Categoria: Cassazione penale
Visite: 7647

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi
Dott. SQUASSONI Claudia
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria
Dott. AMOROSO Giovanni
Dott. MULLIRI Guicla I.

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
F.A.S., n. ***;
avverso la sentenza del 17 dicembre 2008 del g.i.p. presso il tribunale di Pisa;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. SARZANO Francesco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte osserva:


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. F.A.S., era imputato della contravvenzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 3, comma 7, (come modificato dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 33, comma 3), in relazione all'articolo 339, lettera c), perché, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della Ditta A. -. F.C. s.r.l e cantiere in Pisa, ometteva di adottare appropriate misure di protezione per proteggere i lavoratori che dovevano accedere a zone pericolose un particolare, sui solai piani terra i ferri di ripresa del cemento armato non erano stati ripiegati verso il basso o coperti adeguatamente (in Pisa il ***).

Con decreto penale emesso in data 9 settembre 2008 F.A.S. era condannato alla pena di 516,00 di ammenda per la contravvenzione indicata in rubrica.

Proponeva tempestiva opposizione il difensore, munito di procura speciale, per chiedere l'accesso al giudizio abbreviato.

All'udienza fissata, non comparso l'imputato, è stato ammessa la trasformazione del rito con la revoca del decreto penale.

Il difensore ha prodotto la documentazione relativa all'avvenuto pagamento (in data ***) della somma di euro 258,23.

Il tribunale di Pisa con sentenza del 17 dicembre 2008 dichiarava l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 400,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui, denunciando inosservanza ed erronea applicazione, in particolare, del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24, il ricorrente deduce che aveva provveduto regolarmente ad adempiere alle prescrizioni impartite ed aveva semplicemente tardato a pagare l'addebito di euro 258,23 in data ***.

Ritiene il ricorrente che in virtù del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24, il giudice avrebbe dovuto rilevare l'estinzione della contravvenzione poiché egli aveva provveduto ad eliminare nei termini previsti le violazioni, ma aveva tardato semplicemente a pagare la sanzione. In particolare sostiene il ricorrente che, ai sensi del cit. articolo 24, il termine (di trenta giorni) per il pagamento della sanzione amministrativa non è perentorio.

2. Il ricorso è infondato.

Va ribadito quanto già ritenuto da questa Corte (Cass., Sez. 3 , 5 aprile 2007 - 4 giugno 2007, n. 21696) che ha affermato che in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il termine di giorni trenta entro il quale deve avvenire il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa ha natura perentoria ed improrogabile; ne consegue che la speciale causa estintiva prevista dal Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 24 non opera in caso di pagamento oltre tale termine. Cfr. anche, in senso conforme, Cass. n. 23921 del 2003 e n. 12294 del 2005.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.