Tipologia: CCNL
Data firma: 31 gennaio 2024
Validità: 01.02.2024 - 31.01.2027
Parti: Confimpresa Italia e Confedir
Settori: Servizi, Istruzione e formazione professionale
Fonte: cnel.it
Sommario:
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Premessa I - Il sistema delle relazioni sindacali A) Relazioni sindacali Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali Art. 2 Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Art. 3 Contrattazione di II livello Art. 4 Adesione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Art. 5 Ente Bilaterale Italiano Confederale - Enbitconf Art. 7 - Fondo interprofessionale per la formazione continua B) Diritti sindacali Art. 8 Rappresentanza sindacale Art. 9 Assemblea Art. 10 Permessi Art. 11 Affissioni Art. 12 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza II - Livelli di contrattazione Art. 13 I livelli di contrattazione Art. 14 Secondo livello di contrattazione III - Rapporti di lavoro Art. 15 Tipologia e durata del rapporto di lavoro - Art. 16 Contratto a tempo indeterminato Art. 17 Collocamento obbligatorio dei disabili Art. 18 Contratto a tempo determinato Art. 19 Lavoro ad orario ridotto e flessibile Art. 20 Contratto di lavoro intermittente Art. 21 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Art. 22 Contratto di somministrazione Art. 23 Apprendistato IV - Organizzazione del lavoro Art. 24 Lavoro Agile Parte seconda Titolo I - Sfera di applicazione Art. 25 Sfera di applicazione del Contratto Art. 26 Decorrenza e durata Art. 27 Inscindibilità delle norme contrattuali Titolo II - Classificazione Art. 28 Classificazione Art. 29 Mutamenti di qualifica Art. 30 Mansioni promiscue Titolo III: Costituzione del rapporto Art. 31 Assunzioni Art. 32 Periodo di prova Art. 33 Incompatibilità Art. 34 Trattamento Economico |
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Art. 35 Tredicesima mensilità Art. 36 Trattamento di fine Mandato Art. 37 Mensa Art. 38 Retribuzione mensile, giornaliere, oraria, prospetto paga Titolo V: Mansioni e qualifiche Art. 39 Classificazione e inquadramento del personale Art. 40 Passaggi di livello o di funzione Art. 41 Mobilità professionale Art. 42 Mutamento di funzioni per inidoneità Art. 43 Orario di lavoro Art. 44 Attività di supplenza nella formazione diretta Art. 45 Lavoro straordinario Art. 46 Banca ore Art. 47 Lavoro notturno Art. 48 Festività Art. 49 Ferie Art. 50 Permessi retribuiti Art. 51 Permessi non retribuiti Art. 52 Permessi brevi Art. 53 Permessi elettorali Titolo VI: Luogo di lavoro Art. 54 Trasferimenti Art. 55 Missioni Art. 56 Malattia Art. 57 Maternità e paternità Art. 58 Infortuni sul lavoro Art. 59 Congedo matrimoniale Art. 60 Aspettativa e congedi formativi Art. 61 Diritto allo studio Titolo VIII: Norme disciplinari Art. 62 Norme disciplinari Titolo IX: Cessazione del rapporto Art. 63 Preavviso Art. 64 Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 65 Licenziamento per giusta causa Art. 66 Indennità sostitutiva del preavviso Art. 67 Trattamento di Fine rapporto Art. 68 Welfare aziendale Titolo X - Diritti individuali Art. 69 Lotta alle discriminazioni Art. 70 Divieto di discriminazioni Art. 71 Molestie e Mobbing - Art. 72 Politiche inclusive Art. 73 Tutela della privacy |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore istruzione e formazione professionale
L'anno 2024 il giorno 31 del mese di gennaio in Roma presso la sede della Confedir alla Via Ezio n°24, si sono riunite le sotto indicate Organizzazioni Sindacali Datoriali dei Lavoratori: Confimpresa Italia, Confederazione Italiana delle Imprese della Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, […], con sede legale in Roma presso Palazzo Valadier- Piazza del Popolo n°18, […] e Confedir, Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi della Pubblica Amministrazione, […], con sede legale in Roma alla Via Ezio n°24, […], si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti provenienti da aziende del settore Istruzione e Formazione Professionale, Agenzie per il Lavoro, Scuole Paritarie e in generale del Comparto Scuole non statali.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 31 gennaio 2024
I - Il sistema delle relazioni sindacali
A) Relazioni sindacali
Art. 5 Ente Bilaterale Italiano Confederale - Enbitconf
1. Le Parti concordano che Ente Bilaterale Italiano Confederale in sigla Enbitconf è lo strumento per lo svolgimento delle attività individuai i dalle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
