Tipologia: Accordo collettivo nazionale
Data firma: 19 febbraio 2024
Parti: Assogrocery e Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp-Uil
Settori: Servizi, Shopper
Fonte: i2.res.24o.it
Sommario:
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Premessa |
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Articolo 16 - Forma del contratto |
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dell’attività di collaborazione alle imprese che svolgono, attraverso l’ausilio di piattaforme digitali, attività di acquisto e rivendita di un carrello contenente i prodotti di largo consumo ordinati online dal cliente.
Il giorno 19 febbraio 2024 in Milano si sono incontrati: l’Associazione Assogrocery con sede in Milano Viale Bianca Maria 24 […] e Nidil-Cgil […], Felsa-Cisl […], Uiltemp-Uil […], la delegazione sindacale shopper […], (di seguito denominate le “Parti”)
Premesso:
• che la normativa di legge prevede che le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano condividere una disciplina specifica riguardo al trattamento economico e normativo delle collaborazioni in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore, e ciò ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81;
• che le Parti stipulanti il presente accordo collettivo nazionale (l’“Accordo") condividono la necessità di regolamentare, in via sperimentale, le collaborazioni instaurate dalle piattaforme operanti nel settore del c.d. e-grocery nell’ambito del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81, al fine di garantire adeguata tutela ai lavoratori operanti nel settore;
• che Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uil hanno condiviso una serie di proposte che hanno l’obiettivo prioritario di riconoscere, ai collaboratori del settore c.d. e-grocery, da una parte, un livello di compensi adeguati e una rivisitazione delle condizioni economiche degli Shopper (anche alla luce dell’inflazione dello scorso triennio e dell’aumento del costo del carburante e del gas) e, dall’altra, una parte normativa che affronti tematiche importanti come quelle della salute e sicurezza, dei diritti sindacali, della trasparenza e non discriminazione di eventuali sistemi di valutazione, dell’organizzazione del lavoro e della sostenibilità ambientale;
• che nel corso della trattativa sindacale e delle interlocuzioni tra le Parti, è emerso che la durata media dell’incarico di uno Shopper, allo stato e con riferimento alle aziende aderenti ad Assogrocery, è, convenzionalmente, di un’ora.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue.
Sezione prima Ambito di applicazione dell’accordo
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1.1 Il presente Accordo regola i rapporti tra le imprese che svolgono un servizio di spesa online attraverso l’ausilio di piattaforme digitali e i collaboratori che intrattengono con le imprese anzidetto rapporti di collaborazione, cui sono affidate attività di preparazione del carrello dei suddetti prodotti, effettuazione dell’acquisto e consegna presso il domicilio del cliente stesso.
1.2 I collaboratori (“Shopper") svolgono le predette attività mediante accettazione delle singole proposte di incarico rese disponibili dalla piattaforma in relazione agli ordini dei clienti acquisiti dalla piattaforma stessa.
1.3 Lo Shopper si avvale di veicoli a quattro ruote per lo svolgimento della sua attività, con esclusione dei velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47, c. 2, lett. a) del Codice della Strada.
Articolo 2 - Attività svolte dallo Shopper
2.1 Lo Shopper opera senza alcun vincolo di orario; è libero di dare la propria disponibilità per svolgere l’attività negli slot orari disponibili, nei giorni della settimana prescelti, e può revocare una disponibilità già manifestata.
2.2. Lo Shopper svolge le attività di preparazione del carrello di prodotti ordinati on-line dal cliente, scelta di eventuali prodotti sostitutivi, supporto al cliente in caso di prodotti mancanti e/o sostituiti, effettuazione dell’acquisto e pagamento, raccolta, distribuzione e recapito presso il domicilio del cliente stesso.
2.3 Sono espressamente escluse dal campo di applicazione del presente Accordo le figure che svolgono attività di consegna di beni del comparto food delivery per conto altrui in ambito urbano (ivi compresi i c.d. “riders" o “drivers”, che effettuano esclusivamente consegne), pertanto tale Accordo non potrà in alcun caso essere applicato alle predette figure professionali, nonché a chi svolga solo parte di tale attività già coperta dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Sezione seconda Sistema di relazioni sindacali
Titolo I Diritti di informazione e consultazione
Articolo 3 - Informazione e consultazione a livello nazionale
3.1 Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, Assogrocery e le Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente accordo si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delie sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione e di innovazione tecnologica.
3.2 Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della base shopper suddivisa per tipologia di rapporto di collaborazione nonché l’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile (distribuzione sul territorio per azienda, tipologie contrattuali applicate, genere);
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulla base shopper e sulle caratteristiche professionali degli Shopper interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
e) lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore;
f) la distribuzione, su base territoriale, della base Shopper, in termini di numero di collaboratori nelle province di riferimento.
