Categoria: 1994
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Tipologia: CCNL
Data firma: 30 settembre 1994
Validità: 01.09.1994 - 31.08.1998
Parti: Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cemento, calce ecc., P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Costituzione delle parti
Disposizioni generali sul sistema contrattuale
• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
• Contrattazione aziendale.
Disciplina generale
Sistema di relazioni industriali
A) Per il settore cemento.
B) Per i settori calce, gesso, malte e fibrocemento.
Allegato 1 Aree interregionali di cui al punto 2), sezione B, del sistema di relazioni industriali
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3 - Assunzioni - Quota di riserva - Qualifiche non computabili.
Art. 4 - Documenti.
Art. 5 - Visita medica.
Art. 6 - Classificazione del personale.
• Norma transitoria.
A) Declaratorie e profili
B) Quadri
Art. 7 - Orario di lavoro.
1) Orario di lavoro settimanale.

2) Flessibilità.
3) Riduzione dell'orario di lavoro.
4) Trattamento festività soppresse.
Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 9 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 11 - Determinazione quote orarie.
Art. 12 - Aumenti retributivi e minimi tabellari contrattuali.
• Tabella dei minimi mensili contrattuali
• Norma transitoria. Una tantum
Art. 13 - Indennità di contingenza - EDR.
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15 - Passaggi di qualifica.
Art. 16 - Premio di risultato.
Art. 17 - Mensa.
Art. 18 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Art. 19 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 20 - Indennità zona malarica.
Art. 21 - Congedo matrimoniale.
Art. 22 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 23 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 24 - Gravidanza e puerperio.
Art. 25 - Assenze.
Art. 26 - Permessi.
Art. 27 - Trasferimenti.
Art. 28 - Caso di morte del lavoratore.
Art. 29 - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di Azienda.
Art. 30 - Gestione delle crisi occupazionali.
Art. 31 - Assemblea.
Art. 32 - Istituti di Patronato.
Art. 33 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
A) Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito e iniziativa per la costituzione.
2. Composizione.
3. Numero dei componenti.
4. Compiti, funzioni e permessi.
5. Durata e sostituzione nell'incarico.
6. Revoca della Rappresentanza Sindacale Unitaria.
7. Clausola di salvaguardia.
B. Disciplina della elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria
1. Modalità per indire le elezioni.
2. Quorum per la validità delle elezioni.
3. Elettorato attivo e passivo.
4. Presentazione delle liste.
5. Commissione elettorale.
6. Compiti della Commissione.
7. Affissioni.
8. Scrutatori.
9. Segretezza del voto.
10. Schede elettorali.
11. Preferenze.
12. Modalità della votazione.
13. Composizione del seggio elettorale.
14. Attrezzatura del seggio elettorale.
15. Riconoscimento degli elettori.
16. Compiti del Presidente.
17. Operazioni di scrutinio.
18. Attribuzione dei seggi.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale.
20. Comitati dei garanti.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria.
22. Adempimenti della Direzione aziendale.
23. Norma generale.
Art. 34 - Appalti.
Art. 35 - Igiene sul lavoro, pronto soccorso e prevenzione infortuni.
Art. 36 - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori.
• Il delegato alla sicurezza
• Norma transitoria.
Allegato all'art. 36 - Valori limite d'esposizione a sostanze inquinanti negli ambienti di lavoro.
Art. 37 - Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali.
Art. 38 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio.
1) Lavoratori studenti.
2) Diritto allo studio.
Art. 39 - Affissioni.
Art. 40 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 41 - Accordi interconfederali.

 

Art. 42 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 43 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 44 - Reclami e controversie.
Art. 45 - Relazioni aziendali e conflittualità.
Art. 46 - Previdenza integrativa volontaria.
Art. 47 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari.
Art. 48 - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale.
Art. 49 - Azioni positive per le pari opportunità.
Art. 50 - Decorrenza e durata.
Parte I - Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale
Art. 51 - Periodo di prova.
Art. 52 - Apprendistato.
• Periodo di prova.
• Durata del tirocinio.
• Documentazione dei titoli.
• Retribuzione dell'apprendista.
Art. 53 - Passaggio di mansioni.
Art. 54 - Mansioni promiscue.
Art. 55 - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 56 - Interruzioni di lavoro.
Art. 57 - Riduzione di lavoro.
Art. 58 - Recuperi.
Art. 59 - Giorni festivi.
Art. 60 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
Art. 61 - Lavoro a turno.
Art. 62 - Modalità per la mensilizzazione.
Art. 63 - Cottimi.
Art. 64 - Lavori pesanti e disagiati.
A) Cemento, fibro-cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce e gesso)
B) Calce e gesso.
Art. 65 - Pagamento delle competenze.
Art. 66 - Interruzione di anzianità.
Art. 67 - Trasferte.
Art. 68 - Entrata e uscita dallo stabilimento.
Art. 69 - Ferie.
Art. 70 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 71 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 72 - Multe e sospensioni.
Art. 73 - Licenziamento per mancanze.
Art. 74 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 75 - Certificato di lavoro.
Art. 76 - Conservazione utensili.
Art. 77 - Visite d'inventario e di controllo.
Parte II - Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
Art. 78 - Periodo di prova.
Art. 79 - Cambiamento di mansioni.
Art. 80 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 81 - Giorni festivi.
Art. 82 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
Art. 83 - Lavoro a turni.
Art. 84 - Indennità varie.
• Indennità di sottosuolo.

• Indennità di testimonianza.
• Lavori pesanti e disagiati.
Art. 85 - Pagamento delle competenze.
Art. 86 - Premio di anzianità.
Art. 87 - Trasferte.
Art. 88 - Ferie.
Art. 89 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 90 - Aspettativa.
Art. 91 - Alloggio e vestiario.
Art. 92 - Norme aziendali.
Art. 93 - Doveri del lavoratore.
Art. 94 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 95 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 96 - Certificato di servizio.
Parte III - Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
Art. 97 - Periodo di prova.
Art. 98 - Lavoratori laureati e diplomati.
Art. 99 - Lavoratori con funzioni direttive.
Art. 100 - Mutamento mansioni.
Art. 101 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 102 - Giorni festivi.
Art. 103 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
• Norma transitoria.
Art. 104 - Indennità varie.
• Indennità di cassa.
• Indennità di sottosuolo.
• Indennità macchine elettrocontabili.
• Indennità di testimonianza.
• Prestazione mezzo di trasporto.
Art. 105 - Pagamento delle competenze.
Art. 106 - Premio di anzianità.
Art. 107 - Trasferte.
Art. 108 - Ferie.
Art. 109 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 110 - Aspettativa.
Art. 111 - Previdenza.
Art. 112 - Provvidenze varie.
Art. 113 - Alloggio e vestiario.
Art. 114 - Norme aziendali - Regolamento interno.
Art. 115 - Doveri del lavoratore.
Art. 116 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 117 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 118 - Certificato di servizio.


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie di cemento, fibrocemento, calce e gesso 30 settembre 1994

Costituzione delle parti
In Roma, il 30 settembre 1994 tra l'Aniem - Associazione Nazionale Imprese Edili aderente alla Confapi [...], la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (Feneal) aderente alla Uil [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) aderente alla Cisl [...], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia industrie Affini ed estrattive - Fillea Costruzioni e Legno - aderente alla Cgil [...]

Disposizioni generali sul sistema contrattuale
Le parti assumono nel regolare i propri comportamenti lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e realizzano con il presente CCNL una struttura contrattuale di due livelli: nazionale e aziendale.

Contrattazione aziendale.
La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le RSU, e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro le Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti. Per i Gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e alle RSU e, dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dall'Organizzazione imprenditoriale nazionale.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati), gesso e relativi manufatti, malte, fibrocemento e materiali compositi a base cementizia, nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Di conseguenza fino al 31 dicembre 1995 nel caso di elezioni della RSU che si dovessero svolgere successivamente a tale data, ovvero fino al rinnovo della RSU nel caso di elezioni avvenute entro il 31 dicembre 1995, tutti gli articoli del presente contratto nei quali si fa riferimento alla RSU questo si deve intendere sostituito dalla "Rappresentanza sindacale aziendale" prevista e regolamentata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300".

Disciplina generale
Sistema di relazioni industriali

Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e assumendo come propri gli obiettivi indicati nel Protocollo 31 luglio 1992 (recupero di produttività delle imprese e valorizzazione del lavoro industriale), ispirandosi alle finalità e conformemente agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, convengono di attuare un sistema di relazioni industriali così articolato.

A) Per il settore cemento.
1. A cadenza semestrale saranno raccolti e organizzati in seno a una Commissione nazionale composta pariteticamente da tre rappresentanti di ciascuna delle due parti i dati aggregati a livello nazionale e regionale resi disponibili dai Ministeri dell'Industria e dei Lavori Pubblici e dall'Istat, concernenti la produzione, le consegne interne, le importazioni e le esportazioni nonché la realizzazione di lavori pubblici come si prevede vengano rilevati dall'apposito Osservatorio di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.
I dati come sopra raccolti saranno esaminati dalle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale e a livello nazionale, ciascuno dei quali si terrà entro la settimana successiva a quella in cui ha avuto luogo la riunione della menzionata Commissione nazionale paritetica.
Negli incontri nazionali le parti esprimeranno le loro autonome valutazioni sull'andamento del mercato nazionale articolato per aree regionali, sull'andamento delle esportazioni e importazioni e sulle azioni specifiche in ordine a queste ultime poste in essere dal settore, con riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione.
Negli stessi incontri a livello nazionale saranno altresì forniti e costituiranno oggetto di autonome valutazione delle parti:
• i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore;
• le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
• gli andamenti annuali dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di legge che li riguardano;
• le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;
[...]
• gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.
Nel corso degli incontri nazionali potranno altresì costituire oggetto di valutazioni autonome delle parti le iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti l'ambiente esterno e quello di lavoro e l'attività di escavazione.
[...]
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l'occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi di norma in sede locale presso l'associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.
Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al comma 1 del presente punto 2), a richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite all'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti a un'unica società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale di cui al precedente punto 1), i gruppi industriali - intendendo per gruppo Aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero Aziende che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la Sede dell'Associazione Imprenditoriale, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti, eventuali insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sulla distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai) per gruppi professionali di classificazione e per sesso, sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario e dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria.
I gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva; su iniziative formative, nonché sulle linee generali di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva.
Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/75 e successive modificazioni e integrazioni.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, alle singole RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che, avendo notevole peso produttivo e rilevante incidenza nei settori in cui operano, occupino più di 80 dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria.
Le direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza della informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto per i casi di specie, dalla legge n. 164/75 e successive modificazioni e integrazioni.
In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.

B) Per i settori calce, gesso, malte e fibrocemento.
1. Di norma annualmente, a richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le parti esprimeranno autonome valutazioni sulla realtà strutturale dell'intero comparto e sulle prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati, su significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, sulle previsioni del settore riguardanti significativi impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per aree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
In occasione del predetto incontro o in altro successivo, stabilito di comune accordo, sulla base dei dati raccolti le parti potranno ricercare valutazioni comuni su specifici temi esaminati.
2. Di norma annualmente l'Associazione imprenditoriale stipulante porterà a conoscenza delle competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori su richiesta delle stesse, in apposito incontro da tenersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, per le aree interregionali aventi notevole peso produttivo e significativa incidenza nell'ambito dei settori interessati e di cui all'allegato 1, le stesse informazioni di cui al precedente capoverso con specifico riferimento alle aree geografiche interessate.
I dati sopraindicati saranno oggetto di valutazioni autonome delle parti stipulanti nel corso del predetto incontro a livello interregionale.

Allegato 1
Aree interregionali di cui al punto 2), sezione B, del sistema di relazioni industriali:

Settori calce e malte:
1) Piemonte - Liguria;
2) Lombardia - Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige;
3) Emilia-Romagna - Toscana - Umbria - Marche;
4) Lazio - Puglia - Sicilia - Sardegna - Molise.

Settore gesso:
1) Piemonte - Lombardia - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige - Emilia-Romagna;
2) Toscana - Marche - Abruzzo - Sicilia.

Settore fibro-cemento:
1) Piemonte - Lombardia - Emilia-Romagna;
2) Campania - Sicilia.

Nota a verbale.
Nelle regioni sopra non menzionate non si registrano, allo stato attuale, stabilimenti di Aziende aderenti all'Organizzazione imprenditoriale stipulante. Qualora tale situazione dovesse modificarsi, le interessate si riterranno ricomprese nelle aree interregionali a quelle sopra definite.

Art. 2 - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, ferme restando le eccezioni di legge e le norme della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro al personale femminile nei giorni festivi.

Art. 5 - Visita medica.
È in facoltà dell'Azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 6 - Classificazione del personale.
[...]
Dichiarazione a verbale.
Le parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori anche al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale anche attraverso collegamenti con le scuole e istituti professionali esistenti.

