Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 28 maggio 2010
Parti: Federfarma e Fisascat-Cisl
Settori: Commercio, Farmacie private, Modena
Fonte: DPL Modena


Protocollo di intesa sulla installazione di sistemi di sicurezza antirapina nei luoghi di lavoro

Addì, 28 maggio 2010, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, alla presenza del Direttore Dott. Eufranio Massi si sono riunite
la sottonotata Associazione datoriale:
* Federfarma [...];
la sotto indicata Organizzazione sindacale dei lavoratori:
* Fisascat/Cisl [...];

Premesso
- che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e gli imprenditori, nonché elemento primario per la crescita economica di un territorio;
- che la provincia di Modena rappresenta una delle aree economicamente più sviluppate del territorio nazionale ed europeo e, pertanto, potenzialmente più esposte ai fenomeni malavitosi;
- che nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (quali, ad esempio, ricevitorie, tabaccherie, farmacie, edicole e distributori di carburanti), sono divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro incassate per conto proprio, dello Stato e/o di terzi;
- che la sicurezza nelle attività economiche riguarda sia l'integrità dell'azienda nel suo complesso (ed in particolare quella delle persone che vi operano, siano essi titolari o dipendenti), che dei cittadini in genere che si trovino a stazionare in detti locali;
- che gli impianti audiovisivi ed i sistemi antirapina possono essere un formidabile strumento di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi;
- che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza fisica delle persone presenti nei locali aziendali, escludendo di fatto la possibilità che gli strumenti audiovisivi possano essere utilizzati, anche incidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
- che le nuove tecnologie, riferite ai sistemi antirapina, determinano incertezza nella applicazione delle norme riferite all'utilizzo di strumenti ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro (articolo 4, legge 300 del 1970);
- che esiste un'articolata disciplina dettata dalla legge n. 675 del 1996 ed esplicitata dal Garante per la privacy per il tramite di un decalogo sulla videosorveglianza, da ultimo il Provvedimento del Garante del 9 aprile 2004;

le parti, nel pieno rispetto dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) che affronta il tema dell'utilizzo di tecnologie ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro e delle relative autorizzazioni, ad ogni effetto di legge e di regolamento e nell'intento di semplificare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo delle predette tecnologie nelle aziende che occupano nelle singole unità produttive sino a 15 dipendenti, sottoscrivono il seguente

Protocollo d'intesa.

L'odierno Protocollo è valido per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza e /o antirapina
classificabili a norma UNI CEI .

Le parti concordano:
1) sull'obbligo del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa di informare i dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all'esterno ed all'interno dei locali dell'impresa.
2) di nominare l'incaricato alla videosorveglianza.
3)L'installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l'angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di altri comportamenti criminosi e, comunque, nel rispetto della richiamata normativa sulla privacy al fine di tutela della sicurezza e del patrimonio aziendale; la ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e con il criterio della occasionalità
4) le telecamere dovranno essere dotate possibilmente di spia luminosa che individui quando le stesse sono in funzione e nella piantina deve essere individuata la dislocazione dell'impianto (cono di ripresa delle telecamere, dislocazione DVR e monitor).
5) L'apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in modo appropriato
6) Le registrazioni potranno essere visionate, solo in presenza del lavoratore individuato al punto 2) e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale
7) La visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell'adozione di provvedimenti sanzionatori a suo carico.

Il presente Protocollo ha efficacia per le imprese associate e/o affiliate Federfarma e/o che aderiscano alla Commissione Paritetica Provinciale per la Sicurezza del Settore Farmacie Private presenti nel territorio della provincia di Modena, istituita con Accordo in data 18 settembre 1998 in applicazione dell'articolo 10 del Contratto Integrativo Regionale per i Dipendenti delle Farmacie Private del 2 Aprile 1997, e nell'accordo sottoscritto in data 2 Giugno 2000, da Federfarma e Fisascat/Cisl e che dichiarino di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali, regionali e gli accordi territoriali/provinciali.

L'impresa che voglia installare un sistema di videosorveglianza rientrante nella fattispecie oggetto del Protocollo, potrà attivare il sistema stesso soltanto dopo:
1. la presentazione ed accoglimento di apposita richiesta di parere alla Commissione Paritetica Provinciale per la Sicurezza del Settore Farmacie Private sito presso la sede Federfarma di Modena, in Via Schiocchi, 42. In seno alla Commissione Paritetica Provinciale per la Sicurezza del Settore Farmacie Private la richiesta stessa verrà sottoposta al vaglio della "Commissione sindacale", settimanalmente. La commissione vaglierà la richiesta e verrà emesso parere favorevole o motivato il parere non favorevole, con sottoscrizione da parte di un componente di parte datoriale e di un componente di parte sindacale. Indicazioni ai componenti potranno essere fornite su casi specifici da parte delle parti sociali.
2. I componenti della commissione di parte sindacale dei lavoratori provvederanno, ove lo riterranno opportuno, ad inoltrare copia della richiesta ai sindacati confederali provinciali.
3. L'Ente bilaterale invierà il parere rilasciato unitamente all'Istanza di autorizzazione predisposta dall'Azienda, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena che rilascerà autorizzazione ex art. 4 della legge n. 300.
4. La Commissione Paritetica Provinciale per la Sicurezza del Settore Farmacie Private nella persona dei soci fondatori potrà effettuare controlli presso le imprese richiedenti al fine di verificare la veridicità di quanto indicato sulla richiesta di parere rispetto all'effettiva situazione aziendale
5. copia dell'approvazione della DPL dovrà essere oggetto di affissione nei locali aziendali del soggetto istante unitamente ai cartelli di avvertimento previsti dalla normativa della privacy.

Le richieste di parere dovranno essere formulate e presentate alla Commissione Paritetica Provinciale per la Sicurezza del Settore Farmacie Private secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del Protocollo medesimo e ripresentate in caso di variazioni sostanziali degli apparecchi installati o della loro collocazione nelle pertinenze aziendali.

Allegato: Schema di istanza da presentare alla Commissione Paritetica Provinciale per la Sicurezza del Settore Farmacie Private presso Federfarma in Via Schiocchi n. 42 e copia della istanza indirizzata alla Direzione provinciale del Lavoro di Modena che la Commissione Paritetica Provinciale per la Sicurezza del Settore Farmacie Private inoltrerà all'Ufficio unitamente al parere favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

Direzione Provinciale Del Lavoro
Federfarma
Fisascat/Cisl

Richiesta di parere per installazione telecamere
Istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori)