Tipologia: CCNL
Data firma: 20 marzo 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2026
Parti: Professione in Famiglia, Casabase e Confsal, Fials
Settori: Servizi, Ausilio familiare
Fonte: cnel.it
Sommario:
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Preambolo |
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Art. 13 - Recesso anticipato del contratto di collaborazione |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dei servizi di ausilio familiare
Il giorno 20 marzo 2024, tra in rappresentanza delle famiglie e delle imprese committenti Professione in Famiglia […]. Professione in Famiglia rappresenta famiglie e imprese datori di lavoro e ospitanti e, per espressa delega, le seguenti associazioni: Fipac (Federazione Italiana Pensionati del Commercio); Anfi (Associazione Nazionale Famiglie Italiane); Aiass (Associazione Italiana Amministratori di Sostegno Solidale), Casabase - Associazione di persone datori di lavoro domestico […] e in rappresentanza dei lavoratori, dei collaboratori e degli ospitati Confsal (Confederazione Sindacale Autonoma Lavoratori) […], Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) […]
Il presente CCNL è stato sottoscritto con il contributo socio-professionale di: Roma au pair in&out - Associazione che opera nel settore degli scambi culturali giovanili, Assomensana - Associazione nazionale di neuropsicologi, Migrazioni – Associazione di promozione dell’integrazione e di multiculturalità.
Preambolo
Considerato che:
a. stante l’evoluzione della società italiana, il fenomeno delle diverse forme di ausilio familiare necessita di una migliore regolamentazione contrattuale e legislativa;
b. il fabbisogno di assistenza domiciliare non sanitaria alla persona comporta specifiche competenze professionali, sia nella predisposizione di piani assistenziali personalizzati che nella concretizzazione dei medesimi;
c. l’assistenza di ausilio familiare è caratterizzata da esigenze familiari mutevoli, urgenti e non programmabili, il che comporta una organizzazione del servizio particolarmente flessibile è contraddistinto dalla permanente collaborazione informativa e formativa di tutti i soggetti coinvolti;
d. tali competenze comportano necessariamente specifici percorsi formativi per l’approccio di ausilio a minori o a soggetti non autosufficienti;
e. il calo della natalità e l’insufficiente presenza di asili nido e scuole materne hanno generato forme ausiliarie di supporto ai genitori per la cura educativa dei minori per le quali necessitano specifiche competenze professionali;
f. sì evidenzia sempre maggiormente la necessità di forme di conciliazione famiglia-lavoro con servizi che offrano all'utenza la possibilità di modulare la quantità temporale di servizi a seconda delle esigenze familiari concordandole direttamente con il fornitore;
g. la presenza dì estranei nell’ambito domestico suggerisce adeguate verifiche reputazionali;
h. il mercato del lavoro domestico ha subito una radicale trasformazione verso l’assistenza alla persona e un forte ridimensionamento dei servizi verso la casa;
i. viste le peculiarità del lavoro di ausilio familiare in convivenza, lo stesso coinvolge significativamente flussi migratori di personale straniero, limitate nell’accesso al lavoro per lavoratori extracomunitari;
j. l’osservatorio statistico dell’Inps sul lavoro domestico denuncia un progressivo invecchiamento delle assistenti familiari, pregiudicando per il futuro l’offerta di lavoro;
k. tutti gli osservatori demografici prevedono la crescita della quarta età e conseguentemente anche dei fenomeni connessi alla non autosufficienza;
l. l’intervento dello Stato nella tutela sanitaria e assistenziale dei cittadini italiani subisce progressivamente un arretramento significativo determinando il sovraccarico di responsabilità e di costi in capo alle famiglie;
m. le limitate politiche di sostegno fiscale dello Stato hanno incrementato significativamente il ricorso al lavoro irregolare e il proliferare di forme illecite di intermediazione e di somministrazione;
n. la ricerca delle famiglie è sempre più orientata verso imprese specializzate che garantiscano servizi affidabili di ausilio;
o. una politica attenta verso il settore non può che: migliorare le condizioni dei cittadini e delle loro famiglie, permettere una maggiore tutela per gli operatori del settore, contrastare il fenomeno di totale irregolarità e clandestinità e riconoscere adeguata dignità ad un lavoro ancora ricondotto culturalmente alla servitù,
p. la stipula del presente CCNL ha visto coinvolte associazioni nazionali rappresentative delle peculiarità sociali, delle professioni, delle origini etniche, della disabilità e della non autosufficienza.
Per tali considerazioni, le Parti sociali che sottoscrivono il presente CCNL, intendono fornire il proprio contributo regolamentando in unico testo i rapporti di lavoro destinati all’ ausilio familiare, distinguendo le differenti fattispecie dei rapporti ma riconducendoli in sintesi comune, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
Le Parti considerano infine la necessità di regolamentare i contratti alla pari, pur consapevoli che non sono riconducibili alla fattispecie di lavoro ma semplicemente di scambio tra l’ospitante e l'ospitato. Ciò nonostante, viste le peculiarità previste dalla normativa vigente tendente a regolare le modalità di ospitalità, regimi di orario, tutela assicurativa e forme economiche rimborsuali, si ritiene utile fornire modalità più esplicite di regolamentazione del contratto onde evitare il possibile fraintendimento verso forme surrettizie di lavoro domestico.