Norma transitoria.
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica che sarà insediata nel mese di ....... 1995 con il compito di verificare le eventuali evoluzioni organizzative e/o tecnologiche intervenute nelle imprese cui si applica il presente contratto e di proporre conseguenti adeguamenti e/o interventi modificativi del vigente sistema di classificazione del personale.
La Commissione, entro il mese di agosto 1996, presenterà il proprio rapporto conclusivo che sarà oggetto di valutazione delle parti stipulanti in apposito incontro.

Art. 7 - Orario di lavoro.
1) Orario di lavoro settimanale.

La durata massima dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal RDL 15 marzo 1923, n. 692 e dal relativo regolamento.
La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui sopra.
L'orario settimanale contrattuale viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far fruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con il Consiglio di fabbrica.
Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 5 settimane.
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l'eventuale ricorso ai casi di lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica.
Entro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il lavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Non è riconosciuto, né compensato, il lavoro supplementare, straordinario festivo e notturno eseguito senza la preventiva disposizione dell'Azienda.
Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiori ai 18 anni e le donne, salve le eccezioni e le deroghe di legge.
L'Azienda fornirà mensilmente al Consiglio di Fabbrica il numero globale delle ore supplementari e/o straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.
L'orario verrà affisso nell'ingresso dello stabilimento o di altra sede di lavoro.
[...]

2) Flessibilità.
Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro supplementare e straordinario e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con l'osservanza delle norme suddette.
A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alle necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e della energia, l'Azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica. Le modalità di attuazione verranno esaminate con la RSU.
Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico- produttive devono effettuarsi oltre l'orario normale di lavoro, è data facoltà all'Azienda di superare l'orario contrattuale giornaliero e settimanale, nel rispetto delle norme di legge. Per tali lavori l'azienda farà periodiche comunicazioni al Consiglio di Fabbrica.

Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi.
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
[...]

Art. 9 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
L'assunzione del lavoratore può essere fatta anche con prefissione di termine in base alle norme e alle condizioni di trattamento previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni.
[...]
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederà all'assunzione con contratto a termine previa comunicazione alla RSU relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause e alle lavorazioni e/o reparti interessati.

Art. 20 - Indennità zona malarica.
Al lavoratore destinato o trasferito dall'Azienda da zona non malarica in zona malarica - riconosciuta come tale in ciascuna provincia dalle competenti autorità - la corresponsione di un'indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali competenti.

Art. 24 - Gravidanza e puerperio.
Per quanto attiene alla tutela fisica e al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive modifiche (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, DPR 25 novembre 1976, n. 1026, legge 9.12.77. n. 903).

Art. 31 - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'Azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[...]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retributive.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'Azienda.
Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.

Art. 33 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Tra Aniem e Feneal/Uil - Filca/Cisl - Fillea/Cgil è stato stipulato il presente accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitaria nelle aziende aderenti a Aniem-Confapi, che disciplina la materia relativa alle rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo sottoscritto da Governo e Parti Sociali il 23 luglio 1993.

A) Modalità di costituzione e di funzionamento
4. Compiti, funzioni e permessi.

La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui all'art. 31 del CCNL 14 maggio 1991 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 23 luglio 1993.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge 300/70 per i dirigenti RSA.
[...]

Art. 34 - Appalti.
Le parti concordano che i lavori e i servizi dati in appalto debbono rigorosamente rispettare le norme di legge.
In particolare le Aziende si impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest'ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
Le aziende informeranno periodicamente e possibilmente ogni quattro mesi, per iscritto, i C.d.F. sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta dei C.d.F. sarà effettuato un incontro per l'esame della materia.
Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.
Le Aziende informeranno i Consigli di fabbrica sulle date di scadenza dei contratti di appalto.

Art. 35 - Igiene sul lavoro, pronto soccorso e prevenzione infortuni.
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, nonché all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In particolare, per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l'approvvigionamento di acqua potabile negli stabilimenti, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli artt. 26, 36, 38 e 40 delle norme generali per l'igiene del lavoro, ex DPR 19 marzo 1956, n. 303.
Il materiale sanitario in dotazione allo stabilimento sarà dato in consegna a un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che all'occorrenza sarà incaricato di prestare il pronto soccorso.
Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l'uso del materiale sanitario.