2. L’Enbitconf è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle associazioni con apposito Statuto e Regolamento.
3. L’Enbitconf promuove, gestisce ed eroga:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale e sicurezza sul lavoro anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) servizi nel settore della formazione continua.
[…]
f) i contratti di apprendistato, anche in collaborazione con la Regione e gli Enti nazionali ovvero regionali competenti a ricevere dalle associazioni imprenditoriali territoriali c dalle corrispondenti organizzazioni sindacali gli accordi applicativi in materia di contratti di formazione e lavoro realizzati, a livello territoriale ovvero a livello aziendale, nelle imprese che operano in più ambiti regionali;
g) le convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
[…]
i) il parere di conformità, ovvero la certificazione sui contratti di lavoro presentati dalle aziende nei casi previsti dalla normativa vigente;
j) pareri vincolanti di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti in base agli accordi di cui alla precedente lettera 1), esaminando le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato;
k) iniziative a carattere sociale;
l) la costituzione dell'organismo Paritetico Nazionale promuove la nascita degli Organismi Paritetici Regionali e Provinciali secondo le direttive degli Accordi Stato Regione in materia di sicurezza e formazione sul lavoro;
[…]
n) ogni altra attività o funzione attribuita all'Ente dalla legge o dai contralti collettivi nazionali e aziendali di riferimento in materia di regolazione del mercato del lavoro;
[…]
6. L’ Enbitconf potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.
[…]
B) Diritti sindacali
Art. 8 Rappresentanza sindacale
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Istituto nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’istituto stesso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 legge 300/1970.
Art. 9 Assemblea
Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dicci ore all'anno normalmente retribuite.
Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende.
Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.
Art. 11 Affissioni
Le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi resi obbligatoriamente disponibili in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 12 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è eletto secondo le disposizioni vigenti.
La funzione di RLS è definita da quanto previsto dal Testo Unico 81 del 2008 e ss.
All'interno dell’orario di lavoro concordato, al rappresentante per la sicurezza deve essere riconosciuto un equo compenso per le ore che dedica all'attività di almeno 40 ore in un anno.
Qualora non possa essere individuato un soggetto disponibile tra i lavoratori o questi preferiscano delegare la funzione all’esterno, potrà essere richiesto un RLS Territoriale all’Ente Bilaterale che procederà alla nomina.
II - Livelli di contrattazione
Art. 13 I livelli di contrattazione
Le parti prevedono e disciplinano:
• la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
• la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali o territoriali.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente CCNL, si basa sulla valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
Art. 14 Secondo livello di contrattazione
[…]
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL, ovvero riguarderà materie e istituti diversi c non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto. La contrattazione decentrata è finalizzata a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
III - Rapporti di lavoro
Art. 15 Tipologia e durata del rapporto di lavoro
Le tipologie di rapporti di lavoro nell’ambito di Enti di formazione, Scuole non statali e Scuole di preparazione prese in considerazione nel presente CCNL sono divisibile in quattro tipologie: a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto tempo determinato
c) lavoro ad orario ridotto;
d) collaborazione coordinata continuativa;
e) contratto intermittente;
f) altre tipologie previste dalle vigenti leggi.
Art. 16 Contratto a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle scuole aderenti è a tempo indeterminato. Per tale tipologia si applica nella sua interezza il presente CCNL.
Art. 18 Contratto a tempo determinato
Al contralto di lavoro subordinato può essere apposto un termine.
[…]
18.1 Divieti della stipula di contratti a termine
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazione dei divieti di cui al paragrafo precedente, il contratto si trasforma a tempo indeterminato
[…]
18.4 Proporzione numerica
Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici:
- I datori di lavoro che occupano da 0 a 5 dipendenti, computando tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato;
- 1 datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, possono assumere lavoratori a tempo determinato nella misura massima del 40% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi della fase di avvio di nuove attività o di avvio di una nuova unità produttiva aziendale, quelli conclusi con lavoratori di età superiore ai 50 anni e quelli conclusi per la sostituzione di lavoratori assenti.
[…]
18.6 Trattamento economico
Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il medesimo trattamento economico e normativo previsto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in proporzione al periodo di lavoro prestato.
[…]
Art. 19 Lavoro ad orario ridotto e flessibile
[…]
19.4 Diritto di non discriminazione
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
[…]
19.5 Trasformazione
[…]
Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i lavoratori: a) affetti da patologie oncologiche nonché cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
b) il cui coniuge, figlio o genitore risulti alletto da patologie oncologiche nonché cronico-degenerative ingravescenti;
c) che assistono persone conviventi con totale e permanente invalidità lavorativa ai sensi della L. 104/1992; d) hanno figli conviventi di età non superiore a 13 anni o figli conviventi portatori di handicap ai sensi della L. 104/92.
Il lavoratore può richiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.lgs. 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione di orario non superiore al 50 per cento.
19.6 trattamento economico e normativo
Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retribuivo, economico e normativo, non meno favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione.
In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:
[…]
b) la durata […] delle ferie annuali;
c) la maternità;
d) la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
e) l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
f) l'accesso ai servizi aziendali;
[…]
h) i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni.
[…]
Art. 20 Contratto di lavoro intermittente
20.1 Forma del contratto
1. Il contralto di lavoro intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
[…]
f) Le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza che fossero necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel contratto.
[…]
20.3 Divieti
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
c) Da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Per la disciplina dettagliata, anche in materia di obbligo assicurativo, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 21 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
[…]
21.2 Numero complessivo di contratti
Per tutte istituzioni, comprese le scuole paritarie, il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa avviene, per il lavoro autonomo e parasubordinato, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 81/15, fino al 100% delle prestazioni svolte da:
- Docenti in ogni scuola ed ente di formazione;
- Coordinatori, collaboratori contabili, progettisti, anche esecutivi, certificatori delle competenze per incarichi legati a progetti specificatamente collegati a singoli bandi o all’approvazione da parte di Enti Pubblici o Fondi Interprofessionali;
- Tutor;
- Orientatori e formatori nei corsi di formazione professionale;
- Analisti di fabbisogni formativi e delle competenze presso le aziende;
Si specifica che i titolari di pensione possono essere assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per tutte le prestazioni presenti nel CCNL.
21.3 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle parti, deve contenere le seguenti informazioni:
[...]
f) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
g) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali:
[…]
j) le forme di godimento dei diritti sindacali;
k) le forme assicurative eventualmente previste;
l) le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al Committente;
[…]
21.4 Modalità di erogazione della prestazione
[…]
È obbligo del committente informare il collaboratore sulle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
[…]
21.8 Riposo, malattia ed altri eventi comportanti
Ai fini del recupero psico-fìsico, il collaboratore ha diritto nell'arco di un anno scolastico a godere di un periodo di riposo pari ad un mese, la cui modalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere vincolato a prestazione alcuna. Il periodo di riposo, pari a un mese, è riproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete al collaboratore alcun compenso.
