Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 4 marzo 2010
Validità: 01.01.2010 - 30.04.2013
Parti: Assoturismo, Asshotel, Assocamping, Assoviaggi, Fiba, Fiepet e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil
Settori: Commercio, Turismo, Confesercenti
Fonte: ASSOTURISMO

Sommario:

  Indice
Politiche per il governo del settore
• Integrale applicazione della contrattazione
• Stagionalità
• Ammortizzatori sociali
• Enti bilaterali
• Semplificazione amministrativa
• Buoni vacanza
• Aziende ricettive - Alloggio
• Ristorazione collettiva - Appalti
• Ristorazione collettiva - Ritardati pagamenti
• Attività in concessione
• Politiche fiscali (IVA)
• Decontribuzione e detassazione
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Titolo II - Relazioni sindacali

• Pari opportunità
• Secondo livello di contrattazione
• Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
• Sostegno al reddito
• Statuto
• Regolamenti
• Garanzia delle prestazioni
• Bilateralità
• Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Titolo III - Classificazione del personale
• Professionalità
Titolo IV - Mercato del lavoro
• Contratti a termine
• Lavoro extra e di surroga
• Appalto di servizi
• Telelavoro
• Lavoratori stranieri
o Competenze linguistiche
o Rinnovo del permesso di soggiorno
o Traduzione del testo contrattuale
  Titolo V - Rapporto di lavoro
• Modalità di godimento del riposo settimanale
Titolo VI - Trattamento economico

• Paga base nazionale
• Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga
Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
• Part time post partum
• Aspettativa non retribuita
• Malattie oncologiche
Titolo IX - Vigenza contrattuale
• Decorrenza e durata
• Procedure per il rinnovo del CCNL
• Indennità di vacanza contrattuale
• Semplificazione contrattuale
Titolo X - Aziende alberghiere
• Classificazione del personale
Titolo XII - Pubblici esercizi
• Concessioni
• Sale bingo
Titolo XV - Imprese di viaggio e turismo
• Classificazione del personale
Allegati
Vitto e alloggio
Regolamento apprendistato professionalizzante settore turismo
Premessa
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Autocertificazione della capacità formativa ai sensi del Regolamento sull'apprendistato professionalizzante nel settore Turismo.
Scheda formativa

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo

Il giorno 4 del mese di marzo 2010 tra Assoturismo, Asshotel, Assocamping, Assoviaggi, Fiba, Fiepet con la partecipazione di Confesercenti e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil

Visto il Protocollo interconfederale 22 gennaio 2009, il CCNL Turismo 22 luglio 2003, l'accordo 17 giugno 2008 e l'accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 31 luglio 2007 si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo

Politiche per il governo del settore
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.

Ristorazione collettiva - Appalti
Le Parti, considerato
- il Protocollo di intesa nel CCNL sugli appalti;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della "guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa", la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l'emanazione periodica, ai sensi della legge n. 327 del 2000, da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:
a) l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;
c) l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
e) prevedere, in caso di ATI Consorzi d'imprese e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
f) l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente protocollo,così come previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.

Attività in concessione
Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
All'articolo 1, comma 1, del CCNL Turismo 22 luglio 2003, il punto VI) Imprese di viaggi e turismo è sostituito dal seguente:

IV) Imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di Agenzie di Viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.

Chiarimento a verbale
L'applicazione del CCNL Turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività di intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.

Titolo II - Relazioni sindacali
Secondo livello di contrattazione
L'articolo 10 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, come modificato dall'accordo del 31 luglio 2007, è sostituito dal seguente:
Articolo 10
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
- a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
[...]
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
[...]
(10) Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello.
A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello.
Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
[...]

Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
[...]
Il comma 1 dell'articolo 13 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, è sostituito dal seguente:
(1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto dell'attuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
[...]
Il comma 2 dell'articolo 14 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, è sostituito dal seguente:
Articolo ...
(2) Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a quello di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL, salvo successiva proroga concordata dalle stesse parti.

