Categoria: 2010
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Tipologia: CIRL
Data firma: 7 maggio 2010
Validità: 07.05.2010 - 31.12.2011
Parti: Federcampana BCC/CRA e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Sincra-Ugl credito
Settori: Credito Assicurazioni, BCC-CRA, Campania
Fonte: FIBA-CISL

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Premio di risultato
• Disposizione transitoria
Art. 2 - Ticket
Art. 3 - Sicurezza sul lavoro
• Premessa generale

• Procedure per la sicurezza dei luoghi di lavoro
• Previdenze per i lavoratori
Art. 4 - Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Art. 5 - Profili professionali e inquadramenti
Art. 6 - Inquadramenti dei responsabili CED
Art. 7 - Part - Time
Art. 8 - Contratti a termine
Art. 9 - Formazione
Art. 10 - Rotazioni e avvicendamenti
Art. 11 - Permessi retribuiti

 

Art. 12 - Uso autovettura privata
Art. 13 - Turni di ferie
Art. 14 - Ordinamento degli uffici e procedure di lavoro
Art. 15 - Apertura sportelli al sabato
Art. 16 - Contributo familiari disabili
Art. 17 - Premio di fedeltà
Art. 18 - Indennità di rischio
Art. 19 - Ulteriori provvidenze per i lavoratori
a) Regolamento-quadro condizioni bancarie finanziamenti
b) Provvidenze di welfare
Art. 20 - Informazioni alle OO.SS.
Art. 21 - Incontri periodici
Art. 22 - Tavolo permanente di verifica
Art. 23 - Condizioni più favorevoli
Art. 24 - Decorrenza e durata


Contratto Integrativo Regionale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane aderenti alla Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo

Il giorno 7 maggio 2010, in Salerno presso la Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo si sono riunite le seguenti parti: la Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo (in seguito indicata anche come Federazione o Federcampana) [...] della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) [...], la Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi (Fiba-Cisl) [...], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) [...], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) [...], il Sindacato Nazionale dipendenti delle Casse Rurali ed Artigiane/Banche di Credito Cooperativo - (Sincra-Ugl Credito) [...]

Visto quanto disposto dagli art. 8, 28 e 29 del CCNL 21.12.2007 per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo, le Parti convengono di sottoscrivere il nuovo Contratto Integrativo Regionale, secondo le disposizioni di seguito riportate.
Viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale (CIR) per il personale su indicato e che, in sostituzione di ogni precedente accordo, costituisce la disciplina di secondo livello di contrattazione ai sensi del citato CCNL.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente CIR si applica anche al personale della Ghenos Consultant s.r.l., in quanto già destinatario del CCNL citato.

Art. 3 - Sicurezza sul lavoro
Premessa generale

Le aziende, sono tenute ad attuare tutte le normative legislative, di tempo in tempo in vigore, per rendere effettivamente efficace la sicurezza nei luoghi di lavoro e per combattere, preventivamente, l'attività criminale.

Procedure per la sicurezza dei luoghi di lavoro
Le parti stipulanti il presente contratto concordano i seguenti orientamenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, indicati secondo ordine prioritario:
• bussola blindata e interbloccata con metal detector o mezzi;
• vetri antiproiettile e/ o antisfondamento da collocarsi all' esterno della BCC e porte di accesso blindate e con dispositivo di ingresso che permetta il controllo della clientela;
• vetri antiproiettile collocati sui banconi di servizio con blindatura dei banconi stessi e degli accessi di servizi operativi;
• utilizzo di guardie armate all'esterno della BCC;
• telecamere e cineprese, installate con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 300 del 20/5/1970;
Le BCC si impegnano a rimuovere, ove esistenti, i sistemi di allarme acustico che possono essere uditi nel salone del pubblico.
Nel caso di ristrutturazione o costruzioni di nuove sedi o dipendenze, le misure di sicurezza dovranno essere installate prima dell'apertura operativa.
Le BCC si impegnano a comunicare alla Federazione regionale le misure che, in materia di sicurezza del lavoro, vorranno adottare, seppure in via sperimentale.
Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione regionale, su richiesta sindacale o di iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno. Per evidenti ragioni di sicurezza, esame o discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunione ristrette, senza rilascio di documenti e verbalizzazioni tecniche.
Qualora sia concordato a livello nazionale il programma relativo alle misure di sicurezza di cui all'art. 70 del CCNL, le BCC saranno impegnate a consultare le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, il personale dipendente per adattare tale programma alle singole necessità aziendali.