[…]
Art. 22 Contratto di somministrazione
22.1 Definizione
In riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato o indeterminato trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli da 30 a 40 del D.lgs. 81/2015, del D.L. 12 luglio 2018, n.°87 e smi.
Le Parti si riservano la possibilità di procedere, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, alla sottoscrizione di apposito verbale di accordo integrativo finalizzato alla regolamentazione della disciplina del contratto di somministrazione.
22.2 Limiti di utilizzo
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro cumulati ai contratti subordinato a tempo determinato non può eccedere il 50% per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale al l'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
In ogni caso la soglio di cui al comma 1 potrà essere elevata in sedi di contrattazione di II livello in ragione di esigenze aziendali o territoriali.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sci mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro c delle politiche sociali.
[…]
22.3 Divieti
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
22.4 Forma del contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene:
[…]
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
[…]
22.5 Computo numerico
Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o del presente contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
[…]
22.6 Tutela del lavoratore
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
[…]
I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D. LGS 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
[…]
Art. 23 Apprendistato
23.1 Definizione
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.
23.2 Apprendistato professionalizzante
Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le Parti concordano che la durata del contratto di apprendistato professionalizzante è di minimo 36 mesi.
Il contralto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale contiene i percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate dal lavoratore.
23.3 Assunzione
Gli Istituti aderenti a Confimpresaitalia - Iform possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Nonché, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.lgs. 81/15, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età.
Qualora sia prevista la presenza di un tutor, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla retribuzione oraria del livello di appartenenza per le ore effettivamente svolte.
23.4 Durata e modalità della formazione
Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D.lgs. 81/15, la durata di erogazione della formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi.
Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco dei 36 mesi e va rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi.
La formazione effettuata e la qualificazione professionale contrattuale eventualmente acquisita, le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi devono essere registrati sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276/2003.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal DM del Lavoro del 8 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all'Art. 16 della L. 196/97 ed è interna ai sensi della legislazione vigente.
23.5 Obblighi del datore di lavoro
In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di consentire al l'apprendi sta, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio. Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
23.6 Doveri dell’apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le nonne contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
23.7 Periodo di prova […]
23.8 Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata del periodo di apprendistato, compresi gli eventuali periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio e ad al trattamento retributivo così come parametrato, in ragione dei diversi periodi di apprendistato, nella tabella inserita nel presente contratto.
23.9 Limiti
Gli apprendisti essere assunti con un rapporto di 3 a 2 rispetto alle figure specializzate presenti in azienda. Per le aziende fino a 3 dipendenti specializzati o qualificati, gli apprendisti possono essere tre. È vietato retribuire a cottimo i lavoratori durante l’apprendistato.
IV Organizzazione del lavoro
Art. 24 Lavoro Agile
24.1 Definizione
Le parti sociali firmatarie del presente CCNL, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono ed incentivano il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli c obiettivi c senza precisi vincoli di orario se non quelli imposti dal funzione dei docenti o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dal presente CCNL derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
24.2 Strumenti di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
24.3 Diritti di precedenza
I datori di lavoro privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e paternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
24.4 Forma e recesso
[…]
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo deve essere riconosciuto, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.
24.5 Potere di controllo e disciplinare
Il contratto aziendale che disciplina l’utilizzo dei contralti agili e gli accordi individuali devono prevedere la disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
24.6 Sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma del l'articolo 2 dei testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro c le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
all’imprescindibile didattica frontale. Concordano nel fornire indicazioni precise per la redazione di accordi aziendali o individuali relativa ai docenti che lavorano in modalità di formazione a distanza.
24.7 Lavoro agile - didattica a distanza
Le parti sociali firmatarie del presente riconoscono la formazione a distanza come modalità in affiancamento all’imprescindibile didattica frontale. Concordano nel fornire indicazioni precise per la redazione di accordi aziendali o individuali relativa ai docenti che lavorano in modalità di formazione a distanza.
24.8 Elementi essenziali del lavoro agile per i docenti
Gli elementi essenziali per gli accordi aziendali o individuali sono:
a) Indicazione del luogo dovrà essere espletata l’attività
Può essere, l’abitazione del lavoratore o altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico.
La scelta di un luogo diverso dal Comune dove si trova la sede abituale di lavoro non comporla il riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altre indennità comunque connessa alla nuova temporanea allocazione.
b) Durata dello smart working
Gli orari e l’organizzazione delle ore di docenza saranno stabiliti in concerto con gli altri docenti con le medesime modalità utilizzate per le ore in presenza, con la salvaguardia della libera organizzazione del Collegio dei docenti nel rispetto dell’organizzazione complessiva di Scuole, Enti di Formazione ed Asili.
La programmazione seguirà le indicazioni fornite dal MIUR, dalle Regioni e dai Comuni in dipendenza della tipologia di Ente in cui il docente lavora.
c) Attrezzature di lavoro / Connessioni di rete
Per effettuare la prestazione lavorativa smart work, risulta sufficiente la dotazione di un personal computer portatile aziendale con webcam.
L’azienda si impegna pertanto a fornire in comodato d'uso - ex art. 1803 e seguenti del c.c. - e per tutta la durata del periodo di smart work, detto apparato, sempre che non ne sia già in possesso per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La manutenzione dell’apparato aziendale in argomento resta a carico dell’Azienda.
d) Utilizzo attrezzature informatiche
Per parte Sua Ella assume espressamente l’impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a Sua disposizione esclusivamente nel nostro interesse, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.
Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione alla extranet Aziendale, considerata la natura non stabile c non continuativa dell’attività fuori sede di cui allo smart work disciplinato dal presente accordo, Lei si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, Wi-Fi, wireless).
e) reperibilità
Durante l’orario di lavoro della giornata effettuata in smart work il lavoratore dovrà essere costantemente raggiungibile in connessione dati.
f) Problemi tecnici
Il lavoratore è tenuto nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) a segnalare al Suo Responsabile, con la massima tempestività, la situazione così venutasi a determinare.
g) Facoltà di recesso dell’Azienda
Considerato che lo smart work potrà essere realizzato e mantenuto solo quando e finché tale modalità lavorativa consenta il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede aziendale, in assenza di dette condizioni l’Azienda, dopo opportuni colloqui gestionali volti a verificare direttamente con il lavoratore quanto in corso, potrà, se la predetta situazione perdura, nonostante detti colloqui, recedere dal presente accordo con effetto immediato.
[…]
Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 25 Sfera di applicazione del Contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale assunto con contratti di lavoro a termine nei seguenti ambiti:
• Enti di Formazione Professionale accreditati presso le Regioni;
• Enti di Istruzione e Formazione Professionale accreditate presso le Regioni:
• Agenzie per il Lavoro;
• Scuole medie superiori di primo e secondo grado;
• Scuole e istituti di ogni ordine e grado;
• Scuole dell’infanzia
• Asili nido
• Scuole e corsi di lingue (compreso l’italiano a stranieri o come seconda lingua);
• Università private (non statali);
• Enti certificatori;
• Scuole e centri formativi privati in genere non meglio specificati
Titolo V: Mansioni e qualifiche
Art. 42 Mutamento di funzioni per inidoneità
Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni assegnategli, l’Ente, prima di procedere alla sua dispensa dal lavoro, dovrà esperire ogni utile tentativo, compatibile con le strutture organizzative dei vari settori, di intesa con le Organizzazioni Sindacali, per recuperarlo al servizio attivo in funzioni diverse da quelle proprie, allo stesso livello retributivo o a livello inferiore conservando il livello economico in godimento.
Art. 43 Orario di lavoro
A - Premessa
L’impegno di lavoro del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno è di 36 ore settimanali.
L’orario settimanale è distribuito su non meno di 5 giorni.
L’orario di lavoro convenzionale mensile è di 156 ore.
B - Formatori
I formatori, nei limiti orari di seguito definiti e secondo le modalità concordate in contrattazione regionale e/o di Ente, sono impegnati nelle attività di cui alle macro-tipologie regolamentate dal presente contratto di comparto.
Per i formatori l’orario di lavoro è comprensivo della formazione diretta, come di seguito specificato, e delle ore destinate alle funzioni descritte nelle declaratorie dei profili professionali, fino al completamento delle 36 ore settimanali.
L’orario convenzionale medio settimanale di formazione diretta è definito su un calendario nazionale di 36 settimane fino a massimo di un monte di 800 ore annue.
L’eventuale flessibilità e le relative quote di incentivazione e/o forme compensative sono definite in sede di contrattazione di secondo livello e /o di Ente. La programmazione è effettuata all’inizio delle attività, previo esame congiunto con la RSA/RSU, sulla base dei calendari formativi regionali e aggiornate in ragione delle commesse acquisite dall’Ente.
Sulla base di motivate e straordinarie esigenze aziendali previa contrattazione a livello regionale e/o di Ente sui criteri, sulle modalità di attuazione nonché sulla retribuzione oraria, è possibile concordare un impegno aggiuntivo e incentivato di formazione diretta fino ad un massimo di 150 ore annue lavorative oltre le 800 e distribuite all’interno delle 36 ore settimanali. Tali ore possono essere accantonate nella Banca delle ore.
Sono considerate attività di formazione diretta:
• la formazione svolta in aula/laboratorio;
• la formazione svolta in azienda;
• il sostegno alle persone con disabilità certificate e inserite nei corsi ordinari, in compresenza con il formatore;
• le supplenze;
• le ore impiegate per gli esami finali, limitatamente a quelle svolte direttamente con l’utenza in situazione di aula, di gruppo o individualizzate.
L’orario del formatore comprende le funzioni previste nella declaratoria del formatore, ivi comprese le attività di team/organi collegiali, riunioni, gestione e produzione di report e le attività di formazione/aggiornamento, di cui alla lettera E, punto I del presente articolo.
Qualora l’orario di lavoro del formatore sia articolato in formazione diretta ed in altre funzioni, anche su livelli contrattuali diversi, le ore di formazione diretta comportano l'impegno di un numero equivalente di ore dedicate alle attività connesse alla sua funzione.
C - Formatori impegnati in agricoltura
Per i formatori impegnati in agricoltura, l'articolazione dell’orario di lavoro nonché l’orario di formazione diretta settimanale, in relazione alle specificità degli interventi, è determinato attraverso la contrattazione regionale e/o di Ente.
Il tempo impiegato per il trasferimento dalla sede di servizio alle sedi di effettivo svolgimento delle attività formative è computato all’interno dell’orario di lavoro, ferme restando le ore di formazione diretta, ed è calcolato attraverso specifici strumenti telematici individuati in contrattazione regionale e/o di Ente, a partire dalla sede di servizio/residenza più vicina.
D - Formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero o in attività formative rivolte a persone con disabilità
Per i formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero o in attività formative rivolte prevalentemente a persone con disabilità, l'orario di formazione diretta settimanale, in relazione alle specificità degli interventi, è determinato attraverso la contrattazione regionale e/o di Ente.
E - Orario di aggiornamento
Per il personale dipendente dell’area dell'erogazione, la quota annuale minima di formazione è di 100 ore medie annue, programmate secondo la modalità di cui all’art. 45 ed elevabile dalla contrattazione a livello regionale e/o di Ente, anche relativamente alla possibilità della loro, gestione cumulativa in progetti pluriennali;
per il personale dipendente di Ente c/o di sede operativa inquadrato nelle altre aree, la quota annuale minima di formazione è di 36 ore medie annue elevabile dalla contrattazione a livello regionale e/o di Ente, anche relativamente alla possibilità della loro, gestione cumulativa in progetti pluriennali.
