Tipologia: Intesa per rinnovo
Data firma: 8 giougno 2010
Validità: 8 giugno 2010 - 31.12.2011
Parti: Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e DirCredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, BCC/CRA, Lombardia
Fonte: ADAPT

Sommario:

 

Premio di risultato
Ticket pasto
Servizio di cassa
Indennità di studio
Formazione
• Contenuti e finalità

• Corsi per lavoratori neo assunti
• Corsi di aggiornamento
• Criteri e modalità
• Informativa sindacale
• Note aggiuntive
Valutazione.
Quadri direttivi
• Prestazione lavorativa
Sicurezza del lavoro
A. Per prevenzione delle rapine
B. Per rimedio delle conseguenze

 

Igiene del lavoro - Check-up
Parte II (Criteri di gestione)
A) Sedi di lavoro, trasferimenti, trasferte
D) Part-time
E) Trattamento di fine rapporto
Parte III (Intese programmatiche)
A - Barriere architettoniche
B - Osservatorio locale
C - Previdenza complementare e mutualità
1) Cassa mutua nazionale
2) Fondo pensione nazionale
D - Pari opportunità
E - Politiche attive per l'occupazione
F - Responsabili e vice responsabili
G - (Comunicazione attività prevalente)
Decorrenza e durata
Nota a verbale


Verbale di intesa per il rinnovo del contratto integrativo di secondo livello per le BCC aderenti alla federazione lombarda

Il giorno 8/6/2010, si sono incontrati: la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e DirCredito, la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi), la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl), la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil), la Uil Credito ed Assicurazioni (Uilca) come previsto nel verbale d'intesa per il rinnovo del contratto integrativo di secondo livello sottoscritto in data 23 dicembre 2009, ed hanno convenuto quanto segue:

Servizio di cassa
Per il personale neo assunto o nel caso di prima adibizione al servizio va disposto l'affiancamento, ai fini di addestramento, per un periodo di non meno tre settimane.
Le aziende si renderanno disponibili ad esaminare prioritariamente eventuali richieste di adibizione ad altri incarichi avanzate da personale che abbia superato i 45 anni di età.
[...]

Formazione
Contenuti e finalità
Le parti riconoscono il ruolo primario della formazione quale funzione deputata allo sviluppo ed alla crescita professionale dei lavoratori e che la stessa:
- è un diritto primario del dipendente;
- rappresenta lo strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, della mobilità, della crescita e dello sviluppo delle competenze professionali;
- concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia;
- assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;
- assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale;
- è elemento determinante per il conseguimento degli obiettivi aziendali;
- è ispirata ai criteri di trasparenza e pari opportunità.
Le Parti convengono che:
- i corsi Federali, previa valutazione congiunta con le OO.SS. effettuata nel corso del mese di febbraio di ogni anno, sono utili all'assolvimento del pacchetto formativo di cui alla lettera a) e lettera b) dell'art. 63 del CCNL di categoria;
- i corsi di formazione professionale, organizzati e promossi dalla Federazione Lombarda, sono coerenti con le finalità della formazione continua prevista dall'art. 63 del CCNL di categoria;
- nel caso le Aziende effettuino piani formativi in autonomia gli stessi saranno oggetto di valutazione congiunta a livello Regionale prima di essere adottati.

Corsi per lavoratori neo assunti
La Federazione Lombarda organizza annualmente per i lavoratori neo-assunti corsi di formazione su materie di carattere generale, aventi le seguenti caratteristiche e di massima:
- obbligatorietà;
- non selettività;
- durata adeguata alle esigenze formative, ma in ogni caso non inferiore a cinque giorni;
- numero dei partecipanti dimensionato agli obiettivi formativi;
- tenuti in modo da consentire la partecipazione di tutti i neo-assunti nel loro primo anno di servizio;
- svolgimento nel normale orario di lavoro.
Per consentire alle OO.SS. di collaborare all'attività formativa dei neo-assunti, sarà previsto nella programmazione dei corsi un periodo, di durata non superiore a due ore, gestibile collegialmente dalle anzidette Organizzazioni sindacali, da riservare alla illustrazione,di argomenti, di norma di carattere istituzionale, relativi a materie sindacali e del lavoro.