Premesso che:
a) Il Decreto Legislativo n. 81 del 15.6.2015, art.2, comma 1 definisce che, “a far data dal 1 ° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro...".
b) Al comma 2 del medesimo D.lgs. si precisa che quanto previsto al comma 1 non trova applicazione con riferimento "alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore...”.
c) In data 28 novembre 2016 è stato sottoscritto tra Professione in Famiglia, Unai e Uil Fpl, specifico accordo sindacale nazionale che ha regolamentato le forme di collaborazione coordinata e continuativa in ambito ai servizi familiari integrativi e sostitutivi e definito conseguentemente un nuovo profilo professionale chiamato "Operatore d’Aiuto". In data 9 gennaio 2020 è stato sottoscritto il CCNL Servizi di ausilio familiare tra Professione in Famiglia, Casabase, Domus, Uil Fpl e Domus Tagesmutter che ha annullato e sostituito l’accordo precedente.
d) I suddetti accordi vengono annullati e sostituiti consensualmente dal presente CCNL, pur mantenendo integrale la sua validità per i contratti sottoscritti fino all’entrata in vigore delta nuova normativa.
e) Il seguente CCNL intende regolamentare il rapporto di cococo anche per la figura professionale di Tagesmutter, che rappresenta un servizio che consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato, il quale professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale, fornisce educazione e cura ad uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari, nella fascia di età 0-14;
f) La Legge 4/2013 ha riconosciuto la figura professionale della Tagesmutter-Domus e alcune Regioni ne hanno definito il profilo professionale.
g) In data 17 luglio 2018 è stato sottoscritto tra l'Associazione nazionale Domus, ('Associazione Professionale Tagesmutter Domus e la Felsa Cisl Nazionale un Accordo Quadro che ha regolamentato le forme di collaborazione coordinata e continuativa per i servizi offerti dalle Tagesmutter collegate ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale; il suddetto accordo viene superato e sostituito consensualmente dal presente CCNL, pur mantenendo integrale la sua validità per i contratti sottoscritti fino all'entrata in vigore della nuova normativa. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere.
h) La Legge 18 maggio 1973, n. 304 prevede la regolamentazione contrattuale dei rapporti alla pari. Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a famiglie, in contropartita di alcune prestazioni domestiche e particolarmente di cura infantile, di giovani stranieri venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed eventualmente, professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno. Esso dovrà essere regolato da apposito contratto tra le parti.
i) Professione in Famiglia è una associazione nazionale di categoria che riceve il mandato di rappresentanza dai nuclei familiari datori di lavoro domestico, imprese che forniscono servizi privati di assistenza domiciliare assumendo la forma di committenti nel rapporto di lavoro e i Procuratori d’aiuto.
j) Casa Base è una associazione di categoria nazionale in rappresentanza di datori di lavoro domestico.
k) Confsal è confederazione autonoma nazionale di sindacati
l) Fials-Confsal è federazione sindacale nazionale per i lavoratori del settore autonomie locali e sanità.
m) I collaboratori operano in regime di autonomia tecnica e metodologica presso il domicilio del richiedente, ovvero presso le strutture in cui quest'ultimo è ricoverato temporaneamente, come richiesto dalle modalità con cui sono rese le prestazioni.
n) I collaboratori sono etero-coordinati dalia committenza e si organizzano nel tempo e nello spazio in piena autonomia, nei limiti previsti dai piani di ausilio predefiniti con l'utenza;
o) Ai collaboratori è data la facoltà di non accettare i singoli incarichi proposti dal committente e non hanno vincoli di esclusività con esso;
p) Considerando il lavoro di ausilio familiare comune nelle finalità e differente nelle modalità di esecuzione e nel rapporto instaurato, forme mutualistiche bilaterali del presente CCNL saranno destinate all’insieme dei soggetti rappresentati, ivi compresi i datori di lavoro e le famiglie utenti.
q) Al fine dell'esplicito riconoscimento ed efficacia contrattuale, le imprese e i datori di lavoro domestici riporteranno nel contratto di assunzione/collaborazione gli estremi riconducibili al presente CCNL.
r) Il presente contratto non intende sostituirsi a Coni che abbiano precedentemente regolamentato le cococo per le imprese fornitrici di servizi privati di assistenza domiciliare. Sarà quindi auspicabile che le imprese riportino correttamente gli estremi del presente contratto negli Statuti e Regolamenti aziendali.
s) Ai collaboratori soci di cooperativa si applica la legge 142 del 2001 (rapporto mutualistico e prestazione lavorativa dei soci di cooperativa) per perseguire lo scopo mutualistico della prestazione lavorativa con le modalità oggetto del presente accordo, che formeranno parte integrante del Regolamento delle cooperative aderenti.
t) Ai collaboratori che intendono chiedere l'adesione come soci della cooperativa, con le modalità sopra descritte, saranno date le opportune informazioni per consentire una scelta e una adesione consapevole.
u) Per espressa volontà delle Parti e per le norme vigenti in materia, è fatto divieto il pagamento delle prestazioni attraverso voucher.
Per quanto riportato nelle considerazioni e nella premessa, facenti parte integrale del presente contratto, le Parti concordano:
Struttura contrattuale
La struttura del presente contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito CCNL) è costituita dal Preambolo, dalla Premessa, di quattro Capitoli e dagli articoli ad essi riconducibili;
Capitolo 1 - Parte generale: sono gli articoli riconduci Dili all’insieme dei rapporti regolamentati.
