Tipologia: Accordo smartphone
Data firma: 14 novembre 2023
Validità: 14.11.2023 - 31.12.2024
Parti: Gruppo Zurich Italia e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Zurich Italia
Fonte: fisac-cgil.it
Verbale di accordo
Tra il Gruppo Zurich Italia e le Organizzazioni Sindacali First/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia e Uilca
Premessa
la volontà, da parte aziendale, di garantire anche attraverso l'assegnazione di strumenti aziendali, la flessibilità nella gestione della prestazione lavorativa, l’Azienda ha deciso di dotare la popolazione aziendale di un telefono cellulare;
la necessità di definire delle regole volte a bilanciare le esigenze aziendali con il rispetto dei principali istituti contrattuali e di tutela dei lavoratori;
la volontà, da parte sindacale, di definire un quadro normativo chiaro di riferimento rispetto all'utilizzo dei telefoni cellulari da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Azienda.
Tutto ciò premesso le Parti
convengono che
1) la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo;
2) In continuità con quanto previsto sin dal mese di giugno 2020, l'Azienda procede all’assegnazione di smartphone nonché di scheda SIM, dati e voce, all’intera popolazione aziendale;
3) Lo smartphone rientra, a tutti gli effetti, tra gli strumenti forniti in dotazione a ciascun dipendente principalmente per scopi aziendali e garantisce un traffico dati e voce, utilizzabile su tutto il territorio nazionale; l'utilizzo del telefono/dispositivo mobile/internet per scopi privati sarà tollerato solo in misura limitata, a condizione che tale utilizzo sia ragionevole e non interferisca con il completamento delle attività lavorative da svolgere;
4) Le Parti convengono che, in considerazione della sua natura di strumento di lavoro, sarà onere del dipendente procedere al tempestivo aggiornamento del sistema Android e delle applicazioni installate sul dispositivo e funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa, di seguito specificate: Outlook, Teams, One Drive, Sharepoint, OKTA, Coupa. L’Azienda precisa che il predetto elenco delle applicazioni non va inteso come tassativo ma potrà variare successivamente per necessità aziendali con l'introduzione, la modifica o la rimozione di ulteriori applicativi necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Resta inteso che non sarà consentito installare per scopi privati alcuna applicazione non rientrante tra quelle espressamente indicate dall'Azienda e, comunque, nessuna applicazione di carattere personale.
5) Le Parti precisano che lo smartphone può essere utilizzato per i contatti telefonici con gli interlocutori esterni ed interni all'organizzazione. Inoltre il telefono garantisce la connessione dati nelle giornate in cui il dipendente svolgerà la prestazione lavorativa in modalità smartworking, fungendo da router mobile wi-fi. Resta inteso che I dipendenti potranno utilizzare, nelle giornate di smartworking o comunque nel collegamento da remoto, la propria connessione wi-fi;
6) le Parti convengono che lo smartphone, così come gli altri strumenti aziendali, dovrà essere utilizzato da ciascun dipendente durante il proprio orario di lavoro, nel rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute nel CCNL, nel CIA e negli accordi aziendali. Le Parti precisano, altresì, che al di fuori del proprio orario di lavoro, il dipendente non sarà tenuto ad effettuare alcuna attività rientrante tra quelle oggetto della normale prestazione lavorativa. Al termine della giornata lavorativa, così come durante la pausa pranzo, il dipendente dovrà in ogni caso aver cura dello strumento, riporre lo smartphone in un luogo sicuro sia in sede che in smartworking o portare lo smartphone con sé;
7) le Parti convengono che l'assegnatario dello smartphone è responsabile della custodia e dell’uso del dispositivo. Ciascun dipendente dovrà, quindi, custodire il dispositivo in maniera sicura e corretta, e non dovrà lasciarlo incustodito in qualunque luogo pubblico, privato o in ufficio. A tal proposito, l’Azienda precisa che l'assegnatario dello smartphone è direttamente responsabile dei possibili danni causati a terzi per un utilizzo improprio dello stesso o contrario alle disposizioni aziendali vigenti, rispetto ai quali l'Azienda è sollevata da ogni responsabilità;
8) in caso di mancato funzionamento, di malfunzionamento dello smartphone o di eventuali danneggiamenti accidentali non derivanti da un uso improprio dello stesso, sarà a carico dell'Azienda ogni qualsivoglia intervento dì risoluzione delle problematiche riscontrate nonché una eventuale sostituzione del dispositivo;
9) l’eventuale furto o smarrimento del telefono dovrà essere immediatamente comunicato all’Azienda nonché al proprio responsabile, allegando la denuncia presentata alla Pubblica Autorità. In assenza non sarà possibile procedere alla sostituzione dello stesso;
10) le Parti ribadiscono l'importanza di un corretto utilizzo dello smartphone, attraverso cuffie, auricolari e bluetooth/viva voce nel rispetto della normativa ex T.U. n. 81/08 in materia di salute e sicurezza nonché delle vigenti policy aziendali;
11) l’Azienda conferma il pieno rispetto della normativa vigente in tema di controlli e di privacy. Con specifico riferimento alla normativa sui controlli, nel pieno rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300 del 1970, ribadisce che nessuno strumento o applicazione verrà installato/a e/o utilizzato/a a fini di controllo. La geolocalizzazione dello smartphone dovrà essere attivata solo nel caso in cui si rendesse necessaria per il corretto funzionamento di una applicazione, fermo restando che tale modalità non verrà utilizzata ai fini di controllo.
Il presente Accordo ha validità dalla firma e sino al 31 dicembre 2024; le Parti concordano di incontrarsi con cadenza semestrale, salvo richiesta di ciascuna Parte, per valutarne congiuntamente la corretta applicazione, verificare eventuali problematiche connesse all’utilizzo dei telefoni e condividere ulteriori implementazioni installate.
Milano, 14 novembre 2023