Nota a verbale
Nelle succursali con solo addetto devono essere adottate almeno due delle misure di sicurezza di cui al comma 1.

Previdenze per i lavoratori
In caso di rapina la BCC di norma terrà chiuso al pubblico lo sportello interessato per l'intera giornata.
In caso di malattia o infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, l'Azienda assumerà l'onere della visita medica specialistica eventualmente richiesta nel termine di sei mesi dall'evento dal lavoratore colpito, dietro presentazione di opportuna certificazione medica.
L'Azienda conserverà ai suddetti lavoratori il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55 del CCNL, con un massimo di 36 mesi (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 75 del CCNL).
La relativa previsione concernente l'aspettativa per malattia o infortunio decorrerà dai nuovi termini.
Ferme le previsioni, se non derogate in meglio dalla presente pattuizione, dell'art. 71 del CCNL, i capitali da assicurare per i rischi derivanti da eventi criminosi, accaduti in servizio o per causa dello stesso, sono stabiliti come segue per i quadri direttivi e per il personale delle Aree Professionali:
• in caso di morte euro 100.000 (centomila);
• in caso di invalidità permanente euro 130.000 (centotrentamila).
Salvi i casi di dolo o colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapine per le somme occasionalmente detenute oltre il limite del massimale di copertura assicurativa o stabilite dalle disposizioni interne.
Le BCC forniranno, per conoscenza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, documentazione attestante la copertura del rischio di cui innanzi.

Nota a verbale
La Federazione regionale e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, convengono sull' opportunità che il trasporto valori venga effettuato facendo ricorso a ditte specializzate, fornite di automezzi appositamente attrezzati.
Laddove ciò non fosse possibile, per obiettive difficoltà ed opportunità pratiche, le BCC dovranno comunque coprire i valori trasportati con massimali assicurativi, portando riservatamente a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le connesse norme da applicare per il trasporto valori.
Nell' ambito della tutela della sicurezza, la Federazione raccomanda alle BCC il rispetto scrupoloso degli orari di sportello.
In caso di premorienza o di invalidità permanente assoluta, le Aziende terranno nella dovuta considerazione la possibilità di assumere, in sostituzione, il coniuge o un figlio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnico professionali.

