Tipologia: CCNL
Data firma: 8 luglio 2010
Validità: al 31.12.2011
Parti: Assaeroporti, Assohandlers, Assocatering-Fipe e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Ugl Trasporti
Settori: Trasporti, Personale di terra trasporto aereo
Fonte: FIT-CISL
Note: Il CCNL ingloba e sostituisce gli accordi di rinnovo Assaeroporti del 26.01.2010, Assohandlers del 4 giugno e 5 luglio 2010, Assocatering-Fipe del 4 novembre 2009

Sommario
:

Costituzione delle parti
Indice
Premessa struttura contrattuale
Parte generale
Capo I - Relazioni industriali

Premessa
Art. 1 Modello relazioni di informazione e consultazione
1) Osservatorio Nazionale
2) Livello complessivo di Azienda
3) Progetti di intervento sugli assetti tecnologici ed organizzativi
Art. 2 Articolazione della contrattazione collettiva
• Premessa

• Contratto Nazionale
• Contratto Aziendale o di secondo livello
Art. 3 Procedura generale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 4 Procedura generale di conciliazione delle vertenze inerenti l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale
Art. 5 Diritti sindacali
Art. 6 Assemblea
Art. 7 Permessi per organi direttivi e aspettativa per incarichi sindacali e per cariche pubbliche elettive
Art. 8 Affissioni e bacheche sindacali
Capo II - Responsabilità sociale e sostenibile
Art. 9 Appalti
Art. 10 Ambiente di lavoro
Art. 11 Tutela della salute e sicurezza del lavoro
• Permessi retribuiti
• Formazione e Compiti degli RLS
• Modalità di accesso ai luoghi di lavoro
• RLS di sito
Art. 12 DPI Dispositivi di protezione individuale
Art. 13 Lavori usuranti
Art. 14 Tutela privacy
Capo III - Tutele sociali
Art. 15 Responsabilità sociale
Art. 16 Tossicodipendenza
Art. 17 Salvaguardia della dignità dei lavoratori anche in materia di molestie sessuali
Art. 18 Mobbing
Art. 19 Pari opportunità
Art. 20 Lavoratori disabili
Art. 21 Lavoratori studenti e permessi per studio
A - Lavoratori studenti
B - Permessi per studio
Art. 22 Congedi assenze e permessi
Permessi per eventi e cause particolari
Art. 23 Tutela della maternità
Art. 24 Congedo matrimoniale
Art. 25 Richiamo alle armi
Art. 26 Clausola sociale
Capo IV - Mercato del lavoro
Art. 27 Mercato del lavoro
Art. 28 Contratto a tempo parziale
Art. 29 Contratto a tempo determinato
Art. 30 Stagionalità
Art. 31 Apprendistato
Art. 32 Contratto di inserimento / reinserimento
Art. 33 Contratto di somministrazione a tempo determinato
Art. 34 Telelavoro
Art. 35 Formazione continua e sostegno all' aggiornamento professionale
Capo V Il rapporto di lavoro
Art. 36 Assunzione e documenti relativi
Art. 37 Visite di inventario e visite personali
Art. 38 Disposizioni e regolamenti aziendali
Art. 39 Norme di comportamento
Art. 40 Trattamento di fine rapporto
Capo VI - Previdenza complementare
Art. 41 Previdenza complementare
Parte specifica (Sezioni 1 Gestori, 2 Handlers, 3 Catering )
Capo VII Gestori

Art. G1 Disciplina dei diritti sindacali
• Rappresentanze Sindacali Unitarie

• Agibilità sindacali
Art. G2 Disciplina di tutela della maternità
Art. G3 Applicazione clausola sociale
Art. G4 Periodo di prova
Art. G5 Inquadramento
Art. G6 Quadri
1. Responsabilità civile e/o penale
2. Passaggio alla categoria di quadro
3. Informazione
4. Formazione
5. Brevetti
Art. G7 Orario di lavoro
A) Regimi di orario
B) Orario di lavoro
C) Articolazione dei regimi di orario
• Ulteriori Istituti
Art. G8 Reperibilità
Art. G9 Modalità applicative Mercato del lavoro
Art. G10 Modalità applicative contratto a tempo parziale
Art. G11 Modalità applicative contratti di somministrazione a tempo determinato
Art. G12 Disciplina aggiuntiva per il contratto a tempo determinato
Art. G13 Modalità applicative apprendistato
• Apprendistato professionalizzante
• Formazione
Art. G14 Lavoro straordinario, festivo e notturno
• Part time
Art. G15 Riposo settimanale
Art. G16 Giorni festivi
Art. G17 Ferie
Art. G18 Retribuzione mensile
Art. G19 Parte economica 2008-2011 e Stipendi minimi
Art. G20 Indennità di contingenza
Art. G21 EDR
Art. G22 Aumenti periodici di anzianità
Art. G23 Indennità giornaliera
Art. G24 Indennità di turno
Art. G25 Indennità campo
Art. G26 Indennità maneggio denaro
Art. G27 Calcolo della quota giornaliera ed oraria
Art. G28 Tredicesima mensilità
Art. G29 Quattordicesima mensilità
Art. G30 Missioni e trasferte
Art. G31 Trasferimenti
Art. G32 Mobilità orizzontale nell'ambito della stessa unità produttiva
Art. G33 Assenze e trattamento di malattia
• Lavoratori affetti da patologie oncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari
Art. G34 Aspettativa
Art. G35 Assicurazione infortuni
Art. G36 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. G37 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. G38 Provvedimenti disciplinari
Art. G39 Previdenza Complementare
Allegati alla Sezione Gestioni Aeroportuali
Protocollo d'intesa 16.04.1999 - Procedura ex art. 14 D.Lgs. 18/99
Allegato e successive intese ex art. 23 CCNL 1988 Fondo di Previdenza
Capo VIII - Handlers
Art. H1 Periodo di prova
Art. H2 Inquadramento
Art. H3 Quadri
1. Responsabilità civile e/o penale
2. Passaggio alla categoria di quadro
3. Informazione
4. Formazione
5. Brevetti
Art. H4 Orario di lavoro

A) Regimi di orario
B) Orario di lavoro
C) Articolazione dei regimi di orario
• Ulteriori Istituti
Art. H5 Modalità applicative Mercato de Lavoro
Art. H6 Modalità applicative Contratto a tempo parziale
Art. H7 Modalità applicative contratti di somministrazione a tempo determinato
Art. H8 Disciplina aggiuntiva per il contratto a tempo determinato
Art. H9 Modalità applicative apprendistato
• Apprendistato professionalizzante
• Formazione
Art. H10 Lavoro straordinario, festivo e notturno
• Part time.
Art. H11 Riposo settimanale
Art. H12 Giorni festivi
Art. H13 Ferie
Art. H14 Retribuzione Mensile
Art. H15 Stipendi minimi
Art. H16 Indennità di contingenza
Art. H17 EDR
Art. HI8 Aumenti periodici di anzianità
Art. HI9 Indennità giornaliera
Art. H20 Indennità di turno
Art. H21 Indennità di campo
Art. H22 Indennità maneggio denaro
Art. H23 Calcolo della quota giornaliera ed operaia
Art. H24 Tredicesima mensilità
Art. H25 Quattordicesima mensilità
Art. H26 Missioni e trasferte
Art. H27 Trasferimenti
Art. H28 Mobilità orizzontale nell'ambito della stessa unità produttiva
Art. H29 Assenze e trattamento di malattia
• Lavoratori affetti da patologie oncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari
Art. H30 Assicurazione infortuni
Art. H31 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. H32 Aspettativa
Art. H33 Disciplina di tutela della maternità
Art. H34 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. H35 Provvedimenti disciplinari
Art. H36 Previdenza complementare
Art. H37 Applicazione Clausola Sociale
Art. H38 Diritti sindacali
• Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)

• Agibilità sindacali
Allegati alla sezione Handlers
All. 1 Protocollo d'intesa 16.04.1999 - Procedura ex art. 14 D.Lgs. 18/99
All. 2 CCNL CapoVII Gestori Art. G3 - Applicazione Clausola sociale
All. 3 Pregresse intese ex art. 23 CCNL 13 marzo 1988 (ex Fondo di Previdenza)
Capo IX - Catering
Sfera di applicazione
Articolo C1 Previdenza complementare
Articolo C2 Classificazione del personale
Articolo C3 Apprendistato
Articolo C4 Obblighi del datore di lavoro
Articolo C5 Obblighi dell'apprendista
Articolo C6 Conclusione del rapporto
Articolo C7 Retribuzioni degli apprendisti
Articolo C8 Lavoratori privi di esperienza
Articolo C9 Part Time
Articolo C10 Lavoro supplementare
Articolo C11 Lavoro a tempo determinato
Articolo C12 Contratto di somministrazione a tempo determinato
Articolo C13 Mobilità del personale
Articolo C14 Periodo di prova
Articolo C15 Lavoro delle dorme e dei minori
Articolo C16 Orario di lavoro
Articolo C17 Riduzioni di orario
Articolo C18 Riduzione di orario turnisti
Articolo C19 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo C20 Flessibilità dei regimi di orario
Articolo C21 Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Articolo C22 Recuperi
Articolo C23 Lavoro notturno
Articolo C24 Lavoro straordinario
Articolo C25 Riposo settimanale
Articolo C26 Lavoro domenicale
Articolo C27 Festività
Articolo C28 Festività soppresse
Articolo C29 Ferie
Articolo C30 Permessi per elezioni
Articolo C31 Sanzioni disciplinari
Articolo C32 Assenze non giustificate
Articolo C33 Consegne e rotture
Articolo C34 Corredo - abiti di servizio
Articolo C35 Disposizioni generali Quadri
Articolo C36 Indennità di funzione
Articolo C37 Formazione ed aggiornamento
Articolo C38 Responsabilità civile
Articolo C39 Elementi della retribuzione
Articolo C40 Determinazione della retribuzione giornaliera
Articolo C41 Determinazione della retribuzione oraria
Articolo C42 Minimi tabellari
Articolo C43 Contingenza
Articolo C44 Indennità aeroportuale
Articolo C45 Corresponsione della retribuzione
Articolo C46 Scatti di anzianità
Articolo C47 Tredicesima mensilità
Articolo C48 Quattordicesima mensilità
Articolo C49 Mensa aziendale
Articolo C50 Malattia
Articolo C51 Trattamento economico durante il periodo di malattia
Articolo C52 Infortunio
Articolo C53 Conservazione del posto
Articolo C54 Aspettativa non retribuita
Articolo C55 Norma di rinvio
Articolo C56 Lavoratori affetti da tubercolosi
Articolo C57 Maternità
Articolo C58 Recesso
Articolo C59 Preavviso
Articolo C60 Indennità' sostitutiva del preavviso
Articolo C61 Dimissioni
Articolo C62 Dimissioni per giusta causa
Articolo C63 Licenziamenti individuali
Articolo C64 Licenziamento discriminatorio
Articolo C65 Matrimonio
Articolo C66 Tentativo di conciliazione
Articolo C67 Collegio arbitrale
Articolo C68 Composizione
Articolo C69 Compiti
Articolo C70 Trattamento di fine rapporto
Articolo C71 Restituzione documenti di lavoro
Articolo C72 Clausola sociale
Articolo C73 Commissione infortunio sul lavoro
Protocollo 13 luglio 2006 - Clausola sociale CNL catering aereo
Allegato alla sezione Catering
Capo X - Disposizioni riguardanti eventi straordinari
Art. 42 Cessioni e Trasferimento d'azienda
Capo XI - Disposizioni finali
Art. 43 Clausola di salvaguardia
Art. 44 Clausola di esigibilità
Art. 45 Clausola di inscindibilità dalle norme contrattuali
Art. 46 Inquadramento
Art. 47 Decorrenza e durata


Addì 8 luglio 2010, in Roma fra Assaeroporti, Assohandlers, Assocatering-Fipe e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale di Terra del Trasporto Aereo e delle Attività Aeroportuali, a valere per Quadri, Impiegati ed Operai in forza presso le Aziende rispettivamente aderenti alle sopra richiamate Associazioni Datoriali.

Il presente CCNL si articola in:
- Parte Generale
- Parte Specifica 1 - Sezione Gestioni Aeroportuali e Allegati a valere per le Aziende aderenti ad Assaeroporti
- Parte Specifica 2 - Sezione Handlers e Allegati a valere per le Aziende aderenti ad Assohandlers
- Parte Specifica 3 - Sezione Catering e Allegati a valere per le Aziende aderenti ad Assocatering-Fipe

Il presente CCNL ingloba e sostituisce integralmente gli accordi di rinnovo stipulati in data 26 gennaio 2010 in Assaeroporti, in data 04 giugno e 05 luglio 2010 in Assohandlers ed in data 04 novembre 2009 in Assocatering-Fipe.
Fermo restando le decorrenze previste per gli specifici istituti nelle rispettive Sezioni, il presente CCNL decorre dalle date di stipula pattuite nei sopra richiamati accordi di rinnovo.

Costituzione delle parti
Assaeroporti - Associazione Italiana Gestori Aeroporti [...], Assohandlers [...], Assocatering - Fipe [...] con l'assistenza della Fipe [...], la Filt-Cgil [...], la Fit-Cisl [...], la Uiltrasporti [...], la Ugl Trasporti [...]

Parte generale
Capo I Relazioni industriali

Art. 1 Modello relazionale di informazione e consultazione
Le Parti stipulanti :
- muovendo dalla condivisa esigenza di realizzare, quale momento prioritario e qualificante nei rapporti sindacali, un sistema di partecipazione improntato sulla trasparenza e sulla tempestività nonché sul ruolo propositivo delle OO.SS.;
- allo scopo di rispondere tempestivamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti dell'efficienza gestionale, della qualità di servizio, della produttività, in un ambito di equilibrata valorizzazione delle risorse umane;
- in considerazione della necessità di assicurare lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende quale condizione essenziale per confrontarsi validamente con la concorrenza, attesa la progressiva globalizzazione dei mercati ed il processo di integrazione europea;
- tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente assetto, in tutti i suoi livelli, del sistema di relazioni sindacali; ravvisano l'opportunità di realizzare il seguente modello relazionale:

1) Osservatorio Nazionale
Tra le Parti stipulanti viene istituito, sulla scorta di quanto condiviso con l'accordo 2 dicembre 2008, come richiamato nel Protocollo 3.11.2009, un Osservatorio Nazionale per l'approfondimento tempestivo delle problematiche connesse con devoluzione del sistema aeroportuale, con particolare riferimento agli impatti ed ai riflessi sulla gestione e sui servizi aeroportuali di assistenza a terra.
Oggetto di esame dell'Osservatorio potranno altresì essere le dinamiche omogenee di evoluzione degli andamenti aziendali, ricercando le soluzioni che sempre più concorrano alla costruzione di una logica di "sistema" per il comparto aeroportuale, nonché le tematiche più rilevanti che dovessero rilevarsi anche dalle singole realtà, anche con riferimento all'applicazione delle normative collegate al recepimento ed all'attuazione della Direttiva comunitaria sull'handling.
Nell'ambito dell'Osservatorio si terrà un incontro annuale dedicato al monitoraggio del complessivo utilizzo degli strumenti del mercato del lavoro, anche attraverso l'esame analitico delle singole fattispecie.
Ai fini dell'attività dell'Osservatorio le Parti si impegnano a fornire preventive informazioni e dati rilevanti anche in relazione a specifiche problematiche emergenti dalle realtà aziendali.
Sarà composto da 4 componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti (uno per Organizzazione) e 3 designati dalle Associazioni Datoriali. Ciascun componente rimarrà in carica per l'intera durata del CCNL salvo revoca da parte dell'Organizzazione/Associazione designante o dimissioni. A tal fine sarà predisposto idoneo regolamento di funzionamento.
I servizi di segreteria dell'Osservatorio Nazionale saranno assicurati a rotazione annua dalle Associazioni Datoriali stipulanti il presente CCNL.
È previsto l'insediamento dell'Osservatorio Nazionale entro il mese di febbraio del 2010.

2) Livello complessivo di Azienda
Le Aziende esporranno nel corso di un apposito incontro, da tenersi nel primo quadrimestre di ogni anno, alle Organizzazioni sindacali Nazionali e Regionali/Territoriali stipulanti:
- l'andamento relativo ai dati di traffico, ivi comprese indicazioni di trend con specifico riferimento a particolari aree di interesse strategico;
- le prospettive di sviluppo dell'attività anche con riferimento ad acquisizione e/o accordi commerciali con altre imprese;
[...]
- le prospettive produttive e le conseguenti previsioni di investimenti, nonché i relativi aggiornamenti dei progetti precedenti con le prevedibili implicazioni su occupazione, condizioni di lavoro, condizioni ambientali/ecologiche e sicurezza sul lavoro;
- gli orientamenti in materia di appalti e sub concessioni, avuto riguardo alla natura delle attività conferite, nonché gli ambiti in cui essi si esplicano o si prevede possano esplicarsi.
- Analoga esposizione verrà effettuata dalle Aziende, anche a richiesta delle OO.SS. stipulanti, in relazione ad aggiornamenti significativi di tali programmi.

3) Progetti di intervento sugli assetti tecnologici ed organizzativi
Nel caso di innovazioni di carattere organizzativo, che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche degli impianti, ecc.) ne sarà data dall'Azienda preventiva comunicazione alle OO.SS. stipulanti per un eventuale esame in ordine ai riflessi sull'occupazione, sulle figure professionali e condizioni di lavoro.
Tale esame, salvo diversi accordi raggiunti tra le Parti, dovrà concludersi entro i dieci giorni successivi al primo incontro.
In tali circostanze saranno illustrati gli eventuali programmi di aggiornamento e/o addestramento professionale individuati a sostegno dell'innovazione tecnico- organizzativa.
Nel periodo di espletamento dell'esame di cui ai commi precedenti le Parti non daranno corso ad iniziative unilaterali.
Quando si pongono problemi di riconversione e ristrutturazione, i problemi relativi formeranno oggetto di esame con le OO.SS. stipulanti, in particolare per gli aspetti collegati alla tutela dell'occupazione ed alla riqualificazione professionale del personale.
Allo scopo di favorire soluzioni consensuali, le Parti potranno attivare negli ambiti e comunque nei limiti temporali previsti per il compiuto espletamento delle procedure sopra indicate, specifiche Commissioni tecniche paritetiche finalizzate all'assunzione di elementi di conoscenza ed approfondimento su circoscritte problematiche di particolare complessità.

Art. 2 Articolazione della contrattazione collettiva
Premessa
In relazione alla fase transitoria in cui cadono i rinnovi dei CCNL scaduti il 31/12/2007, la cui piattaforma è stata presentata dalle Organizzazioni sindacali nel corso del 2008, ed in considerazione del fatto che nel biennio 2008/09 si sono attivati tavoli di confronto per la definizione della parte normativa, le Parti, anche in considerazione della intervenuta nuova disciplina sulla riforma degli assetti contrattuali ed alle disposizioni transitorie contenute negli Accordi Interconfederali del 22 gennaio 2009 e del 15 aprile 2009, convengono sulla seguente articolazione:

Contratto Nazionale
Il presente CCNL, la cui scadenza è prevista al 31/12/2011 sia per la Parte normativa che per quella economica, viene rinnovato avendo a riferimento i criteri e gli elementi relativi al Protocollo del 23 luglio 1993.
Le Parti si impegnano a definire eventuali diverse modalità ed articolazioni della contrattazione collettiva nell'ambito del prossimo rinnovo del contratto nazionale.
Il Contratto Nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi, definendo altresì modalità ed ambiti di applicazione della contrattazione di secondo livello.
Il Contratto Nazionale individua materie ed istituti propri del livello nazionale non derogabili a livello locale, nonché materie ed istituti di competenza del livello aziendale diversi e non ripetitivi rispetto ai primi.
Nell'ambito delle competenze fondamentali del livello nazionale rientrano in particolare:
- le relazioni industriali
- i diritti sindacali
- i minimi tabellari
- il mercato del lavoro
- l'inquadramento
- l'orario di lavoro

Contratto Aziendale o di secondo livello
Le materie oggetto della contrattazione di secondo livello sono:
- aspetti applicativi in materia di orario di lavoro
- aspetti applicativi riguardanti le tipologie contrattuali
- effetti locali di significative riorganizzazioni del lavoro o settoriali/aziendali
- ambiente di lavoro per gli aspetti specificatamente connessi a particolari situazioni settoriali/aziendali
[...]

Art. 4 Procedura generale di conciliazione delle vertenze inerenti l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale
Al fine di migliorare le relazioni sindacali, le Parti si obbligano, prima di dar corso ad azioni sindacali o legali, a ricorrere alle procedure di conciliazione di cui al presente articolo.
Le controversie individuali e collettive dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e alla Autorità giudiziaria.
[...]
Qualora insorga una controversia in materia di interpretazione ed applicazione delle norme di questo CCNL, su richiesta scritta di una delle Parti interessate, le Parti stipulanti si impegnano a fornire, nel corso di un apposito incontro, la propria interpretazione e valutazione possibilmente concordata, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo.
Il parere delle Parti stipulanti, qualora concordato, è vincolante per i soggetti che hanno dato corso alla procedura.
Nel periodo occorrente alle Parti stipulanti per pronunciarsi, i soggetti interessati alla procedura non assumono iniziative unilaterali.

Art. 5 Diritti Sindacali
Per i dirigenti delle RSA o per le RSU si fa rinvio a quanto previsto dalle apposite norme della L. 300/70 nonché degli accordi interconfederali intervenuti in materia.
[...]

Art. 6 Assemblea
Nelle singole unità produttive, così come individuate dalle norme vigenti, potranno essere promosse dalle RSA ovvero dalle RSU, ove costituite, o dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dall'Azienda, di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa.
[...]
Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee.
[...]

Art. 8 Affissioni e bacheche sindacali
Le Società, presso la Sede della Direzione Generale e presso le altre sedi di lavoro, collocheranno un albo a disposizione di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive Organizzazioni.
Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere contestualmente inoltrato alle rispettive Direzioni.
Le suddette comunicazioni dovranno riguardare la materia sindacale.

Capo II Responsabilità sociale e sostenibile
Art. 9 Appalti

Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia (procedure, lavoro, antimafia, età).
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposita clausola che preveda l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.
Fermo quanto sopra, per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla Legge 300/1970, le Aziende appaltanti si impegnano a facilitare la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
I lavoratori di Aziende appaltatrici di servizi operanti in Azienda potranno fruire, compatibilmente con la disponibilità delle strutture, dei servizi di mensa, ove esistenti, previe opportune intese tra la società di erogazione del servizio e l'Azienda appaltatrice.

Art. 10 Ambiente di lavoro
Le Parti convengono che l'ambiente di lavoro ed il contesto nel quale la prestazione viene fornita siano aspetti fondamentali per il miglioramento del servizio offerto e che il livello di soddisfacimento dei bisogni e delle finalità delle risorse umane all'interno dell'organizzazione aziendale in relazione agli obiettivi assegnati siano elementi imprescindibili al fine di creare un clima positivo, nel quale poter operare validamente in condizioni di salubrità e sicurezza.
In tal senso si conviene che le Aziende, andando anche oltre alla specifica disciplina sul tema "Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro" di cui al successivo art. 11, pongano in essere quelle azioni volte a tutelare e garantire il diritto dei lavoratori ad operare in un ambiente di lavoro consono e adeguato, rimuovendo quegli ostacoli che si frappongono al perseguimento di tale obiettivo.

Art. 11 Tutela della Salute e sicurezza del lavoro
Le Parti individuano come valore condiviso l'impegno per una costante attenzione nei confronti della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, della sicurezza negli ambienti di lavoro e della prevenzione, formazione ed informazione.
Coerentemente con questi obiettivi, anche in considerazione del particolare momento storico che è caratterizzato dalla sempre maggiore attenzione dedicata dal Legislatore alle tematiche sopra richiamate, le Parti condividono la necessità di agire in base ad un'ottica proattiva anziché reattiva, stante i primari interessi in gioco, che attengono fondamentalmente ma non unicamente alla salute, non solo fisica e psichica del lavoratore, ma anche i costi sociali che ne derivano.
In ottemperanza a tale ottica proattiva condivisa, tutti i soggetti interessati, utilizzando come base di partenza la normativa esistente in materia, collaborano ed interagiscono nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per migliorare costantemente le condizioni degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, salubrità, igiene e garantire una formazione adeguata, con particolare riferimento ai rischi specifici connessi all'ambiente aeroportuale, in modo tale non solo da valutare, prevenire, eliminare e/o ridurre progressivamente i rischi ed i pericoli alla fonte, ma anche per potere creare un ambiente di lavoro ottimale.
Tenuto conto anche di quanto previsto dall'Ente regolatore in merito alle attività che si svolgono in aree ò spazi destinati ad un uso generalizzato da parte di operatori e/o soggetti che operano in ambito aeroportuale o che prevedono l'utilizzo promiscuo di infrastrutture e/o attrezzature, le Parti convergono sulla necessità di attribuire una particolare attenzione alle problematiche inerenti la circolazione nelle aree aeroportuali operative interne e ritengono opportuno che tutti i soggetti interessati sopra citati diano il loro contributo affinché si possa continuare l'opera di prevenzione e tutela avviata in questi anni con strumenti di coordinamento sempre più spinti che evidenziano come l'interesse comune al mantenimento di livelli di sicurezza sempre più elevati debba essere l'obiettivo cui ispirarsi.
A tal fine le Aziende confermano l'impegno alla massima sensibilizzazione ed alla diffusione di una cultura di prevenzione tra i lavoratori, ponendo particolare attenzione alle attività che, in relazione alla specificità di comparto, attengono alla movimentazione carichi e ai rischi acustici.
Premesso quanto sopra, visto quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento al Titolo I, capo III, sezione VII, e dall'Accordo interconfederale del 22 Giugno 1995, tenuto conto di quanto previsto anche dall'Ente regolatore, le Parti confermano la piena attuazione ed il sostegno al ruolo degli RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) cui vengono affidati in maniera specifica ed esclusiva dalla normativa esistente le titolarità di rappresentanza in questa materia.
Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 81/2008 i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere designati o eletti nell'ambito delle rappresentanze sindacali esistenti in ciascuna Azienda, nel numero, con le modalità e la durata previste dall'Accordo Interconfederale 22 Giugno 1995.
In caso di Aziende che impiegano meno di 15 dipendenti si rinvia all'Accordo Interconfederale da ultimo citato e viene ribadita in tale sede l'opportunità, in coerenza con le premesse sviluppate, che in tutte le Aziende sia eletto il RLS. In mancanza del RLS, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.lgs. 81/2008, le Parti individuano il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui al comma 1 del citato articolo nel "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ciascun comparto di competenza". Si rinviano pertanto in sede locale le modalità di elezione e designazione.

Permessi retribuiti
Per l'esercizio delle attività di competenza ad ogni RLS spettano 40 ore annue di permessi retribuiti, fatte salve le condizioni di miglior favore condivise a livello aziendale.
L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con le stesse modalità in vigore per la concessione dei permessi ai componenti delle RSA o delle RSU, salvo le situazioni di rischio di particolare gravità.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b, c, d, g, i ed 1 dell' art. 50 del D.Lgs 81/2008 non viene utilizzato il predetto monte ore.

Formazione e Compiti degli RLS
Le Parti, nel comune impegno volto a dare concreta ed effettiva attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in uno spirito di reciproca e fattiva collaborazione finalizzata a promuovere e migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche al fine di costruire una comune visione di valutazione e gestione dei rischi, confermano la primaria importanza rivestita dalla formazione dei RLS.
Tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dall'Accordo interconfederale del 22 Giugno 1995, il RLS si rende disponibile all'effettuazione della necessaria attività formativa ed il datore di lavoro assicurerà con oneri a proprio carico un'adeguata ed esaustiva formazione in materia con particolare attenzione ai rischi specifici esistenti nei relativi ambiti di rappresentanza, prevedendo comunque specifici cicli di aggiornamento annuali.
Il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs 81/2008, ed in particolare:
a) È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Azienda, ovvero unità produttiva.
b) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
c) Promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
d) Fa proposte in merito all'attività di prevenzione.
e) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.

Modalità di accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro ex art. 50 D.Lgs 81/2008, sarà esercitato nel rispetto dell'esigenze produttive nonché delle disposizioni legislative relative ai luoghi di lavoro.
Il RLS che intenda esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda almeno 24 ore prima specificando il luogo ed i motivi dell'accesso, salvo le situazioni di rischio di particolare gravità.
Le Parti concordano che tale accesso avvenga possibilmente congiuntamente al rappresentante del servizio di prevenzione e protezione al quale deve essere fatta in ogni caso esplicita richiesta da parte del RSL, al fine di una più puntuale analisi congiunta dei problemi e delle possibili soluzioni.
In caso di necessità di accesso su aree soggette a restrizioni, le Parti si attiveranno con le Direzioni aeroportuali per l'ottenimento di procedure che consentano il rilascio delle autorizzazioni necessarie nei tempi predetti, salvo il rispetto delle altre condizioni specifiche previste per le stesse.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni di legge e all'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995.

RLS di sito
In considerazione di quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 81/2008 con riferimento al "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo", eletto tra gli RLS delle aziende presenti, nel quadro di un sempre più efficace sistema di relazioni industriali nell'ambito delle specifiche tematiche oggetto del presente articolo, le Parti condividono la necessità, in relazione anche a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 705 del CdN e della precitata circolare ENAC APT19, che negli aeroporti con traffico superiore ai 6 milioni di passeggeri annui e che presentino situazioni di particolare interferenza operativa connessa alla presenza di più Società, venga istituita anche la figura del RLS di sito, cui verrà attribuito lo specifico compito di coordinamento e di rappresentanza in caso di predette interferenze.
Negli aeroporti ove venga nominato il RLS di sito produttivo, lo stesso svolgerà i compiti anche del RLS territoriale intervenendo nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 12 DPI - Dispositivi di protezione individuale
Le Parti, nel ribadire il valore, condiviso come di primaria importanza, della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, convenendo sulla necessità di continuare nell'impegno comune di sensibilizzare le imprese ed i dipendenti al corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), considerati, assieme alla formazione ed alla prevenzione, fondamentali per prevenire i rischi di infortunio e di malattia professionale, confermano preliminarmente che la fornitura dei DPI al personale in relazione alle mansioni svolte ed alla specifica tipologia di lavoro è obbligo che per la normativa di legge grava direttamente sulle imprese.
Pertanto, fermo restando il rispetto da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori della normativa in materia, in merito al quale si segnala come ultimo intervento del legislatore la disciplina prevista di D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento gli artt. 74-79, all'atto di ogni nuova assunzione i lavoratori hanno diritto ad ogni DPI eventualmente funzionale alla tipologia di lavorazione e per il corretto utilizzo degli stessi dovranno essere previste apposite procedure informative e/o di addestramento.
L'impresa è comunque impegnata ad assicurare che, al verificarsi di condizioni di usura o di inefficienza dei DPI, gli stessi vengano prontamente sostituiti.
Rimane l'obbligo per i lavoratori di utilizzare sempre tutti i DPI messi a disposizione. (Vedi circolare n. 34 del 29/4/1999 emanata dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e succ. modif.), in materia di "indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale".
Tutti i D.P.I. dovranno essere usati unicamente nell'ambito delle attività aziendali e, se richiesto, dovranno essere riconsegnati all'impresa sia in occasione delle nuove forniture, si al momento della risoluzione del contratto di lavoro.
Le Parti concordano di impegnarsi nella realizzazione di iniziative di formazione tese ad accrescere una diffusa cultura della Sicurezza e della Prevenzione.
Le modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l'uso, il rinnovo ed il controllo dei DPI durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, formano oggetto di accordo tra le Parti a livello aziendale.

Art. 13 Lavori Usuranti
Le Parti, attraverso una Commissione paritetica, in relazione alle disposizioni in materia di attività usuranti di cui al decreto legislativo 374/93 e succ. mod., convengono di affidare ad un Istituto Universitario qualificato in materia di Medicina del Lavoro, identificato di comune intesa, uno studio, da completarsi entro 12 mesi, volto a verificare l'applicabilità di quanto previsto nelle citate norme legislative e successive modificazioni/integrazioni a figure professionali analoghe esistenti nel settore della gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra nonché a valutare, nell'ambito delle attività di "Rampa", la presenza di figure professionali suscettibili di tutela.
Le Parti si riservano di esaminare i risultati dello studio al fine di valutare le eventuali iniziative finalizzate al riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro dell'esistenza nel settore di attività usuranti.
Emanati i decreti ministeriali, le Aziende comunicheranno alle strutture regionali/territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti l'elenco delle mansioni aziendali rientranti nell'ambito delle attività riconosciute usuranti.

Art. 15 Responsabilità Sociale
Le Parti concordano che, alla luce della crescente consapevolezza dei (consumatori, sempre più attenti ed orientati ad un "consumo critico" e coscienti che il valore di un bene o di un servizio è dato non solo dal valore intrinseco ma anche dalle "condizioni" con le quali è realizzato, le Società debbano impostare modelli organizzativi e procedure attuative volte a favorire il perseguimento di politiche aziendali incentrate sulla responsabilità sociale e sullo sviluppo sostenibile.
Si ritiene, infatti, che il rispetto dei fondamentali diritti umani e sociali dei lavoratori quali la minore età, la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, la libertà di associazione sindacale, l'assenza di discriminazioni, il corretto utilizzo delle pratiche disciplinari, il rispetto dell'orario di lavoro e della retribuzione prevista dalla legislazione vigente e del CCNL, ma anche l'assicurazione del corretto e trasparente comportamento da parte del livello dirigenziale e l'attenzione alla tutela dell'ambiente circostante, costituiscano comportamenti ormai necessari e doverosi da parte di ogni organizzazione sociale.
Con l'adeguamento delle imprese alla "Corporate Social Responsability", definita nel libro verde della Commissione Europea come "l'integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le altre Parti", le Aziende rispondono alla domanda di assunzione di responsabilità sollevata dai propri stakeholder, sia interni (dipendenti) che esterni (azionisti, fornitori, clienti, consumatori, ecc.).
In conseguenza di ciò le Parti concordano nell'incentivare e nel sostenere in modo positivo e nelle rispettive realtà, quelle scelte di adeguamento a sistemi di norme che prevedono l'implementazione di modelli organizzativi o sistemi di gestione capaci di garantire i principi sopra indicati, costituendo un valore aggiunto in grado di accrescere la . competitività dell'organizzazione.
Le Parti, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale, di cui all'arti parte generale si impegnano, pertanto, a favorire l'introduzione, all'interno delle aziende, delle norme internazionali che danno garanzia di rispetto e di controllo sulle prestazioni sociali ed ambientali delle imprese.

Capo III Tutele sociali
Art. 17 Salvaguardia della dignità dei lavoratori anche in materia di molestie sessuali
Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso che, di per sé, sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, oppure sia suscettibile di creare un clima di intimidazioni nei suoi confronti.
Di particolare rilievo va considerata la molestia sessuale che produca atteggiamenti intimidatori dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
La molestia o ricatto sessuale costituisce infrazione disciplinare, analogamente si configura la denuncia di fatti inesistenti compiuta al solo scopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi sul lavoro.
Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono molestia sessuale secondo quanto convenuto nel quarto capoverso del presente articolo, le Aziende hanno l'obbligo di porre in atto procedure tempestive ed imparziali di accertamento assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti avvalendosi per assistenza e consulenza anche dei CPO aziendali. Le Aziende provvederanno altresì alla diffusione di campagne di informazione e valuteranno l'adozione di specifici codici di condotta.

Art. 18 Mobbing
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Le Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di situazioni di Mobbing, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale della lavoratrice e del lavoratore interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Il costituendo Osservatorio nazionale, si insedierà dopo la firma del presente CCNL con i seguenti compiti:
a) Raccolta dei dati relativi all'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
b) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela della/del dipendente interessato;
d) formulare un codice quadro di condotta.

Art. 20 Lavoratori Disabili
Allo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori disabili su attività confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, le Aziende si adopereranno anche per individuare interventi atti a superare le ed. "barriere architettoniche.
Le Parti inoltre, nel constatare la specifica rilevanza della materia, confermano la particolare attenzione verso l'evoluzione del quadro normativo e dei conseguenti regolamenti attuativi in ima prospettiva di ricerca dei possibili ambiti di intervento tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive disposizioni legislative in materia, da realizzarsi con opportune verifiche tra le Parti stipulanti.

Art. 23 Tutela della maternità
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, le lavoratrici hanno diritto al congedo di maternità:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
e) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
2. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
[...]
10. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo della durata di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'Azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'Azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della nursery o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[...]
17. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto.

Capo IV Mercato del lavoro
Art. 27 Mercato del lavoro

Le Parti, considerato che le profonde trasformazioni in atto nel trasporto aereo impongono la costante ricerca di adeguati livelli di produttività, efficienza, competitività e competenze al fine di fornire uno standard di qualità del servizio sempre più elevato, ritengono utile procedere verso una coerente flessibilità nell'impiego del personale, al fine di consentire alle Aziende di rispondere con tempestività ed efficacia alla variabilità delle esigenze dei mercati ed alla loro velocità di sviluppo, fattori, questi, cui le Parti attribuiscono il significato preminente di ragioni di carattere tecnico-organizzativo-produttivo meritevoli, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti contrattuali, di adeguata e tempestiva considerazione.
Conseguentemente viene riconosciuta che l'opportunità di fare ricorso agli strumenti che la normativa prevede sul mercato del lavoro, con l'obiettivo di agevolare l'incontro fra domanda ed offerta, nonché di assicurare modalità della prestazione lavorativa funzionali ad una gestione ottimale del processo produttivo nell'intento di perseguire il rafforzamento della capacità competitiva delle Aziende debbano garantire condizioni di lavoro che valorizzino il contributo e la professionalità espressa dalle risorse umane.
Pertanto, attribuendo particolare significato agli strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa che garantiscano articolate modalità di offerta del servizio idonee a soddisfare le esigenze sempre più diversificate della clientela, in applicazione di quanto statuito dalla normativa tutta in materia di occupazione e mercato del lavoro, le Parti riconoscono nel contratto di lavoro a termine, nel contratto di inserimento e reinserimento, nel contratto a tempo parziale, in quello di somministrazione di lavoro e nell'apprendistato, così come regolamentati negli articoli che seguono e nelle singole parti specifiche le tipologie contrattuali idonee a soddisfare le dichiarate esigenze, conseguentemente sviluppando comportamenti atti a coglierne appieno le intrinseche potenzialità.
Le Parti ritengono che nel presente capitolo sarà data attuazione alle forme contrattuali in uso nel settore di cui al D. Lgs. 276/03, come modificato/integrato dalla L. 247/07 e dalla L. 133/2008.
L'eventuale introduzione di ulteriori strumenti previsti da detta normativa sarà oggetto di confronto preventivo a livello locale.

Art. 29 Contratto a tempo determinato
Il ricorso all'istituto del contratto a tempo determinato, oltre che nei casi di stagionalità meglio specificati nel successivo art. 30, è ammesso in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostituivo riferite alla normale attività aziendale, riscontrabili alla data della stipula del contratto a termine e precisate nella lettera di assunzione.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 7 del D. Lgs. 368/01 in ordine all'eventuale individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a termine, si conviene che le assunzioni con contratto a tempo determinato per le sole ipotesi di seguito individuate, non possano eccedere, come media su base annua, il 10% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, da calcolarsi su base regionale con riferimento alla singola Azienda:
- lavori di manutenzione straordinaria degli impianti o delle attrezzature;
- copertura di posizioni di lavoro derivanti da disposizioni temporanee e non definitive delle autorità amministrative, o di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate a seguito di modifiche organizzative;
- attività non programmabili e non riconducibili all'attività ordinaria dell'impresa;
- adempimenti relativi ad attività amministrative o tecnico-procedurali aventi carattere saltuario e/o straordinario.
Negli aeroporti con traffico annuo inferiore a 2 milioni di passeggeri la percentuale di cui sopra viene elevata al 15%
La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità superiore.
Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello locale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, per motivate esigenze tecnico, produttive od organizzative.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 7, lettera a) del D. Lgs. 368/01, si concorda che la fase di avvio di nuove attività/servizi debba essere riferita ad un periodo di diciotto mesi decorrenti dal momento dell'effettivo start-up dell'attività/servizio in questione, dovendosi intendere per tale, a titolo esemplificativo, anche quello connesso alla messa in esercizio di nuovi impianti e/o infrastrutture.
La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello locale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, qualora ricorrano specifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo.
In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il lavoratore da sostituire ed il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
L'Azienda informerà annualmente la RSU o la RSA, ove costituita, sulle dimensioni quantitative del ricorso all'istituto del contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Inoltre potranno fruire, secondo la disciplina in essere, del servizio mensa/trasporto, ove già pattuite ed esistenti.
In riferimento a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 bis del D.Lgs 368/2001 così come modificato dalla L. 247/2007 e da ultimo in considerazione dell'ulteriore novella introdotta dall'art. 21, comma 2, L. 133/2008, le Parti ritengono che la specificità del settore debba guidare ad una valorizzazione della delega che il legislatore ha ritenuto affidare all'autonomia negoziale. A tal fine condividono che, ferme restando diverse intese a livello aziendale finalizzate anche al raggiungimento di obiettivi di stabilizzazione della forza lavoro, il periodo massimo di svolgimento di mansioni equivalenti a fronte di successione di contratti a tempo determinato fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore previsto dal predetto art. 5, comma 4 bis del D.Lgs 368/2001, sia elevato da 36 a 60 mesi fino al 30 settembre 2011 e dal 1° ottobre 2011 tale periodo rimane fissato in 44 mesi, salvo diverse intese in sede locale.
Inoltre, in ossequio al potere di deroga sancito nel secondo periodo del citato art. 5 comma 4 bis, le Parti fanno riferimento all'Avviso Comune del 10 aprile 2008.
Rimane ferma la possibilità di ulteriori diversi accordi a livello aziendale in particolare nei casi di crisi, ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.

Art. 30 Stagionalità
Le Parti, a mente del comma 4 ter dell'art. 5 del D. Lgs. 368/2001 e successive modifiche, hanno primariamente confermato, anche nel solco di quanto già sancito dall'accordo del 21 Aprile 2008, la specificità stagionale del dettato dell'art. 2 del citato D.Lgs. che ha tipicizzato la fluttuante dinamica del settore evidenziandone la presenza di esigenze strutturali di tipo stagionale nei periodi ivi individuati.
Le Parti ritengono inoltre di individuare nelle più generali esigenze rimarcate nel predetto testo normativo, specifici picchi di stagionalità rispettivamente compresi tra dicembre e gennaio, tra luglio e settembre in cui sarà possibile incrementare il limite massimo percentuale ivi previsto di un ulteriore 5%.

Art. 31 Apprendistato
Le Parti riconoscono nel contratto di apprendistato, nelle tipologie in cui esso si configura per effetto delle disposizioni di legge vigenti, un contratto a causa mista (lavoro e formazione) che può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto e lo considerano strumento idoneo a facilitare l'ingresso di giovani nel mondo del lavoro.
Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni, mentre il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può essere stipulato con soggetti di età compresa tra 18 (17 per i lavoratori già in possesso di una qualifica professionale ex L. 53/03 e 29 anni); in via transitoria, fino all'emanazione delle normative regionali per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, si applicherà quanto di seguito convenuto.
La durata dei contratti di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è definita dalle norme di legge.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere indicati nella lettera di assunzione.
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista ogni due lavoratori specializzati e qualificati con contratto a tempo indeterminato negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo pari o inferiore a 2 milioni di unità e un apprendista ogni tre negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo superiore a 2 milioni di unità.
Le modalità attuative dell'apprendistato professionalizzante, anche ai fini dell'art. 49 comma 5-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ed il trattamento economico sono definiti secondo quanto specificato nelle singole sezioni.

Art. 32 Contratto di inserimento/reinserimento
[...]
3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
[...]
4. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
5. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, la durata del contratto non potrà eccedere i 10 mesi, tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di inserimento; in tale caso la formazione teorica di cui al punto 6 non potrà essere inferiore a 16 ore.
6. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 24 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
[...]
10 Le Aziende forniranno annualmente alle RSU i dati quantitativi sui contratti di inserimento/reinserimento.

Art. 33 Contratto di somministrazione a tempo determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. In particolare, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, riscontrabili alla data della stipula del contratto e da valutarsi secondo criteri di normalità tecnico-organizzativa.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4 del D. Lgs. n. 276/2003 in ordine all'eventuale individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione di detta tipologia contrattuale si rinvia alle singole sezioni.

Art. 34 Telelavoro
1. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale.
2. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare (o home working): l'effettuazione della /prestazione lavorativa avviene, di norma, presso il domicilio dei lavoratori ovvero in idoneo/locale di cui egli abbia la disponibilità;
- telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l'attività stessa e non costituenti unità produttiva autonoma.
[...]
4. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in Azienda alle stesse mansioni.
5. Nelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore continua ad essere pienamente inserito nell'organizzazione aziendale e, specificamente in organico alla struttura aziendale di appartenenza, né subisce alcuna modifica la connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
6. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'Azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
7. Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese delle Aziende che ne mantengono la proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per furto/danneggiamento. [...]
Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all'idoneità dell'ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in Azienda.
Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
[...]
9. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
10. Le Parti invitano le Aziende a promuovere anche attraverso modalità innovative la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale quali, ad esempio, periodici rientri presso la sede aziendale programmati dal diretto superiore del telelavoratore; comunicazioni telematiche; etc.
Sono altresì assicurati al telelavoratore e compatibilizzati con le peculiarità derivanti dall'attività telelavorativa, le agibilità ed i diritti sanciti dalla L. 300/70.
Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.

Art. 35 Formazione continua e sostegno all'aggiornamento professionale
Le Parti, nel solco di quanto evidenziato anche dal libro verde della UE nell'ambito delle strategie di Lisbona, condividono che il mantenimento dei livelli di competitività del settore passi obbligatoriamente ai livelli professionali degli addetti tramite un costante processo di aggiornamento.
In tale ottica, le parti ritengono che puntare comunemente sulla formazione continua degli addetti rappresenti l'elemento chiave non solo per garantire un livello sempre elevato di qualità del servizio, ma sia anche lo strumento attraverso il quale si possano anticipare processi di riqualificazione e riconversione professionale atti ad evitare emergenze di esuberi anche in fasi di crisi di mercato.
Per tali ragioni l'Osservatorio Nazionale istituito con l'art. 1 del presente CCNL favorirà la diffusione di programmi formativi che, resisi utili in specifiche realtà, possano essere patrimonio comune del sistema valorizzando progetti di benchmark in tale ambito.
Inoltre sarà protagonista di azioni positive in particolare per i lavoratori a tempo determinato, proponendosi come soggetto attivo e come interlocutore di Enti Istituzionali e del fondo di Sostegno al reddito ed all'occupazione nel Trasporto Aereo di cui alla L. 291/04 nonché attraverso gli specifici fondi interprofessionali per la formazione continua gelativi a ciascuna attività.

Capo V Il rapporto di lavoro
Art. 36 Assunzione e documenti relativi

1) Per l'assunzione del personale le Parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
[...]
5) Il lavoratore può essere sottoposto a visita medica di assunzione secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia
[...]

Art. 38 Disposizioni e regolamenti aziendali
I dipendenti devono osservare le disposizioni e i regolamenti che sono stabiliti dall'Azienda entro i limiti della legge e del presente contratto collettivo.
I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza del personale mediante affissione nei luoghi di lavoro.

Art. 39 Norme di comportamento
Il lavoratore deve svolgere la propria attività secondo le direttive impartite, usando la necessaria diligenza perché non sia procurato alcun danno a persone e cose.
Nei rapporti interpersonali dovrà mantenere un comportamento tale da non ledere la dignità della persona altrui e da non compromettere il buon nome dell'Azienda.
Particolare cura dovrà usare nel trattare le cose che appartengono ad altri e dovrà pienamente osservare le norme di legge che sono in relazione al particolare stato dei luoghi ove viene svolta l'attività.
In particolare il lavoratore:
[...]
5) nell'immagazzinamento, sosta e riconsegna delle merci, dovrà agire nel pieno rispetto delle norme di legge e delle procedure fissate;
6) non deve assolutamente fumare nei luoghi ove esiste tale divieto;
7) deve usare mezzi aziendali solo ove vi sia preposto;
8) è tenuto ad indossare con cura gli abiti di lavoro e ad usare tutti i mezzi di protezione che l'Azienda mette a disposizione;
9) è tenuto ad osservare quanto previsto dal codice etico ai sensi della L. 231/03.
[...]
11) deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente contratto e delle sue sezioni, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
[...]
14) non deve ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'Azienda, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
15) deve rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente contratto e delle sue sezioni e con le leggi vigenti rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Capo VII - Parte specifica
Sezione Gestioni
Art. G1 Disciplina dei Diritti sindacali
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)

Per quanto riguarda l'ambito e l'iniziativa per la costituzione, si fa riferimento al punto 1 dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993.
La RSU sostituisce ad ogni possibile effetto la RSA.
[...]

Agibilità sindacali
[...]
6) Per quanto riguarda le agibilità degli RLS si fa riferimento a quanto concordato nell'art. 11 (Tutela della salute e della sicurezza del lavoro) parte generale.

Art. G7 Orario di lavoro
Le Parti ritengono che la diversificazione della distribuzione temporale dell'attività lavorativa, attraverso l'introduzione di molteplici regimi di orario, costituisca condizione essenziale per avere maggiori opportunità di raggiungere gli obiettivi di flessibilità connessi alla peculiarità dei servizi di gestione aeroportuale, che impongono prestazioni sempre più efficienti e più vicine alle esigenze dell'utenza.
La flessibilità dell'orario di lavoro, realizzata nel rispetto delle esigenze dei lavoratori, costituisce anche lo strumento principale per realizzare una gestione ottimale del processo produttivo in correlazione alla variabilità degli andamenti delle richieste del mercato, consentendo la realizzazione degli obiettivi fondamentali.
In tale contesto viene attribuito un valore particolarmente significativo all'articolazione dell'orario di lavoro attuata attraverso regimi che, mantenendo inalterata la durata complessiva dei tempi di effettuazione dell'attività lavorativa, consentano uno sviluppo delle prestazioni orarie e giornaliere in un arco temporale non superiore ad un anno.

A) Regimi di orario
Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e ad una necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all'orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo. Conseguentemente, saranno posti in essere gli interventi necessari a rendere correttamente e concretamente operativi la pluralità di regimi di lavoro, di cui al paragrafo C) del presente articolo, secondo la procedura contemplata al punto 3 del medesimo paragrafo.

B) Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro è fissato dalla direzione. La durata normale dell'orario di lavoro è fissata nella misura settimanale di:
- 37 ore e 30 minuti per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore o nelle 16 ore;
- 38 ore per il restante personale,
distribuite su 5 o 6 giorni la settimana; la distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le modalità previste al punto 3, par. C) del presente articolo.
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro potrà essere calcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso.
In ogni caso la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema delle gestioni aeroportuali e dell'assistenza a terra e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio.
2. L'orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un'ora.
Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione.
3. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito.
4. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica).
5. Premesso che il personale delle Gestioni Aeroportuali rientra tra quello di cui all'art. 16 lettera "n" di cui al D.Lgs 66/03, con riferimento alle previsioni di cui al suddetto D.Lgs ed in particolare agli artt. 7, 8, 9 e 17, in relazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla contrattazione collettiva si conviene che per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si può derogare, a mente del comma 4 dell'art. 17 del citato Decreto, a quanto disposto dai sopra richiamati articoli.
6. La durata normale dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di 44 ore settimanali.
Le ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario.

C) Articolazione dei regimi di orario
In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni dell'orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a livello locale, le Parti si danno atto della necessità che siano posti in essere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della flessibilità stessa in relazione ai dati di traffico.
In tale ambito, si individuano i seguenti istituti:
1. A fronte dell'esigenza di fornire un adeguato servizio all'utenza, si conviene che il periodo di interruzione della prestazione lavorativa di cui al punto 2 lett. B) del presente articolo, possa essere superato purché lo stesso non sia inferiore alle 2, 5 ore o superiore alle 6 ore. Negli aeroporti con un traffico passeggeri annui inferiore a due milioni di unità il limite minimo, previsto al precedente capoverso, può essere ridotto fino a 2 ore.
2. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità del ricorso a prestazioni di lavoro in regime di straordinario, viene introdotto l'istituto della flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
A fronte di variazioni di intensità dell'attività lavorativa di carattere congiunturale, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento del normale orario settimanale di lavoro di cui al paragrafo B, punto 1, del presente articolo entro il limite delle 48 ore settimanali.
Per quanto riguarda il lavoro straordinario, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito nel programma di flessibilità.
A fronte delle effettive prestazioni lavorative aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'Azienda, tenuto conto delle esigenze tecnico/organizzative, riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore riduzione, fruibile, se di ammontare sufficiente, anche in giornate intere.
Il mancato godimento delle ore di riduzione darà luogo al pagamento delle ore residue con l'aliquota prevista dall'art. G14 (Lavoro straordinario, festivo e notturno lettere a e b).
[...]
3. Le Parti, consapevoli che l'introduzione di opportuni elementi di flessibilità costituisca fattore rilevante per le Aziende, allo scopo di realizzare situazioni organizzative più efficaci in rapporto all'operatività aeroportuale, ritengono di dover stimolare il raggiungimento di soluzioni di flessibilità della prestazione lavorativa, con riferimento ai punti 1, lett. B) e 1 - 2 lettera C), attraverso la negoziazione di livello locale, volta alla ricerca di soluzioni che contemplino anche eventuali elementi incentivanti.
L'attivazione del tavolo di negoziazione per la definizione delle modalità applicative degli istituti di cui ai punti precedenti potrà avvenire, su istanza delle Aziende interessate, in presenza di specifiche esigenze organizzative.
Al fine di favorire il rinvenimento di soluzioni di comune soddisfazione, viene inoltre istituita una Commissione nazionale chiamata ad individuare idonee soluzioni, qualora il confronto in sede locale si esaurisca senza aver raggiunto la condivisione. Detta Commissione sarà costituita da Assaeroporti, in assistenza dell'Azienda interessata, e dalle Federazioni Nazionali firmatarie del presente CCNL, in assistenza delle rispettive Rappresentanze locali interessate.

Ulteriori Istituti:
4. Articolazione dell'orario di lavoro su più turni giornalieri: in particolare, attuazione di schemi di turnazione, con differente intensificazione delle presenze, in relazione all'andamento della attività giornaliera e/o settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce orarie ad alta intensità di movimento aeromobili, di traffico passeggeri/merci, di attività di assistenza tecnica di linea, ecc.
5. Tempestiva istituzione o modifica di turni per brevi periodi ed a fronte di sopravvenute esigenze operative.
6. Possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze tecniche, organizzative ed operative, di variazione del turno giornaliero assegnato (salvo casi di forza maggiore del lavoratore), nonché di spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale.
In ordine alla disciplina di cui alla presente lettera C), punti 4, 5, e 6 trovano applicazione le procedure di cui all'art. 3, punto 3), dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.
[...]

Art. G8 Reperibilità
1) La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'Azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi e la funzionalità degli impianti.
2) Il lavoratore, ove richiesto dall'Azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
3) Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato con mezzi telematici o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo caso si applicano le norme di cui al richiamo in servizio, art. G14 (Lavoro straordinario, festivo, notturno).
4) Ai lavoratori in reperibilità le Aziende riconosceranno trattamenti retributivi specifici i cui importi e le modalità applicative verranno definiti a livello aziendale ove tale istituto si rendesse necessario; restano ferme le pattuizioni già intervenute sul tema.

Art. G9 Modalità applicative mercato del lavoro
In caso di contemporaneo utilizzo degli istituti di cui agli artt. 29 parte generale, (contratto a tempo determinato) e G 11, (contratto di somministrazione a tempo determinato), le percentuali ivi indicate non dovranno complessivamente superare il 16 % e il 21 % della forza lavoro a tempo indeterminato rispettivamente negli aeroporti con traffico superiore e inferiore ai (2.000.000) di passeggeri.
Una volta l'anno l'Azienda fornirà alle strutture regionali/territoriali ed aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, le informazioni sull'utilizzo complessivo degli strumenti del mercato del lavoro sopra indicati.
Parimenti le Associazioni datoriali stipulanti forniranno analoga informativa a livello nazionale.

Art. G11 Modalità applicative contratti di somministrazione a tempo determinato
Si conviene che le assunzioni con contratto di somministrazione a tempo determinato per le sole ipotesi di seguito individuate, non possano eccedere, come media su base annua, l'8% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, da calcolarsi su base regionale con riferimento alla singola Azienda:
• lavori di manutenzione straordinaria degli impianti o delle attrezzature;
• copertura di posizioni di lavoro derivanti da disposizioni temporanee e non definitive delle autorità amministrative, o di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate a seguito di modifiche organizzative;
• attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell'impresa;
• adempimenti di attività amministrative o tecnico-procedurale aventi carattere saltuario e/o straordinario.
Negli aeroporti con traffico annuo inferiore a 2 milioni di passeggeri la percentuale di cui sopra viene fissata al 10%.
La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità superiore.
Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello locale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, per motivate esigenze tecnico, produttive o organizzative.
La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello locale con le competenti storture delle OO.SS. stipulanti, qualora ricorrano specifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo.
In tutti i casi di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato per esigenze sostitutive è possibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il lavoratore da sostituire ed il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
L'Azienda informerà preventivamente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso alla presente tipologia contrattuale e sulle motivazioni. Ove peraltro ricorrano motivate ragioni di urgenza, tale informazione potrà essere fornita entro i cinque giorni successivi.
Annualmente, con le modalità di cui all'art. 27 parte generale (Mercato del Lavoro), anche per il tramite della Associazione dei datori di lavoro cui aderisce o conferisce mandato, l'Azienda fornirà alla RSU, il numero e motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Inoltre potranno fruire, secondo la disciplina in essere, del servizio mensa/trasporto, ove esistenti.

Art. G12 Disciplina aggiuntiva per il contratto a tempo determinato / somministrazione
Le Parti convengono che la particolare tipologia del trasporto aereo debba essere ulteriormente enfatizzata al fine di rimarcare che compito precipuo delle Parti è quello di ricercare il giusto equilibrio tra rafforzamento della capacità competitiva delle Aziende e valorizzazione del contributo delle risorse umane, soprattutto in presenza del vasto ventaglio di strumentazione flessibile varato dal Legislatore e accolto nel presente CCNL. In particolare, le Parti ribadiscono che le costanti fluttuazioni del settore rendono legittima e concretamente attuabile l'adozione di una pluralità di rapporti di lavoro tra i medesimi soggetti contraenti, al fine di coniugare dette fluttuazioni con l'attivazione di un processo di arricchimento delle professionalità che si vengono a realizzare.
In ragione di quanto sopra le Parti convengono che, in caso di una pluralità di rapporti di lavoro a termine/somministrazione che intervengano tra i medesimi soggetti ed abbiano ad oggetto lo svolgimento delle medesime mansioni, a partire dal secondo rapporto di lavoro il periodo di prova si considererà già assolto a seguito del positivo esperimento nell'ambito del primo contratto di lavoro.
Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che, sulle medesime posizioni e con i medesimi datori di lavoro, avessero svolto attività con contratti a tempo determinato o di somministrazione, le Parti convengono che la disciplina di collegamento tra il presente articolo e quanto già previsto dall'art. G5 (Inquadramento) porterà a considerare i periodi maturati prima della assunzione in misura pari al 50% del reale maturato. Quanto sopra disciplinato relativamente alle tematiche dell'apposizione del periodo di prova e dei tempi di attestazione inquadramentale, non opera qualora intercorra un periodo di tempo superiore a mesi 12 tra il termine di un contratto di lavoro (ex d. lgs. 368/2001 ovvero di somministrazione) e l'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro a termine tra i medesimi soggetti contraenti, avente ad oggetto lo svolgimento delle medesime mansioni. Non verranno considerati, a tal fine, i periodi di vacanza di attività lavorativa connessi a maternità purché formalmente comunicati all'Azienda.
Ai lavoratori che fossero già stati antecedentemente la sottoscrizione del CCNL 26.07.2005 interessati da rapporti di lavoro relativi a mansioni equivalenti e con la medesima Azienda, verrà riconosciuto in maniera forfetaria e non modificabile una riduzione rispetto ai tempi di attestazione ora previsti su detta mansione con tale datore di lavoro pari a mesi 2 (due) per ogni anno anteriore al 2005, nel quale sia stato attivo in passato medesimo rapporto di lavoro tra i soggetti interessati.
Deroga transitoria
A livello locale verranno definite le implementazioni applicative della normativa generale, art. 29 parte generale (Contratto a tempo determinato). In particolare, ai soli fini del calcolo dei 60 mesi, verranno computati anche i periodi derivanti da contratti stagionali fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti compiuti antecedentemente al 31/12/2009 in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 368/2001, che abbiano avuto una durata complessiva annua superiore a 6 mesi. Il presente criterio di computo non si applica per le attività svolte in sedi aeroportuali caratterizzati da alta incidenza di stagionalità.
Restano ferme eventuali diverse intese a livello aziendale finalizzate anche al raggiungimento di obiettivi di stabilizzazione della forza lavoro.
Per alta incidenza di stagionalità si intende una variazione percentuale nei movimenti e/o nel traffico passeggeri tra picco e valle superiore al 60%.
Analoga valutazione, sempre ai soli fini del computo massimo del limite complessivo sopra delineato, verrà fatta dei periodi svolti presso lo stesso datore di lavoro da parte dello stesso lavoratore su mansioni equivalenti con contratto di somministrazione a tempo determinato antecedente il 31/12/2009, ferma restando la diversità e non comparabilità dei due istituti contrattuali per ogni e qualsivoglia altro fine.
Rimane ferma la possibilità di ulteriori diversi accordi a livello aziendale in particolare nei casi di crisi, ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.

Art. G13 Modalità applicative apprendistato
Il contratto di apprendistato può riguardare operai ed impiegati ed avere ad oggetto ciascuna delle qualifiche inerenti i livelli inquadramentali inferiori al quadro.
Il ricorso al contratto di apprendistato per le figure professionali di Operatore Unico Aeroportuale e di Addetto di Scalo è ammesso previa intesa a livello aziendale con le competenti strutture locali delle OO.SS. stipulanti.
[...]
L'orario di lavoro degli apprendisti si articolerà conformemente a quanto previsto dal presente contratto secondo le normali esigenze organizzative e produttive dell'Azienda.
[...]

Apprendistato professionalizzante
Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante le Parti convengono che lo stesso potrà avere una durata massima di 60 mesi, in funzione del tipo di qualificazione da conseguire, come espressa dai livelli inquadramentali di seguito indicati:
livelli 2A - 2B durata massima 36 mesi
livelli 3°- 4° - 5° durata massima 60 mesi
livello 6° durata massima 48 mesi
Agli apprendisti si riconoscono gli istituti previsti dal CCNL, in quanto applicabili [...]
Nel caso di apprendistato professionalizzante iniziato presso altra Azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due rapporti di lavoro non sia superiore a 12 mesi, la durata del nuovo contratto potrà essere ridotta di un periodo corrispondente, entro il limite del 50% della durata massima definita sulla base di quanto sopra indicato; sarà onere del lavoratore fornire al nuovo datore di lavoro la certificazione delle competenze acquisite.

Formazione
Ferma restando la competenza regionale in materia di regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, ed in attesa che si completi il processo di emanazione di tale normativa, le parti individuano, a titolo esemplificativo, le seguenti aree tematiche sulle quali potrà vertere la predetta formazione:
- prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (che sarà erogata all'inizio del rapporto)
- disciplina del rapporto di lavoro
- organizzazione del lavoro
La formazione da impartire all'apprendista potrà essere svolta sia in Azienda sia all'esterno della stessa, anche in funzione dalla specifica capacità formativa dell'impresa.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne ed esterne all'Azienda.
Le ore di formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Il numero minimo di ore destinate annualmente alla formazione esterna all'Azienda degli apprendisti è stabilito, in base al titolo di studio ovvero ad attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, nella misura che segue:
a) Scuola dell'obbligo 120 ore
b) Scuola Professionale 100 ore
c) Scuola Media Superiore 80 ore
d) Diploma universitario/Laurea 60 ore
Per i corsi di cui alle lettere b), c) e d), il 50% delle ore di formazione esterna sarà riservato alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.
Le Aziende forniranno annualmente alle RSU delle OO.SS. stipulanti i dati quantitativi sui contratti di apprendistato.

Art. G14 Lavoro straordinario, festivo e notturno
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre la durata giornaliera di lavoro stabilita ai sensi dell'art. G7 (orario di lavoro).
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario.
L'Azienda si impegna ad organizzare l'attività lavorativa in modo da contenere nei limiti del possibile le prestazioni straordinarie.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettive giustificazioni in necessità indifferibili e di durata temporanea.
[...]
È considerato lavoro notturno il periodo di almeno 7 ore comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 1 comma 2 lettera "d" D.Lgs. 66/03); ai soli fini retributivi è considerato lavoro notturno quello compiuto tra le ore 20.00 e le ore 08.00.
[...]

Art. G15 Riposo settimanale
Ciascun lavoratore ha diritto, a termine di legge, ad un giorno di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica.
Per i lavoratori turnisti il giorno di riposo settimanale verrà definito tra le Parti a livello aziendale in relazione agli schemi di turnazione previsti.

Art. G17 Ferie
[...]
Non sono ammesse né la rinuncia né la mancata concessione.
[...]
A mente dell'art. 10 del D.Lgs. 66/2003, le giornate di ferie maturate e non godute entro ciascun anno, fermo restando il periodo minimo di due settimane di ferie da godersi nell'anno di maturazione, se maturato, possono essere godute nei 36 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Art. G24 Indennità di turno
Al personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h 16 e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di € 0, 26 per ciascuna giornata di presenza.
Nota a verbale
Per le Società SEA, Alisud e Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., l'indennità di cui al presente articolo si intende assorbita nella corrispondente indennità aziendale già in atto.

Art. G25 Indennità di campo
Al personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti misure:
- ove l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano, € 0, 21 giornaliere:
- ove l'aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano, € 0, 26 giornaliere.

Art. G32 Mobilità orizzontale nell'ambito della stessa unità produttiva
La mobilità del personale, basata anche sulla polivalenza delle mansioni, costituisce elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze operative connaturate con le attività aeroportuali anche al fine di realizzare il contenimento dei costi per unità di prodotto ed il miglioramento degli standard di servizio.
Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento e retributivi, determinati dal contenuto professionale della mansione prevalente dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporanei l'Azienda ne fornirà preventiva comunicazione alle strutture sindacali aziendali stipulanti. Queste ultime potranno richiedere, entro 3 giorni, un incontro di approfondimento che dovrà essere effettuato entro i 5 giorni successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica, pertanto, agli spostamenti anche giornalieri di lavoratori all'interno della stessa area di lavoro e/o in aree diverse per attività professionalmente omogenee di durata temporanea, dovute ad esigenze tecniche/operative e/o organizzative.
L'Azienda fornirà mensilmente alle strutture sindacali aziendali le informazioni relative agli spostamenti effettuati fra aree diverse di settori operativi.

Art. G35 Assicurazione infortuni
L'Azienda stipulerà -per gli infortuni in occasione di lavoro-polizze assicurative a favore dei lavoratori non protetti dall'assicurazione dell'Inail.
L'assicurazione sarà stipulata almeno per gli stessi massimali Inail.
Le Aziende comunicheranno alle rispettive OO.SS. gli elementi principali di dette polizze.

Art. G36 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
[...]
In caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il responsabile del settore che lo invia alla infermeria del luogo per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è comandato fuori dai locali dell'Azienda, la denuncia viene stesa al più vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze.
[...]

Art. G38 Provvedimenti disciplinari
1) Il lavoratore che si rende responsabile di azioni o di omissioni, in contrasto con i propri doveri ed in violazione alle norme di comportamento, è passibile di provvedimenti disciplinari.
2) I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
e) licenziamenti per giusta causa.
I provvedimenti disciplinari vengono in genere adottati con criterio di gradualità. Qualora, tuttavia il fatto, per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, assuma particolare gravità o sia di rilevante pregiudizio per la disciplina aziendale, l'Azienda potrà adottare provvedimenti disciplinari più gravi senza tenere conto del principio di gradualità,
3) Richiamo verbale: il richiamo verbale verrà comminato per le mancanze lievi.
4) Richiamo scritto, multa o sospensione: essi vengono comminati per le infrazioni disciplinari che non sono di gravità tale da determinare il licenziamento per giusta causa.
5) Non essendo possibile fissare tutte le ipotesi di mancanze che costituiscono infrazioni disciplinari, vengono esemplificate le più comuni e frequenti, in relazione al tipo di lavoro aeroportuale, agli effetti della applicazione dei provvedimenti di cui al punto 4):
a) non osservare l'orario di lavoro;
b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo, non presentarsi al lavoro o ritardarne l'inizio o anticiparne la cessazione o sospenderlo o protrarlo o abbandonare il posto di lavoro;
c) non eseguire il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
d) arrecare danno, per negligenza, anche se lieve, alle macchine, agli impianti o ai materiali o omettere di avvertire tempestivamente il superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) costruire o fare costruire oggetti o comunque fare lavori, in luoghi di pertinenza dell'Azienda, per conto proprio o di terzi con danno per l'Azienda;
[...]
g) commettere atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale ed alla sicurezza delle persone e degli impianti;
h) mancato uso dei mezzi di protezione forniti dall' Azienda;
[...]
6) Licenziamento
In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta gravi infrazioni alla disciplina o che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto in Azienda o che turbi il normale andamento del lavoro;
c) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
d) contravvenzione a divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
e) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni, di macchine o di utensili o di altri oggetti o di documenti dell'Azienda o comunque asportazione di materiale dell'Azienda o danneggiamento volontario del materiale stesso;
[...]
g) grave insubordinazione verso i superiori o comprovato abuso di potere;
h) volontario danneggiamento dei mezzi di protezione;
[...]

Capo VIII - Handlers
Art. H4 Orario di lavoro

Le Parti ritengono che la diversificazione della distribuzione temporale dell'attività lavorativa, attraverso l'introduzione di molteplici regimi di orario, costituisca condizione essenziale per avere maggiori opportunità di raggiungere gli obiettivi di flessibilità connessi alla peculiarità dei servizi di attività aeroportuale, che impongono prestazioni sempre più efficienti e più vicine alle esigenze dell'utenza.
La flessibilità dell'orario di lavoro, realizzata nel rispetto delle esigenze dei lavoratori, costituisce anche lo strumento principale per realizzare una gestione ottimale del processo produttivo in correlazione alla variabilità degli andamenti delle richieste del mercato, consentendo la realizzazione degli obiettivi fondamentali.
In tale contesto viene attribuito un valore particolarmente significativo all'articolazione dell'orario di lavoro attuata attraverso regimi che, mantenendo inalterata la durata complessiva dei tempi di effettuazione dell'attività lavorativa, consentano uno sviluppo delle prestazioni orarie e giornaliere in un arco temporale non superiore ad un anno.

A) Regimi di orario
Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e ad una necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all'orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo. Conseguentemente, saranno posti in essere gli interventi necessari a rendere correttamente e concretamente operativi la pluralità di regimi di lavoro, di cui al paragrafo C) del presente articolo, secondo la procedura contemplata al punto 3 del medesimo paragrafo.

B) Orario di lavoro
7. L'orario di lavoro è fissato dalla direzione. La durata normale dell'orario di lavoro è fissata nella misura settimanale di:
- 37 ore e 30 minuti per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore o nelle 16 ore;
- 38 ore per il restante personale, distribuite su 5 o 6 giorni la settimana; la distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le modalità previste al punto 3, par. C) del presente articolo.
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro potrà essere calcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso.
In ogni caso la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema delle gestioni aeroportuali e dell'assistenza a terra e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio.
8. L'orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due
periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un'ora.
Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione.
9. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito.
10. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica).
11. Premesso che il personale che svolge attività di Handling rientra tra quello di cui alla all'art. 16 , lettera n di cui al D.Lgs 66/03 e successive modificazioni con riferimento alle previsioni del suddetto D.Lgs ed in particolare agli arti 7, 8, 9 e 17, in relazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla contrattazione collettiva si conviene che per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si può derogare, a mente del comma 4 dell'art. 17 del citato Decreto, a quanto disposto dai sopra richiamati articoli.
12. La durata normale dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di 44 ore settimanali.
[...]

C) Articolazione dei regimi di orario
In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni dell'orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a livello locale, le Parti si danno atto della necessità che siano posti in essere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della flessibilità stessa in relazione ai dati di traffico.
In tale ambito, si individuano i seguenti istituti:
1. A fronte dell'esigenza di fornire un adeguato servizio all'utenza, si conviene che il periodo di interruzione della prestazione lavorativa di cui al punto 2 lett. B) del presente articolo, possa essere superato purché lo stesso non sia inferiore alle 2, 5 ore o superiore alle 6 ore.
Negli aeroporti con un traffico passeggeri annui inferiore a due milioni di unità il limite minimo, previsto al precedente capoverso, può essere ridotto fino a 2 ore.
2. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità del ricorso a prestazioni di lavoro in regime di straordinario, viene introdotto l'istituto della flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
A fronte di variazioni di intensità dell'attività lavorativa di carattere congiunturale, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento del normale orario settimanale di lavoro di cui al paragrafo B, punto 1, del presente articolo entro il limite delle 48 ore settimanali.
Per quanto riguarda il lavoro straordinario, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito nel programma di flessibilità.
A fronte delle effettive prestazioni lavorative aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'Azienda, tenuto conto delle esigenze tecnico/organizzative, riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore riduzione, fruibile, se di ammontare sufficiente, anche in giornate intere.
Il mancato godimento delle ore di riduzione darà luogo al pagamento delle ore residue con l'aliquota prevista dall'art. H10 (Lavoro straordinario, festivo e notturno lettere a e b).
[...]
3. Le Parti, consapevoli che L'introduzione di opportuni elementi di flessibilità costituisca fattore rilevante per le Aziende, allo scopo di realizzare situazioni organizzative più efficaci in rapporto all'operatività aeroportuale, ritengono di dover stimolare il raggiungimento di soluzioni di flessibilità della prestazione lavorativa, con riferimento ai punti 1, lett. B) e 1 - 2 lettera C), attraverso la negoziazione di livello locale, volta alla ricerca di soluzioni che contemplino anche eventuali elementi incentivanti.
L'attivazione del tavolo di negoziazione per la definizione delle modalità applicative degli istituti di cui ai punti precedenti potrà avvenire, su istanza delle Aziende interessate, in presenza di specifiche esigenze organizzative.
Al fine di favorire il rinvenimento di soluzioni di comune soddisfazione, viene inoltre istituita ima Commissione nazionale chiamata ad individuare idonee soluzioni, qualora il confronto in sede locale si esaurisca senza aver raggiunto la condivisione. Detta Commissione sarà costituita da Assohandlers, in assistenza dell'Azienda interessata, e dalle Federazioni Nazionali firmatarie del presente CCNL, in assistenza delle rispettive Rappresentanze locali interessate.

Ulteriori Istituti:
4. Articolazione dell'orario di lavoro su più turni giornalieri: in particolare, attuazione di schemi di turnazione, con differente intensificazione delle presenze, in relazione all'andamento della attività giornaliera e/o settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce orarie ad alta intensità di movimento aeromobili, di traffico passeggeri/merci, di attività di assistenza tecnica di linea, ecc.
5. Tempestiva istituzione o modifica di turni per brevi periodi ed a fronte di sopravvenute esigenze operative.
6. Possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze tecniche, organizzative ed operative, di variazione del turno giornaliero assegnato (salvo casi di forza maggiore del lavoratore), nonché di spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale.
In ordine alla disciplina di cui alla presente lettera C), punti 4, 5, e 6 trovano applicazione le procedure di cui all'art. 3, punto 3), dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.
[...]

Art. H5 Modalità applicative mercato del lavoro
In caso di contemporaneo utilizzo degli istituti di cui agli artt. 29 parte generale, (contratto a tempo determinato) e H8, (contratto di somministrazione a tempo determinato), le percentuali ivi indicate non dovranno complessivamente superare ill6%eil21% della forza lavoro a tempo indeterminato rispettivamente negli aeroporti con traffico superiore e inferiore ai (2.000.000) di passeggeri.
Una volta l'anno l'Azienda fornirà alle strutture regionali/territoriali ed aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, le informazioni sull'utilizzo complessivo degli strumenti del mercato del lavoro sopra indicati.
Parimenti le Associazioni datoriali stipulanti forniranno analoga informativa a livello nazionale.

Art. H7 Modalità applicative contratti di somministrazione a tempo determinato
Si conviene che le assunzioni con contratto di somministrazione a tempo determinato per le sole ipotesi di seguito individuate, non possano eccedere, come media su base annua, l'8% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, da calcolarsi su base regionale con riferimento alla singola Azienda:
- lavori di manutenzione straordinaria degli impianti o delle attrezzature;
- copertura di posizioni di lavoro derivanti da disposizioni temporanee e non definitive delle autorità amministrative, o di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate a seguito di modifiche organizzative;
- attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell'impresa;
- adempimenti di attività amministrative o tecnico-procedurale aventi carattere saltuario e/o straordinario.
Negli aeroporti con traffico annuo inferiore a 2 milioni di passeggeri la percentuale di cui sopra viene fissata al 10%.
La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità superiore.
Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello locale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, per motivate esigenze tecnico, produttive o organizzative.
La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello locale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, qualora ricorrano specifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo.
In tutti i casi di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato per esigenze sostitutive è possibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il lavoratore da sostituire ed il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
L'Azienda informerà preventivamente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso alla presente tipologia contrattuale e sulle motivazioni. Ove peraltro ricorrano motivate ragioni di urgenza, tale informazione potrà essere fornita entro i cinque giorni successivi.
Annualmente, con le modalità di cui all'art. 27 parte generale (Mercato del Lavoro), anche per il tramite della Associazione dei datori di lavoro cui aderisce o conferisce mandato, l'Azienda fornirà alla RSU, il numero e motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Inoltre potranno fruire, secondo, la disciplina in essere, del servizio mensa/trasporto, ove esistenti.

Art. H8 Disciplina aggiuntiva per il contratto a tempo determinato / somministrazione
Le Parti convengono che la particolare tipologia del trasporto aereo debba essere ulteriormente enfatizzata al fine di rimarcare che compito precipuo delle Parti è quello di ricercare il giusto equilibrio tra rafforzamento della capacità competitiva delle Aziende e valorizzazione del contributo delle risorse umane, soprattutto in presenza del vasto ventaglio di strumentazione flessibile varato dal Legislatore e accolto nel presente CCNL.
In particolare, le Parti ribadiscono che le costanti fluttuazioni del settore rendono legittima e concretamente attuabile l'adozione di una pluralità di rapporti di lavoro tra i medesimi soggetti contraenti, al fine di coniugare dette fluttuazioni con l'attivazione di un processo di arricchimento delle professionalità che si vengono a realizzare.
In ragione di quanto sopra le Parti convengono che, in caso di una pluralità di rapporti di lavoro a termine/somministrazione che intervengano tra i medesimi soggetti ed abbiano ad oggetto lo svolgimento delle medesime mansioni, a partire dal secondo rapporto di lavoro il periodo di prova si considererà già assolto a seguito del positivo esperimento nell'ambito del primo contratto di lavoro.
[…]

Art. H9 Modalità applicative apprendistato
Il contratto di apprendistato può riguardare operai ed impiegati ed avere ad oggetto ciascuna delle qualifiche inerenti i livelli inquadramentali inferiori al quadro.
Il ricorso al contratto di apprendistato per le figure professionali di Operatore Unico Aeroportuale e di Addetto di Scalo è ammesso previa intesa a livello aziendale con le competenti strutture locali delle OO.SS. stipulanti.
[…]
L'orario di lavoro degli apprendisti si articolerà conformemente a quanto previsto dal presente contratto secondo le normali esigenze organizzative e produttive dell'Azienda.
Il trattamento economico da riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è definito nelle singole parti specifiche avuto riguardo della diversa durata.
[…]

Apprendistato professionalizzante
Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante le Parti convengono che lo stesso potrà avere una durata massima di 60 mesi, in funzione del tipo di qualificazione da conseguire, come espressa dai livelli inquadramentali di seguito indicati:
livelli 2A - 2B durata massima 36 mesi
livelli 3°- 4° - 5° durata massima 60 mesi
livello 6° durata massima 48 mesi
Agli apprendisti si riconoscono gli istituti previsti dal CCNL, in quanto applicabili […]
Nel caso di apprendistato professionalizzante iniziato presso altra Azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due rapporti di lavoro non sia superiore a 12 mesi, la durata del nuovo contatto potrà essere ridotta di un periodo corrispondente, entro il limite del 50% della durata massima definita sulla base di quanto sopra indicato; sarà onere del lavoratore fornire al nuovo datore di lavoro la certificazione delle competenze acquisite.

Formazione
Ferma restando la competenza regionale in materia di regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, ed in attesa che si completi il processo di emanazione di tale normativa, le parti individuano, a titolo esemplificativo, le seguenti aree tematiche sulle quali potrà vertere la predetta formazione:
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (che sarà erogata all'inizio del rapporto) disciplina del rapporto di lavoro organizzazione del lavoro.
La formazione da impartire all'apprendista potrà essere svolta sia in Azienda sia all'esterno della stessa, anche in funzione dalla specifica capacità formativa dell'impresa.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne ed esterne all'Azienda.
Le ore di formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Il numero minimo di ore destinate annualmente alla formazione esterna all'Azienda degli apprendisti è stabilito, in base al titolo di studio ovvero ad attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, nella misura che segue:
a) Scuola dell'obbligo 120 ore
b) Scuola Professionale 100 ore
c) Scuola Media Superiore 80 ore
d) Diploma universitario/Laurea 60 ore
Per i corsi di cui alle lettere b), c) e d), il 50% delle ore di formazione esterna sarà riservato alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.
Le Aziende forniranno annualmente alle RSU delle OO.SS. stipulanti i dati quantitativi sui contratti di apprendistato.

Art. H10 Lavoro straordinario, festivo e notturno
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre la durata giornaliera di lavoro stabilita ai sensi dell'art. H4 (orario di lavoro).
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario.
L'Azienda si impegna ad organizzare l'attività lavorativa in modo da contenere nei limiti del possibile le prestazioni straordinarie.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettive giustificazioni in necessità indifferibili e di durata temporanea.
[…]
È considerato lavoro notturno il periodo di almeno sette ore comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 1, comma 2, lettera d DLgs n. 66/03). Ai soli effetti retributivi è considerato lavoro notturno quello compiuto tra le ore 20.00 e le ore 08.00.
[…]
Nota a verbale
3) Le Parti si danno atto che la normativa di cui sopra non ha superato gli accordi aziendali che prevedono un numero massimo di ore mensili di straordinario.
4) Al personale con funzioni direttive non si applicano le limitazioni in materia di orario di lavoro di cui all'art. 17 comma 5 lettera a) D. Lgs 66/03.

Art. H11 Riposo settimanale
Ciascun lavoratore ha diritto, a termine di legge, ad un giorno di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica.
Per i lavoratori turnisti il giorno di riposo settimanale verrà definito tra le Parti a livello aziendale in relazione agli schemi di turnazione previsti.

Art. H13Ferie
[…]
Non sono ammesse né la rinuncia né la mancata concessione.
[…]
A mente dell'art. 10 del D.Lgs. 66/2003, le giornate di ferie maturate e non godute entro ciascun anno, fermo restando il periodo minimo di due settimane di ferie da godersi nell'anno di maturazione, se maturato, possono essere godute nei 36 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Art. H20 Indennità di turno
Al personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di turni avvicendati (h16 e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di € 0, 26 per ciascuna giornata di presenza.
Nota a verbale
Per le Società SEA, Alisud e Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., l'indennità di cui al presente articolo si intende assorbita nella corrispondente indennità aziendale già in atto.

Art. H21 Indennità di campo
Al personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti misure:
- ove l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano, € 0, 21 giornaliere:
- ove l'aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano, € 0, 26 giornaliere.

Art. H28 Mobilità orizzontale nell'ambito della stessa unità produttiva
La mobilità del personale, basata anche sulla polivalenza delle mansioni, costituisce elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze operative connaturate con le attività aeroportuali anche al fine di realizzare il contenimento dei costi per unità di prodotto ed il miglioramento degli standard di servizio.
Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento e retributivi, determinati dal contenuto professionale della mansione prevalente dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporanei l'Azienda ne fornirà preventiva comunicazione alle strutture sindacali aziendali stipulanti. Queste ultime potranno richiedere, entro 3 giorni, un incontro di approfondimento che dovrà essere effettuato entro i 5 giorni successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica, pertanto, agli spostamenti anche giornalieri di lavoratori all'interno della stessa area di lavoro e/o in aree diverse per attività professionalmente omogenee di durata temporanea, dovute ad esigenze tecniche/operative e/o organizzative.
L'Azienda fornirà mensilmente alle strutture sindacali aziendali le informazioni relative agli spostamenti effettuati fra aree diverse di settori operativi.

Art. H30 Assicurazione infortuni
L'Azienda stipulerà -per gli infortuni in occasione di lavoro-polizze assicurative a favore dei lavoratori non protetti dall'assicurazione dell'Inail.
L'assicurazione sarà stipulata almeno per gli stessi massimali Inail.
Le Aziende comunicheranno alle rispettive OO.SS. gli elementi principali di dette polizze.

Art. H31 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
[…]
In caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il responsabile del settore che lo invia alla infermeria del luogo per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è comandato fuori dai locali dell'Azienda, la denuncia viene stesa al più vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze.
[…]

Art. H35 Provvedimenti disciplinari
1) Il lavoratore che si rende responsabile di azioni o di omissioni, in contrasto con i propri doveri ed in violazione alle norme di comportamento, è passibile di provvedimenti disciplinari.
2) I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
e) licenziamenti per giusta causa.
I provvedimenti disciplinari vengono in genere adottati con criterio di gradualità. Qualora, tuttavia il fatto, per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, assuma particolare gravità o sia di rilevante pregiudizio per la disciplina aziendale, l'Azienda potrà adottare provvedimenti disciplinari più gravi senza tenere conto del principio di gradualità.
3) Richiamo verbale: il richiamo verbale verrà comminato per le mancanze lievi.
4) Richiamo scritto, multa o sospensione: essi vengono comminati per le infrazioni disciplinari che non sono di gravità tale da determinare il licenziamento per giusta causa.
5) Non essendo possibile fissare tutte le ipotesi di mancanze che costituiscono infrazioni disciplinari, vengono esemplificate le più comuni e frequenti, in relazione al tipo di lavoro aeroportuale, agli effetti della applicazione dei provvedimenti di cui al punto 4):
e) non osservare l'orario di lavoro;
f) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo, non presentarsi al lavoro o ritardarne l'inizio o anticiparne la cessazione o sospenderlo o protrarlo o abbandonare il posto di lavoro;
g) non eseguire il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
h) arrecare danno, per negligenza, anche se lieve, alle macchine, agli impianti o ai materiali o omettere di avvertire tempestivamente il superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell'andamento del lavoro;
j) costruire o fare costruire oggetti o comunque fare lavori, in luoghi di pertinenza dell'Azienda, per conto proprio o di terzi con danno per l'Azienda;
[…]
1) commettere atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale ed alla sicurezza delle persone e degli impianti;
m) mancato uso dei mezzi di protezione forniti dall' Azienda;
[…]
6) Licenziamento
In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta gravi infrazioni alla disciplina o che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
g) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto in Azienda o che turbi il normale andamento del lavoro;
h) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
i) contravvenzione a divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
j) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni, di macchine o di utensili o di altri oggetti o di documenti dell'Azienda o comunque asportazione di materiale dell'Azienda o danneggiamento volontario del materiale stesso;
[…]
k) grave insubordinazione verso i superiori o comprovato abuso di potere;
l) volontario danneggiamento dei mezzi di protezione;
[…]

Art. H38 Disciplina dei Diritti sindacali
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Per quanto riguarda l'ambito e l'iniziativa per la costituzione, si fa riferimento al punto 1 dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993.
La RSU sostituisce ad ogni possibile effetto la RSA.
[…]

Agibilità sindacali
[…]
6) Per quanto riguarda le agibilità degli RLS si fa riferimento a quanto concordato nell'art. 11 (Tutela della salute e della sicurezza del lavoro) parte generale.

Capo IX - Catering
Sfera di applicazione

La presente sezione si applica alle imprese associate ad Assocatering o comunque già soggette al CCNL 27 luglio 1999 e successive modificazioni e rinnovi per il personale dipendente dalle aziende che svolgono attività di catering aereo, nell'ambito delle gestioni e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Mercato del lavoro
Articolo C3 Apprendistato

1. La durata del rapporto di apprendistato di cui all’articolo 31 del presente contratto è graduata in relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità:

Categoria di inquadramento Durata in mesi
E
F
G
H
48
36
24
18

2. La contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore.
3. In relazione alla possibilità di svolgere l’apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate alla categoria E, si precisa che gli apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori.
4. I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
[…]
6. L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità:

Titolo di studio

Ore di formazione

Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica e diploma di scuola media e superiore 100
Diploma universitario e diploma di laurea 80

7. La contrattazione integrativa territoriale può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
8.Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Articolo C4 Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[…]
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Articolo C5 Obblighi dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Articolo C7 Retribuzioni degli apprendisti
[…]
3. Per quanto non previsto dalla presente sezione in materia di apprendistato e di formazione professionale valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Articolo C11 Lavoro a tempo determinato
1. Il ricorso al contratto a tempo determinato è consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente contratto, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b) della legge n. 230 del 1962;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione;
2. Restano confermate tutte le ulteriori ipotesi in cui la legge e/o la contrattazione collettiva ammettono il ricorso al lavoro a tempo determinato.

Articolo C12 Contratto di somministrazione a tempo determinato
1. Le parti riconoscono la validità operativa e l'utilità delle norme vigenti in materia si attiveranno per allargarne l'utilizzo attraverso prossima ulteriore contrattazione nazionale.

Articolo C13 Mobilità del personale
1. La mobilità del personale, basata anche sulla polivalenza delle mansioni, costituisce elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze operative connaturate con le attività aeroportuali anche al fine di realizzare il contenimento dei costi per unità di prodotto ed il miglioramento degli standard di servizio.
2. Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento e retributivi, determinati dal contenuto professionale della mansione prevalente dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale avente carattere collettivo e non meramente temporanei l'Azienda ne fornirà preventiva comunicazione alle strutture sindacali aziendali stipulanti. Queste ultime potranno richiedere, entro tre giorni, un incontro di approfondimento che dovrà essere effettuato entro i cinque giorni successivi.
3. La procedura di cui al comma precedente non si applica, pertanto, agli spostamenti anche giornalieri di lavoratori all'interno della stessa area di lavoro e/o in aree diverse per attività professionalmente omogenee di durata temporanea, dovute ad esigenze tecniche/operative e/o organizzative.
4. L'Azienda fornirà mensilmente alle strutture sindacali aziendali le informazioni relative agli spostamenti effettuati fra aree diverse di settori operativi.

Articolo C15 Lavoro delle donne e dei minori
1. Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia

Orario di lavoro
Articolo C16 Orario di lavoro
l. La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.
2. I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dalla presente sezione del contratto collettivo sono fissati solo ai fini contrattuali.
3.Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'articolo 1 del R.D. 15 marzo 1923, n. 692 in relazione all'articolo 3 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e cioè ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Articolo C18 Riduzione di orario turnisti
1. In aggiunta a quanto previsto in tema di orario di lavoro, al personale operante su turni vengono attribuite ulteriori due giornate in ragione d'anno.
2. Tali giornate vengono attribuite in misura proporzionale alla prestazione ordinaria effettivamente svolta nell'anno dal lavoratore e usufruite per giornate intere.
3. La collocazione di tali giornate verrà realizzata avuto riguardo alle complessive necessità connesse alle esigenze tecnico-operative dell'azienda.

Articolo C19 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
1. L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
2. In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l'indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.

Articolo C20 Flessibilità dei regimi di orario
1. In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni dell'orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a livello aziendale, le parti si danno atto della necessità che siano posti in essere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della flessibilità stessa.
2. In tale ambito, si individuano le seguenti norme:
a) Attuazione a fronte di variazioni dell'attività lavorativa di regimi di flessibilità dell'orario normale di lavoro e/o attuazione di schemi di turnazione sulla base delle esigenze tecnico/organizzative, all'interno dei quali sia possibile fornire la prestazione lavorativa anche su 6 o 4 giorni settimanali, entro il limite delle 10 ore giornaliere e delle 48 ore settimanali, fatti salvi casi eccezionali localmente valutati. Per quanto riguarda il lavoro straordinario, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito nel programma di flessibilità. A fronte delle eventuali prestazioni lavorative aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'Azienda, tenuto conto delle esigenze tecnico/organizzative, riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di riduzione, fruibile, se di ammontare sufficiente, anche in giornate intere. Il mancato godimento darà luogo al pagamento delle ore residue con l'aliquota prevista per il lavoro straordinario. La erogazione avverrà nel mese successivo al termine dell'arco temporale preso a riferimento. L'effettuazione dei regimi di orario flessibile non comporterà variazioni della retribuzione mensile, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma di flessibilità. I sopra citati regimi di flessibilità, nell'arco temporale preso a riferimento, troveranno applicazione previe intese in sede aziendale con la RSU, ove costituita, o con le RSA delle OO.SS.LL. stipulanti;
b) Possibilità, per un massimo di 11 volte l'anno, di articolare la durata giornaliera del turno in misura maggiore delle 8 ore, con un massimo di 10 ore, con compensazione nell'arco della durata del ciclo di turnazione e con la corresponsione, per le ore eccedenti le 8, delle maggiorazioni contrattuali per lavoro straordinario;
c) Articolazione dell'orario di lavoro su più turni giornalieri: in particolare, attuazione di schemi di turnazione, con intensificazione delle presenze nelle ore diurne centrali e/o nelle ore notturne, in relazione all'andamento dell'attività giornaliera e/o settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce orarie ad alta intensità di movimento aeromobili, di traffico passeggeri/merci, di attività di assistenza tecnica di linea, ecc.;
d) Tempestiva istituzione o modifica di turni per brevi periodi ed a fronte di sopravvenute esigenze operative.
e) Possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze tecniche, organizzative ed operative, di variazione del turno giornaliero assegnato (salvo casi di forza maggiore del lavoratore), nonché di spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale.

Articolo C21 Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
1. L'orario di lavoro dei fanciulli (minori di età inferiore a sedici armi) che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
2. L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i sedici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
3. I minori di cui ai precedenti commi hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
4. L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quelli di minor durata.
5. L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei diurni, di cui all'articolo C19 comma 2.

Articolo C22 Recuperi
1. È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente sezione del Contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Articolo C23 Lavoro notturno
[…]
2. Dal 1° gennaio 2002 le parti convengono di estendere la fascia oraria del lavoro notturno dalle ore ventitré alle ore sei.

Articolo C24 Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo: si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi del CCNL e della presente sezione a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
2. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali e nel limite di due ore giornaliere.
3. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
4. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
5. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura dello stesso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
6. […]
.Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
7. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al secondo comma le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.
[…]
9. Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
[…]

Articolo C25 Riposo settimanale
1. Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
2. Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Articolo C29 Ferie
[…]
7. Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
[…]
10. Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
[…]

Articolo C31 Sanzioni disciplinari
1. Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
[…]
7. Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto e/o della sezione catering o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
8. Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato all'ordine di elencazione delle mancanze.
9. Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[…]

Articolo C34 Corredo - abiti di servizio
[…]
3. Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[…]

Norme specifiche per l'area quadri
Articolo C35 Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente capo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
[…]

Trattamento economico
Articolo C44 Indennità aeroportuale

1. A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL al personale dipendente in forza viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, una indennità di 1,29 € giornaliera. Data la sua precipua natura, tale indennità non produce alcun effetto sugli altri istituti contrattuali né sul trattamento di fine rapporto.
2. A partire dal 1° Gennaio 2007 l'indennità sarà incrementata di 1 euro giornaliero e pertanto passerà a euro 2, 29 lorde, ferme le modalità di erogazione in atto.

Articolo C49 Mensa aziendale
1. A tutti i lavoratori che ne facciano richiesta, tranne coloro che prestano un orario di lavoro ridotto, viene concesso l'utilizzo della mensa aziendale, ove esista, per la consumazione del pasto giornaliero e verrà trattenuto loro l'importo di 0,77 € per ogni giornata di effettiva presenza.
[…]

Sospensione del rapporto di lavoro
Articolo C50 Malattia

[…]
8. Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
9. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Articolo C52 Infortunio
1. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'Inail il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Articolo C55 Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
2. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Articolo C56 Lavoratori affetti da tubercolosi
1. I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dei lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 l'impresa ha l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da tbc fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
3. Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare assistito, a richiesta da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della Legge 28 febbraio 1953 n. 86.
[…]

Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Articolo C63 Licenziamenti individuali
1. Ai sensi e con i limiti previsti dalle Leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300, 11 maggio 1990, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
a) "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (articolo 2119 del Codice Civile).
b) "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti alla attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa. […]
5. In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento della "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell'articolo C31;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d'inquadramento, ferma restando la norma dell'articolo 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo C31;
j) l'accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da un comportamento oltraggioso;
k) reiterato stato di ubriachezza.
[…]

Procedure di conciliazione ed arbitrato
Articolo C73 Commissione infortunio sul lavoro
1. Le parti condividono la necessità di costituire una Commissione paritetica nazionale al fine di esaminare le problematiche relative al verificarsi di eventi infortunistici.

Capo XI Disposizioni finali
Art. 44 Clausola di esigibilità
Le Parti condividono il fatto che l'equilibrio generale del presente CCNL risiede, come sottolineato dalla seguente clausola di inscindibilità, della possibilità di rendere materia viva il complesso normativo - economico che lo costituisce.
Questo implica che elementi definiti dalla stessa non possano e non debbano essere materia di nuova negoziazione a livello di Azienda e che le eventuali clausole di rinvio pure contenute nel presente testo debbano essere intese come elemento di contestualizzazione e non come alterazione dei costi qui definiti.
A maggior ragione appare necessario garantire che, in particolare le clausole di flessibilità presenti nel corpo normativo, trovino piena esigibilità, costituendo il momento di confronto aziendale non come ostacolo ma come facilitazione in tal senso.
Ove esperiti quindi i momenti di esame a livello locale non si evidenzi una reale esigibilità delle clausole contenute nel presente CCNL, verrà attivato, ad istanza di una delle Parti, un tavolo urgente a livello nazionale che dovrà trovare soluzioni concrete entro 10 giorni dalla sua instaurazione.

Art. 46 Inquadramento
Le Parti istituiscono una Commissione Paritetica composta da un rappresentante per O.S. stipulante ed un rappresentante per Associazione datoriale con l'obiettivo di verificare una possibile convergenza delle figure professionali appartenenti alle diverse realtà della filiera delle attività del Trasporto Aereo in un sistema inquadramentale omogeneo ma che salvaguardi le necessarie specificità. I lavori della commissione verranno presentati alle Parti entro la vigenza del presente contratto.