Capitolo 2 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (di seguito cococo): sono gli articoli riconducibili ai rapporti instaurati con le modalità di cococo tra committenti e collaboratori.
Capitolo 3 - Rapporti domestici subordinati: sono gli articoli riconducibili ai rapporti instaurati per il lavoro domestico destinato alla cura della persona in regime subordinato.
Capitolo 4 - Contratti alla pari: sono gli articoli riconducibili alla legge 18 maggio 1973, n. 304 tra ospitante e ospitato.
Legenda terminologica:
- CCNL: acronimo di contratto collettivo nazionale di lavoro
- Le Parti: sono Le associazioni firmatarie del presente contratto
- Lavorator*- Collaborator*: termine per uniformare i prestatori d’opera senza distinzione di genere - Attori: temine usato per definire i datori di lavoro/committenti e i lavorator*/collaborator*
- Ebinaf: acronimo di Ente Bilaterale Nazionale Ausilio Familiare
- Oda; Operatore d’Aiuto
- TGM: Operatore di servizi all’infanzia domiciliare - Tagesmutter
- Committente: è il termine con cui viene definita l’impresa che instaura il contratto di cococo
- Collaboratore: è il termine con cui viene definito il lavorator* in cococo
- Cococo: è l’acronimo di collaborazione coordinata e continuativa
- Famiglia ospitante: è la famiglia che ospita alla pari l’ospitat*
- Ospitar*: è la persona ospitata alla pari senza distinzione di genere
- SPAD è l’acronimo di Servizi privati di assistenza domiciare
- PDA è l’acronimo di Procuratore d'aiuto
Capitolo 1 - Parte Generale
Art. 1 - Ambito di applicazione e validità
1. Il presente CCNL si applica in ambito nazionale ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e in regime di occasionalità autonoma, regolati dal Decreto Legislativo n. 81 del 15.6.2015 art. 2 co. 2 lettera a) e stipulati da imprese che forniscono servizi privati di assistenza domiciliare, ai contratti subordinati di lavoro domestico destinati all'ausilio della persona e ai contratti alla pari riconducibili alla Legge 18 maggio 1973, n. 304.
2. il presente CCNL annulla e sostituisce gli accordi sindacali che hanno regolamentato le collaborazioni coordinate e continuative in ambito ai servizi familiari integrativi e sostitutivi sottoscritto tra Professione in Famiglia, Unai e Sul del 7 aprile 2016, tra Professione in Famiglia, Unai e Uil Fpl del 28 novembre 2016 e dal CCNL Servizi di ausilio familiare del 9 gennaio 2020.
3. I lavorator* coinvolti possono essere di nazionalità italiana e straniera o apolide e con età superiore ai 17 anni.
4. Le norme sottoscritte dal presente CCNL sono considerate inscindibili tra esse. La mancata osservanza, anche parziale, delle stesse determina l'inapplicabilità dell'intero CCNL.
5. Qualora dovessero prodursi normative di legge che incidano sull’attuale CCNL, le parti si impegnano ad incontrarsi per ricercare le forme di adeguamento e di armonizzazione.
6. il Capitolo 3, destinato ai rapporti di lavoro domestici subordinati, potrà essere adottato dalle agenzie di lavoro in somministrazione qualora il cliente ne richieda l'applicazione. Particolari condizioni potranno essere concordate con associazioni di rappresentanza delle agenzie in merito ai diritti particolari dei lavoratori somministrati.
Art. 2 - Durata del rapporto
1. Vista la peculiarità settoriale determinata dalla straordinarietà, urgenza e non programmabilità del lavoro di ausilio e assistenza alta persona, la durata del rapporto di lavoro subordinato o in cococo sarà definito tra le parti all’atto dell’assunzione.
2. Il rapporto occasionale autonomo non potrà superare quanto previsto dalla normativa di legge in materia.
3. Analoga durata temporale sarà definita tra le parti per il contratto alla pari, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
Art. 3 - Diritti di informazione
1. Stante le peculiarità di estrema frammentazione dei rapporti di lavoro, le Parti concordano di costituire un osservatorio nazionale paritetico che monitori periodicamente i dati statistici del settore, delle normative di legge e della regolare applicazione contrattuale.
2. Il lavoro svolto dall'osservatorio sarà reso pubblico attraverso le forme più idonee, stabilite tra le Parti.
Art. 6 - Prestazione del lavoro a distanza
1. Il servizio di assistenza dei lavorator* può essere svolto anche a distanza. Esso può concretizzarsi per i casi in cui il servizio non possa realizzarsi, anche parzialmente, in presenza,
2. Nel caso di lavoro subordinato, la strumentazione tecnica sarà messa a disposizione dal datore di lavoro.
3. Nel caso di rapporto in cococo la strumentazione tecnica potrà essere fornita direttamente dal cliente all'Oda ovvero messa a disposizione dal committente al cliente.
4. Qualora la strumentazione fosse di proprietà del lavorator*, gli verrà riconosciuta una maggiorazione del 15% sul valore orario effettuato.
5. La strumentazione tecnica sarà esclusivamente finalizzata all'assistenza e non potrà essere usata per il controllo del lavorator*
6. Sarà cura del lavorator* utilizzare con responsabilità la strumentazione consegnata. In caso di danneggiamento o perdita della strumentazione sarà attribuita una penale comparabile ai costi di riparazioni o sostituzione. L'usura del materiale non è attribuibile al lavorator*.
