Categoria: Cassazione penale
Visite: 9624

 

Responsabilità del legale rappresentante di una società edile, nell'ambito di lavori di rifacimento di una facciata esterna di un palazzo, per aver installato un ponteggio metallico, in attività, che mancava, in vari punti, di idoneo parapetto e tavola fermapiede sui lati prospicienti il vuoto dei piani di calpestio, nonchè per omessa tenuta del registro cronologico degli infortuni. 

 

Ricorre in Cassazione -   La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati estinti per prescrizione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro - Presidente
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ci. Al. , nato a (OMESSO);
imputato:

a) Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 24, comma 1 e articolo 77, lettera a);
b) Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, lettera o) e articolo 89, comma 3;
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 26.5.08;
Sentita la relazione del cons. Dott. MULLIRI;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto una declaratoria di annullamento senza rinvio per prescrizione.
 
 
Fatto
 
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Il Tribunale ha condannato il presente ricorrente alla pena di 1800 euro di ammenda per la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 24, comma 1 e articolo 77, lettera a) e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, lettera o) e (capo b) articolo 89, comma 3, per avere, in qualità di legale rappresentante di una società edile, nell'ambito di lavori di rifacimento di una facciata esterna di un palazzo, installato un ponteggio metallico, in attività, che mancava, in vari punti, di idoneo parapetto e tavola fermapiede sui lati prospicienti il vuoto dei piani di calpestio, nonchè per omessa tenuta del registro cronologico degli infortuni.

Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) violazione della norma processuale per aver fondato il giudizio di responsabilità su prove inutilizzabili.
Tali sono le dichiarazioni del teste Gu. , ispettore ASL che ha deposto sul circostanze - la riferibilità della responsabilità al Ci. - apprese a sua volta dal Ta. senza che quest'ultimo sia poi mai stato ascoltato (nonostante l'espressa richiesta in tal senso da parte dell'odierno ricorrente);

2) violazione di legge con riferimento alla notifica dell'avviso ex articolo 415 bis c.p.p. eseguita presso la casa comunale dopo che il primo tentativo nel domicilio eletto il 20.4.06 (presso i genitori dell'imputato) era risultata impossibile. Si sarebbe, invece, dovuto procedere ex articolo 161 c.p.p., comma 4;

3) violazione di legge erronea contestazione di una fattispecie (quella sub b)) - depenalizzata a mente del Decreto Legislativo n. 66 del 2000, articolo 11 - e relativa irrogazione di un aumento di pena in continuazione;

4) violazione di legge in relazione alla procedura di cui al Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 21.
Si fa, infatti, notare che all'imputato non è stata data la possibilità di definire in via amministrativa la questione ed - una volta eliminato lo stato di pericolo - estinguere con oblazione il reato perchè mai gli è stato dato il relativo avviso con concessione del termine di 30 gg. per pagare.
Il giudice, sul punto ha rilevato che l'imputato - con una istanza al P.M. aveva dato prova di essere già a conoscenza dell'esperibilità di una tale procedura di oblazione ma si controbatte che ciò non equivale a prova dell'avvenuta notifica dell'avviso ai fini del decorso dei 30 giorni per ottemperare.
Ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.  
   

Diritto
   

2. - Il primo ed il secondo motivo di ricorso non si palesano manifestamente infondati.
 
Ed infatti, quanto al primo motivo, si rileva che lo stesso è ben argomentato e documentato e si fonda su una corretta lettura delle norme.
Dal momento, che il teste Gu. ha deposto su dichiarazioni di altri testi, il giudice avrebbe dovuto accogliere l'istanza difensiva di acquisire le dichiarazioni del Ta. quale testimone indiretto ma, come risulta dal verbale di udienza del 17.3.08 (f. 13), ciò non è avvenuto.
Ugualmente giustificata è la censura mossa dal ricorrente con il secondo motivo posto che, in ossequio al disposto di cui all'articolo 161 c.p.p., comma 4, essendosi rivelata impossibile la notifica dell'avviso ex articolo 415 bis presso il domicilio eletto dall'imputato, in data 20.4.08, (presso l'abitazione dei genitori), si sarebbe dovuto provvedere mediante consegna di copia dell'atto al difensore.
Al contrario, la notifica, nella specie, è avvenuta con deposito nella casa comunale.
Tra l'altro, la questione di nullità era anche stata sollevata tempestivamente in giudizio all'udienza del 26.5.08.
Prescindendo, perciò, dalla infondatezza dei restanti motivi di ricorso, quanto appena affermato è assorbente e permette di asserire che il ricorso ha reso possibile il formarsi di un valido rapporto di impugnazione.
Non è, pertanto, precluso rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 c.p.p. (22.11.00, De Luca, Rv. 217266) come, nella specie, la prescrizione dei reati, sopraggiunta medio tempore il 17.2.09.
Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.
 
 
Visti gli articoli 637 e seg. c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati estinti per prescrizione.