Articolo 4 - Livello aziendale
4.1 Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente accordo che collaborano complessivamente con più di:
a) 50 Shopperse operano nell’ambito di una sola provincia;
b) 300 Shopperse operano nell’ambito nazionale;
si incontreranno, anche attraverso Assogrocery, con le Organizzazioni Sindacali e/o le rappresentanze sindacali, stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’azienda.
4.2 Le aziende che collaborano con almeno 50 Shopper forniranno periodicamente alle Organizzazioni Sindacali e/o alle rappresentanze sindacali, informazioni, riguardanti:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile della base shopper nell'impresa: numero di Shopper suddivisi per territorio, genere, anzianità aziendale;
c) le misure di contrasto in caso di eventi o circostanze che possano avere ripercussioni negative sulla base Shopper,
d) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione aziendale.
4.3 Nel corso della vigenza del presente accordo, le parti si impegnano a valutare un percorso di fattibilità di un sistema bilaterale di settore finalizzato all’erogazione di prestazioni in favore degli Shopper.
Articolo 5 - Trasparenza delle informazioni e dell’algoritmo
5.1 Al fine di permettere una verifica, da parte degli Shopper e del sindacato, del rispetto della normativa privacy e di evitare l’utilizzo di sistemi di profìlazione e gestione automatizzata degli incarichi che discriminino i collaboratori, il committente è tenuto ad informare lo Shopper e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali, dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di collaborazione, dell'assegnazione degli incarichi e delle proposte di incarico, nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le attività e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte degli shopper. In particolare, le imprese si impegnano a fornire le seguenti informazioni:
a) criteri di accesso al sistema di prenotazione degli slot orari;
b) criteri di distribuzione e/o di accesso alle proposte di incarico;
c) informazioni sulla tipologia di sistemi utilizzati per la raccolta di dati relativi allo svolgimento della attività ed eventuale monitoraggio o meccanismi di valutazione delle prestazioni (nomi dei sistemi e funzionamento).
5.2 Le organizzazioni sindacali e le sue rappresentanze avranno la possibilità, una volta ricevute le informazioni di cui al punto 5.1 che precede, di effettuare un confronto ed eventualmente richiedere ulteriori delucidazioni in relazione a tematiche anche diverse rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c) del punto 5.1, impegnandosi le imprese a fornire tempestivo ed esaustivo riscontro, fatti salvi i casi di segreto industriale e commerciale.
5.3 Le informazioni di cui al punto 5.1 che precede saranno fornite su base annuale e comunque tempestivamente a fronte di apposita richiesta da parte del sindacato e delle rappresentanze sindacali.
Titolo II Contrattazione
Articolo 7 - Secondo Livello di Contrattazione
7.1 La contrattazione di secondo livello potrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i committenti, di Assogrocery.
Articolo 8 - Materie contrattazione aziendale
8.1 Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta Shopper, potranno essere concordate con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali particolari norme riguardanti:
• tipologie di rapporti di collaborazione;
• tutela della salute e dell'integrità fisica dei collaboratori, ambiente e sicurezza;
• parità di opportunità uomo-donna;
• erogazioni economiche correlate ai risultati;
• erogazioni economiche connesse alle modalità di effettuazione della attività (es: indennità/maggiorazioni).
Titolo III Diritti sindacali
Articolo 9 - Dirigenti sindacali
9.1 In via transitoria potranno essere nominati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo rappresentanti sindacali nelle aziende che impiegano più di 15 Shopper.
Il numero varierà in base al numero degli Shopper. In particolare:
a) 3 rappresentanti nelle aziende che intrattengono un rapporto di collaborazione con un numero di Shopper da 16 a 70;
c) 6 rappresentanti nelle aziende che intrattengono un rapporto di collaborazione con un numero di Shopper da 71 a 300;
d) 9 rappresentanti nelle aziende che intrattengono un rapporto di collaborazione con un numero di Shopper da 301 a 700;
e) 12 rappresentanti nelle aziende che intrattengono un rapporto di collaborazione con un numero di Shopper da 701 a 1100;
f) 15 rappresentanti nelle aziende che intrattengono un rapporto di collaborazione con un numero di Shopper da 1101 a 1500.
9.2 Nelle aziende che intrattengono un rapporto di collaborazione con più di 1500 Shopper il numero di rappresentanti sindacali è incrementato di 3 rappresentanti ulteriori ogni 1000 Shopper.
9.3 Ai fini del computo della base Shopper che concorre al calcolo del numero dei rappresentanti sindacali, si considera la media mensile nell’anno precedente degli Shopper che abbiano fornito almeno 30 disponibilità.
9.4 Le OOSS a fronte della distribuzione, su base territoriale, della base Shopper individueranno il numero di rappresentanze sindacali per ciascuna area territoriale di riferimento.