Art. 36 - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, e dall'art. 24, parag. 14, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale". Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell'emanazione del testo unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di fare riferimento al documento allegato al presente articolo (vedi pag. 63).
Le parti stesse, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto segue.
Potrà essere affidata ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RSU la rilevazione dei fattori di nocività e insalubrità.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RSU sono a carico dell'Azienda.
Il personale di detti istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
Ai fini dei controlli e delle iniziative di miglioramento di competenza delle RSA, di cui all'art. 9 della legge n. 300/70 e della legge n. 833/78, la RSU, fermo restando il suo ruolo contrattuale, nomina tra i propri componenti e comunica di norma nei successivi 5 giorni alla Direzione aziendale il nominativo del delegato alla sicurezza, interlocutore della Direzione aziendale nell'esercizio delle competenze, all'interno dello stabilimento e delle relative pertinenze, come disciplinate dal presente articolo.

Il delegato alla sicurezza:
• presenzia alle rilevazioni di cui al comma 3 nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici;
• è consultato sulle iniziative aziendali di informazione, formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbiano riflessi sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.
In condizioni di normalità le rilevazioni avverranno di regola a intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni della precedente rilevazione per le posizioni significative verificate con il delegato alla sicurezza.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati di cui ai registri dei dati ambientali e biostatistici e degli infortuni, su richiesta della RSU, formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le rilevazioni.
I risultati delle rilevazioni ambientali - fermo restando quanto previsto dall'art. 2105 C.C. - saranno raccolti in un registro detto dei "Dati ambientali" istituito presso lo stabilimento, conservato dalla Direzione e a disposizione della RSU per consultazione.
Viene pure istituito un registro dei "Dati biostatistici" destinato a raccogliere le statistiche afferenti alle assenze, per reparti di lavoro, dovute a infortunio, malattia o malattia professionale. Anche tale registro, così come il registro aziendale degli infortuni di cui all'art. 403 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, sarà conservato a cura della Direzione aziendale e resterà a disposizione della RSU per consultazione.
Le aziende cureranno che nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, i lavoratori siano informati anche attraverso iniziative di carattere formativo e, se del caso, attraverso appositi supporti a stampa:
• sui rischi specifici cui sono esposti, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;
• sui mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nonché del DPR 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino l'impiego di una nuova sostanza, le Aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico- mediche) esistenti, dando preventiva informazione alla RSU dei mezzi e delle procedure di prevenzione da adottare in relazione al corretto impiego della sostanza stessa se essa comporta potenziali rischi.
Le Aziende forniranno notizie alla RSU delle procedure di prevenzione in caso di utilizzo del ciclo produttivo di residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della specifica normativa sulla materia.
Le Aziende, inoltre, forniranno notizie al delegato alla sicurezza sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al DPR 10 settembre 1982, n. 915.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai commi precedenti del presente articolo, che individuano oggettive situazioni di particolare nocività.
Degli eventuali accertamenti medici specifici, attuati a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali, sarà data notizia alla RSU.
Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad Istituti o enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RSU.
Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali.
Viene istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati analitici concernenti:
• eventuali visite di assunzione;
• visite periodiche effettuate dall'Azienda per obbligo di legge;
• controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del comma 2 dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
• visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del comma 3 dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
• infortuni sul lavoro;
• malattie professionali;
• assenze per malattie ed infortunio.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione e attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione sono da coordinare con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nota a verbale n. 1.
Per la frequenza ad eventuali corsi di formazione sulla "Prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro" le aziende metteranno a disposizione della RSU permessi retribuiti destinati, in via prioritaria, alla specifica formazione del delegato alla sicurezza secondo le seguenti modalità:
a) 48 ore annue negli stabilimenti produttivi aventi sino a 99 unità lavorative;
b) 88 ore annue negli stabilimenti produttivi aventi da 100 a 200 unità lavorative;
c) 128 ore annue negli stabilimenti produttivi aventi oltre 200 unità lavorative.
Tali permessi assorbiranno, fino a concorrenza, e saranno comunque armonizzati con gli eventuali permessi previsti dalle norme di recepimento della direttiva CEE 89/391 e/o successive modifiche.
I permessi di cui sopra, ove usufruiti, assorbono, fino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo o ad altro titolo in eccedenza a quanto previsto dall'art. 27 del CCNL 30 aprile 1976.
La richiesta per poter usufruire dei permessi dovrà essere avanzata alla Direzione dello stabilimento con almeno 14 giorni di anticipo, con l'indicazione dei nominativi.
L'utilizzo dei predetti verrà comunicato dall'azienda e dalla RSU alle Organizzazioni stipulanti e costituirà oggetto di valutazione negli incontri a livello nazionale di cui alla lett. A), punto 1, del sistema di relazioni industriali.
Nota a verbale n. 2.
Le caratteristiche e le modalità d'uso del registro dei dati ambientali, dei dati biostatistici e del libretto personale sanitario e di rischio già definite con le Organizzazioni sindacali verranno riprodotte in appositi fascicoli a stampa.
Nota a verbale n. 3.
Le situazioni già in atto concernenti la presente materia saranno mantenute.