Art. 4 - Tutela delle condizioni igienico sanitarie
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le rappresentanze sindacali aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto ovvero, in mancanza, le strutture territoriali potranno promuovere indagini socio-ambientali intese a garantire ed a migliorare la tutela della salute dei lavoratori in relazione all'ambiente ed alle condizioni di lavoro, con intervento della struttura pubblica (come stabilito dalla legge 833/1978) o, laddove questo non sia possibile, di strutture private, la cui scelta deve essere concordata tra le parti.
Quanto sopra verrà effettuato secondo il programma concordato, di volta in volta, fra le RSA ovvero le rappresentanze del personale e le BCC, e le anzidette strutture pubbliche o private di cui sopra potranno effettuare sopralluoghi e rilievi anche durante l'orario di lavoro; potranno, inoltre, partecipare alle assemblee del personale indette su argomenti connessi alle indagini, al fine di compilare ed analizzare questionari.
Le BCC collaboreranno alle indagini e forniranno alle strutture incaricate i dati richiesti.
I risultati conclusivi delle indagini e le eventuali conseguenti proposte saranno, dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle parti interessate e costituiranno la base per la discussione in sede sindacale di eventuali esigenze e modalità di rimozione delle condizioni nocive.
Alle sopra indicate condizioni, i costi relativi per la verifica e tutela delle condizioni igienico sanitarie saranno assunti dalle BCC.
Nei casi di ristrutturazione o di costruzione di ambienti di lavoro, le BCC provvederanno ad informare, in apposita riunione ristretta da tenersi presso la Federazione regionale, le RSA ovvero, in mancanza, le rappresentanze del personale sul progetto e i relativi tempi di realizzazione, al fine di permettere eventuali proposte di modifica scaturenti anche da sopralluoghi tecnici effettuati a norma del presente articolo.
L'adibizione in via continuativa ed esclusiva ai videoterminali deve essere contenuta nel limite massimo di cinque ore giornaliere.
Il personale femminile in stato di gravidanza viene esentato, dietro sua richiesta scritta, dall'adibizione in via continuativa ai video terminali.
Gli addetti ai video terminali, il personale dei CED e il personale che lavora in locali sotterranei continuativamente effettueranno, su richiesta, nell' ambito di vigenza del contratto, appropriate visite specialistiche preventive (vista, udito, ecc.), anche durante l'orario di lavoro, con onere a carico dell'Azienda, presso strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate con queste ultime.
Le Aziende sono tenute ad installare filtri ottici e/ o schermi protettivi ai video terminali.
Le Aziende avranno cura di adottare negli ambienti di lavoro soluzioni idonee ad attenuare i rumori ed il pulviscolo, nonché ad assicurare soddisfacenti valori di luminosità, di temperatura e di ricambio d'aria, secondo i più aggiornati standard ergonomici.
In qualsiasi locale delle BCC è vietato fumare.
Le Aziende, ove dovessero essere segnalati problemi derivanti dal fumo passivo negli ambienti di lavoro, sono tenute a far intervenire, immediatamente, il RSPP o altro incaricato che provvederà ad elevare le sanzioni previste dalle leggi in vigore e intraprendere tutte le iniziative affinché venga a cessare il disagio segnalato.
In presenza di gravi inadempimenti da parte delle aziende, anche una sola delle OO.SS. stipulante il presente CIR, può chiedere immediato incontro presso la Federazione per affrontare l'argomento al fine di eliminare casi che violano le norme di legge vigenti. Le procedure previste dal presente articolo sono vincolanti per le parti ed il loro mancato rispetto costituisce grave inadempimento per la parte che vi abbia dato corso.

Nota a verbale
Le BCC, compatibilmente alle esigenze di sicurezza, tecniche ed organizzative faranno eseguire preferibilmente i lavori di pulizia negli orari di chiusura al pubblico.

Art. 5 - Profili professionali e inquadramenti
Le parti ritengono che lo sviluppo organizzativo delle BCC della Campania assume un rilievo importante per la crescita delle stesse e più in generale del Credito Cooperativo Campano e che la materia meriti approfondimento attraverso uno specifico percorso negoziale fra le stesse.
A tal fine convengono di rinviare ad uno specifico confronto negoziale da svolgersi entro il 31.7.2010 per definire eventuali nuovi profili professionali rivenienti da nuove attività e/ o da novità normative nonché i c.d. "ruoli chiave" di cui al demando contenuto al sesto alinea del primo comma dell'art. 29 del CCNL 21.12.2007; in detto specifico confronto le parti si incontreranno anche per definire eventuali modalità di valutazione delle prestazioni aggiuntive dei Quadri Direttivi ai fini della apposita erogazione di cui all'art. 98 del CCNL 21.12.2007.
Sino alla definizione di tali nuovi profili, si conviene il mantenimento delle previsioni di cui al previgente CIR e accordo 25 giugno 2005, così come di seguito riportate.
[...]

Art. 6 - Inquadramenti dei responsabili CED
[...]
Si conviene che gli inquadramenti del personale addetto ai CED verranno verificati e definiti in sede di incontri periodici relativi ai fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane, in relazione alle particolari mansioni svolte ed ai profili professionali.

Art. 8 - Contratti a termine
Vista la normativa vigente, le assunzioni con contratto a tempo determinato sono consentite, oltre che nelle ipotesi stabilite dalla legislazione, dal CCNL e dagli accordi vigenti, anche nelle ulteriori ipotesi sotto indicate:
■ per esigenze di integrazione dell'organico, in relazione ad assenze di personale impegnato in corsi di formazione professionale o distaccato presso altre Aziende ai fini di formazione;
■ per sostituzione di lavoratori che usufruiscono di permessi per l'espletamento di cariche pubbliche;
■ per obiettiva e temporanea intensificazione dell'attività lavorativa;
■ per fasi operative urgenti e rilevanti, connesse con modificazioni organizzative, istituzioni e trasferimento di dipendenze, avviamento di nuove dipendenze e/o unità operative, cambiamenti di assetti meccanografici e informatici, non approntabili sulla base di normali programmi di lavoro;
■ per agevolare il regolare svolgimento dei turni di ferie.
Presso ciascuna BCC la presenza di lavoratori assunti con contratto a termine ai sensi del presente accordo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'organico in servizio, con il minimo di due e con arrotondamento ad uno delle eventuali frazioni.
Le Aziende sono tenute a dare formale comunicazione alle OO.SS. stipulanti il presente accordo delle assunzioni di cui innanzi almeno 15 giorni prima di procedere alle stesse.
Le parti si danno atto che in presenza di accordi nazionali procederanno all'adeguamento della normativa regionale entro 30 giorni dalla stipula dello stesso.

Art. 9 - Formazione
Alla Federazione è riconosciuto ruolo primario, di coordinamento e di indirizzo nella progettazione e programmazione della formazione per il personale dipendente dalle sue Associate; tale ruolo è esplicitato anche erogando direttamente, tramite propri formatori, la formazione prevista per conto delle stesse Associate.
Della formazione impartita ai lavoratori destinatari del presente contratto direttamente dalla Federazione per conto delle proprie Associate la Federazione medesima rilascia alle Aziende ed ai lavoratori direttamente interessati apposita certificazione annuale.
La certificazione della formazione impartita direttamente dalle Aziende è rilasciata da queste ultime.
La Federazione regionale istituirà corsi di formazione per tutti i neo assunti, con contratto non a termine, da svolgersi durante il normale orario di lavoro.
Al fine, poi, di rendere effettivamente operativi i nuovi assunti, l'affiancamento deve durare per un periodo sufficiente, e comunque non superiore a 15 giorni. In particolare, per l'operatore unico l'Azienda dovrà garantire un periodo di formazione e affiancamento alle procedure di "cassa", prima dell'effettiva adibizione, non inferiore a cinque giorni.
I corsi si terranno, di norma, entro il primo anno dall'assunzione.
I corsi avranno durata non inferiore a cinque giorni lavorativi, con partecipazione limitata a venti/trenta dipendenti per corso; avranno cadenza annuale, con reiterazione fino ad esaurimento dei nuovi assunti; essi sono diretti ad agevolare i nuovi assunti nell'inserimento in azienda e verteranno sia su materie di carattere generale, ivi comprese le normative antimafia ed antiriciclaggio, sia su problemi di operatività pratica delle banche.
Durante lo svolgimento dei corsi è previsto l'intervento delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, per due ore complessive, da gestire collegialmente tra le stesse Organizzazioni, sugli aspetti istituzionali dei rapporti sindacali e di lavoro.
L'autoformazione è da considerare strumento formativo a tutti gli effetti, pur nella valutazione di priorità da attribuire all'attività formativa d'aula; per il relativo espletamento, le Aziende doteranno il personale di idonea strumentazione.
La partecipazione alle attività di cui al presente articolo concorre a formare i "pacchetti formativi" di cui all' art. 63 del CCNL, alla cui disciplina per ciò che attiene ad ogni ulteriore aspetto si rinvia.

Art. 10 - Rotazioni e avvicendamenti
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 117 del CCNL, viene convenuto che ogni spostamento del dipendente da un servizio, ufficio, reparto, ad altro servizio, ufficio, reparto nell'ambito dello stesso comune che non sia temporaneo vada preventivamente comunicato all'interessato per iscritto.
Detti spostamenti vanno comunicati annualmente alle Organizzazioni sindacali.
Nelle BCC con oltre quindici addetti, il dipendente con tre anni di adibizione alla medesima mansione può chiedere di essere utilizzato in altre mansioni, con precedenza, in caso di più richieste, per coloro che non hanno goduto di precedenti rotazioni.
Il mancato accoglimento della richiesta di rotazione va motivato dalla BCC, per iscritto, entro sei mesi.
Le richieste di rotazione eventualmente non accolte saranno oggetto di esame in occasione degli incontri periodici con la Federazione regionale.

