Roma, lì data del protocollo
Ministero |
Circolare
Titolo: Sicurezza della Navigazione Non di Serie n. 06/2024
Argomento: SAFETY ALERT - Equipaggiamenti marittimi non conformi. MED/2.6 - Sewage system “SWCM 10-400”.
Misure restrittive adottate in accordo all’articolo 28 del d.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239 e ss.mm.ii. “Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE”.
1. Scopo
A. Aggiornare gli stakeholder in merito a definitive misure restrittive, adottate in ambito europeo, rispetto ad un equipaggiamento marittimo non conforme.
B. Intercettare tale prodotto all’interno del territorio nazionale nonché a bordo del naviglio nazionale ed indirizzare le azioni discendenti.
2. Premessa
Si comunica che questa Autorità di vigilanza del mercato (AVM)1 riceve periodiche notifiche – attraverso la piattaforma europea ICSMS2 - in merito alla validazione di restrizioni all’ingresso/circolazione nel mercato interno, di equipaggiamenti marittimi non conformi rispetto alla normativa di settore3 applicabile.
3. Considerazioni
Tali misure - proporzionate alla pericolosità identificata - sono, preliminarmente, adottate per garantire la sicurezza degli utilizzatori finali nell’ambito del mercato dello Stato in cui opera l’AVM che ha avviato l’investigazione; esse, ove non impugnate dall’AVM di un altro Stato Membro, sono da ritenersi - a mente della norma preambolo - giustificate ed applicabili su tutto il territorio europeo.
4. Disposizioni
Ciò posto, in ottemperanza all’articolo 28, comma 8 del d.P.R. 239/2017 e ss.mm.ii., questa Autorità di vigilanza estende al territorio nazionale la misura restrittiva del divieto di commercializzazione dell’equipaggiamento marittimo indicato in allegato 1, inizialmente adottata dall’AVM tedesca.
I destinatari della presente Circolare riferiscano a questa Autorità di vigilanza - con la massima, cortese, sollecitudine - circostanziate informazioni in caso di rinvenimento degli equipaggiamenti marittimi in discorso a bordo di navi nazionali; così da consentire una efficace regia delle azioni da adottarsi nei confronti dei Soggetti a vario titolo coinvolti (es. armatore, società di gestione ai fini ISM).
La presente Circolare è indirizzata anche all’Agenzia Accise, Dogane Monopoli di Stato per le discendenti azioni di competenza.
5. Conclusioni
Scenari particolari relativi all’applicazione della presente Circolare, siano resi noti a questo Comando generale - via PEC4- attraverso il competente Servizio di Coordinamento FSC anticipandone i contenuti - ove ritenuto opportuno - all’e- mail funzionale di questo Reparto in P.d.C.
IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO
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1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto (cfr. articolo 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. 239/2017 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2014/90/UE).
2 The Internet-supported information and Communication System for the pan-European Market Surveillance.
3 Direttiva 2014/90/UE del Parlamento e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.
4
Elenco Indirizzi …omissis…
Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione”, “Non di serie” n. 06/2024 Allegato 1
AVM1 |
Item |
Fabbricante |
Identificazione del prodotto |
Natura della non conformità |
Rischio associato (valutazioni della AVM che ha completato l’investigazione) |
Misura adottata e da considerare estesa al territorio nazionale |
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Tipo prodotto |
Certificato |
Modello |
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Bundesamt fur Seeschifffahrt und Hydrographie - BSH (Federal Maritime And Hydrographic Agency) Germania |
MED/ 2.6 |
“Dongtai City Dongfang Marine Fitting Co., Ltd.” (Cina) |
Sistema di trattamento acque reflue |
Certificato di esame CE del tipo Modulo B n. MEDB00000VC e MEDB00000VC_1 ---------- Certificato di garanzia della produzione Modulo D n. MEDD00000SS |
Da SWCM-10 a SWCM-400 |
1. L'impianto è stato consegnato in condizioni inutilizzabili. |
Rischio elevato (H - High risk (class 3). |
Distruzione del prodotto. Divieto di vendita. |
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1 Autorità di vigilanza del mercato che ha adottato, originariamente, la misura restrittiva