REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE


Data:         22 giugno 2010

Protocollo n. 345294/50.00.03.03   
E.920.05.1

Allegati n.

Oggetto:

Applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle associazioni di promozione sociale. Parere.

 

 



Ai Signori Direttori SPISAL
Aziende ULSS del Veneto

Al Forum Permanente Terzo Settore

Al CONI
Comitato Regionale Veneto

LORO SEDI

 

Facendo seguito alle richieste di parere pervenute alla scrivente Direzione circa l'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (c.d. Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) alle Associazioni sportive dilettantistiche ed alle Associazioni di promozione sociale, si comunica quanto di seguito:

Ambito di applicabilità

Preliminarmente si osserva che l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che "Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio ".

Il successivo comma 2 indica, poi, una serie di attività per le quali le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 devono essere applicate "...tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative" da individuarsi con specifici decreti ministeriali.

Nel novero di tali ultime attività particolari non sono ricomprese, né quelle svolte dalle Associazioni sportive dilettantistiche, né quelle delle Associazioni di promozione sociale (ex L. 7 dicembre 2000, n. 383).

A ciò consegue che a tali associazioni dovrà applicarsi il D.Lgs. n. 81/2008, o in senso estensivo, qualora si configuri la presenza di un rapporto datore di lavoro/lavoratore, o nei termini dell'art. 211 nei casi ivi contemplati.

Collaboratori che prestano attività a titolo volontaristico o con mero rimborso spese

Il D.Lgs. n. 81/2008 considera l'ambito del volontariato, ai fini della definizione delle modalità di applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con espresso riferimento a:
■ Cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381 (art. 3, co. 3-bis);
■ volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 3, co. 3-bis);
■ volontari della protezione civile (art. 3, co. 3-bis);
■ volontari della Croce rossa italiana (art. 3, co. 3-bis);
■ volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (art. 3, co. 3-bis);
■ volontari di cui alla L. 1 agosto 1991, n. 266 (art. 3, co 12-bis);
■ volontari che effettuano servizio civile (art. 3, co 12-bis);

per quel che concerne i soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, in favore delle Associazioni di promozione sociale di cui alla L. 7 dicembre 2000, n. 383 o delle Associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 17 dicembre 2002, n. 289 (art. 90), nulla viene specificamente previsto dalla normativa prevenzionistica.

All'esito della lettura della definizione fornita dall'art. 2 della L. 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) - ai sensi del quale è attività di volontariato quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà - si ritiene che l'attività svolta dai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, in favore delle Associazioni di promozione sociale o delle Associazioni sportive dilettantistiche, possa essere equiparata a quella di volontariato.

Considerate, poi, le disposizioni dettate dall'art. 3, comma 12-bis, in favore dei volontari della L. n. 266/1991, volte a fornire anche a questi soggetti una tutela prevenzionistica di base (non prevista prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008) ed in ragione di motivi attinenti alla rilevanza sociale delle attività svolte dalle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche, all'assenza di fini di lucro, nonché alle limitate risorse a disposizione delle medesime, si ritiene opportuno estendere la disciplina del citato art. 3, comma 12-bis altresì ai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, in favore delle medesime Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche.

Tale disciplina, nell'ambito associazionistico in esame, si sostanzia nel fatto che i richiamati soggetti dovranno:

  1. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

  2. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

  3. ove svolgano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte, nell'ambito della medesima organizzazione, dal personale dipendente;

  4. Inoltre, il titolare dell'organizzazione (Presidente dell'Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al di fuori dei soggetti sopra considerati e, quindi, in presenza di lavoratori ex art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, oppure nel caso in cui gli importi eventualmente corrisposti ai collaboratori sopra considerati non possano essere riconosciuti a titolo di mero rimborso spese, ma vengano a configurarsi come una retribuzione, si potranno manifestare le seguenti fattispecie:

  • il prestatore d'opera viene considerato quale lavoratore autonomo (nell'ambito dell'art. 2222 del codice civile) con applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008;

  • tale soggetto rientra più genericamente nell'ambito dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, con conseguente applicazione per esteso delle disposizioni del Testo Unico relative alla tipologia di attività e di rischio.


Obblighi prevenzionistici delle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche nell'uso di palestre, impianti o altri immobili in concessione

In riferimento alle situazioni in cui un'associazione utilizzi per le proprie attività palestre, impianti o altri immobili in regime di concessione d'uso, sussiste un obbligo generale di carattere civile e penale in capo all'associazione medesima di assicurare la sicurezza ai propri associati durante le attività svolte.

Per quel che concerne la sicurezza di coloro i quali operano per conto dell'associazione, si precisa che le palestre o i locali dati in concessione d'uso dall'Ente pubblico non rientrano nella disponibilità giuridica dell'associazione, di conseguenza l'obbligo di garantire la sicurezza a carico delle associazioni viene assolto mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi.

In ordine agli obblighi di tutela nei confronti dei collaboratori dell'associazione operanti presso i locali dati in concessione, si ritiene opportuno che il Presidente della medesima associazione concessionaria debba informare il collaboratore/volontario delle prescrizioni d'uso ricevute dal concedente.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono i migliori saluti


 

 

DIREZIONE PREVENZIONE
LA DIRIGENTE REGIONALE
dott.ssa Giovanna Frison


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1 Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.