Legge 31 luglio 2023, n. 100
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
G.U. 31 luglio 2023, n. 177
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 88 del 2023.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023, N. 61
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «, che costituisce parte integrante del» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al»;
al comma 3, le parole: «e le trattenute» sono sostituite dalle seguenti: «e delle trattenute»;
al comma 4, dopo le parole: «dalle ingiunzioni» sono inserite le seguenti: «previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è azzerato»;
al comma 6, terzo periodo, le parole: «, non trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano» e le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sospesi ai sensi del presente comma»;
al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «alle ingiunzioni» sono inserite le seguenti: «previste dal testo unico»;
al comma 11:
al primo periodo, le parole: «, nonchè alle province dei predetti comuni» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni»;
al secondo periodo, le parole: «pari a 1.050.000,00 euro per ciascuno de gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 1.050.000 euro per ciascuno de gli anni 2023 e 2024,»;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti» e le parole: «ovvero degli importi» sono sostituite dalle seguenti «e degli importi»;
al secondo periodo, la parola: «distribuito» è sostituita dalla seguente: «distribuito»;
al comma 13, dopo le parole: «commi 4, 8 e 9» è inserito il seguente «d'interpunzione: «,».
All'articolo 2:
ai commi 1 e 3, primo periodo, le parole: «salvo quelle» sono sostituite dalle seguenti: «salve quelle»;
al comma 4, quarto periodo, le parole: «di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta,» e le parole «amministrativi e» sono soppresse;
al comma 6, lettera b), numero 1), le parole: «salvo i casi» sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi».
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: «salvo quelle» sono sostituite dalle seguenti: «salve quelle».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «ovvero la sede legale o la sede operativa» sono inserite le seguenti: «o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione», le parole: «e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali» sono soppresse, dopo le parole: «del 23 maggio» è inserita la seguente: «2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:
a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonchè i concorsi per il personale della protezione civile;
b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;
c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;
d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonchè i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
1-ter. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 settembre 2023»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonchè di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per gli enti locali di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale»;
al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «terzo comma, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 1° maggio 2023, sono prorogati di sei mesi»;
al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1° maggio 2024, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili è sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 4-ter (Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali). - 1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonchè nei provvedimenti autorizzati vi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59».
All'articolo 5:
al comma 1
al primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «statali e paritarie» e le parole: «lo stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «la dotazione»;
al secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «statali e paritarie»;
al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «statali e paritarie»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023»;
alla rubrica, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «statali e paritarie».
All'articolo 6:
al comma 1:
al primo periodo, dopo la parola: «artistica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo, la parola: «relative» è soppressa e la parola: «, ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè»;
al comma 2, lettera a), la parola: «risultino» è sostituita dalla seguente: «risultano»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «e il danneggiamento» sono sostituite dalle seguenti: «o il danneggiamento»;
al secondo periodo, le parole: «Finanziamento Ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento ordinario»;
al comma 4, la parola: «Istituzioni», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «istituzioni» e le parole: «e il danneggiamento» sono sostituite dalle seguenti: «o il danneggiamento»;
al comma 7, primo periodo, la parola: «Istituzioni» è sostituita dalla seguente: «istituzioni» e dopo la parola: «artistica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 8, le parole: «erogate», «aggiuntive», «quelle» e «destinate» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «erogati», «aggiuntivi», «quelli» e «destinati»;
al comma 9, le parole: «pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023,».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: «risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha» sono sostituite dalle seguenti: «risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente», le parole: «sono impossibilitati» sono sostituite dalle seguenti: «sono stati o sono impossibilitati» e le parole: «dall'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante dichiarazione sostituti va resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
al comma 4, le parole: «all'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo»;
al comma 5, primo periodo, la parola: «hanno» è sostituita dalla seguente: «avevano»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «dell'Inps» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'INPS»;
al terzo periodo, dopo le parole: «limite di spesa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «in esame» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai medesimi commi da 1 a 8.»;
al comma 11:
alla lettera c), dopo le parole: «20 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
alla lettera d), le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 12, le parole: «ove necessario» sono sostituite dalle seguenti: «, ove necessario,».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato). - 1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «risiedono o sono domiciliati ovvero operano,» sono sostituite dalle seguenti: «risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano», la parola: «abbiano» è sostituita dalla seguente: «hanno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «limite di spesa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «in esame» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma 1».
All'articolo 10:
al comma 1, primo periodo, le parole: «regolamento (UE) 651/ 2014 della Commissione del 17 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,» e dopo le parole: «a fondo perduto» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, le parole: «a SIMEST» sono sostituite dalle seguenti:
«alla SIMEST».
All'articolo 11:
al comma 1, alinea, la parola: «operativa» è sostituita dalle seguenti: «legale od operativa o unità locali»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1, lettera c), si applica anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima».
All'articolo 12:
i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni competenti attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento delle risorse di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.
3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.
4. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2 del presente articolo, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5. Le risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:
a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;
b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano.
5-bis. In conseguenza di quanto disposto dal comma 5, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono rimodulate in 100 milioni di euro»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «del 23 maggio» è inserita la seguente: «2023»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal presente articolo, il fondo istituito dal comma 444 della medesima legge è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;
al comma 10, dopo le parole: «del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso rateale e non rateale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), possono essere ristrutturati, previa comunicazione dell'impresa agricola, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, di cui uno di preammortamento, e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi). - 1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiate da movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, sono esenti dall'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora siano necessari il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa.
Art. 12-ter (Verifiche antimafia). - 1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia e di eseguire con efficacia e celerità gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, fino al 31 dicembre 2023 ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011».
All'articolo 13:
al comma 1, primo periodo, le parole: «ripartite alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «ripartite tra le regioni»;
al comma 3, le parole: «regolamento(UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio,», dopo le parole: «del medesimo decreto legislativo» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «alle tempistiche prescritte» sono sostituite dalle seguenti: «ai tempi prescritti»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «e per tali» sono sostituite dalle seguenti: «e di tali».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «biglietti di ingresso» e dopo le parole: «15 settembre 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «all'articolo 101 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;
al comma 2, alinea, le parole: «A tal fine è istituito, presso lo stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «Per il fine di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione».
All'articolo 16:
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto», le parole: «in cui ricadono» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui territorio sono situate», la parola: «emanato» è sostituita dalla seguente: «adottato» e le parole: «di cui comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma»;
al terzo periodo, le parole: «di Sport e salute S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Sport e salute S.p.a.».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «i parchi divertimento» sono sostituite dalle seguenti: «i parchi di divertimento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente»;
al comma 3, la parola: «determinati» è sostituita dalla seguente: «derivanti».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche). - 1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del mese di maggio 2023, i responsabili delle attività medesime, purchè in regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del citato regolamento, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti atte a compensare il rischio aggiuntivo di incendio.
2. L'idoneità delle misure di cui al comma 1, in relazione al maggior rischio di incendio nell'attività, deve risultare da apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012. L'attestazione e la documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza degli organi ispettivi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024».
All'articolo 18:
al comma 1, le parole: «dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo» e le parole: «del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;
al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 25, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».
All'articolo 19:
al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 140 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;
al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b) e c), del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al» e dopo le parole: «commi 6, 7 e 11, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso».
All'articolo 20:
al comma 3, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per l'anno 2023 il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare in un'unica soluzione, in favore dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4-quater. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 settembre.
4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine previsto dall'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 dicembre.
4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.
4-octies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonchè per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni».
Dopo il capo I sono inseriti i seguenti:
«CAPO I-bis
PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ
Art. 20-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del presente decreto, sentite le regioni interessate, previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato dei comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso che presentino un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
3. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 20-ter (Commissario straordinario alla ricostruzione). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonchè accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonchè delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.
5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti o consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui.
6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies con gli interventi di rispettiva competenza;
b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e);
c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e):
1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo;
d) informa periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;
f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, e degli organismi in house delle medesime amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari. I presidenti delle regioni interessate, in qualità di sub-commissari, operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al primo periodo è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.
Art. 20-quater (Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-bis. Essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario, che la presiede, dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione delle province d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:
a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 20-ter, comma 3;
b) nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) nella definizione dei criteri per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.
Art. 20-quinquies (Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.
3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l' anno 2024 e a 641.503.011 euro per l' anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.
4. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all' articolo 20-ter, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989 euro per l' anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
CAPO I-ter
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE
Sezione I
RICOSTRUZIONE DEI BENI PRIVATI DANNEGGIATI
Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalità di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi e le modalità di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici.
2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.
3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonchè di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto è risolto di diritto.
5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 20-septies (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata). - 1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un professionista abilitato e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.
2. All'esito dell'istruttoria relativa alla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.
3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonchè le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.
7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
8. I comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II
RICOSTRUZIONE DEI BENI PUBBLICI DANNEGGIATI
Art. 20-octies (Ricostruzione pubblica). - 1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis, in particolare:
a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonchè delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva:
a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;
b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;
c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;
d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonchè gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;
e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali, comprendente altresì l'individuazione dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del presente decreto.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree a ciò destinate devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, nonchè acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Mediante successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di cui al primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti nei piani di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessati provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il CUP degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
7. I contributi di cui al presente articolo nonchè le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.
8. Dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo è attuato sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonchè, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per la depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data del 6 luglio 2023.
Art. 20-novies (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali). - 1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, i soggetti attuatori sono:
a) le regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare lo stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 20-octies, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa società ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la società ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. Per gli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo intervento, si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter può avvalersi, previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.
CAPO I-quater
MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE
Art. 20-decies (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali). - 1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il relativo ricavato è ceduto come contributo al comune da cui provengono i materiali stessi.
3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonchè quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi o da altri soggetti competenti o comunque svolte su incarico degli stessi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonchè quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.
5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Le disposizioni del terzo periodo del presente comma si applicano anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto è effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un apposito avviso, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.
6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonchè di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.
7. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nonchè nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati nonchè dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonchè il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.
10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nei mezzi di trasporto, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma sono circoscritti adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto a eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
12. A esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni competenti operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
CAPO I-quinquies
RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20-undecies (Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023). - 1. Nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Art. 20-duodecies (Disposizioni finanziarie). - 1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis a 20- undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».
All'articolo 21:
al comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 44, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al».
All'articolo 22:
al comma 2, le parole: «10,12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9,07 milioni» e le parole: «e 2,84 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,84 milioni di euro»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «articoli 1, 5, 6» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 5, 6, commi 2, 6 e 7» e dopo le parole: «di cassa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera e), le parole: «delle minori spese» sono sostituite dalle seguenti: «di quota parte delle minori spese».
All'allegato 1:
alla voce: «Castel Maggiore», le parole: «alle frazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla frazione»;
alla voce: «Castel San Pietro Terme», la parola: «Molinonovo» è sostituita dalle seguenti: «Molino Nuovo»;
alle voci: «Ozzano dell'Emilia», «Pianoro», «San Benedetto Val di Sambro» e «San Lazzaro di Savena», le parole: «alla frazione» sono sostituite dalle seguenti: «alle frazioni»;
alla voce: «San Lazzaro di Savena», la parola: «Pizzocalbo» è sostituita dalla seguente: «Pizzocalvo».
Dopo l'allegato 1 è aggiunto il seguente:
«Allegato 1-bis
(Articolo 20-quinquies, comma 3)».
Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi».