX - Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 65
Titolo XX - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 66
Titolo XXI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Titolo XXII - Lavoro straordinario
Art. 71
Titolo XXIII - Lavoratori a turni
Art. 72
Titolo XXIV - Lavoro a tempo determinato - Part time
Art. 73
Art. 74 - Rapporto a tempo parziale
Art. 75 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 76 - Riproporzionamento
Art. 77 - Lavoro supplementare
Art. 78 - Registro lavoro supplementare
Art. 79 - Tredicesima mensilità
Art. 80 - Preavviso
Titolo XXV - Lavoro parziale o part time - Genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Art. 81
Art. 81
Titolo XXIV - Apprendistato
Art. 82
Art. 83 - Limiti anagrafici
Art. 84 - Il periodo di prova
• Il contenuto
• I diritti
Art. 85 - Inquadramento
Art. 86 - Proporzione numerica
Art. 87 - Assunzione
Art. 88

 

Art. 89
Art. 90 - Malattia e infortunio
Art. 91 - Inquadramento
Art. 92 - Durata
Art. 93 - Obbligo formativo
Art. 94 - Formazione: contenuti
Art. 95 - Tutor
Art. 96 - Retribuzione
Art. 97 - Norma speciale
Art. 98 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 99 - Trattamento normativo
Art. 100 - Altri diritti previdenziali
Art. 101 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 102 - Doveri dell'apprendista
Art. 103 - Diritti dell'apprendista
Titolo XXV - Formazione professionale - Contratto inserimento o reinserimento
Art. 104
Art. 105
Titolo XXVIII - Contratto di inserimento o di reinserimento
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art. 114
Art. 115
Titolo XXVI - Lavoratori studenti
Art. 116
A)- Lavoratori studenti universitari
B)- Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali
Titolo XXVII - Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari - Contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Art. 117
Art. 118
Titolo XXVIII - Occupazione femminile
Art. 119
Titolo XXIX - Mobbing
Art. 120
Art. 121
Titolo XXX - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 122
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Titolo XXXI - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 127
Titolo XXXII - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 128
Titolo XXXIII - Congedo per matrimonio
Art. 129
Titolo XXXIV - Servizio militare - Volontariato
Art. 130
Art. 131
Titolo XXXV - Maternità
Art. 132
Titolo XXXVI - Ferie
Art. 133
Titolo XXXVII - Aspettativa
Art. 134
Titolo XXXVIII - Malattia - Infortuni
Art. 135
A)- Periodo di comporto
B)- Trattamento economico
Titolo XXXIX - Aumenti periodici di anzianità
Art. 136
Titolo XL - Gratifica natalizia - Indennità varie
Art. 137
Art. 138 - Indennità varie
1) Indennità mezzi di locomozione
2) Indennità per maneggio danaro
3) Indennità in caso di morte
Titolo XLI - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Art. 139
Titolo XLII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 140
Art. 141
Titolo XLIIII - Trattamento di fine rapporto
Art. 142
Titolo XLIV - Cessione - Trasformazione dell'azienda - Liquidazione dell'azienda o della cooperativa
Art. 143
Titolo XLV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 144
Titolo XLVI -Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 145
Titolo XLVII - Divieti
Art. 146
Titolo XLVIII - Risarcimento danni
Art. 147
Titolo XLIX - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 148
Titolo L - Composizione delle controversie
Art. 149
Titolo LI - Codice disciplinare
Art. 150 - Doveri dei lavoratore dipendente o del socio lavoratore
• Disposizioni disciplinari
Titolo LII - Patronati
Art. 151
Titolo LIII - Enti bilaterali
Art. 152
Titolo LVII - Formazione continua
Art. 153
Titolo LVIII - Pensione complementare
Art. 154 - Campo di applicazione
Titolo LIV - Contratti di riallineamento
Art. 155
Proprietà privata
Quote di servizio
Allegati
Protocollo d'intesa per lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo e il proselitismo sindacale:
-accordo per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento;
-accordo per i rinnovi contrattuali;
-accordo per l'apprendistato;
-accordo relativo agli Enti Bilaterali


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende e per i dipendenti soci-lavoratori delle cooperative esercenti attività nei settori tessile - abbigliamento - calzaturiero - lavorazioni conto terzi a "facon" - (in vigore dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2009)

L'anno duemilacinque il giorno 20 (venti) del mese di luglio in Roma tra il Cnai - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori […], l'Anilf - Associazione Nazionale Italiana Lavorazioni a Façon […], Unci - Unione Nazionale Cooperativa Italiane […] e Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori […], Faits-Cisal - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Tessili e Federcalzaturieri Cisal […] si è stipulato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende e per i dipendenti e soci lavoratori delle Società Cooperative esercenti lavorazioni conto Terzi a "Façon".

