• Datore di Lavoro
  • Infortunio sul Lavoro
  • Delega di Funzione
  • Valutazione dei Rischi
  • Informazione, Formazione, Addestramento

 

Responsabilità dell'amministratore unico di una spa per avere cagionato ad un dipendente gravi lesioni personali: questi cadeva da un soppalco metallico posto a m. 2,5 da terra, a causa del fatto che il grigliato sul quale stava lavorando, privo della tavola fermapiede, si sfilava dalle guide di trattenuta, facendolo precipitare verso il vuoto.

 

La contestazione della colpa riguardava l'omessa valutazione dei rischi; il non avere adottato le opportune misure di sicurezza e non avere edotto gli operai dei rischi cui erano esposti.

 

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione -  Inammissibile.

 

"Il Pa. era amministratore unico delle Bo. Co. Spa e non aveva conferito alcuna delega in ordine ai compiti relativi alla sicurezza. 
Era pertanto suo dovere predisporre il documento di valutazione dei rischi anche in caso di manutenzione straordinaria a sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4.
Doveva in particolare valutare i rischi connessi alla rimozione della ringhiera e provvedere a fermare sia pure provvisoriamente i grigliati del piano di calpestio che erano stati desaldati dalla tavola fermapiede."

 
"Se il camminamento fosse stato reso sicuro chiunque vi fosse salito sopra non sarebbe stato esposto al pericolo di caduta.
Le norme di prevenzione sono dirette a tutelare tutti i lavoratori ed il P. era dipendente della società di cui il Pa. era amministratore unico; si trovava legittimamente sul posto di lavoro e fu chiamato in aiuto da due colleghi che faticavano a posizionare da soli la vasca. Tale richiesta e quindi la prestazione di aiuto anche da operai non espressamente incaricati da chi dirigeva i lavori non costituisce un fatto imprevedibile ed abnorme rispetto all'organizzazione del lavoro che risultava essere di difficile esecuzione con l'impiego di due soli operai."

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. CAMPANATO Graziana - rel. Consigliere
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere 
   ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA. MA. N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 3721/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 15/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIANA CAMPANATO;
udito il P.G. in persona del Dott. Febbraro Giuseppe che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Di Bruno C. che insiste nel ricorso.

 
FattoDiritto
 
 
PA. Ma. veniva imputato, in qualità di amministratore unico delle Bo. co. S.p.a. sita in località di (OMESSO), di avere cagionato, per colpa, al dipendente P.G. gravi lesioni personali perchè questi cadeva da un soppalco metallico posto a m. 2,5 da terra, ove stava lavorando a causa del fatto che il grigliato su quale stava lavorando, privo della tavola fermapiede, si sfilava dalle guide di trattenuta, facendolo precipitare verso il vuoto.

Il fatto avveniva il giorno (OMESSO) e la contestazione della colpa riguardava l'omessa valutazione 
dei rischi del posizionamento della vasca dell'impianto chimico fisico sul soppalco per gli operai addetti alle operazioni di installazione; il non avere adottato le opportune misure di sicurezza e non avere edotto gli operai dei rischi cui erano esposti.
 
L'imputato veniva condannato alla pena di un mese di reclusione, sostituito da euro 1140, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata.

Proposto appello, la sentenza veniva confermata dalla corte genovese in data 15.4.2009.
 
Il Pa. ricorre per cassazione avverso detta decisione deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla presenza del P. sul luogo di lavoro, alle sue mansioni ed al fatto che non era addetto alle lavorazioni in corso sul soppalco in oggetto, ma vi era salito solo perchè richiesto dai due operai che stavano ivi operando.
Pertanto verrebbe meno la contestazione di non avere edotto i lavoratori sui rischi di tali operazioni.
Trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione la valutazione del rischio era rimessa alla tipicità delle medesime e non poteva essere espressamente prevista nei documenti di sicurezza che riguardavano la manutenzione ordinaria.
Inoltre non vi sarebbe la prova che il ponteggio dal quale era caduto il P. dovesse essere utilizzato durante tale attività. Pertanto andava ammessa la rinnovazione dell'istruttoria al fine di sentire l'operaio Va. al quale il PM aveva rinunciato, essendo egli l'operaio che assieme al Ga. avevano invitato il P. a collaborare ai lavori.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo i rigetto del ricorso.
 
Il ricorso è assolutamente infondato.

Risulta dalla sentenza che il Pa. era amministratore unico delle Bo. Co. Spa e non aveva conferito alcuna delega in ordine ai compiti relativi alla sicurezza. 
Era pertanto suo dovere predisporre il documento di valutazione dei rischi anche in caso di manutenzione straordinaria a sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4.
Doveva in particolare valutare i rischi connessi alla rimozione della ringhiera e provvedere a fermare sia pure provvisoriamente i grigliati del piano di calpestio che erano stati desaldati dalla tavola fermapiede.
Tali presidi dovevano essere predisposti a tutela di tutti i soggetti addetti ai lavori nel luogo in cui avvenne l'incidente.
Il ricorrente contesta che il P. lo fosse perchè aveva la qualifica di autista e si portò sul soppalco casualmente, perchè invitato dai due operai impegnati nella predetta installazione di "dare una mano".
L'imputato ammette che la mancata indicazione di sistemi atti a fermare i grigliati sarebbe stata rilevante se a cadere fosse stato uno dei due operai che avevano il compito in oggetto, ma diventava irrilevante rispetto ad un soggetto estraneo.
Questa affermazione è assolutamente priva di fondamento perchè se il camminamento fosse stato reso sicuro chiunque vi fosse salito sopra non sarebbe stato esposto al pericolo di caduta.
Le norme di prevenzione sono dirette a tutelare tutti i lavoratori ed il P. era dipendente della società di cui il Pa. era amministratore unico; si trovava legittimamente sul posto di lavoro e fu chiamato in aiuto da due colleghi che faticavano a posizionare da soli la vasca. Tale richiesta e quindi la prestazione di aiuto anche da operai non espressamente incaricati da chi dirigeva i lavori non costituisce un fatto imprevedibile ed abnorme rispetto all'organizzazione del lavoro che risultava essere di difficile esecuzione con l'impiego di due soli operai.
La sua caduta non fu causata da carenza di competenze specifiche, ma dall'instabilità del   camminamento, situazione che poteva essere ovviata con l'adozione di un adeguato sistema di protezione.
Pertanto anche se l'omissione contestata relativa alla formazione degli operai addetti ai lavori sui rischi presentati dall'installazione che dovevano effettuare può non riguardare il P. e non essere in connessione causale con l'evento, certamente lo sono le altre contestazioni riguardanti la valutazione dei rischi e le opere provvisionali adottabili per ridurli al minimo consentito.
Quanto all'ipotesi che poteva essere altro il ponteggio sul quale gli operai dovevano lavorare, si tratta di una pura illazione, non avanzata in sede di appello, in cui l'argomento più rilevante aveva riguardato la posizione di garanzia dell'imputato, argomento abbandonato in questa sede e la richiesta istruttoria riguardava solo la presenza o meno della tavola fermapiede.

L'assoluta infondatezza del ricorso comporta la dichiarazione di inammissibilità del medesimo e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si reputa equo fissare in euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi circostanze che escludano la colpa a carico del ricorrente che ha dato causa ad un ricorso inammissibile, alla luce dei principi affermati dalla sentenza n. 186/2000 della Corte di Cassazione.
 
 
P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.