La programmazione del monte ore complessivo sarà oggetto di contrattazione con le OO.SS. aziendali, per la definizione delle attività formative specifiche, dei criteri di partecipazione, dei tempi e dei relativi quantitativi assegnati ai dipendenti inquadrati nei vari livelli.
Nel caso in cui non ci siano programmazioni complessive contrattate e autorizzate, ogni dipendente che non è oggetto di azioni programmate di aggiornamento, può utilizzare fino ad un massimo del 50% della quota media annuale pro-capite, per progetti individuali.
Art. 45 Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre il limite dell'orario contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal presente contratto.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato.
[…]
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere il lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. II superamento di detto limite, e fino ad un massimo di 200 ore annue, dovrà essere concordato con la RSA/RSU.
[…]
Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo o con l’istituto della Banca delle ore.
Art. 46 Banca ore
La “Banca delle ore” è lo strumento per permettere la flessibilità di orario e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi anche nell'ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nella Banca delle ore verranno accantonate le ore che la lavoratrice/il lavoratore matura nel corso dell'anno a vario titolo come, ad esempio:
a) i recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
b) le ore prestate di intensificazione concordate della prestazione lavorativa;
c) le ore autorizzate di lavoro straordinario;
d) ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
L’adesione all'istituto della Banca delle ore è volontaria, individuale ed annualmente espressa secondo modalità definite nella contrattazione di Ente.
La contrattazione di Ente definirà inoltre tempi e modalità di verifica periodica delle posizioni individuali.
[….]
Art. 47 Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende quello svolto, in via non eccezionale, per almeno 3 ore del tempo di lavoro giornaliero dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino successivo.
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Ente.
[…]
L’orario di lavoro notturno non può superare le 8 ore nelle 24 ore.
In relazione all’idoneità al lavoro notturno e alla salvaguardia della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto alle disposizioni dell'art. 5 del D.lvo 26 novembre 1999, n. 532. e successive modificazioni.
Il lavoratore in caso di accertata inidoneità al lavoro notturno, di intesa con le OO.SS. può essere adibito ad altre mansioni, secondo le procedure previste dall'art. 36.
L’introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSA/RSU. La consultazione deve concludersi entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
Titolo VII: Tutela dei lavoratori
Art. 57 Maternità e paternità
A - Congedo maternità e paternità
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, e successive modifiche e integrazioni, a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
[…]
Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
1) nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
2) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
3) nei tre mesi successivi al parto;
4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
Ai sensi della Legge n. 145 del 30/12/2018, inoltre, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, è riconosciuta la possibilità per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora la lavoratrice è addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con provvedimento motivato dall'ispettorato territoriale del lavoro competente, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto.
[…]
C - I riposi durante il primo anno di vita del bambino
I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 39 e seg. del D.lgs. 26/03/2001, n°151) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
Riposi giornalieri spettano al padre lavoratore in tutti i casi previsti dalla legge. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
[…]
E - Permessi per esami prenatali
Ai sensi del D.lgs. 25 novembre 1996, n° 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro ed entrano in computo in quanto previsto nel paragrafo A del presente articolo per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro.
Art. 58 Infortuni sul lavoro
Il dipendente è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali all’Inail.
[…]
Titolo VIII: Norme disciplinari
Art. 62 Norme disciplinari
Il dipendente è tenuto al rispetto integrale della normativa contenuta nel presente CCNL nonché delle disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro dipendente, con particolare riguardo all’art. n. 2105 del Codice Civile.
Le infrazioni alle norme possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'equivalente di 3 ore di stipendio base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 3 giorni;
e) sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore dipendente incorra nei motivi di licenziamento per giusta causa previsti dalla legge n. 604/66.
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o sospenda o ne anticipi la cessazione.
