Tipologia: Ipotesi accordo contratto secondo livello
Data firma: 20 dicembre 2023
Validità: 20.12.2023 - 31.12.2025
Parti: Banco di Lucca e del Tirreno e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Banco di Lucca e del Tirreno
Fonte: fisac-cgil.it
Sommario:
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Art. 1 - Aree di applicazione |
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Art. 18 - Flessibilità di orario |
Il giorno 20 dicembre 2023, in Ravenna, presso la Sede de 'La Cassa di Ravenna spa', si sono riuniti le OO.SS. Fabi […], First-Cisl […], Fisac-Cgil […], Uilca […] e il Banco di Lucca e del Tirreno spa […], di seguito donominate congiuntamente anche le Parti.
L'Incontro e stato convocato nell’ambito della trattativa per la definizione del nuovo Contratto di Secondo Livello
Nel corso dell'incontro le Parti hanno raggiunto un'ipotesi di accordo, che verrà poi sottoposta all’Assemblea dei lavoratori e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e del Banco di Lucca per la definitiva approvazione, sui seguenti argomenti:
Ipotesi di accordo contratto di secondo livello Banco di Lucca e del Tirreno spa
Art. 1 - Aree di applicazione
Il rapporto di lavoro del personale del Banco di Lucca e del Tirreno spa., al quale è applicato il CCNL 19/12/2019 e successive modificazioni, è disciplinato dal CCNL stesso e dal presente contratto di secondo livello.
Art. 16 - Interventi fuori orario
Al personale delle aree professionali che sia chiamato ad effettuare interventi fuori orario di lavoro compete una indennità […]
Art. 18 - Flessibilità di orario
Il Banco di Lucca e del Tirreno spa compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà flessibilità di orario in entrata od in uscita o nell'intervallo meridiano fino ad un massimo di 45 o 60 minuti ove l’intervallo sia superiore all’ora, a quei lavoratori che ne facciano richiesta motivata da necessità di famiglia e/o personale e/o di salute in particolari casi, su richiesta del dipendenle. Il recupero della flessibilità giornaliera potrò essere conteggiato su base settimanale.
Il Banco di Lucca e del Tirreno spa provvedere ad informare le OO.SS. firmatane del presente accordo circa l'accoglimento o meno delle richieste presentate
Art. 19 - Banca delle ore
Formo restando quanto previsto dal CCNL 19/12/2019 e successe modificazioni al fine di un regolare utilizzo della ‘Banca delle ore’ ed evitare, quindi, un accumulo eccessivo fra riduzione di orario ed accantonamenti di ore di lavoro straordinario si prevede che, qualora il dipendente abbia maturato un residuo superiore a 75 ore, le nuove prestazioni aggiuntive che eccedono il suddetto limite saranno poste in pagamento entro il mese successivo Verranno messe in pagamento le ore di “banca ore’ accantonate da oltre 21 mesi e non fruite entro il mese precedente.
In caso di assenza di lunga durata del dipendente superiore ai 5 mesi (a titolo esemplificativo maternità, malattia. infortunio etc.) la fruizione viene posticipata entro i due mesi successivi
[…]
Art. 26 - Condizioni igienico sanitarie
Ai fini della tutela delle condizioni igienico sanitarie dei dipendenti e dell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'art. 9 della legge 20.5.1970 n. 300 e dell’art 30 del CCNL 19/12/2019 e successive modificazioni, il Banco di Lucca e del Tirreno spa acconsentirà che le RSA promuovano unitariamente o singolarmente l’effettuazione di sopralluoghi delle stesse e/o di Enti Pubblici competenti m materia. Le spese relative alla partecipazione dei tecnici di detti Enti saranno a carico del Banco di Lucca e del Tirreno spa.
Ai fini della tutela delle condizioni igienico sanitarie, il Banco d Lucca e del Tirreno spa si atterrà alle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo in materia.
Il Banco di Lucca e del Tirreno spa porrà la massima attenzione ai problemi sanitari conseguenti all’uso ormai generalizzato dei video terminali. Inoltre fornirà un controllo oculistico annuale, a richiesta, agli utilizzatori come individuati dalla legge 81/2008 e successive modificazioni. Sui PC e video terminali saranno apposti i dati con le caratteristiche tecniche degli stessi rilasciate dalle ditte fornitrici. Nel corso dogli incontri annuali il Banco di Lucca e del Tirreno spa - riferirà sullo stato e sulle eventuali misure di vigilanza che ha assunto o intende assumere
Il personale addetto in via continuativa ad un video terminate, ai sensi delle leggi che regolano la materia, avrò diritto ad una interruzione dell'attività specifica di 10 minuti per ora di adibizione al video terminale, anche cumulabili.
Sono esonerate, su loro richiesta, dall’adibizione ad un video terminale, le donne in gravidanza od in allattamento.
Il personale, qualora risulti da motivata certificazione medica che non sia più idoneo all’adibizione ai videoterminali verrà sottoposto dall’Azienda a visita di idoneità presso Enti Pubblici od istituti di diritto pubblico ai sensi dell’art. 5. terzo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300.
In caso di accertata inidoneità, verranno adottati dall'azienda gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.
Il Banco di Lucca e del Tirreno spa adotterà, anche sulla scorta di quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le opportune misure atte a facilitare l'accesso nei propri locali al personale ed alla clientela disabile. Gli accessi facilitati saranno opportunamente segnalati.
Le parti concordano che le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sulla base degli impegni presi (legge 81/2008), possano effettuare accertamenti o verifiche su quanto applicato in materia di sicurezza.
Art. 27 - Sistemi di sicurezza
Ai fini della sicurezza del personale l’Azienda si impegna ad adottare astemi di sicurezza volti soprattutto a disincentivare atti criminosi di qualsiasi tipo.
Di volta in volta le OO.SS. firmatarie del presente accordo saranno preventivamente messe al corrente dei progetti di installazione
L'Azienda accoglierà, compatibilmente con le esigenze di servizio, richieste di trasferimento da parte di dipendenti che abbiano subito atti criminosi.
L’Azienda s’impegna, salvo casi di necessità e per importi di modesta entità, al trasporto valori a mezzo terzi, fermo restando che il caricamento dei ‘BANCOMAT’ interni alle filali vorrà eseguito dal personale dipendente.
In caso di rapina o furto con scasso, il dipendente si considererà sollevato da responsabilità economiche, anche se la somma sottratta supera i massimari qualora non sia ravvisabile colpa imputabile al dipendente stesso.
Nel caso di necessità di trasporto valori senza l'ausilio delle ditte all’uopo convenzionate, lo stesso sarà effettuato, di norma a mezzo auto.
Art. 30 - Maternità - tutela delle mansioni svolte
Le dipendenti in gravidanza e i dipendenti tutelati dal testo unico sulla maternità e paternità mantengono durante il periodo di assenza ed al loro rientro le mansioni precedentemente svolte e possibilmente la collocazione, con specifica eccezione per le mansioni di cassiere, salvo espressa richiesta dell'interessato/a.
L’Azienda valuterà con priorità le richieste di trasferimento, per avvicinamento al proprio domicilio della lavoratrice che rientra dalla maternità fino al compimento del 6° anno di età del figlio. Tale diritto sarà attribuito anche ai lavoratori padri con affidamento esclusivo del tiglio fino alla medesima età.