Premessa
[…]
Nel rinnovo del presente contratto si reputa opportuno tenere presente quanto previsto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 ed, in particolare, l'art. 3 che disciplina il trattamento economico del socio lavoratore e l'art. 6 che prevede per le Cooperativa la definizione di un regolamento in cui siano contenuti il richiamo ai contratti collettivi applicati e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori e dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 e dal D.Lgs 276/03 e dal D.Lgs. 251 del 6 ottobre 2004.
[…]
Il Contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali del Lavoratori e Datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei datori di lavoro, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative. Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro firmatarie del presente CCNL affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
[…]
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- Il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo di medio livello che dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.
- Il secondo, di livello territoriale, provinciale o regionale o aziendale, equiparato a quello nazionale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio-economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le Aziende e le cooperative si trovano ad operare.
Le Parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle Aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
[…]
Le Parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e cooperativistiche nonché degli obiettivi da conseguire. In tutti gli ambiti territoriali, una parte non trascurabile degli utili delle aziende e delle cooperative potrà essere così destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente di lavoro dipendente.
Le Parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le Aziende e le Cooperativa dei settori Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero con lavorazioni Conto Terzi a "Façon" sotto qualsiasi forma.
Per quanto riguarda le Cooperativa si richiamano gli artt. 3 e 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142.
A titolo indicativo le Aziende e le Cooperativa a cui si applica il presente CCNL sono:
1) alta moda;
2) lavorazione e confezione di indumenti di qualsiasi tipo, ivi compreso la corsetteria, biancheria da cucina, da tavola, da letto;
3) tutto il tessile tradizionale: lana, cotone, seta, tinto- stamperie, tessile vari ecc.;
4) lavorazione di abbigliamento sportivo, anche in plastica e gomma;
5) lavorazione di calzature ed abbigliamento sportivo;
6) lavorazione e confezione di calzature e pantofole di qualsiasi tipo e forma;
7) lavorazione e confezione di pellicceria;
8) lavorazione di capi ed oggetti in pelle, cuoio, plastica, gomma e surrogati, di qualsiasi tipo;
9) lavorazione e confezione di ombrelli ed ombrelloni;
10) lavorazione e confezione di guanti; cappelli; bottoni; oggettistica relativa al settore - anche in plastica e gomma;
11) lavorazione e confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento, del tessile, del calzaturiero e del pellettiero ecc. ;
12) modisterie; ricamo; merletti; bomboniere; borse con lavorazione all'uncinetto; fiori artificiali;
13) lavorazione e confezione di arredi sacri;
14) lavanderie e stirerie;
15) tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nelle sfera delle attività su menzionate.

Titolo II - Livelli di contrattazione - Nazionale e territoriale
Art. 2

Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione nazionale di I livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione territoriale di II livello: contratto integrativo territoriale, regionale, provinciale o aziendale, di settore equiparato a tutti gli effetti a quello nazionale.

Art. 3
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Aziende e alle Cooperativa il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
[…]

Art. 4
La contrattazione collettiva territoriale, regionale o provinciale o aziendale, di II livello, sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di I livello, cioè alla contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale di II livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla Legge n. 626/94 e succ. modd. in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) attuazione della disciplina della formazione professionale;
e) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di II livello, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Art. 5

Le Parti riconoscendo che, data la tipicità delle Aziende e delle Cooperativa, non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 16 (sedici) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente o socio lavoratore per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
Esse convengono, altresì, che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle convenzioni n° 87 e 98 dell'OIL, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni sia dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori che dei datori di lavoro e ad aderirvi senza impedimenti.
Sia i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberamente ed in piena autonomia.

Art. 7
[…]
Per quanto non espressamente indicato nel presente CCNL, in materia di diritti sindacali e di associazione, le Parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato al protocollo d'intesa per lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo, il proselitismo e la tutela sindacale delle piccole e medie imprese.
Il Protocollo suddetto è da considerarsi parte integrante del presente CCNL.
[…]

Titolo VIII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 14 - Premessa

Nel presente titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'Aziende od alle Cooperative e migliore occupabilità dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le Parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 15 - Richiami normativi e contrattuali
Gli istituti considerati nel presente titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
-per la somministrazione di lavoro: artt. 16, 17, 18, 19;
-per il lavoro intermittente: artt. 19 e 20;
-per il lavoro ripartito: art. 22.