[…]
Salvo casi eccezionali, non potranno essere adottati provvedimenti più gravi senza il precedente ricorso a provvedimenti più lievi.
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni contenute nella legge n. 300/70.
Titolo IX: Cessazione del rapporto
Art. 65 Licenziamento per giusta causa
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento del lavoratore dipendente non può avvenire che per giusta causa.
[…]
Rientrano tra le ragioni giustificative del licenziamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) cessazione dell’attività;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente, violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nonché dell’obbligo di non concorrenza, impartire ripetizioni private agli alunni dell’istituto, gestire e coordinare l’attività didattica in scuole concorrenti;
e) gravi atti contrari alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo dell’istituto nonché atti in grave contrasto con la funzione svolta;
[…]
h) azioni o comportamenti reiterati e contrari al Regolamento Intento nonché violazione dei doveri del dipendente che causino reali disservizi o danni all'istituto, dopo tre richiami comunicali con raccomandata A.R. o Pec o email ordinaria;
[…]
o) inosservanza degli orari stabiliti e concordati, ripetuti ritardi non giustificati e/o mancati impegni; p) assenze ingiustificate superiori a tre giorni lavorativi continuativi;
[…]
A - Licenziamento con preavviso
Il licenziamento per giusta causa con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva lettera B.
B - Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Ente grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- abbandono del posto di lavoro da cui è derivato pregiudizio alla incolumità delle persone;
- […] danneggiamento doloso al materiale dell’Ente;
[…]
Titolo X - Diritti individuali
Art. 69 Lotta alle discriminazioni
E fatto obbligo di contrastare ed alla fine eliminare integralmente, ogni e qualsiasi prassi lavorativa che possa essere usata a pretesto per una qualsiasi situazione di discriminazione sulla assegnazione di mansioni ed incarichi.
Ogni attività che sia riconducibile a minore attrattività rispetto ad altre previste per Io stesso livello di inquadramento andrà assegnata a rotazione a tutti i lavoratori indicando chiaramente quali siano i meccanismi di determinazione per i diversi incarichi.
Art. 70 Divieto di discriminazioni
E’ fatto espresso divieto, in piena applicazione del dettato costituzionale, dello Statuto dei lavoratori, nonché dei testi dei Decreti Legislativi n. 198/2006, n. 215/2003, n. 216/2003 e n.286/1998 di operare alcun tipo di discriminazione, sia essa diretta sia essa indiretta, tra i dipendenti per ragioni derivanti dalla razza, dall'etnia, dall’orientamento religioso, dalle ragioni politiche e sindacali, dal sesso, dall’orientamento sessuale, da convinzioni personali, handicap, età e provenienza geografica. Si ricorda altresì che, come previsto dalla L. 135/1990 è vietata la discriminazione sulla base della sieropositività.
Art. 71 Molestie e Mobbing
Il datore di lavoro, ai sensi della normativa vigente, è tenuto a prevenire il verificarsi di molestie sessuali sul posto di lavoro, ossia tutte quelle azioni poste in essere, per ragioni connesse al sesso o a connotazione sessuale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Le parti stipulanti riconoscono quale aspetto fondante ed imprescindibile all’interno dell'ambiente di lavoro, la piena tutela della dignità ed inviolabilità della persona e del lavoratore condannando ogni forma di discriminazione, emarginazione, vessazione e sopruso ai danni del lavoratore, fino ai più gravi fenomeni di mobbing.
Le parti riconoscono la necessità di avviare interventi di prevenzione volti al contrasto dell’insorgenza di tali fenomeni e al contempo a scongiurare possibili conseguenze dannose fisiche e mentali per il lavoratore che ne è la vittima.
Art. 72 Politiche inclusive
Le Parti, richiamando i contenuti della Legge 68/1999, demandano all’Ente bilaterale la gestione delle politiche di inclusione al lavoro per le imprese che applichino il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