Bilateralità
Dopo l'articolo 21 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, è inserito il seguente:
Articolo ...
(1) Le parti convengono sull'opportunità di svolgere un'analisi approfondita delle modalità di organizzazione e funzionamento della rete degli enti bilaterali del turismo.
(2) In tale ambito, particolare attenzione sarà dedicata alle ricognizione delle risorse disponibili, delle funzioni effettivamente svolte, delle risorse destinate allo svolgimento di tali funzioni, anche analizzando i servizi realmente resi dagli enti bilaterali e dai centri di servizio ai lavoratori ed alle imprese.
(3) Per lo svolgimento di tale analisi, le parti si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, che presenterà un primo rapporto in tempi utili per consentire alle parti di esaminare i risultati e di assumere le conseguenti determinazioni entro il 30 giugno 2010.

Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Dopo l'articolo 24 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è inserito il seguente:
Articolo
(1) È costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del supporto dell'EBN - i compiti affidati alle parti sociali dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre entro il 31 marzo 2010 gli eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.

Titolo III - Classificazione del personale
Professionalità

Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell'Unione europea e dell'area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima della scadenza del presente contratto.

Titolo IV - Mercato del lavoro
Lavoro extra e di surroga

Al comma 1 dell'articolo 87 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, l'elenco dei casi in cui è ammesso lo svolgimento del lavoro extra e di surroga è integrato con i seguenti:
- fine settimana;
- festività.

Appalto di servizi
La disciplina dell'appalto di servizi introdotta dall'accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 31 luglio 2007 è modificata come segue:

Capo X - Appalto di servizi
Articolo

(1) L'azienda, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente accordo, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
- attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
(2) Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
(3) Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere intese in merito alla disponibilità di formule organizzative diverse dall'appalto di servizi, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al mantenimento dell'unicità contrattuale nonché al trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda appaltante, con particolare riferimento agli eventuali servizi offerti ai lavoratori della stessa.
(4) Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d'azione.
(5) Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto delle camere, l'appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL Turismo, comprensivo dell'assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall'appaltante ai propri dipendenti (es. vitto) a parità di livello e di mansioni svolte, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, l'appaltatore non potrà trasferire il lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
(6) Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di successivi cambi d'appalto sempreché dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile adibizione all'esecuzione del servizio di cui trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto.
(7) Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai villaggi turistici e ai complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
(8) L'azienda potrà rivolgersi alla commissione paritetica di cui all'articolo 25 o 27 per richiedere di attestare la sussistenza di un appalto genuino.
(9) Ai fini del raggiungimento degli accordi individuali di cui alla lettera a) del comma 5, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all'articolo 29 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, con l'assistenza dell'organizzazione alla quale ciascuna delle parti aderisce o conferisce mandato.
(10) Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali che regolano la materia disciplinata dal presente articolo.

Telelavoro
Dopo il capo X del CCNL Turismo 22 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 31 luglio 2007, è inserito il seguente:

Capo XI - Telelavoro
Articolo ...

(1) In relazione alla disciplina del telelavoro nel settore Turismo, le parti concordano nel fare riferimento all'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra Unice/Ueapme, Ceep e Ces del 9 giugno 2004, allegato al presente Contratto.

Lavoratori stranieri
Il capo XI del CCNL Turismo 22 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 31 luglio 2007, è integrato come segue:

Competenze linguistiche
Articolo ...

(1) Le parti si impegnano a promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali sarà richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua per il settore terziario.

Traduzione del testo contrattuale
Articolo ...

(1) Le parti affidano all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo il compito di predisporre la traduzione in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, rumeno) di una sintesi dei principali diritti e doveri dei lavoratori, che sarà predisposta dalle parti stesse.

Titolo V - Rapporto di lavoro
Modalità di godimento del riposo settimanale
Dopo l'articolo 115 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è aggiunto il seguente:

Modalità di godimento del riposo settimanale
Articolo ...

(1) Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di consultazione e confronto sulle modalità di godimento del riposo settimanale e sulla distribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
(2) Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di cui al comma precedente rispondono ad esigenze oggettive tipiche del settore turismo in quanto volte a favorire:
- l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le esigenze familiari.
(3) Il presente articolo sostituisce la norma transitoria di cui all'accordo 31 luglio 2007, che a decorrere dal 1° gennaio 2010 cessa di avere applicazione.

