Categoria: Prassi amministrativa
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Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 23/06/2010
Prot. 01/Gab/0006714/2.176

Ai Presidenti
INPS
INAIL
ISFOL

LORO SEDI

e, p. c.:
Al Ministero dell'economia e delle finanze
Al Ministero della salute

Ai Collegi dei sindaci degli enti e istituti vigilati

LORO SEDI

 

Oggetto: prime linee attuative in materia di soppressione e incorporazione enti e istituti vigilati - articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
 

Premessa

La presente direttiva, condivisa per quanto di rispettiva competenza con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, intende fornire indirizzi in ordine alle operazioni di incorporazione degli enti pubblici non economici e degli istituti soppressi previste dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010. n. 78 fissando, al contempo, obiettivi strategici comuni al fine di migliorare l'azione amministrativa e la qualità dei servizi erogali in materia di Welfare attraverso la collaborazione, la trasparenza e l'integrazione nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dei sistema anche nella percezione dei cittadini utenti, tenendo conto degli obiettivi prefissati dal Governo volti al rispetto del Patto di stabilità e crescita per il triennio 2010-2012.

Il decreto-legge richiamato presenta, tra le misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziarli e di competitività economica, la soppressione dell'IPSEMA, dell'ISPESL, dell'IPOST, dell'ENAPPSMAD e dello IAS e l'incorporazione delle relative funzioni, strutture e personale nell'INAIL nell'INPS, nell'ENPALS e nell'ISFOL, secondo le deposizioni contenute nei citato articolo 7.

Gli interventi si pongono in linea con il quadro normativo vigente ed, in particolare, con la legge 24 dicembre 2007, n. 247 di attuazione del Protocollo Welfare, nonché con l'articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102 e con l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25.

La normativa di contenimento della spesa pubblica non va letta solo in chiave di mero risparmio ma deve essere occasione di rilancio delle amministrazioni coinvolte nei nuovi assetti organizzativi.
 

Soppressione e incorporazione enti e istituti

Il citato articolo 7 prevede significativi interventi di razionalizzazione e integrazione di funzioni omogenee in campo previdenziale, assistenziale e assicurativo attraverso la soppressione di enti pubblici e istituti di dimensioni minori e la loro incorporazione in enti con dimensione e struttura organizzativa più articolate secondo criteri di concentrazione, uniformità di azione e maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali.

L'obiettivo principale è quello di garantire una più efficace azione amministrativa migliorando l'erogazione dei servizi agli utenti privati e categorie professionali e di assicurare a regime la riduzione dell'attuale spesa.

Le disposizioni richiamale prevedono la soppressione dell'IPSEMA e dell'ISPESL e la loro contestuale incorporazione nell'INAIL con effetto dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge in argomento, salvaguardando l'indipendenza dell'attività di ricerca e la specificità della stessa per quanto riguarda l'ISPESL, in raccordo con le attività di prevenzione e di assicurazione e fermo restando l'obiettivo di pervenire ad una riduzione degli infortuni attraverso una migliore programmazione dell'attività di ricerca. Viene disposta, altresì, la soppressione dell'IPOST E dell'ENAPPSMAD e la loro confluenza, rispettivamente, nell'INPS e nell'ENPALS. Inoltre, l'art. 7, comma 15, del citato decreto-legge prevede una razionalizzazione anche in riferimento agli istituti di ricerca vigilati con la soppressione dello IAS e la sua confluenza nell'ISFOL. Gli enti e gli istituti incorporanti succedono in tutti i rapporti attivi e passivi presenti in capo agli enti soppressi alla data del 31 maggio 2010,

Le presenti disposizioni prevedono che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, siano emanati decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il Ministro della salute, per l'individuazione e il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi "sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni" alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

La predisposizione e deliberazione dei bilanci di chiusura al 31 maggio 2010 sono quindi attività necessarie e propedeutiche ad ogni successivo atto e dovranno essere assicurate nel più breve tempo possibile per consentire l'adozione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 4 dell'articolo 7.

Al fine di garantire la piena continuità delle funzioni, la tutela dei soggetti destinatari dell'azione degli enti soppressi e la correttezza ed economicità nella gestione, nel periodo transitorio fino all'emanazione dei predetti decreti attuativi, dovranno essere svolti gli adempimenti necessari e propedeutici al trasferimento delle attività e del personale degli enti soppressi.

In ordine a ciò, la struttura amministrativa di questi ultimi continuerà a svolgere, con il necessario raccordo con gli organi e con le omologhe strutture dell'ente incorporante, le attività rientranti nella propria competenza nelle more dell'emanazione dei decreti citati.

In relazione a quanto precede, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

Si ribadisce, ancora una volta, che, in analogia a quanto avvenuto in occasione di similari situazioni di soppressione di enti e di successione di altri enti nelle funzioni da questi svolte e nei relativi rapporti attivi e passivi, dovrà essere predisposto, per ciascun ente soppresso, il bilancio di chiusura alla data di soppressione (31 maggio 2010).

Il bilancio di chiusura è deliberato dal competente organo di amministrazione dell'ente soppresso in carica alla data di soppressione ed è trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori o sindacale del medesimo ente soppresso in carica al momento della cessazione, alle Amministrazioni vigilanti per l'approvazione, secondo le procedure previste per gli enti pubblici istituzionali dal D.P.R. 27 febbraio 2003. n. 97, e dal D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439.

Contestualmente dovranno essere predisposti gli inventari di chiusura di ciascun ente soppresso, previa opportuna ricognizione di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare, in vista del passaggio di consegne all'ente subentrante.

Si ritiene opportuno che nella nota integrativa al bilancio di chiusura siano esplicitati i criteri adottati nella valutazione dei beni mobili e immobili, dai quali derivano i valori patrimoniali iscritti in bilancio.

La deliberazione dei bilanci da parte degli organi di amministrazione degli enti soppressi e la relativa verifica da parte del Collegio dei revisori o sindacale in carica al momento della cessazione dell'ente risponde al principio di carattere generale riguardante la necessità di pervenire ad effettiva conclusione delle gestioni soppresse, con conseguente detenni nazione delle risultanze contabili e patrimoniali esistenti alla data di chiusura delle gestioni stesse ce alla conciata assunzione di responsabilità da parte degli organi di cui trattasi.

Si sottolinea che, ai fini della definizione del bilancio di chiusura, sarà necessario procedere al preventivo riaccertamento dei residui attivi e passivi risultanti alla data del 31 dicembre 2009 e alla definizione delle eventuali variazioni da apportare alle previsioni dell'anno 2010, connesse a fatti verificatisi anteriormente alla data del 31 maggio 2010, per le quali non si è provveduto, entro la data del 31 maggio 2010, alla formale adozione del relativo provvedimento.

Tenuto conto del tempo necessario per la predisposizione e l'adozione dei decreti ministeriali di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 78/2010, i predetti bilanci di chiusura dovranno pervenire ai Ministeri vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 10 luglio 2010. In caso di mancata trasmissione entro il termine sopra indicato, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze potranno disporre dei poteri e delle facoltà normalmente riconosciute dall'ordinamento nei confronti degli enti accorpanti.

Si sottolinea l'esigenza di assicurare, nell'arco del periodo previsto dalla norma per l'emanazione dei decreti ministeriali di cui trattasi, la conclusione della procedura di approvazione del bilancio di chiusura e degli eventuali rendiconti degli esercizi precedenti non ancora approvati.

Al fine di offrire criteri guida per l'operatività nella fase transitoria, si evidenzia preliminarmente che l'emanazione dei decreti di cui al comma 4 dell'art. 7 non può ritenersi condizione della effettiva disponibilità delle risorse degli enti soppressi (i cui rapporti attivi e passivi sono posti in capo agli enti accorpanti a decorrere dal 31 maggio 2010), ma ha unicamente valenza ricognitiva delle risorse risultanti dai documenti contabili di chiusura della gestione.

Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, l'INPS, l'INAIL, l'ENPALS e l'ISFOL sono legittimati a provvedere, ciascuno per le nuove attività acquisite, alla gestione dei fatti amministrativi degli enti soppressi e alla gestione dei rapporti pendenti attivi e passivi, inclusi quelli con gli istituti tesorieri o cassieri.

Conseguentemente, le attività degli organi degli enti soppressi dovranno essere limitate agli adempimenti connessi alla chiusura della gestione al 31 maggio 2010. A tal fine, detti organi operano in raccordo con gli enti incorporanti, i quali avranno cura di garantire il supporto logistico e organizzativo per lo svolgimento delle predette attività.

È appena il caso di rammentare che gli enti accorpanti, con riferimento alle attività necessarie al trasferimento delle funzioni dall'ente soppresso all'ente subentrante, nelle more della propria riorganizzazione interna, potranno avvalersi della piena collaborazione delle attuali strutture degli enti soppressi, per evidenti motivi di economicità e di razionale utilizzo delle risorse disponibili. A tale proposito, in relazione al completamento di tutti gli atti di trasferimento e alla necessaria istruttoria degli atti di gestione durante la citata fase transitoria, si ritiene necessario che fino all'emanazione dei decreti ricognitivi i Direttori generali degli enti soppressi continuino ad assicurare il necessario raccordo tra le strutture amministrative degli enti soppressi e i vertici amministrativi degli enti incorporanti. Tale attività transitoria è peraltro assicurata dallo stesso legislatore anche attraverso la previsione di cui all'articolo 7, comma 6 secondo cui gli incarichi dirigenziali di livello generale presso i collegi dei sindaci degli enti soppressi cessino con l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 dello stesso articolo 7.

L'adeguamento della disciplina relativa al funzionamento interno conseguente all'assunzione delle funzioni svolte dagli enti soppressi, previsto espressamente per l'Isfol dal comma 15 dell'articolo 7 attraverso la revisione dello statuto, deve intendersi riferito a tutti gli enti incorporanti che vi provvedono secondo i propri ordinamenti, Gli organi interni di controllo dei medesimi enti vigileranno affinché sia tempestivamente avviata, presso gli uffici competenti, la predetta attività di adeguamento, riferendo, se necessario alle Amministrazioni vigilanti. Nell'adozione dei provvedimenti di adeguamento si deve tenere conto, in ogni caso, delle previsioni e dei principi di cui alla legge n. 196/2009 e dei connessi atti applicativi.

In considerazione del subentro dell'Inail nella titolarità della funzione di ricerca si ritiene che limitatamente a detta funzione l'Ente possa far riferimento alla normativa relativa agli enti di ricerca applicata all'ISPESL.

A tale proposito, al fine di assicurare continuità all'attività di ricerca, l'INAIL provvederà a tutti gli adempimenti necessari a garantire l'adeguatezza delle risorge umane, strumentali e finanziarie per la prosecuzione dell'attuazione del "Piano triennale di attività" e del 'Piano Straordinario di innovazione tecnologica per l'implementazione, controllo e vigilanza, per il miglioramento dei servizi sul territorio".

Per gli aspetti ulteriori legati alla gestione del patrimonio immobiliare e alle sinergie logistiche di cui all'art. 8 del decreto legge 78/2010 si fa rinvio ad una specifica direttiva.

In ordine ai suindicati aspetti operativi il contenuto della presente nota è stato condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.


23 Giugno 2010
 

Maurizio Sacconi