9.5 Successivamente le organizzazioni sindacali identificheranno modalità elettive della rappresentanza.
9.6 Felsa Cisl, NldiL Cgil e Uiltemp Uil definiranno le modalità di tale elezione.
9.7 I rappresentanti sindacali hanno diritto a vedersi riconosciuto un contributo economico da parte delle imprese per svolgere attività sindacale durante gli slot orari di disponibilità; tale contributo sarà alimentato da un monte contribuzione nella misura complessiva pari a due volte il compenso minimo di cui all’articolo 30 moltiplicato per tutta la base Shopper (intesa come media mensile nell’anno precedente degli Shopper che abbiano fornito almeno 30 disponibilità). Le OOSS stabiliranno i criteri di ripartizione di tale monte contributivo tra i vari rappresentanti sindacali e la modalità con cui verrà riconosciuto il contributo.
Articolo 10 - Diritto di divulgazione delle informazioni di carattere sindacale
10.1 Le organizzazioni sindacali firmatarie e le rappresentanze sindacali avranno diritto di inserire, in appositi spazi realizzati all’interno della piattaforma digitale, che dovranno essere facilmente accessibili a tutti gli Shopper, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Articolo 11 - Diritto di assemblea
11.1 Gli Shopper hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta un’indennità in misura corrispondente all’indennità di disponibilità di cui all’articolo 33 che segue.
Sezione terza Disciplina delle collaborazioni degli shopper
Titolo I Parte normativa
Articolo 14 - Attuazione dell’art. 2, comma 2, lett. a D.Lgs. 81/2015.
14.1 Come previsto dall'alt 2, comma 2, lettera a), D.Lgs. 81/2015 la presente disciplina specifica riguardante il trattamento economico e normativo delle collaborazioni, troverà integrale applicazione in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative delle imprese che svolgono, attraverso l’ausilio di piattaforme digitali, attività di acquisto e rivendita dì un carrello contenente i prodotti di largo consumo ordinati online dal cliente. Tale disciplina è in luogo della disciplina di cui agli art. 47-bis e ss del D.Lgs. 81/2015, non integrando le collaborazioni del settore i requisiti di cui al relativo ambito di applicazione.
Articolo 16 - Forma del contratto
16.1 Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto dall’impresa e dallo Shopper e a questi consegnato, e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:
- l’identità delle parti contraenti e l’indicazione del settore d’attività dell’impresa;
- la descrizione delle attività dello Shopper,
[…]
- misure e informative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il richiamo al presente Accordo e ad altri eventuali accordi sindacali in essere;
[…]
Articolo 17 - Modalità di svolgimento
[…]
17.6 Fermo restando che lo Shopper svolgerà l’attività con mezzi propri, allo stesso potrà essere richiesto di utilizzare eventuali kit della impresa, di proprietà aziendale, quali, a titolo esemplificativo, borse frigo o indumenti con marchio aziendale. Le modalità di consegna ed utilizzo del kit dovrà essere disciplinata da apposito regolamento aziendale.
Articolo 18 - Prenotazione Slot orari da parte degli shopper
18.1 Le aziende dovranno individuare un giorno specifico all’interno della settimana al fine di permettere allo Shopper di indicare, su base autonoma e volontaria, gli slot orari in cui si renderà disponibile alla ricezione delle proposte di incarico.
18.2 Ogni Shopper potrà rendersi disponibile per un numero di slot orari tali, durante la giornata, da garantire il tempo di riposo di 11 ore.
Articolo 22 - Bilanciamento tempi di vita I tempi di lavoro
21.2 Lo Shopper che abbia prestato la propria collaborazione può avvalersi della sospensione temporanea dell'account per un massimo di n. 30 giorni di calendario in un anno con corrispondente proroga del contratto di collaborazione, dandone un preavviso di dieci giorni.
21.3 La sospensione dell'account non pregiudica né influisce sui criteri di accesso dello Shopper al sistema di prenotazione degli slot orari né sulla distribuzione e/o accesso alle proposte di incarico.
Articolo 26 - Tutela della maternità
26.1 La maternità non comporta l'estinzione del rapporto di collaborazione né lo pregiudica. Durante la maternità la/lo Shopper avrà diritto alla sospensione dell’account e conseguente proroga, del termine di scadenza del contratto individuale di collaborazione per un periodo massimo di 9 mesi.
26.2 La sospensione dell’account non pregiudica né influisce sull’accesso della Shopper al sistema di prenotazione degli slot orari né sui criteri di distribuzione e/o di accesso delle proposte di incarico.
26.3 In caso di adozione e di affidamento preadottivo la sospensione dell’account copre un periodo massimo di 7 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia.