Art. 16 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell'Azienda o della Cooperativa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I° dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogni qualvolta l'Azienda o la Cooperativa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'Azienda o della Cooperativa stessa.
[…]

Art. 18 - Obblighi di informazione
L'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle OOSS firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
-il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 16 e 17 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
-ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'Associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo all'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 19 - Diritti dei lavoratori somministrati
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 16 e 17 presso l'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente o dei soci lavoratori dell'Azienda o della Cooperativa utilizzatrice.
Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'Azienda o della Cooperativa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 21 - Lavoro intermittente
[…]
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine seconda le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OOSS firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo alla Sede Provinciale dell'Ucict o dell'Unci competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 22 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Ai lavoratori dipendenti od ai soci lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore intermittente non è computato nell'organico dell'Azienda o della Cooperativa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Art. 23 - Lavoro ripartito
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OOSS firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo di ogni anno all'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 24 - Gestione delle controversie
In caso di controversie tra Azienda o tra Cooperativa e il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le Associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente Bilaterale Nazionale o all'Ente Bilaterale Regionale e successiva attivazione della Commissione di Conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri uno datoriale, uno delle Associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominato dal locale DPL;
b) per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale Nazionale e/o all'Ente Bilaterale Regionale (se costituita), ai fini di consentirne un'attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.
Nota a verbale
A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente Titolo demandate temporaneamente all'Ente Bilaterale Nazionale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.

Titolo XIV - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 40

Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori cui l'Azienda e/o la Cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'Azienda e/o nella Cooperativa stessa.
[…]

Titolo XV - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Art. 43

Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda o della Cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore dipendente e/o del socio lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore.

Titolo XVII - Orario di lavoro
Art. 46

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle Aziende è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda e della Cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del RD n. 1955 del 10 settembre 1923.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni.
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione territoriale di II livello regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa senza esserne autorizzato; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente o del socio lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
Le Parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale, una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una politica generale di riduzione dell'orario di lavoro per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.

Art. 47 - Banca ore
Possono essere accantonate nella banca ore fino ad un massimo di trentadue ore.
In aggiunta alle prestazioni di lavoro straordinario possono confluire nella banca ore, se attivata dal lavoratore dipendete o dal socio lavoratore, anche le ore di recupero della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali.

Art. 48 - Flessibilità tempestiva
Per necessità a causa dell'intensità dell'attività le Aziende e le Cooperative possono superare in determinati periodi dell'anno il normale orario settimanale.
In relazione alle esigenze di cui sopra le Aziende e le Cooperative, per soddisfare la domanda di richiesta, l'orario complessivo annuale di 40 ore per 52 settimane, potrà essere distribuito nel corso dell'anno con un aumento settimanale 10 ore per un massimo di 26 settimane all'anno. Il recupero deve essere effettuato nei periodi di minor lavoro, se non recuperate le ore prestate in più, queste devono essere retribuite con maggiorazione del 10% (dieci per cento).
La compensazione tra ore in esubero e ore in riduzione dovrà avvenire entro dodici mesi dall'inizio della flessibilità.

Art. 49 - Prestatori di lavoro discontinuo
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente o del socio lavoratore con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato nei limiti di 48 ore settimanali.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ai quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del RDL 15 marzo 1923 n. 692 approvata con RDL del 6 dicembre 1923 n. 2657 e pubblicato nella GU numero 299 del 21 dicembre 1923, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
- Custodi;
- Guardiani diurni e notturni;
- Portieri;
- Uscieri ed inservienti;
- Commessi di negozi nelle città con meno di 5.000 abitanti;
- Personale addetto ai lavori di carico e scarico;
- Addetti ai centralini telefonici privati;

Art. 50 - Reperibilità
Per taluni servizi può essere stabilito l'obbligo della reperibilità del lavoratore dipendente o del socio lavoratore.
La reperibilità può essere:
- esterna: demandata alla contrattazione tra le Parti stipulanti il presente CCNL che provvederà a determinare i servizi, i periodi, la durata ed il compenso;
-interna: il lavorator dipendente o il socio lavoratore è reperibile nelle ore notturne all'interno dell'Azienda o della Cooperativa, e nel limite massimo di 10 volte al mese determinate dalla struttura e dalla organizzazione dell'Azienda o della Cooperativa e ad esso è riconosciuto l'importo fisso bilanciato del 15% lordo per ciascuna notte di servizio che si aggiunge alla normale retribuzione con la maggiorazione per lavoro straordinario notturno.

