Categoria: 2010
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 9 luglio 2010
Validità: 01.01.2010 - 30.04.2013
Parti: Federturismo Confindustria, Confindustria Aica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Federturismo
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

Articolo 5 - Pari opportunità
Articolo 7 - Finanziamento
Articolo 8 - Sostegno al reddito
Capo III Contrattazione di secondo livello
Articolo 18 - Contrattazione Integrativa Territoriale
Articolo 19 - Elementi economici integrativi
Articolo 20 - Indicatori
Articolo 22 - Contrattazione Integrativa Aziendale
Articolo 23 - Premio di risultato
Dichiarazione delle parti
Art. ... Elemento di garanzia retributiva
Capo V - Lavoro extra e di surroga
Articolo 53 - Lavoro extra e di surroga
Articolo 60 - Terziarizzazione - Modalità
Art. 72 - Regimi di deroga in materia di orari e riposi al sensi dell'art. 17 del dlgs 66/2003
Capo XI Lavoratori stranieri
Articolo 62 - Lavoratori stranieri

Articolo 63 - Diritto di precedenza
Articolo 64 - Convenzioni
Articolo 65 - Ricongiungimento familiare
Articolo 92 - Programmi di formazione continua
Articolo 109 - Paga base nazionale
Dichiarazione a Verbale - Flessibilità e Occupazione
Titolo IX - Vigenza contrattuale
Art. 151 - Decorrenza e durata
Articolo 152 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Articolo 153 - Indennità di vacanza contrattuale.(soppresso)
Allegato 2 Avviso comune per l'attuazione dei rinvii di cui all'art. 5, commi 4 bis e 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247
Modifiche all'avviso comune sopra riportato
Telelavoro
Art. ... Sicurezza sul lavoro
Dichiarazione a verbale


Ipotesi di accordo per il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria turistica (9 luglio 2010) Filcams - Fisascat - Uiltucs - Federturismo Confindustria - Confindustria Aica

Articolo 5 - Pari opportunità
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della legge n. 125 del 1991.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma semestralmente o su richiesta di una delle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
[...]

Capo III Contrattazione di secondo livello
Le Parti condividono la volontà di dare piena attuazione e favorire la contrattazione di secondo livello.
[...]
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, da! contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
[...]

Articolo 18 - Contrattazione Integrativa Territoriale
Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali delle Parti stipulanti il presente CCNL, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
b) specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente alla stipula del presente CCNL;
c) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
d) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
e) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 69;
f) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 78;
g) il superamento del limite di centotrenta ore annue per lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
h) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 44;
[...]
j) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato;
k) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40;
1) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'articolo 53.
Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte speciale e qui di seguito richiamate:

Struttura alberghiera
- Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 79);
[...]
- regolamentazione nastro orario stagionali (articolo 159);
- contratti a termine ed aziende di stagione (articolo 50);
[...]

Stabilimenti balneari
- Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 79);
- interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 69, 77);
[...]

Aziende pubblici esercizi
- Intervallo per la consumazione devasti (articolo 79);
- ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articolo 71);
[...]
Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente CCNL.

Articolo 22 - Contrattazione Integrativa Aziendale
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, limitatamente alle seguenti materie:
a) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
b) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
[...]
d) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
e) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
f) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
[...]
h) ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto quanto previsto all'articolo 75;
i) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'articolo 76;
j) modalità di svolgimento della formazione per l'apprendistato di cui all'articolo 42.
La contrattazione avverrà tra l'azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.

Capo V - Lavoro extra e di surroga
Articolo 53 - Lavoro extra e di surroga

Nei settori dell'Industria Turistica sono speciali servizi - per ciascuno dei quali è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni - quelli di banquetting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi, nonché eventi similari.
È ammesso inoltre il lavoro extra e di surroga nei fine settimana e nelle festività. Ulteriori casi ed ipotesi possono essere individuate dalla contrattazione di secondo livello.
Tale personale, assunto in aggiunta ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato, potrà essere adibito a tali speciali servizi nell'ambito delle posizioni di cui alla successiva tabella, a condizione che tali posizioni impattino sugli eventi di cui al primo comma.
[...]
Le imprese comunicheranno alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle organizzazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL - quadrimestralmente - gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di tali lavoratori.
Le prestazioni del personale adibito ai servizi speciali dovranno risultare dal libro paga e matricola come previsto dalla normativa vigente.
Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data, comunque, precedenza ai lavoratori del settore/non occupati.

Articolo 60 - Terziarizzazione - Modalità
Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall'azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle OO.SS stipulanti il presente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Territoriali delle OO.SS per informarle circa tale conferimento.
2) L'informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convocazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell'impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicurazione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell'azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell'azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle OO.SS stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle OO.SS aderenti alle OO.SS stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l'obiettivo di raggiungere possibili intese per verificare formule organizzative diverse dall'appalto di servizi, con l'obiettivo della salvaguardia dei livelli occupazionali, dell'unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa.
Qualora durante il negoziato, si riscontri l'impossibilità di trovare soluzioni alternative, l'accordo dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltataci qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità condivise, il medesimo trattamento economico e normativo del CCNL dell'Industria Turistica maturato all'atto del passaggio.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiudere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.
5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l'azienda farà ricorso solo ad aziende qualificate che si impegnino a garantire:
a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore al CCNL dell'Industria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate esigenze tecnico produttive od organizzative.
6) Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall'azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall'azienda cui è stato conferito l'appalto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l'azienda conferente garantisce, per il lavoratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell'appalto la responsabilità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l'azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame congiunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori.
9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena.
I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all'aria aperta.
10) Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presente materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.

Art. 72 - Regimi di deroga in materia di orari e riposi al sensi dell'art. 17 del dlgs 66/2003
Al fine di favorire le esigenze rappresentate dai lavoratori circa una diversa modalità di fruizione di orari e di riposo giornaliero e settimanale, in modo che gli stessi non siano bloccati ma inseriti in un più ampio processo di turnazione, e ciò con l'obbiettivo di migliorare e meglio conciliare l'attività lavorativa con le esigenze familiari e la vita privata, e considerato che nell'ambito dell'Industria Turistica sono prevalenti le imprese che operano riposo compensativo in un regime di apertura continua, le Parti, - ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 8/4/2003, n. 66 - convengono, sulla base delle motivazioni di cui sopra, che il sistema derogatorio relativo a: riposo giornaliero (art. 7 DLgs. 66/2003), riposo settimanale (articolo 9 DLgs. 66/2003), orario multi periodale, sarà oggetto di specifico accordo, complessivo e inscindibile, da concludersi entro il 31/12/2011, nell'ambito della contrattazione di 2° livello.
Tale accordo dovrà essere sottoscritto, oltre che dalle RSU/RSA, congiuntamente con le OOSS territoriali o nazionali stipulanti il presente CCNL.
Per quanto attiene all'articolo 9 comma 1 DLgs. N. 66/2003, resta fermo anche in caso di accordo, il riconoscimento della giornata di riposo ogni 6 giorni lavorati da godersi non oltre il termine della settimana successiva.
Si concorda inoltre che sino alla data del 31/12/2011, per il solo personale che svolge la propria attività in turno unico, in occasione del cambio turno legato ad imprescindibili ed oggettive ragioni organizzativo-produttive, l'attuale durata del riposo giornaliero in atto nelle aziende in cui si applica il presente CCNL, è da considerarsi in deroga a quanto previsto dal DLgs. 66/2003, fermo restando il riconoscimento di un equivalente periodo di riposo compensativo.
Alla data del 1° Gennaio 2012, in mancanza dell'accordo di 2° livello di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano integralmente le normative previste dal DLgs. 66/2003.

Capo XI Lavoratori stranieri
Articolo 62 - Lavoratori stranieri

Le Parti, preso atto del crescente rilievo assunto nel settore dall'occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).
Le Parti si impegnano altresì a promuovere l'accesso dei lavoratori stranieri a tutte le forme di impiego previste dal presente contratto, compatibilmente con le condizioni di soggiorno in Italia del cittadino straniero.
Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, le Parti si impegnano altresì a promuovere azioni concordate nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti.
Le parti si impegnano a promuovere lo svolgimento di piani formativi specifici in relazione al settore dell'industria Turistica, finalizzati a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per il cui finanziamento sarà richiesto l'intervento del fondo di formazione continua per il settore terziario/servizi.
Al fine di assistere i lavoratori stranieri nel disbrigo delle pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno, gli enti bilaterali territoriali del settore possono svolgere attività di assistenza verso i lavoratori stranieri di cui al presente articolo.
Inoltre le parti affidano all'ente bilaterale il compito di predisporre la traduzione in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, rumeno) di una sintesi dei principali diritti e doveri dei lavoratori che sarà predisposto dalle parti stesse.

Articolo 64 - Convenzioni
Le Parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale.
Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione deflussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all'osservatorio nazionale su! mercato del lavoro istituito presso l'ente bilaterale nazionale dell'Industria Turistica, per il tramite del competente ente bilaterale territoriale.

Articolo 92 - Programmi di formazione continua
Le parti, considerato che ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
- visti i risultati prodotti dalla rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi, realizzati dall'Ente Bilaterale dell'Industria Turistica con il sostegno dalla rete degli enti bilaterali territoriali.
(1) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione- continua dei lavoratori dei settore (Fondimpresa).
(2) Ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua le Parti convengono che l'EBIT nazionale, tramite la necessaria convenzione con Fondimpresa, è un utile strumento per le imprese dell'industria turistica e per i lavoratori al fine sia di effettuare l'analisi e il monitoraggio dei fabbisogni formativi del settore, sia a livello di assistenza tecnica ai fini della predisposizione dei progetti formativi, n seno all'Ente Bilaterale dell'Industria Turistica è costituita una commissione tecnica permanente, composta fi pariteticamente dalle Organizzazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, permanente con il compito di facilitare la sottoscrizione degli accordi sindacali e il lavoro del comitato di pilotaggio dei piani formativi.

Dichiarazione a Verbale - Flessibilità e Occupazione
Il settore del Turismo è soggetto per sua natura a variazioni nei flussi della clientela non prevedibili ne programmabili, che, nei vari periodi dell'anno, o della stagione per le aziende stagionali, determinano le esigenze di organico necessario per il buon funzionamento dell'azienda volto a realizzare la migliore soddisfazione del cliente. Per questo negli anni si è utilizzato l'istituto del lavoro extra e surroga come regolamentato dal CCNL all'articolo 53.
Al fine di coniugare l'esigenza di flessibilità di cui al primo comma, con la garanzia al lavoratore di una vera prospettiva di qualificazione, le parti concordano di avviare un percorso per verificare se esistano, le condizioni per una graduale sostituzione del lavoro extra e surroga con le normative previste per il lavoro intermittente, utilizzando in tal senso il potere negoziale che la legge conferisce alle parti in tema di regolamentazione e definizione di tale istituto.
Pertanto le parti, convengono di istituire una commissione paritetica che abbia lo scopo di analizzare le modalità con cui le aziende oggi fanno ricorso al lavoro flessibile, per ricercare soluzioni in grado di garantire il rispetto delle normative contrattuali vigenti e che comunque abbiano alla base l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'occupazione e della stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Tale commissione, composta da 3 componenti di parte datoriale e un rappresentante per ciascuna OOSS firmataria del presente CCNL, diventerà operativa a far data dal 1 settembre 2010 e cesserà la propria attività al 28 febbraio 2011.
Le nomine dei rappresentanti dovranno essere comunicate alle parti entro e non oltre il 30 agosto.
I lavori della commissione qualora giungano ad un' intesa condivisa, saranno presentate alle parti firmatarie del presente CCNL al fine di concordare le modalità per l'integrazione al testo contrattuale.

Telelavoro
In relazione alla disciplina del telelavoro nel settore Turismo, le parti concordano nel fare riferimento all'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra Unice/Ueapme, Ceep e Ces del 9 giugno 2004.

Art. ... Sicurezza sul lavoro
Attesa la notevole importanza che la sicurezza nei luoghi di lavoro assume per il lavoratore e per le imprese, anche alla luce del recente d.lgs 81/2008 che ha fortemente innovato le precedenti disposizioni di legge sulla materia, le parti concordano di istituire una commissione tecnica paritetica, formata da tre rappresentanti di parte datoriale e da un rappresentante per ciascuna delle OOSS firmatarie del presente CCNL, .con il compito di verificare, analizzare le esigenze specifiche del settore in materia e di armonizzare con il disposto di legge.
La commissione sarà costituita entro il 15 settembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2010 fornirà le valutazioni alle parti sociali firmatarie del presente CCNL al fine di trasformarle in parti integranti del CCNL.

Dichiarazione a verbale
Le parti, convengono di istituire una commissione paritetica, composta da 3 componenti di parte datoriale e un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che abbia lo scopo di elaborare l'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento dell'EBIT. La commissione sarà costituita entro il 15 settembre 2010 e dovrà presentare i lavori conclusivi alle parti sociali per la relativa approvazione entro il 30 ottobre 2010.