26.4 L’indennità di maternità verrà erogata per le/gli Shopper che abbiano svolto un numero minimo di 500 incarichi dall’inizio della loro collaborazione, in cifra fissa per l’importo di Euro 1.500.
26.5 La possibilità di fruizione di un periodo di sospensione dell’account decorre per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore. Per ogni bambino, il limite massimo di fruizione della sospensione dell’account per un genitore collaboratore è di 3 mesi. L’indennità per la tutela della paternità sarà pari al 40% della media giornaliera dei compensi conseguiti negli ultimi 6 mesi (tutte le voci esclusi i rimborsi) e fino ad un massimale di Euro 750 e sarà subordinata all’effettiva astensione dall’attività. La sospensione dell’account non comporterà l’estinzione del rapporto di collaborazione né lo pregiudicherà. La sospensione dell’account non pregiudica né influisce sull’accesso dello Shopper al sistema di prenotazione degli slot orari né sui criteri di distribuzione e/o di accesso delle proposte di incarico.
Articolo 27 - Sicurezza sul lavoro
27.1 Ferma restando la disciplina di cui agii arti. 21 e 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, le Parti stabiliscono che:
a) le imprese assicureranno che lo Shopper che ha fornito la propria disponibilità ai sensi dell’articolo 17.2 nei primi sei mesi di iscrizione alla piattaforma, sarà sottoposto a una visita medica intesa a constatare l’assenza di controindicazioni all’attività cui il collaboratore sarà destinato (al fine di valutare la sua idoneità) con costi a carico dell’azienda;
b) il documento di valutazione dei rischi dovrà tenere conto delle peculiarità del settore e dell’attività, nonché delle modalità autonome di svolgimento del rapporto di collaborazione
stesso;
c) l’impresa fornirà ai collaboratori una formazione e informazione specifica allo Shopper in relazione ai rischi connessi all’attività e sulle misure di sicurezza;
d) su base annuale, l’impresa renderà disponibile allo Shopper e alla parte sindacale le statistiche sugli infortuni sul lavoro registrati nel corso dell’anno, classificati in base alla casistica, anche al fine di mettere in atto ulteriori idonee misure di prevenzione;
e) tra i rappresentanti sindacali potranno essere nominati dei rappresentanti per la sicurezza dei collaboratori (un rappresentante per aziende fino a 200 Shopper, tre per le aziende da 201 a 1000 Shopper, sei in tutte le altre aziende oltre i 1000 Shopper), con diritto di accedere al documento di valutazione dei rischi e alle informazioni relative alle misure di sicurezza adottate dalle imprese in favore degli Shopper. Le OOSS a fronte della distribuzione, su base territoriale, della base Shopper individueranno la modalità di ripartizione sul territorio dei rappresentanti per la sicurezza;
f) Il rappresentante per la sicurezza avrà i seguenti compiti:
• rappresentare i collaboratori al fine di tutelare la salute e la sicurezza durante la loro attività;
• fare proposte in termini di prevenzione;
• promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro.
Articolo 28 - Infortuni sul lavoro
28.1 In caso di infortunio allo Shopper è riconosciuto il diritto alla sospensione dell’account e conseguente proroga del termine di scadenza del contratto individuale di collaborazione per la durata dell’inabilità temporanea da infortunio.
28.2 La sospensione dell’account non pregiudica né influisce sull'accesso degli Shopper al sistema di prenotazione degli slot orari né sui criteri dì distribuzione e/o di accesso delle proposte di incarico.
28.3 Le imprese si impegnano ad assicurare gli Shopper presso INAIL ovvero, laddove per qualsivoglia ragione non riconducibile all’impresa non fosse possibile assicurare lo Shopper presso l’Ente Assicurativo, a stipulare apposite polizze assicurative private aventi ad oggetto copertura assicurativa analoga o migliorativa in favore degli Shopper.
[…]
Sezione III Disposizioni finali
Articolo 37 - Periodo transitorio
[…]
37.3 Le parti costituiranno una Commissione Paritetica per la gestione delle tematiche oggetto del presente Accordo, per l'esame delle informazioni relative alla stipula dei contratti degli Shopper e all’applicazione della presente intesa, nonché per valutare strumenti di politica attiva per la gestione di eventuale gestione di criticità aziendali e al fine del mantenimento dei livelli della base Shopper nel settore.
37.4 Alla luce dell’estrema innovatività della regolamentazione di settore, e dell’elaborazione normativa in corso, le Parti si impegnano a incontrarsi tempestivamente e ad aprire un tavolo di confronto volto all’occorrenza ad aggiornare il presente Accordo, con particolare riguardo alla qualificazione dei rapporti di lavoro, in caso di introduzione, nel triennio di riferimento, di un nuovo assetto normativo definitivo e in vigore nell’ambito dell’ordinamento nazionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