Nota a verbale
Ai fini degli avanzamenti di carriera saranno considerate le mansioni svolte, le rotazioni, le sostituzioni avvenute, i corsi di formazione a cui si è partecipato e l'anzianità di servizio.
La Federazione regionale formula l'invito alle BCC con un numero di addetti inferiore a quindici affinché valutino l'opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.

Art. 14 - Ordinamento degli uffici e procedure di lavoro
Ai sensi dell'art. 37 del CCNL, l'ordinamento degli uffici e le relative procedure di lavoro devono essere comunicati per iscritto ed illustrati,durante il normale orario di lavoro, al personale, una prima volta in fase di attuazione e, successivamente, in caso di variazione.
Le aziende sono tenute a comunicare formalmente e ad illustrare in apposito incontro a tutti i lavoratori, i cambiamenti intervenuti nel regolamento generale d'istituto e in quelli di processo per tutte le implicazioni di carattere organizzativo, normativo e produttivo.
Fermo restando l'obbligo di comunicare per iscritto la sede di lavoro al lavoratore, così come previsto dalla vigente disciplina di legge in materia, anche i trasferimenti di lavoratori effettuati, vanno comunicati per iscritto ai diretti interessati.

Art. 20 - Informazioni alle OO.SS.
Nel quadro delle previsioni di cui all'art. 16 del CCNL, le singole BCC, sono tenute, anche tramite la Federazione locale, ad inviare alle OO. SS. firmatarie del presente contratto le previste informazioni annuali entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Le suddette informazioni saranno integrate con gli elenchi dei rapporti cessati, dei trasferimenti e dei distacchi temporanei nell' ambito delle Aziende del Credito Cooperativo regionale.

Art. 21 - Incontri periodici
Gli incontri periodici, in base all'art. 17 CCNL, saranno tenuti annualmente, entro il mese di maggio, con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, sulle seguenti materie:
• appalti di servizio;
• organici del personale;
• lavoro straordinario;
• contratti a termine;
• contratti a tempo parziale;
• apprendistato professionalizzante;
• assunzioni del personale;
• corsi di formazione;
• rotazione del personale;
• misure di sicurezza ed igiene del lavoro;
• innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
• controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali.
Al termine di ogni incontro verrà redatto apposito verbale (sottoscritto da entrambe le parti) con le indicazioni di tutti i provvedimenti che le BCC si impegnano ad adottare.
Le OO.SS., su provvedimenti non condivisi, hanno facoltà di far inserire a verbale eventuali dichiarazioni motivandone le necessità al fine di tutelare gli interessi generali dei lavoratori, la stabilità dei livelli occupazionali e le prospettive aziendali.

Nota a verbale
Sulle materie oggetto di incontro periodico (appalti, misure di sicurezza, innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni) l'Azienda, prima di passare a fasi operative, si impegna a informare le rappresentanze aziendali o in mancanza le Organizzazioni Sindacali territoriali, stipulanti il presente contratto.

Art. 22 - Tavolo permanente di verifica
La Federazione Campana si impegna con le OO.SS. firmatarie del presente CIR, affinché tutte le norme riportate nello stesso accordo trovino totale rispetto e puntuale applicazione in tutte le realtà del Credito Cooperativo Campano, prevedendo al riguardo un tavolo permanente, attivabile anche a richiesta di una sola delle parti, per dare la corretta e coerente interpretazione ed applicazione delle norme.

Art. 23 - Condizioni più favorevoli
In caso di conflitto tra una norma del presente contratto ed una norma del CCNL di categoria, si applicano le condizioni più favorevoli al lavoratore.
Restano impregiudicate le condizioni individuali più favorevoli, salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente indicata soluzione diversa.