Norma transitoria.
Le parti stipulanti si impegnano a realizzare un incontro a livello nazionale per armonizzare il presente articolo con la normativa di recepimento della direttiva CEE 89/391 nel rispetto del principio della invarianza dei costi.
Le parti stipulanti, preso atto che per il lavoro svolto su attrezzature munite di videoterminale è stata emanata la Direttiva CEE n. 270 del 29 maggio 1990, esprimono la loro attenzione sull'argomento impegnandosi a realizzare un incontro a livello nazionale per una verifica sulla applicazione della legge di ricezione nell'ordinamento nazionale della predetta Direttiva.

Allegato all'art. 36 - Valori limite d'esposizione a sostanze inquinanti negli ambienti di lavoro.
1) Le parti concordano di far riferimento in via transitoria e per tutte le sostanze inquinanti ai valori TLV (VLP) adottati dall'American Conference of Governmental Industrial Hygienists per l'anno 1993-94 dichiarando altresì di accettare la traduzione del testo in lingua inglese effettuata a cura dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, così come riportato in appendice n. 1 a pag...

Art. 39 - Affissioni.
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle Aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro. Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.

Art. 41 - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati dall'Aniem con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Art. 44 - Reclami e controversie.
Qualora nell'interpretazione o nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.

Art. 45 - Relazioni aziendali e conflittualità.
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla 1a parte del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Parte I - Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 3a declaratoria dei Gruppi C Super e C, dalla 2a declaratoria dei Gruppi D ed E e dalla declaratoria del Gruppo F.

Art. 52 - Apprendistato.
Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato, si chiama la legge 19 gennaio 1955, n. 25, modificata con legge 8 luglio 1956, n. 706 e con legge 2 aprile 1968. n. 424.

Durata del tirocinio.
La durata del periodo di tirocinio è stabilita in 3 anni. Tuttavia, coloro che al compimento del 17° anno di età abbiano già effettuato un periodo di apprendistato, non inferiore a 24 mesi di tirocinio, potranno richiedere di compiere il capolavoro.
Per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria, di avviamento professionale o di scuola artigiana di tipo corrispondente alla attività esplicata dall'apprendista, o titolo equipollente, il periodo di tirocinio dovrà essere ridotto a due anni. Peraltro, l'apprendista in possesso dei suddetti titoli potrà richiedere dopo 18 mesi di anzianità presso l'Azienda di compiere il capolavoro.
Per coloro che risultano in possesso del diploma di licenza degli istituti professionali, la durata del periodo di "inserimento nel lavoro" è determinata dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754.
[...]

Art. 58 - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale dei periodi di interruzione del lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un'ora al giorno. Sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all'avvenuta interruzione.

Art. 60 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. 7 (orario di lavoro):
• è lavoro supplementare quello effettuato tra le 40 e le 48 ore settimanali;
• è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere; • è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 59 (giorni festivi);
• è lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
[...]
Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Le eventuali prestazioni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato.
[...]

Art. 61 - Lavoro a turno.
La direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
[...]
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all'art. 7 (orario di lavoro).
I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come indicato nell'art. 60 (lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro festivo, calcolata come indicato all'art. 60 (lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno).
In ogni caso, però, l'Azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro.
Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Nel caso di sostituzioni temporanee e occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.