7. La quantità delle ore prestate per il lavoro a distanza saranno definite preliminarmente da atto scritto tra il cliente e l'operator*
8. La commisurazione del compenso sarà definita sulla base dell'orario effettuato.
9. La prestazione di lavoro a distanza non potrà superare le 2 ore al giorno.
Art. 9 - Interpretazione autentica del CCNL
1. Al fine di contenere le possibili liti tra gli attori, le Parti costituiscono la Commissione Paritetica Nazionale per l’interpretazione autentica del CCNL, condizione preliminare ad ogni controversia che diventa motivo di improcedibilità in ambito giudiziario.
2. Le Parti predisporranno apposito Regolamento a cui gli attori dovranno attenersi qualora ne facessero ricorso.
3. L’inoltro dei quesiti dovrà essere presentato tramite un firmatario del presente CCNL.
Art. 10 - Coperture assicurative
1. Oltre a quanto disposto dalla legislazione vigente in riferimento agli aspetti previdenziali e assistenziali, le imprese sono obbligate a stipulare apposita polizza assicurativa che risponda verso danni arrecati a terzi dai propri collaborator*.
2. Le Parti si impegnano, attraverso l'ente bilaterale, a ricercare adeguate convenzioni assicurative che tutelino i rischi connessi al lavoro di assistenza di ausilio e di ospitalità non coperti dalle normative di legge vigenti.
Art. 13 - Maternità e gravidanza
1. Vengono applicate le norme di legge vigenti.
2. Particolari condizioni vengono riportate nei rispettivi Capitoli.
Art. 14 - Diritto al pasto
1. Tutti i lavorator* e ospitat*, rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL hanno diritto al regolare consumo dei pasti quotidiani, intesi come: prima colazione, pranzo e cena.
2. Le modalità di consumo (orari e qualità del cibo) saranno concordati tra le parti e dovranno permettere un tempo congruo di almeno 1 ora e qualità dignitosa alle esigenze alimentari.
3. Il diritto ai pasti (pranzo o cena) decorrono qualora vengano superate le 6 ore dì lavoro consecutive.
4. Il diritto alla colazione decorre qualora il lavorator* abbia svolto lavoro notturno.
5. Il diritto alla colazione, pranzo e cena spetta in condizione di convivenza od ospitalità.
6. Qualora le condizioni rendessero oggettivamente impossibile il consumo dei pasti, i lavorator*/ospitat* avranno il diritto ad una indennità giornaliera pari a 2,00 euro per la colazione, 4,00 euro per il pranzo e 4,00 euro per la cena. Detta indennità sarà remunerata come elemento distinto della retribuzione e non inciderà sul salario indiretto o differito previsto. Detta indennità potrà essere remunerata dalle imprese anche attraverso Buoni pasto.
Art. 15 - Ente bilaterale
1. Le Parti, considerando le attività di ausilio familiare interconnesse tra le varie forme di rapporto di lavoro; istituiscono l'Ente Bilaterale Nazionale dì Ausilio Familiare (di seguito Ebinaf).
2. Per espressa volontà delle Parti firmatarie, l'ente sarà costituito da Professione in Famiglia e da Fials-Confsal.
Casabase conferisce totale delega a Professione in Famiglia per rappresentarla nella fase costituente e negli organismi.
3. Le prestazioni dell'Ebinaf saranno orientate all'assistenza sanitaria integrativa, alla formazione professionale, allo sviluppo occupazionale, alla corretta applicazione del Ceni, alle forme di sostegno per i lavoratori stranieri, altre forme coerenti con il presente CCNL.
4. Tale Ente dovrà orientare le proprie prestazioni e servizi ad entrambi i soggetti utilizzatori del presente accordo.
5. L'Ente dovrà prevedere specifico atto costitutivo, statuto e regolamento predisposto dalle parti sociali.
6. L'Ente non ha finalità lucrative.
7. La governance dell'Ente dovrà garantire la pariteticità delle parti stipulanti.
8. Il funzionamento e le prestazioni dell'ente saranno garantiti attraverso il versamento delle quote di adesione a carico dei datori di lavoro e dei lavorator* in forma paritetica.
9. Possono aderire all'Ebinaf anche le famiglie non datori di lavoro in forma volontaria,
10. Le entità e la riscossione delle quote sono definite dall'art. 17.
11. Per espressa volontà delle Parti, l'1% del margine operativo netto annuo del bilancio dell'ente bilaterale verrà destinato a finalità sociali di cura e prevenzione della disabilità e della non autosufficienza.
Art. 19 - Tutela contro le molestie, le violenze e i maltrattamenti
1. Qualora un lavoratolo un ospitat* subisse molestie, violenze o maltrattamenti in costanza di rapporto di lavoro, o ad esso ricondotto, ovvero mentre svolge servizio presso l'utente o in regime di ospitalità ha il diritto di recedere dal contratto per giusta causa senza preavviso.
2. Analogo recesso nei confronti del lavorator* se dette condizioni venissero riscontrate verso il datore di lavoro o il cliente assistito.
3. Quanto sopra riportato non esclude il diritto al ricorso legale individuale della parte offesa.
4. Qualora il lavorator* venisse a conoscenza di maltrattamenti e violenze nel contesto domestico in cui opera, sarà tenuto a segnalarlo alle autorità preposte. A tale scopo verrà debitamente informato sulle forme di prevenzione attraverso il sito web dell’ente bilaterale e durante i corsi formativi a cui parteciperà.
Dichiarazione delle parti sociali
Le Parti, fermo restando il diritto individuale alla difesa, qualora in possesso di comprovati indizi riconducibili a comportamenti e ad atti di violenza, molestia e maltrattamento verso la persona, rinunceranno ad assumere l'incarico difensivo e valuteranno la possibilità di costituirsi parte civile.
Art. 21 - Prevenzione alla sindrome Burnout
1. La sindrome di Burnout è l'esito patologico di un processo stressogeno prolungato che interessa, in varia misura, diversi operatori e professionisti che sono impegnati quotidianamente e ripetutamente in attività che implicano le relazioni interpersonali. In particolare, si manifesta in persone impegnate nelle relazioni socio-educative, particolarmente motivate e determinate nello svolgimento del proprio lavoro. Ciò determina una caparbietà nel continuare le attività di assistenza anche dopo aver superato i livelli di allerta di uno stress prolungato, inducendo l’emergere della sindrome del Burnout, che si caratterizza per la comparsa di tre dimensioni negative: esaurimento emotivo, col venir meno dell’empatia e della propensione nel mettersi nei panni degli altri (assistiti in primis); derealizzazione, caratterizzato dal ridotto investimento sul proprio lavoro e sulle prospettive di carriera, orizzontale o verticale; depersonalizzazione, che si manifesta con la difficoltà di percepirsi come individuo portatore di bisogni e di emozioni. La sindrome del Burnout si sviluppa in sette fasi, le prime delle quali sono impercettibili dal soggetto e ciò comporta che il momento in cui emerge ormai la sindrome è già consolidata. L'esito di tale percorso può essere, nel peggiore dei casi, il suicidio con, possibile omicidio-suicidio nei confronti dell’assistito.
Al fine di prevenire tale sindrome i datori di lavoro dovranno predisporre tutte te modalità utili per contenere lo stress e permettere ai lavoratori le fasi di recupero psico-fisico o le cure necessarie. A titolo esemplificativo:
a. Evitare l’eccessivo prolungamento dei servizi in convivenza per singola persona;
b. Promuovere momenti di socializzazione;
c. Contattare periodicamente l’operatore sulle condizioni personali;
d. Prevedere periodi di permesso programmati;
e. Introdurre strumenti di riconoscimento sociale del lavoro svolto.
3. L’Ebinaf dovrà predisporre adeguate informazioni sulle modalità di prevenzione della sindrome nella fase di formazione professionale.
Art. 22 - Contrattazione integrativa
1- In considerazione di particolari e giustificate condizioni regionali o territoriali, le Parti si impegnano a definire norme integrative al presente accordo.
2- Gli accordi potranno avere valenza territoriale ovvero interaziendale o di consorzio di imprese.
3- Detti accordi saranno definiti in sede nazionale.
Art. 24 - Diritti sindacali
1. Ai lavorator* assunti in forma subordinata o attraverso cococo è riconosciuto il diritto di adesione sindacale.
[…]
4. I lavorator* hanno il diritto di riunirsi in assemblea territoriale in orari che non pregiudichino il normale svolgimento del lavoro, dandone preventivamente informazione al datore di lavoro con almeno otto giorni di preavviso. Per quanto possibile, i datori di lavoro ricercheranno le soluzioni organizzative per garantire la partecipazione dei lavorator* all'assemblea.
5. I lavorator* a cui viene applicato il presente CCNL hanno diritto ad eleggere una propria rappresentanza sindacale in ambito provinciale, regionale e nazionale. Le modalità di elezione saranno definite dalle organizzazioni sindacali e l'esito elettorale comunicato a Professione in Famiglia.
6. I lavorator* hanno il diritto di due ore annue per approfondire le norme contrattuali e di legge giuslavoristica. Dette ore saranno gestite da Fials e rientranti nella normativa sulla formazione.
Capitolo 2 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Art. 6 - Lavoro autonomo occasionale
1. Stante la peculiarità della prestazione autonoma occasionale prevista dalle norme vigenti e le oggettive possibili situazioni di urgenza e straordinarietà riscontrabili nel servizio di ausilio familiare attraverso la figura dell'operatore d'aiuto, le Parti si impegnano ad approfondire con le istituzioni preposte le causali che rendano applicabile detto istituto.
2. Qualora si rendesse esplicito l'accesso alla forma richiamata, le parti si incontreranno per definirne la regolamentazione contrattuale.
Art. 10 - Regime di convivenza Oda
1. La prestazione lavorativa di Oda può essere erogata anche in regime di convivenza presso l'abitazione dell'assistito.
[…]
3. L'orario di lavoro giornaliero in caso di convivenza è pari ad un massimo di 10 ore.
4. Il regime di convivenza può essere concordato anche con orario inferiore alle 10 ore giornaliere (part time orizzontale).
5. Le ore giornaliere inferiori alle 10 previste, dovranno essere concordate con precisione nell'arco della giornata e dovranno garantire comunque il diritto al vitto giornaliero.
6. Qualora le ore giornaliere fossero inferiori a 5, i giorni lavorabili nella settimana saranno 6.
[…]
11. Sia nel caso di part time verticale che part time week end restano invariati i diritti di vitto e alloggio per l' Oda.
12. Il collaboratore avrà diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive giornaliere.
13. Il collaboratore avrà il diritto al riposo settimanale pari a una intera giornata e di mezza giornata da concordarsi con il cliente e dandone comunicazione congiunta al committente.
14. Detta prestazione dovrà comportare uno specifico accordo scritto con il cliente del committente ove siano precisate le condizioni dignitose di vitto e alloggio dell'operatore.
15. L'assenza di tali condizioni non vincola l'operatore alla prestazione.
16. In assenza di condizioni concordate sul vitto, l'operatore avrà il diritto di sospendere il servizio per il consumo della colazione, del pranzo e della cena pari a 3 ore giornaliere da concordarsi con il cliente e potrà richiedere il rimborso del vitto fino ad un massimo giornaliero di € 10,00 ovvero ricevere buoni pasto dal committente di pari entità.
17. La presenza del collaboratore nell'abitazione dell'assistito, fuori dall'orario stabilito, dovrà essere rispettosa della buona creanza e dell'igiene personale.
Art. 11 - Norme particolari per prestazioni multiple Oda
1. Qualora la prestazione dei collaborator* Oda venga fornita a più soggetti e in luoghi di lavoro diversi, riconducibili ad unico contratto di servizio, verrà considerata "prestazione multipla" e maggiorato del 15%.
2. Il regime orario della prestazione multipla, comprensiva del tempo di spostamento, è commisurato alle 8 ore giornaliere e alle 40 ore settimanali e il compenso verrà riconosciuto con il valore orario.
3. All'Oda che svolge la prestazione multipla verrà riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto nel caso in cui gli spostamenti comportino un raggio superiore ad 2 km.
4. Qualora la prestazione multipla superi le 6 ore di lavoro giornaliero è riconosciuta all'Oda il rimborso di un pasto pari a € 3,00 giornaliero.
Art. 14 - Riposo psicofisico
1. Ogni singolo collaborator* ha diritto ad un adeguato periodo di riposo psico-fisico. Esso si realizza durante l'arco della giornata con la garanzia di un minimo di 11 ore consecutive di riposo, della settimana con almeno 1 giornata e dell'anno con 28 giorni di calendario.
2. Il riposo annuo di 28 giorni di calendario sarà concordato con il committente con almeno 3 mesi di anticipo dal periodo di riposo.
3. La maturazione del riposo annuo avviene sulla base dei 12 mesi di collaborazione precedentemente contrattualizzati o in regime di proroga (28 giorni : 12 mesi x i mesi contrattualizzati). Il mese è considerato tale se superati 15 giorni contrattualizzati.
Art. 15 - Sospensione dall'incarico
1. Il contratto di collaborazione può essere sospeso in determinate condizioni.
2. Il periodo di sospensione interrompe il servizio in essere. Sarà cura del committente predisporre le conseguenti sostituzioni.
3. La sospensione si intende quale diritto del collaborator* a non essere coinvolto in proposte di incarico da parte del committente nel periodo interessato.
4. Il periodo di sospensione, non interrompe gli istituti contrattuali legati alla durata del rapporto né quelli previsti dalla legge.
5. Il collaborator* dovrà consegnare adeguata documentazione al committente per giustificare il periodo di sospensione.
6. Le condizioni che fanno decorrere la sospensione sono:
a) Infortunio fino a guarigione clinica;
b) Malattia per un periodo non superiore a 6 mesi,
c) Maternità per il periodo obbligatorio e facoltativo in caso di rischio per la gravidanza fino al compimento di 1 anno del nascituro;
d) Congedo matrimoniale di 15 giorni,
e) Paternità per un periodo di 3 mesi anche non consecutivi;
f) Decesso di familiari fino al secondo grado per un periodo massimo di 1 mese;
g) Riposo psico-fìsico;
h) Permessi sindacali;
i) Altre forme di sospensione concordate tra committente e collaboratore.
Art. 16 - Forme assicurative e sicurezza sul lavoro
1. Il collaborator* beneficia delle tutele previdenziali e assistenziali definite dalle leggi in vigore. Il committente si renderà obbligato al corretto pagamento delle medesime.
2. Il committente è obbligato alla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa a tutela dei danni subiti dal collaborator* e non coperti dalle prestazioni obbligatorie dì cui al punto precedente e per danni arrecati a terzi nell'esercizio dei servizi,
3. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge in riferimento alla sicurezza sul lavoro e sulla salvaguardia della salute, il committente garantirà adeguate informazioni al collaborator* sui generici rischi infortunistici che potrebbero accadere nei luoghi di lavoro in cui prestano servizio. Per i collaborator* che abbiano superato i 12 mesi di collaborazione, il committente garantirà una visita medica gratuita per verificare lo stato di salute dei medesimi.
4. Compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, al fine di prevenire la Sindrome di Burnout, committente dovrà ricercare tutte le forme atte a contenere lo stress da prestazione del collaborator*.
Art. 19 - Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione per le TGM
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, la cui esecuzione rimane sospesa senza diritto al corrispettivo, per un perìodo pari a quello della sospensione e comunque non superiore a 180 giorni. Restano intesi gli obblighi della collaboratrice di riferire immediatamente dell'infortunio occorsole e di documentare con apposito certificato lo stato di malattia.
2. In caso di maternità il periodo di sospensione è compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva del parto, fino ad un periodo massimo di 180 giorni.
3. Ai sensi del decreto legislativo n. 80/2017, attuativo del c.d. "Jobs Act" in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), al 4 mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 4 mesi post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto e la data presunta del parto, superi il limite complessivo dei 180 giorni. Nel caso in cui la collaboratrice in stato di gravidanza abbia maturato il diritto alla proroga del rapporto contrattuale, le sarà riconosciuto un diritto di prosecuzione.
4. E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta all'adozione di regolamenti dell'Ente Gestore della collaboratrice che prevedano per la stessa l'astensione per il periodo di congedo maggiore dei 5 mesi di astensione obbligatoria, ovvero dalla data di notizia di gravidanza fino ai 2 mesi precedenti la data presunta del parto; in tal caso la collaboratrice avrà diritto ad una proroga del contratto nell'ambito della durata dell'incarico di riferimento per un periodo pari a quello dell'astensione anticipata.
5. E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza o la salute della collaboratrice nel periodo compreso tra la data di inizio della maternità e i due mesi precedenti la data presunta del parto; In tal caso la stessa avrà diritto ad una proroga del contratto, nell'ambito della durata dell'incarico di riferimento, per un periodo pari a quello dell'astensione anticipata e con le stesse regole per la maternità non a rischio. Tali eventi dovranno essere debitamente certificati e, comunque, resta ferma la possibilità del committente di richiedere apposita verifica, medica nel limite delle possibilità previste.
6. Tenuto conto dell'alto valore sociale e della grande considerazione che le parti intendono riservare alla maternità, il committente si impegna, quale disposizione di miglior favore, a riconoscere anche alle collaboratrici che nell'anno precedente non abbiano maturato i contributi necessari, la stessa percentuale corrisposta dall'INPS (80%) a titolo di indennità di maternità. Tale indennità sarà riconosciuta per quota parte differenziale e, comunque, fino a concorrenza dell'80%, qualora la medesima collaboratrice acceda ai trattamenti previsto dagli articoli 74 e 75 del Decreto Lgs. N. 151/2001.
7. Le collaboratrici che abbiano terminato il periodo di astensione obbligatoria, qualora abbiano reso la dichiarazione di disponibilità, hanno diritto di precedenza per la stipula di nuovi contratti.
8, Per quanto concerne gli aspetti previdenziali, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
9. Le Parti, infine, si danno atto che le norme relative alla maternità contenute nel presente articolo si applicano anche ai casi di adozione e affidamento.
Capitolo 3 - Rapporto di ausilio familiare subordinato
Art. 1 - Definizione e procedure del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro delle figure professionali di seguito regolamentate è sottoposto alle norme di legge in materia di lavoro domestico subordinato.
2. Esso si applica ai prestatori d’opera senza distinzione di nazionalità o apolidi, comunque retribuiti, purché in età da lavoro.
3. Il rapporto può essere realizzato presso l’abitazione del datore di lavoro, in diverso luogo dichiarato in forma esplicita all’atto dell’assunzione o in più luoghi se secondari e non prevalenti a quello dichiarato all'atto dell’assunzione.
4. La prestazione può essere fornita anche in regime di convivenza.
5. Il rapporto dovrà essere regolato da apposito contratto di lavoro e segnalato agli Enti competenti con la relativa documentazione di supporto in essere. Copia del medesimo dovrà essere consegnata al lavorator*.
6. È considerato rapporto a tempo determinato qualora la prestazione comporti una durata inferiore a tre mesi o per la sostituzione di personale domestico.
7. I rapporti a tempo determinato inferiori a 30 giorni di calendario sono esonerati del vincolo della stipula contrattuale.
Art. 6 - Orario di lavoro
1. La durata del lavoro è concordata all'atto dell’assunzione.
2. Le ore lavorate eccedenti a quanto stabilito dall’atto di assunzione sono considerate: supplementari se inferiori alle 40 settimanali se non conviventi e a 54 se conviventi; sono considerate straordinarie se venissero superate dette soglie.
3. Il lavorator* ha il diritto di riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive e 3 ore per il consumo dei pasti (colazione, pranzo, cena) se in regime di convivenza.
4. Se superate le 6 ore consecutive giornaliere, il lavorator* ha diritto alla pausa per il consumo del pasto.
5. È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22:00 alle ore 06:00, L’orario di lavoro di 10 ore giornaliere in regime di convivenza, stante la possibile diversa distribuzione durante l’arco della giornata, è considerato flessibile e non programmabile. Le ore di mancato servizio ma presenti nel luogo di lavoro sono considerate di attesa e quindi non retribuite.
6. È altresì considerato lavoro notturno prolungato quello prestato dalle ore 21:00 alle ore 08:00 di semplice presenza.
7. Il lavoro notturno discontinuo è considerato tale quando viene prestato dal lavorator* per l'assistenza alla persona dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
8. Il lavoro notturno è vietato ai lavorator* minorenni.
9. L’orario effettuato oltre a quello stabilito all'atto dell’assunzione potrà essere recuperato durante l’arco del mese o trasformato in permessi retribuiti durante l'anno. Il recupero o la trasformazione saranno concordati tra le parti con atto scritto.
10. In caso di regime di convivenza che comporti un orario inferiore alle 10 ore giornaliere, il valore della retribuzione oraria sarà commisurata suddividendo il corrispondente stipendio mensile con il coefficiente 234 per le ore di lavoro. A tali lavorator* saranno comunque garantiti colazione, pranzo e cena. In tale caso l’orario di lavoro sarà definito in forma precisa.