Corsi di aggiornamento
La Federazione Lombarda organizza corsi di aggiornamento professionale aperti a tutti gli interessati con almeno un anno di anzianità, aventi le seguenti caratteristiche di massima:
- obbligatorietà;
- non selettività;
- durata adeguata di volta in volta agli obiettivi ed alle caratteristiche del corso;
- svolgimento nel normale orario di lavoro;
- numero dei partecipanti dimensionato agli obiettivi di aggiornamento.

Criteri e modalità
Le parti convengono che la fruizione del pacchetto formativo di 50 ore di cui all'art. 63 del vigente CCNL di categoria può essere articolata secondo i seguenti criteri e modalità:
- almeno 3 giornate attraverso l'utilizzo del pacchetto formativo, previsto dalla lett. a) dell' art. 63 del CCNL di categoria, mediante l'erogazione di corsi e seminari coordinati da docenza esterna all'Azienda su tematiche di contenuto tecnico e/o gestionale;
- le restanti ore, di cui al citato art. 63, lett. a) e b), anche attraverso:
1. l'addestramento, attinente alla sfera del saper fare (ad es. addestramento su procedure informatiche o su applicativi);
2. l'informazione, intesa come aggiornamento su tematiche specifiche (ad es. antiriciclaggio, privacy, sicurezza sul lavoro);
3. l'insegnamento, con obiettivi di tipo scolastico (ad es. corsi di lingue);
4. l'affiancamento, finalizzato all'addestramento specifico sulla mansione effettuato da un tutor aziendale o da un consulente esterno;
5. l'utilizzo di modalità di erogazione diverse da quelle tradizionali, quali ad esempio la formazione a distanza e l'auto-istruzione. Queste ultime devono essere fruite in condizioni tali da ottimizzare l'apprendimento.
I corsi di formazione legati a percorsi di carriera possono essere attuati anche in un arco temporale biennale.
L'utilizzo dei processi di apprendimento di cui ai punti sopra descritti contribuirà al completamento del Piano Formativo annuale di 50 ore previsto dall'art. 63 del vigente CCNL di categoria.

Informativa sindacale
La Federazione Lombarda, nell'ambito dell'incontro di valutazione congiunta, contrattualmente previsto, illustra alle OO.SS., entro il mese di Febbraio, l'offerta formativa che verrà inviata alle Aziende.
Le Aziende inviano entro il mese di Febbraio alla Federazione Lombarda il piano formativo aziendale, con specificazione dei percorsi formativi previsti in relazione al pacchetto formativo obbligatorio di 24 ore ed a quello facoltativo di 26 ore.
Successivamente la Federazione Lombarda comunica alle OO.SS. il piano formativo di sintesi fornito dalle Aziende ed effettuerà la valutazione congiunta per i piani formativi effettuati dalle Aziende in autonomia.
A fine anno la Federazione Lombarda provvede a comunicare alle OO.SS. una relazione complessiva a consuntivo della formazione svolta.
Nel caso si riscontri la non esecuzione del pacchetto formativo obbligatorio le suddette parti individueranno le soluzioni più idonee.
Nota a verbale
Le informazioni sui corsi dovranno contenere le seguenti specificazioni:
- Titolo;
- Obiettivi formativi;
- Destinatari;
- Durata;
- Date e orari di svolgimento.

Note aggiuntive
1. Il calendario ed i programmi dei corsi anzidetti vanno portati a conoscenza dei lavoratori, anche mediante affissione nelle bacheche aziendali. Le richieste di partecipazione e le relative conferme sono inoltrate per iscritto. Ove il dipendente non possa partecipare al corso, in tutto o in parte, per motivi indipendenti dalla propria volontà va ammesso a ripeterlo alla prima occasione. Al termine d'ogni corso il dipendente va rilasciato l'attestato di partecipazione.
2. A decorrere dall'anno 2011, l'azienda consegnerà, entro il mese di febbraio, al lavoratore che ne faccia richiesta il "Prospetto", inerente il pacchetto formativo lett. a) e b) ad esclusione delle componenti dedicate all'addestramento ed affiancamento, contenente il rendiconto analitico della formazione svolta nell'anno/biennio precedente con indicazione:
a. dei corsi frequentati;
b. della data di effettuazione;
c. della durata.
3. Le parti stipulanti richiamano l'attenzione delle Aziende sul contenuto delle disposizioni dell'art. 60 del CCNL di categoria riguardanti il trattamento per missioni riservato ai partecipanti ai corsi, residenziali e non residenziali.
4. Per l'attività di formazione dei lavoratori assunti con contratti di apprendistato dispone l'allegato H del vigente CCNL di categoria.
5. La Federazione Lombarda raccomanda alle Aziende la somministrazione di specifici corsi di aggiornamento per i lavoratori di età superiore ai 45 anni.

Sicurezza del lavoro
Le Aziende sono responsabili della sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 2087 c.c.
Per l'attuazione dei programmi di sicurezza di cui all'art. 70 del CCNL di categoria, le aziende consulteranno le rappresentanze sindacali aziendali.
Le Aziende sono impegnate a curare la formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro; al fine terranno, con l'assistenza di soggetti professionalmente idonei, una riunione annuale per informazioni ed istruzione, anche mediante prove pratiche, su dispositivi e comportamenti di sicurezza, con la partecipazione di tutto il personale.
Sono da adottare procedure di sicurezza anche per l'ingresso negli uffici fuori dall'orario di sportello, con particolare considerazione per il personale che attua orari diversificati rispetto a quello generale.
Per la sicurezza dei lavoratori impiegati su turni notturni vanno adottati sistemi o procedure di sicurezza adeguati alla situazione.
I sistemi di allarme vanno collegati con le forze dell'ordine e/o con gli istituti di vigilanza. Dichiarazione a Verbale
La Federazione Lombarda provvedere a raccomandare l'impiego di almeno 2 lavoratori nelle succursali.

A. Per prevenzione delle rapine
1) Le Casse sono impegnate a verificare con le rappresentanze sindacali aziendali l'adeguatezza delle misure di tutela in atto.
Tra le misure utili sono da considerare:
- metal detector (all'ingresso, inserito in un sistema di doppie porte o bussole girevoli in cristallo antiproiettile, con perimetro esterno dei locali in muratura e/o cristallo blindato);
- vetri antiproiettile (collocati sui banconi), vetri antisfondamento (collocati nelle luci esterne dei locali) e porte a consenso antisfondamento (per gli ingressi ai vari uffici dalla zona aperta al pubblico);
- vigilanza esterna (a mezzo di guardia giurata);
-sistema di rilevazione a circuito chiuso (a mezzo telecamere) o sistema d'ingresso mediante badges, nel rispetto tuttavia del disposto dell'art. 4 legge 20 maggio 1970 n. 300;
- in presenza di "banca aperta", cassa centralizzata (collegata a sistemi di posta pneumatica o simili) o casseforti o altri sistemi temporizzati (a disposizione di ogni cassiere, con vani a scomparsa del contante) o sistemi di allontanamento del contante.
È fatta salva la possibilità di diverse intese in sede sindacale, sulle misure da adottare e sui tempi di realizzazione, in presenza di contingenze o avvenimenti particolari.
2) Le BCC sono impegnate a comunicare, tramite la Federazione Lombarda, per esame riservato in sede sindacale, in via preventiva, le misure innovative che in materia di sicurezza del lavoro vorranno adottare, seppure in via sperimentale. Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione Lombarda, su richiesta sindacale o d'iniziativa della stessa Federazione Lombarda, in qualunque momento sembrerà opportuno. Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche.
3) Il servizio trasporto valori va effettuato, laddove è possibile, preferibilmente con imprese specializzate; diversamente, di norma, mediante due persone e con plichi chiusi (le persone di cui trattasi non potranno espletare altri incarichi se non dopo la consegna dei plichi).

B. Per rimedio delle conseguenze
1) Ai lavoratori che hanno subito rapina sarà rimborsata dalla Banca la spesa eventualmente sostenuta per sottoporsi a visita specialistica in seguito a detta rapina.
Laddove possibile, saranno accolte eventuali richieste di assegnazione ad altro servizio o dipendenza avanzate da lavoratori che hanno subito rapina.
2) Il cassiere è esonerato da responsabilità per danni derivanti da rapina anche per le somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti stabiliti dalle norme interne di servizio ovvero oltre i limiti assicurati.
3) I capitali da assicurare, dall'1/02/1992, ora a norma dell'art. 71 del CCNL di categoria, sono aumentati come segue:
- per rischio di morte 40.283,64 euro
- per rischio di invalidità permanente 57.843,17 euro
Le Aziende sono tenute a portare a conoscenza del personale i contenuti delle polizze assicurative e le relative condizioni, mediante affissione in bacheca.
4) In caso di assenza dal servizio per cura di infermità conseguenti a rapina, la Banca conserva il posto ed il trattamento economico anche oltre i limiti di tempo stabiliti dal CCNL di categoria, fino a guarigione oppure a risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità permanente riconosciuta ai termini della legge sull'assicurazione obbligatoria.
5) In caso di rapina la Banca di norma, terrà chiuso lo sportello interessato per l'intera giornata.
6) Nei casi di distruzione o danneggiamento del sistema di sicurezza, tali da richiedere tempi prolungati per la sostituzione o riparazione, le Aziende adotteranno nel frattempo misure di sicurezza alternative, all'uopo da discutere con le rappresentanze sindacali aziendali.
Dichiarazione a Verbale
Le Aziende provvederanno alla verifica delle misure antincendio.

Igiene del lavoro - Check-up
1. La Federazione Lombarda si impegna a favorire la rilevazione presso le Aziende delle condizioni ambientali e di lavoro da parte degli Organismi sanitari pubblici o di Centri specializzati scelti d'accordo tra le parti, ai fini dell'accertamento di eventuali situazioni nocive e della conseguente azione preventiva. Laddove risultassero opportuni interventi di medicina preventiva (comprese eventuali visite mediche mirate), saranno tenute riunioni in sede sindacale per definire le relative modalità di attuazione. I costi delle iniziative di cui sopra, attuate d'accordo tra le parti, sono a carico delle Aziende.
2. Al dipendente compete un esame medico generale delle proprie condizioni di salute (check up), a fini preventivi, comprensivo di visita oculistica, visita osteomuscolare, visita dell'apparato uditivo, nonché, per il personale femminile pap-test e per il personale maschile con età superiore ad anni 50 l'esame prostatico.
Il check up dovrà essere eseguito presso Unità Ospedaliere o Centri Medici convenzionati con onere a carico della Azienda e potrà essere ripetuto dopo due anni.
A decorrere da gennaio 2011 le Aziende potranno stabilire una contribuzione aggiuntiva da versare alla Cassa Mutua Nazionale per l'erogazione del check up come sopra definito. I risultati dovranno essere portati a conoscenza soltanto del dipendente interessato e del servizio sanitario nazionale.
3. Il personale addetto ai video-terminali e/o ai PC, in via continuativa ed esclusiva, non può essere impiegato su tali macchine per più di due ore consecutive, con susseguente interruzione di 15 minuti, e per più di 5 ore al giorno complessivamente, salvo completamento altrimenti dell'orario di lavoro.
Il personale femminile in stato di gravidanza, su motivata richiesta, è esonerato dalla adibizione a video-terminali e/o PC, in via continuativa ed esclusiva, ed impiegato altrimenti. Emergendo impedimenti, la questione sarà discussa in sede sindacale.
Qualora per il dipendente, a seguito di accertamento ex art. 5, 2° comma, dalla legge 20/5/1970, n. 300, risulti estremamente dannoso l'impiego su video terminale e/o PC, in via continuativa ed esclusiva, l'Azienda si adopererà per l'avvicendamento in altre mansioni, nei posti disponibili.
Per il personale addetto o da assegnare a video-terminali e/o PC, in via continuativa ed esclusiva, va effettuata visita oculistica in fase, rispettivamente, di prima applicazione del presente CIR o di prima assegnazione a dette macchine.
Le Aziende provvederanno a realizzare postazioni con criteri ergonomici e illuminazione adeguata, nonché a dotare i video-terminali ed i PC di schermi e filtri di protezione, laddove inesistenti, nel termine, rispettivamente, di due anni e di sei mesi.
Le Azienda provvederanno a verificare l'adeguatezza degli impianti di aerazione e climatizzazione installati all'interno dei locali chiusi in cui venga prestata in via continuativa attività di lavoro e, laddove necessario, ad adottare gli opportuni interventi.
Le Aziende forniranno informazioni alle rappresentanze sindacali aziendali sui contratti di appalto per manutenzione degli impianti sopra citati e degli impianti di sicurezza.

Parte II (Criteri di gestione)
Riesaminate prassi ed intese d'applicazione del CCNL di categoria, le Parti, allo scopo di prevenire controversie, hanno convenuto sui seguenti criteri di gestione dei rapporti di lavoro.

A) Sedi di lavoro, trasferimenti, trasferte
[...]
Punto 2) Costituisce trasferimento il cambiamento di sede di lavoro, con assegnazione ad unità produttiva diversa, nell'ambito dello stesso Comune o di Comune diverso.
Il trasferimento può essere disposto soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, a norma dell'art. 13 dello statuto dei lavoratori, e col rispetto di determinate procedure e precedenze, a norma dell'art. 61 del CCNL di categoria.
[...]

Parte III (Intese programmatiche)
A - Barriere architettoniche

In caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni, sarà posta specifica cura per l'eliminazione di barriere architettoniche al fine di favorire l'accesso dei portatori di handicap.
Dichiarazione a verbale
Fuori dai casi anzidetti, le Aziende sono tuttavia invitate a porre allo studio il problema dell'eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di cui sopra, nei termini allo stato possibili.

B - Osservatorio locale
Con riferimento all'attuale assetto dei livelli di interlocuzione sindacale, le parti considerano fondamentale per l'ottimizzazione e l'efficienza delle relazioni, il ruolo dell'osservatorio locale, come previsto dall'articolo 13 vigente CCNL di categoria, impegnandosi a supportarne incisivamente l'attività anche con riferimento all'applicazione della normativa prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

D - Pari opportunità
Le Parti stipulanti convengono di istituire una Commissione Paritetica per l'analisi e la valutazione congiunta delle materie delle pari opportunità.
La Commissione si riunisce con cadenza almeno annuale con l'obiettivo di programmare azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 1991, e predisporre progetti di intervento per la valorizzazione del lavoro femminile.

G - A decorrere dal 1/1/2011, le aziende con organico superiore alle 100 unità, comunicheranno, per iscritto al lavoratore, in caso di variazione, la nuova attività prevalente assegnata, facendo riferimento a tal fine a quanto indicato nelle declaratorie dei diversi livelli retributivi previsti dal CCNL di categoria e dal CIR.

Nota a verbale
Le disposizioni del CIR sottoscritto in data 6/6/2008 non modificate dal presente accordo restano in vigore in quanto compatibili con il medesimo.