Art. 63 - Cottimi.
Nel caso che l'Azienda ravvisi l'opportunità di adottare il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.
[...]
L'Azienda comunicherà al Consiglio di fabbrica i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura di cui agli ultimi tre commi del presente articolo. In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al comma 4 potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Azienda e il Consiglio di Fabbrica.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma 4, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
Resta in facoltà del Consiglio di fabbrica di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
Ai lavoratori interessati al lavoro a cottimo dovranno essere comunicate per affissione, all'inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) stabilito.
[...]
L'Azienda non potrà servirsi nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l'Azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all'esame di un organo tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse.
Tale organo ha la facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia ed emettere la sua decisione entro il più breve tempo possibile.
Nel caso in cui l'organo tecnico non si costituisca entro il termine massimo di un mese o nel caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacali territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15 giorni, alle Associazioni nazionali.

Art. 64 - Lavori pesanti e disagiati.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari a impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate.

A) Cemento, fibro-cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce e gesso)
1) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni 9,60%
2) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge 17,85%
3) riparazioni all'interno di forni (non ad elevata temperatura) 6,90%
4) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura 15,10%
5) interventi eseguiti su ciminiere, ponti mobili, scale tipo Porta, in condizioni di particolar disagio 5,50%
6) interventi all'interno di vasche, elevatori, mulini cotto e crudo in presenza melma, olio combustibile, ecc. 4,15%
7) stivaggio manuale di sacchi di cemento 5,50%
8) operazione manuale di infilasacchi 5,50%
9) montaggio di ponti ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili 3,40%
10) interventi in reparti pompe-Cera o simili in caso di difettoso funzionamento che richieda l'intervento sul corpo macchina 3,40%
11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio 5,50%
12 )trasporto clinker, in uscita dai forni, in galleria, in locali chiusi 4,15%
13) manovra di tramogge dei silos in galleria per lo scarico del pietrame 4,15%
14 interventi di sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava 6,85%
15) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aerazioni per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 5,50%
16) manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che presenta le condizioni di cui al punto precedente 5,50%
17) lavori di scarico (cavata) da forni verticali 4,15%
18 )lavori di disincrostazione degli scivoli dei forni Lepol e dei forni a sospensione di farina 4,60%
19) lavori all'ingrassaggio e alla lubrificazione dei supporti e dei rulli di rotolamento dei forni 3,40%
20) guardalinee di elettrodotti e di teleferiche 5,50%
Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livelli aziendali, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in vigenza di accordi aziendali precedenti il 6 luglio 1983, esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori non diverse da quelle sopra menzionate, le parti si impegnano acché la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire a una nazionalizzazione e a una sistemazione della materia stessa.

B) Calce e gesso.
a) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni 8,15%
b) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge 12,85%
c) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura 4,75%
d) operazioni manuali su infilasacchi 4,75%
e) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio 4,05%
f) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava 6,75%
g) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria o locali chiusi 3,40%
h) lavori in sottosuolo:
1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, l'indennità è fissata in ragione del 8,15%
2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l'indennità a partire dal 4,05% della paga base verrà fissata dalle Associazioni locali con l'intervento dell'Ispettorato del lavoro dal 4,05% al massimo del 8,15%
i) scarico (cavata) forni verticali non automatici 3,40%
Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali nonché della riduzione di lavoro e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assolvono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti si impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire a una razionalizzazione e a una sistemazione della materia stessa.
Nota a verbale.
A fronte di controllo ambientale nei reparti interessati che accerti un livello di TLV (VLP) nei limiti previsti al punto 2 dell'allegato all'art. 34, non va corrisposta la percentuale di maggiorazione del 4,15% riferita alle seguenti lavorazioni del settore fibro-cemento:
1) addetti alle miscele di amianto, ai disintegratori, alle olandesi;
2) addetti alla manovra delle tagliatrici per recupero o riduzione di materiali.
L'eventuale applicazione della predetta maggiorazione avverrà con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 62.

Art. 69 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita delle ferie.
[...]

Art. 70 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[...]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[...]

Art. 72 - Multe e sospensioni.
Le multe saranno inflitte al lavoratore che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[...]
3) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni, oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni, per disattenzione, al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
6) sia trovato addormentato;
7) introduca bevande alcoliche, senza regolare permesso, nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi colposamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
10 )in qualsiasi modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene o al normale andamento del lavoro. Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 73 - Licenziamento per mancanze.
L'Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso (né indennità sostitutiva) nei seguenti casi:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
3) rissa all'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l'incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
[...]
7) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[...]
Indipendentemente dal provvedimento di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave e di furto, il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 76 - Conservazione utensili.
Il lavoratore deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dai suoi superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subìto previa contestazione dell'addebito.
[...]

Parte II - Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 2a declaratoria dei Gruppi B, C Super e C.

Art. 82 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. 7 (orario di lavoro):
• è lavoro supplementare quello effettuato tra le 40 e le 48 ore settimanali;
• è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere;
• è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 81 (giorni festivi), al quale si fa riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni festive di cui appresso;
• è lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
[...]
Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra indicato, sempreché l'Azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Le eventuali prestazioni effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato.
[...]

Art. 83 - Lavoro a turni.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare la loro opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall'art. 82 (lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione [...]
Il lavoratore turnista, chiamato a lavorare nel giorno del riposo compensativo, avrà diritto alla maggiorazione di straordinario festivo.
Nel caso di sostituzioni temporanee e occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi sono compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.

Art. 84 - Indennità varie.
Indennità di sottosuolo.
Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
• lire 1.900 per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo B;
• lire 1.500 per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo C.

Lavori pesanti e disagiati.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
a) riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera 7,50%
b) riparazioni all'interno dei forni 4,80%
c) sorveglianza all'insaccamento 4,15%
d) interventi all'interno di vasche, fosse di elevatori, molini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc. 3,45%
e) sorveglianza su ponti di altezza elevata, montati con canne innocenti e simili 2,70%
f) riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio 4,15%
g) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aerazioni per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 4,80%
Le maggiorazioni di cui al presente punto saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti si impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire a una nazionalizzazione e a una sistemazione della materia stessa.

Art. 88 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Se il lavoratore, per esigenze di servizio, non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l'anno a cui si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo.
[...]

Art. 89 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[...]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenendo anche conto della prestazione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[...]

Art. 92 - Norme aziendali.
Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal contratto stesso.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio o altro mezzo.

Art. 93 - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve avere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo di presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell'Azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti, ecc. a lui affidati.
[...]

Parte III - Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla declaratoria dei Gruppi A Super e A e dalla 1a declaratoria dei Gruppi B, C Super, C, D ed E.

Art. 102 - Giorni festivi.
[...]
Per l'impiegato turnista, per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo deve essere fissato in un altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 103 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.
Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. 7 (orario di lavoro):
• è lavoro supplementare quello effettuato tra le 40 e le 48 ore settimanali;
• è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere;
• è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 100 (giorni festivi), al quale si fa riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni festive di cui appresso;
• è lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21 alle ore 6 per gli impiegati amministrativi e dalle ore 22 alle ore 6 per gli impiegati tecnici di stabilimento.
[...]

Art. 104 - Indennità varie.
Indennità di sottosuolo.

Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta un'indennità mensile nella misura di:
lire 2.300 per i lavoratori di Gruppo A;
lire 1.900 per i lavoratori di Gruppo D;
lire 1.500 per i lavoratori di Gruppo C.

Indennità macchine elettrocontabili.
In considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche e di funzionalità delle macchine elettrocontabili (escluse calcolatrici, elettrocalcolatrici, fatturatrici, macchine da scrivere e simili), sarà concessa ai lavoratori addetti permanentemente alla manovra delle macchine elettrocontabili un'indennità pari al 3,45% del minimo tabellare del gruppo di appartenenza.

Art. 108 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Se il lavoratore, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato a usufruire interamente o in parte delle ferie nell'anno feriale a cui esse si riferiscono, ha diritto di usufruirne nell'anno successivo.
[...]

Art. 113 - Alloggio e vestiario.
[...]
Ai lavoratori tecnici di esercizio che debbono fare uso di speciali indumenti, indispensabilmente inerenti alla natura della loro prestazione, l'Azienda concederà un concorso all'acquisto in misura non inferiore al 50% della spesa, in base ai prezzi correnti degli indumenti stessi. È in facoltà dell'Azienda di provvedere essa stessa all'acquisto e alla distribuzione di tali indumenti, alle condizioni di cui sopra.
La spesa sostenuta per l'acquisto dovrà essere in ogni caso documentata.

Art. 114 - Norme aziendali - Regolamento interno.
Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché non contengano limitazione dei diritti derivanti dal contratto stesso e dalle norme legislative in vigore.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio o altro mezzo.

Art. 115 - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve avere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidatigli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell'Azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti, ecc. a lui affidati.
[...]