Titolo XVIII - Telelavoro
Art. 52

Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore opera e l'Azienda o la Cooperativa.
Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale.
Il Telelavoro fa quindi parte dell'organizzazione dell'Azienda o della Cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'Azienda o alla Cooperativa.
Il Telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore ha quindi gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori comparabili che svolgono l'attività nei locali dell'Azienda o della Cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'Azienda o della Cooperativa.

Art. 53
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell'abitazione del Telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.

Art. 54
Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il Telelavoro venga svolto nell'abitazione del socio lavoratore o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma della cooperativa o azienda.

Art. 56
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore sono riconosciuti gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'Azienda o della Cooperativa.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL..
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i soci lavoratori e/o per i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
[…]

Art. 58
L'Azienda o la Cooperativa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del decreto legislativo del 19.09.1994 n. 626 di recepimento della direttiva 90/270 CEE relativa ai videoterminali, che dalle leggi vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoristi.

Art. 59
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL prima dell'inizio del contratto di Telelavoro.
In ogni caso l'Azienda o la Cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore.
L'Azienda o la Cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore .i supporti tecnici.

Art. 60
L'Azienda o la Cooperativa responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto. La contrattazione da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.

Art. 61
Alla contrattazione da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL è demandato:
- l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della cooperativa o azienda;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore.

Art. 62
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal decreto legislativo n.66/2003:
- art. 3 (orario normale di lavoro settimanale);
- art. 4 (durata massima dell'orario settimanale);
- art. 5 (lavoro straordinario);
- art. 7 (riposo giornaliero);
- art. 8 (pause);
- artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno).

Art. 63
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori che operano all'interno dell'Azienda o della Cooperativa.

Art. 64
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Titolo XX - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 66

L'orario di lavoro dei minori di età, tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti non può superare le 7 (sette) ore giornaliere e le 35 (trentacinque) settimanali. L'orario di lavoro dei predetti minori non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e mezza). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e mezza), deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste.
L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari.

Titolo XXI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 67

[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di Legge.

Art. 69
[…]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei).
Il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei), dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XXII - Lavoro straordinario
Art. 71

Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 160 (centosessanta) ore annue. Il socio lavoratore e/o il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XXIV - Lavoro a tempo determinato - Part time
Art. 73
In tutte le Aziende o in tutte le Cooperativa comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n° 56 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, all'art. 12 della legge 24 giugno 1987 n. 195 e successive modificazione ed integrazioni è consentito, in relazione a particolari esigenze delle Aziende o delle Cooperativa ed al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
[…]
7) per sostituzione di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
[…]
9) per la elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;
10) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente; per le figure professionali non esistenti in Azienda o in Cooperativa.
[…]
Le Aziende o le Cooperativa che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione prevista dal presente CCNL.

Titolo XXIV - Apprendistato
Art. 82

Le Parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e a quanto disposto dalle nuove normative ritengono che l'istituto dell'apprendistato è un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo che per l'incremento dell'occupazione giovanile.
Le norme vigenti in materia (Legge n. 30/2003, D.Lgs n. 276/03 e Legge 80/2005) hanno modificato la previgente disciplina.

Art. 83 - Limiti anagrafici
Il contratto di apprendistato può essere stipulato per lavoratori privi di qualsiasi esperienza professionale nel campo di applicazione del presente CCNL di età non inferiore ai 16 anni per completare la formazione professionale.
Il limite di età aumenta fino a 26 anni per i comuni che rientrano nelle aree Obiettivo 1 e 2, fino a 28 anni se hai una forma certificata di disabilità, fino a 29 per qualifiche ad alto contenuto professionale, secondo le vigenti disposizioni normative.

Art. 87 - Assunzione
Per l'assunzione degli apprendisti è necessario il contratto scritto con specificazione:
[…]
- il piano formativo individuale.

Art. 93 - Obbligo formativo
L'impegno formativo dell'apprendista dalla correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista con le seguenti modalità:

Titolo di studio Formazione annua
Scuola dell'obbligo = 120 ore
Attestato di qualifica professionale = 100 ore
Diploma di scuola media superiore  = 80 ore
Laurea = 60 ore
Laurea specialistica = 40 ore

La contrattazione di 2° livello potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla legge.
Le attività formative svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti Bilaterali Regionali così come quelle svolte presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'Azienda o della Cooperativa anticipare in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi, con esclusione dei corsi attinenti la specificità della qualifica.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
L'Ente Bilaterale può stipulare accordi con le Università o scuole specializzate che si baseranno su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e quello realizzato negli atenei.

Art. 94 - Formazione: contenuti
Le Parti richiamando la normativa vigente, delegano all'Ente Bilaterale Nazionale, la definizione di regole condivise per l'individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell'obbligo formativo.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), decreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20 maggio 1999 e successive modificazioni e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
-competenze relazionali;
-organizzazione ed economia;
-disciplina del rapporto di lavoro;
-sicurezza sul lavoro.

Art. 95 - Tutor
Le Parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/1997 e dell'art. 4, DM 8 aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di "Tutor", comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle Aziende o delle Cooperative con meno di 15 dipendenti.

Art. 98 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre Aziende o Cooperative sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore a 1 anno.

Art. 99 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

Art. 101 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
-impartire o fare impartire nell'Azienda o nella Cooperativa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
-non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
-non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
-accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
-accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 102 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
-seguire le istruzioni del tutor, del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
-prestare la sua opera con la massima diligenza;
-frequentare assiduamente e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
-osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 103 - Diritti dell'apprendista
All'apprendista si applica, in quanto compatibile con la legislazione vigente, lo stesso trattamento contrattuale previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.
L'apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vai cicli produttivi. La previsione del presente comma, nel caso di apprendista minore, i genitori o il tutore legale dovranno essere informati semestralmente sullo stato del suo apprendimento.
L'apprendista non potrà essere adibito a:
a) lavoro straordinario;
b) lavoro supplementare (con esclusione della formazione esterna);
Nota a verbale
Le Parti si riuniranno ogni qualvolta saranno apportate modifiche od integrazioni alle leggi vigenti in materia di apprendistato.

Titolo XXV - Formazione professionale - Contratto inserimento o reinserimento
Art. 104

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento ed all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le Aziende o le Cooperativa realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
- un'efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti ed i soci lavoratori e lavoratori neoassunti;
- un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di lavoro;
- un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Art. 105
Le Parti convengono, che per quanto concerne i contratti di inserimento o reinserimento fa testo, ed è quindi parte integrante del presente CCNL, l'accordo per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento ai sensi del titolo VI Capo II del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, firmato dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

Titolo XXVIII - Contratto di inserimento o di reinserimento
Art. 110

Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
-sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo;
-progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'Azienda o la Cooperativa riconoscerà al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
-la certificazione da parte dell'Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.
[…]
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 111
Ai lavoratori dipendenti od ai soci lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i contratti di formazione e lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
[…]

Art. 112
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo due distinti iter:
a) liberamente elaborati dall'Azienda o dalla Cooperativa prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo "on the job", la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in Azienda od in Cooperative che occuperanno il ruolo di Tutor formativi e di referenti per il lavoratore; utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente Bilaterale Nazionale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all'Azienda od alla Cooperativa.

Art. 113
L'Ente Bilaterale Nazionale o Regionale svolgerà due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lett. a) dell'articolo precedente, consistente nell'azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso; l'altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lett. b) dello stesso articolo.

Art. 114
Per tutto quanto qui non previsto le parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l'attuale vigenza quadriennale all'Ente Bilaterale Nazionale.
Nota a verbale
Le Parti demandano all'Ente Bilaterale Nazionale in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai contratti di inserimento, la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento, per i lavoratori in possesso di titoli di studio direttamente inerenti le mansioni per cui vengono assunti.

Titolo XXVII - Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari - Contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Art. 117

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Art. 118
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXIX - Mobbing
Art. 120

Per le Parti stipulanti il presente CCNL è fondamentale avere in Azienda o in Cooperativa un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il mobbing invece crea una sorta di azioni con le quali un lavoratore dipendente o un socio lavoratore, nei luoghi di lavoro, viene dai colleghi maltrattato o perseguitato in maniera sistematica e sottoposto quindi a pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni.
Perciò le Parti ritengono di costituire una commissione paritetica, composta da due rappresentanti per ogni Parte stipulante il presente CCNL, per tutelare i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia, nell'ambito del rapporto di lavoro.

Art. 121
Si possono avere vari tipi di mobbing:
-verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore (bossing);
-orizzontale: messo in atto da un collega;
-ascendente: compiuto dall'inferiore ai danni del superiore.

Titolo XXX - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 122

Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e nelle Cooperativa e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Titolo XXXI - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 127

[…]
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o del socio lavoratore dell'Azienda o della Cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXXII - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 128

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti, i soci lavoratori ed il datore di lavoro.

Titolo XXXV - Maternità
Art. 132

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e dai regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri socie o dipendenti.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente o la socia lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per tre mesi dopo il parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c);
e) per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Diritto riconosciuto anche al padre sia socio lavoratore che lavoratore dipendente anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della legge 4.05.1983 n. 184;
f) durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti e/o socie lavoratrici due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a sei ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice di uscire dall'Azienda e dalla Cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'Azienda o dalla Cooperativa quando la madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Titolo XXXVI - Ferie
Art. 133

Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore di cui al presente CCNL hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 28 (ventotto) giornate di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli ed adolescenti).
[…]

Titolo XLII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 140

Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle Aziende o nelle Cooperativa con un numero inferiore a 15 (quindici) lavoratori dipendente o soci lavoratori, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
a) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'Azienda o della Cooperativa anche fra i dipendenti;
b) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
[…]
e) danneggiamento volontario di beni dell'Azienda o della Cooperativa;
g) esecuzioni di lavori senza permesso nell'Azienda o nella Cooperativa sia per proprio conto che per terzi;
[…]

Titolo XLV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 144

[…]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti soci lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all'Azienda od alla Cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XLVI -Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 145

Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle Aziende o nelle Cooperativa, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente o del socio lavoratore sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge o dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'Azienda o la Cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli etc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore dovrà utilizzare secondo le disposizioni dell'Azienda o della Cooperativa, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente o socio lavoratore, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti e/o soci lavoratori sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni
In Particolare i lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori:
1) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
2) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
3) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
4) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
5) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
6) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori dipendenti o soci lavoratori;
7) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
8) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori durante il lavoro;
Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione Paritetica composta da 2 (due) persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge 626/94 con apposito protocollo di intesa.

Titolo XLIX - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 148

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) nominati dalle Organizzazioni datoriali e 6 (sei) nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
1) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nell'Azienda o nella Cooperativa del presente CCNL e della contrattazione territoriale di II livello, regionale o provinciale o aziendale;
2) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
[…]
4) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole Aziende o Cooperativa di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente dell'Azienda o di un solo socio lavoratore della Cooperativa: le Aziende e le Cooperativa queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
5) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
6) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle Parti contrattuali;
7) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
8) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dal presente CCNL.

Titolo L - Composizione delle controversie
Art. 149

Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
[…]

Titolo LI - Codice disciplinare
Art. 150 - Doveri dei lavoratore dipendente o del socio lavoratore

Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore devono esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
[…]
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in Azienda od Cooperativa e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[…]
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell'Azienda o della Cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'Azienda o della Cooperativa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'Azienda o la Cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti

Disposizioni disciplinari
I Lavoratori dipendenti od i soci lavoratori, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione nazionale;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nazionale per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori che:
[…]
2) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
3) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
4) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la cooperativa o azienda;
[…]
6) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nell'Azienda o nella Cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'Azienda o della Cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.

Titolo LIII - Enti bilaterali
Art. 152

Le Parti per quanto riguarda gli Enti Bilaterali richiamano il Protocollo di Intesa del 15 giugno 2005, che in sintesi recita: "il Cnai, l'Unci e la Cisal - Concordano - a fronte dei CCCCNL stipulati e stipulanti, a costituire Enti Bilaterali:
1) Cnai - Cisal;
2) Unci - Cisal;
pur riconfermando l'intenzione di raggiungere al più presto l'obiettivo di Enti Bilaterali unici per tutte le Parti stipulanti la contrattazione collettiva nazionale di lavoro posta in essere dal Cnai, dall'Unci e dalla Cisal."

Titolo LVII - Formazione continua
Art. 153

Le Parti, sempre temendo conto del Protocollo di Intesa del 15 giugno 2005, demandano ai costituendi Fondi per la Formazione Continua, la creazione e la gestione di una rete di supporto per l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed all'aggiornamento professionale.
Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL.