CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SENTENZA 04 MARZO 2010, N. 155


Svolgimento del processo

Con sentenza 1507/08 il tribunale di Pistoia, accogliendo la domanda della signora ***, dichiarava illegittimo il licenziamento ad essa intimato in data 24.03.04 per superamento del periodo di comporto, e metteva a suo favore e provvedimenti di cui all’art. 18 L. n. 300/1970 e condannava la datrice di lavoro a pagarle € 15.000 a titolo di risarcimento del danno alla persona, oltre spese di causa e di CPU.
La società *** appellava tale sentenza davanti a questa corte chiedendone la totale riforma, con rigetto del ricorso introduttivo di primo grado e condanna della cocca alla restituzione di tutte le somme a suo favore versate in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorata degli interessi legali; in subordine, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridurre la quantificazione delle somme dovute nei confronti della ricorrente in relazione all’attività lavorativa da essa prestata successivamente al 24.03.2004; riconosciuta altresì la natura professionale della patologia lamentata dalla lavoratrice, limitare l’eventuale condanna risarcimento del danno al solo danno sprovvisto di copertura assicurativa Inail, ovvero al danno c. d. differenziale e/o complementare, con vittoria di spese per entrambi gradi.
La *** si costituiva resistendo all’appello e chiedendone il rigetto; con appello incidentale, in parziale riforma della sentenza appellata, la parte appellante a risarcire tutti danni (da di mansione mento, alla salute, alla vita di relazione, all’esistenza e/o immagine professionale, al diritto alla serenità sul luogo di lavoro, danno morale ex articolo 2059 c. c. , biologico) in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta, in via equitativa, dal giudice di primo grado (€ 15.000) da determinarsi con apposita CTU (come già richiesto in primo grado), oltre alle spese (sia mediche che non) sostenute per i fatti per cui è causa; con vittoria di spese.
All’udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale veniva data pubblica lettura.


Motivi della decisione

La lavoratrice, dipendente della Società datrice a far tempo dal 2.01.2002, quale impiegata di secondo livello addetta all’Ufficio Retail, è stata licenziata per superamento del periodo di comporto. Ella sostiene però che la malattia per la quale ha superato il periodo di comporto (frequenti stati depressivi, ansie e crisi di panico) sarebbe stata causata da demansionamento illegittimo e fatti a suo danno integranti mobbing e bossing e pertanto non era legittimo licenziarla per il superamento del comporto stesso.
In esecuzione della sentenza di primo grado la società *** a corrisposto alla lavoratrice la complessiva somma di € 1302984,58, di cui € 21.483,57 al titolo di indennità sostitutiva della reintegra (stante l’opzione esercitata da lavoratrice in data 18.03.08), € 106.710,01 al titolo di indennità prevista dall’art. 18, comma 4, L n. 300/70, TFR (oltre rivalutazione e interessi) e risarcimento del danno (quantificato dal giudice in € 15.000), € 4131 a titolo di rimborso spese legali ed € 660 per rimborso spese della CTU, con regolarizzazione della posizione contributive previdenziale della dipendente.
L’appellante contesta la affermazione che ai danni della ricorrente sia stato messo in atto un comportamento di mobbing e che da tale illegittimo comportamento sia derivatala lesione alla salute della dipendente che l’ha resa inabile al lavoro per un periodo che ha oltrepassato quello di comporto.
L’istruttoria ha dimostrato l’infondatezza dell’appello e la fondatezza dell’analisi e delle conclusioni di cui alla sentenza di primo grado ARGOMENTARE il mobbing c’è stato anche con demansionamento
E demansionamento c’è stato
La CTU ha concluso che la malattia è derivata dal mobbing con inabilità temporanea di 90 giorni e inabilità permanente in grado del 6% e dunque non vi è stato illegittimo superamento del periodo di comporto perché tale superamento è stato determinato dalla malattia causata dalla stessa datrice di lavoro.
Risarcimento del danno.
L’appellante: mobbing e demansionamento non ci sono stati. La CTP si basa solo sull’anamnesi fatta dalla stessa lavoratrice. Quanto al risarcimento del danno bisogna tener conto dell’aliunde perceptum ella risulta aver lavorato già due mesi dopo il licenziamento, e le CTU le ha dato un’inabilità temporanea di giorni 90 l’appellante: c’è difetto di legittimazione passiva perché trattandosi di malattia professionale sarebbe L’INAIL tenuta all’indirizzo anche del danno biologico subito dal lavoratore residuando a carico del datore il solo danno differenziale (già chiesto in primo grado ed ignorato dal giudice nella motivazione), ma oggi L’INAIL non può più risarcire il danno biologico appellata: c’è stato mobbing e demansionamento l’aliunde deve essere provato dalla datrice non con richieste ad explorandum il rimborso delle spese vive della lavoratrice è stato completamente ignorato dal giudice di primo grado che ha omesso di pronunziare sul punto benché fosse nelle conclusioni di primo grado censure alla quantificazione del danno degli pagina 37 della memoria appellata.
 

P.Q.M.

In riforma della sentenza appellata dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo esattoriale relativamente alla cartella oggetto dell'opposizione e compensa le spese di entrambi i gradi fra tutte le parti.