Titolo XII - Pubblici esercizi
Concessioni
Il Capo XV della parte speciale Pubblici esercizi è sostituito dal seguente:

Capo XV - Subentro in rapporti di concessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali
(1) Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche attraverso attività discendenti da concessioni pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie di procedure finalizzate a garantire condizioni di trasparenza, un'adeguata qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale / territoriale stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi e normativi esistenti ed agli oneri previdenziali conseguenti, le parti, nell'obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni nel quale possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori interessati, convengono di estendere l'area di applicazione degli articoli da 346 a 354 alle ipotesi di subentro di nuovo operatore ad altro, in successivi rapporti di concessione e in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali.

Sale bingo
Le parti convengono di istituire una commissione paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione e alle relative mansioni del personale delle sale bingo alla luce della delicata evoluzione del settore e del relativo stato di salute.
Per intanto ai fini del regolamento apprendistato professionalizzante del settore Turismo, si farà riferimento alle mansioni ed alla classificazione in essere.

Allegati
Regolamento apprendistato professionalizzante settore turismo
Premesso che:
- l'apprendistato nel settore Turismo rappresenta un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;
- l'articolo 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" che, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ha previsto il riordino dei rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'apprendimento in azienda e, in particolare, l'apprendistato quale strumento formativo che contribuisce alla produttività e qualità del lavoro anche nella prospettiva di una formazione superiore che integra formazione e lavoro;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ha dato attuazione alle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- l'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha previsto che "la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale" nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi fra i quali: "la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali" e "la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate";
- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, il comma 5 ter che stabilisce che "in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5.
In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.
I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo";
- l'accordo di rinnovo del CCNL Turismo 31 luglio 2007 ha innovato la disciplina dell'apprendistato attivando l'apprendistato professionalizzante.
Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono di attuare quanto disposto dall'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
Le disposizioni di cui alla presente intesa saranno applicabili, per quanto compatibili e fatte salve successive intese, anche all'apprendistato per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione (articolo 48, decreto legislativo n. 276 del 2003) e per l'apprendistato di alta formazione (articolo 50, decreto legislativo n. 276 del 2003).

Articolo 1
(1) La formazione aziendale, secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 5 ter, secondo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è la formazione svolta secondo i criteri ed i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
(2) Il presente regolamento costituisce un "sistema minimo standard di regole" per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante in caso di formazione esclusivamente aziendale, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore Turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle proprie esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli enti bilaterali del turismo.
(3) La integrale applicazione delle disposizioni del CCNL Turismo 31 luglio 2007 ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua costituisce condizione indispensabile per l'utilizzo degli strumenti previsti dal presente regolamento.

Articolo 2
(1) La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale, comprensivi di un monte ore di formazione di base e di formazione tecnico professionale.
(2) L'attività formativa può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche tramite lo strumento della formazione in modalità e-learning ed in tal caso anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
(3) L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
(4) L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della presente intesa, attraverso la dichiarazione allegata al presente accordo, che andrà inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all'EBN per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale;
b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel presente accordo ed esplicitazione, eventuale, delle aree tematiche su cui verte la formazione, in rapporto alla specifica aziendale e/o del percorso individuale.
c) compilazione della "scheda formativa".
(5) Il datore di lavoro che intenda optare per la formazione esclusivamente aziendale invierà una comunicazione all'ente bilaterale del turismo competente per territorio.

Articolo 3
(1) Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo possono altresì concordare di affidare al sistema degli enti bilaterali, la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato che sarà appositamente costituito all'interno degli enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.
(2) Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 1 è svolta dall'ente bilaterale nazionale del turismo, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio.

Articolo 4
(1) L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione al livello di inquadramento, con le seguenti modalità:
- 120 ore medie annue per i livelli secondo e terzo;
- 100 ore medie annue per i livelli quarto, quinto e sesto super;
- 80 ore medie annue per il livello sesto.
(2) Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
(3) Qualora l'impresa si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo di cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.
(4) Per i territori in cui non sia operativo l'ente bilaterale o la commissione paritetica, la riduzione di cui al comma precedente è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo).

Articolo 5
(1) Gli articoli seguenti identificano, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell'ente bilaterale competente. L'ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all'EBN per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.
(2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'EBN potrà stipulare apposita convenzione con l'Isfol.
(3) Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le norme del CCNL Turismo 31 luglio 2007.
(4) Le diposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2010 e, in quanto applicabili, si rivolgono anche agli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo.

Articolo 6
(1) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento alle aziende alberghiere, ai porti e agli approdi turistici (articolo 1, comma 1, punti I e VII CCNL Turismo 22 luglio 2003), ai complessi turistico ricettivi dell'aria aperta (articolo 1, comma 1, punto II CCNL Turismo 22 luglio 2003) e ai rifugi alpini (articolo 1, comma 1, punto VIII CCNL Turismo 22 luglio 2003), in attesa di definire i profili formativi, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, con particolare riferimento alla durata della formazione, sono confermate le indicazioni recate dall'Accordo di rinnovo del CCNL Turismo 31 luglio 2007, per le quali l'esplicitazione del percorso formativo potrà avvenire anche mediante rinvio ai profili di seguito elencati, così come delineati dal gruppo di esperti designati dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, dalle Regioni e dalle Parti Sociali, con il supporto tecnico dell'Isfol.
Profili

Articolo 7
(1) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento ai pubblici esercizi sono individuate le seguenti figure:

denominazione figura

livello corrispondente

durata

ADDETTO/OPERATORE DI BASE

6 livello
CCNL TURISMO

fino a 24 mesi

ADDETTO/OPERATORE ESPERTO

6 livello super
CCNL TURISMO

fino a 36 mesi

ADDETTO/OPERATORE QUALIFICATO

5 livello
CCNL TURISMO

fino a 36 mesi

ADDETTO/OPERATORE SPECIALIZZATO

4 livello
CCNL TURISMO

fino a 48 mesi

OPERATORE PROFESSIONALE

3 livello
CCNL TURISMO

fino a 48 mesi

OPERATORE GESTIONALE

2 livello
CCNL TURISMO

fino a 48 mesi

(2) Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, punto III, CCNL Turismo 22 luglio 2003.
(3) Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al CCNL Turismo 22 luglio 2003 e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
(4) Sono indicati di seguito i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo.
...omissis...

Articolo 8
(1) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento agli stabilimenti balneari sono individuate le seguenti figure:

denominazione figura

livello corrispondente

durata

ADDETTO/OPERATORE DI BASE

6 livello
CCNL TURISMO

fino a 24 mesi

ADDETTO/OPERATORE ESPERTO

6 livello super
CCNL TURISMO

fino a 36 mesi

ADDETTO/OPERATORE QUALIFICATO

5 livello
CCNL TURISMO

fino a 36 mesi

ADDETTO/OPERATORE SPECIALIZZATO

4 livello
CCNL TURISMO

fino a 48 mesi

OPERATORE PROFESSIONALE

3 livello
CCNL TURISMO

fino a 48 mesi

OPERATORE GESTIONALE

2 livello
CCNL TURISMO

fino a 48 mesi

(2) Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, punto IV CCNL Turismo 22 luglio 2003.
(3) Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al CCNL Turismo 22 luglio 2003 e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
(4) Si applicano, in quanto compatibili, i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo del comparto pubblici esercizi e quelli, specifici, di seguito indicati.
...omissis...

Articolo 9
(1) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento alle imprese di viaggio e turismo sono individuate le seguenti figure.

denominazione figura

livello corrispondente

durata

ADDETTO/OPERATORE DI BASE

6 livello
CCNL TURISMO

fino a 24 mesi

ADDETTO/OPERATORE ESPERTO

6 livello super
CCNL TURISMO

fino a 36 mesi

ADDETTO/OPERATORE QUALIFICATO

5 livello
CCNL TURISMO

fino a 36 mesi

ADDETTO/OPERATORE SPECIALIZZATO

4 livello
CCNL TURISMO

fino a 48 mesi

OPERATORE PROFESSIONALE

3 livello
CCNL TURISMO

fino a 48 mesi

OPERATORE GESTIONALE

2 livello
CCNL TURISMO

fino a 48 mesi

(2) Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, punto VI CCNL Turismo 22 luglio 2003.
(3) Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al CCNL Turismo 22 luglio 2003 e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
(4) Sono indicati di seguito i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo:
...omissis...