11. Di norma l’orario di lavoro settimanale viene svolto da lunedì a sabato. I lavorator* in regime di convivenza avranno il diritto di riposo settimanale pari ad una intera giornata coincidente normalmente con la domenica e mezza giornata da concordarsi durante la settimana.
12. Su richiesta del lavorator* la giornata intera di riposo potrà essere diversamente concordata con il datore di lavoro. Analoga richiesta di sostituzione potrà riguardare le giornate di festività nazionali. Resta inteso che le giornate diversamente indicate dal lavorator* assumeranno pari valore contrattuale ai fini retributivi a quelli previsti per le domeniche e per le festività nazionali.
Art. 7 - Lavoro ripartito
1. È ammesso il lavoro ripartito con altri lavorator* purché riportato espressamente nell’atto dì assunzione. […]
Art. 10 - Ferie
1. Il lavorator* ha diritto ad un massimo di 28 giorni di calendario di ferie all’anno per il recupero psico-fisico.
[…]
3. Il periodo delle ferie sarà concordato con il datore di lavoro e non potrà essere trasformato in salario.
Art. 14 - Retribuzione supplementare e straordinaria
[…]
2. Su richiesta del datore di lavoro, le ore supplementari e straordinarie potranno essere recuperate con permessi retribuiti di pari entità senza alcuna maggiorazione prevista al comma precedente.
Art. 21 - Permessi e assenze
1. I lavorator* hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
a. lavoratori conviventi: 16 ore annue;
b. lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.
2. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.
[…]
5. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
[…]
Capitolo 4 - Contratti alla pari
Le Parti sociali sono consapevoli che il contratto alla pari non è riconducibile ad un rapporto di lavoro ma piuttosto ad un accoglimento temporaneo in seno a famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed eventualmente professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di ospitalità.
Per tali condizioni, le Parti sociali intendono regolamentare diritti e doveri che potranno essere presi a riferimento dall’ospitante e dall’ospitat* e riportati nella redazione del contratto alla pari.
La seguente normativa si riferisce alla Legge 18 maggio 1973, n° 304 e alle norme ad essa collegate.
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il contratto si applica sull'intero territorio nazionale e coinvolge in qualità di ospitat* tutte le persone straniere con età compresa tra i 17 e i 30 anni munite di certificato medico rilasciato non oltre 3 mesi prima del collocamento e attestante l’assenza di impedimenti psico-fisici alla cura dei bambini.
Art. 4 - Prestazioni di aiuto
1. In considerazione del fatto che l’effetto del contratto alla pari si estrinseca attraverso uno scambio reciproco di favori riconducibili all’ospitalità con vitto, alloggio, piccolo compenso economico e all'aiuto nel disbrigo di faccende domestiche semplici e la cura di minori, l’attività svolta dall’ospitat* non può sostituirsi al lavoro svolto da lavoratori domestici assimilabili.
2. Per quanto riportato al punto precedente, la tipologia di aiuto fornito dall’ospitat* dovrà rientrare nelle seguenti funzioni:
a. Collaborazione nel riassetto generico delle aree comuni dell’ambiente domestico;
b. Riordino degli spazi dei bambini;
c. Lavaggio e stiratura dei capi di abbigliamento dei bambini;
d. Preparazione dei pasti dei bambini;
e. Compagnia e sorveglianza di figli minori degli ospitanti;
f. Supporto nell'apprendimento di una lingua straniera attraverso il gioco e comunque non in modo strutturato;
g. Aiuto nella cura di animali domestici;
h. Aiuto nella spesa quotidiana;
i. Piccole commissioni esterne
j. Vigilanza dell’abitazione in assenza degli ospitanti
k. Altre forme di aiuto che non comportino responsabilità legali o commerciali
3. Le prestazioni dovranno garantire all’ospitat* la possibilità di concretizzare gli impegni che stanno alla base del contratto alla pari.
4. Qualora ricorressero le condizioni di trasferimento temporaneo del nucleo familiare come ad esempio i periodi di vacanza, e che comporti il trasferimento dell'ospitat*, gli oneri sopportati dall'ospitat* saranno a totale carico dell'ospitante.
5. L’ospitat* ha diritto a 14 giorni, ovvero 336 ore, di vacanza ogni 12 mesi di ospitalità contrattualizzata. Per periodi di ospitalità inferiori a 12 mesi, i giorni o le ore di vacanza saranno conseguentemente riproporzionati. Nei periodi di vacanza verrà comunque garantito il compenso orario concordato.
Art. 5 - Responsabilità dei contraenti
1. I contraenti rispondono in prima persona per fatti che abbiano comportato danni alla controparte e a terzi.
2. Dovranno tenere un comportamento reciprocamente rispettoso tra loro e verso terzi.
3. L’ospitante dovrà garantire il tempo sufficiente che permetta all’ospitat* di frequentare luoghi adibiti al conseguimento delle finalità culturali e scolastiche precisate nel contratto.
4. L’ospitat* dovrà garantire di mantenere pulito e ordinato l'ambiente occupato, preavvisare per quanto possibile di eventuali ritardi di rientro e di rispettare le regole della famiglia di accoglienza.
5. L’ospitante dovrà garantire il rispetto della libertà di culto dell'ospitat*, la differenza culturale e le conseguenti eventuali differenti necessità alimentari.
Art. 7 - Forme assicurative per la tutela su infortuni e malattie
1. Le Parti, preso atto che il sistema sanitario nazionale italiano garantisce i livelli minimi previsti dalla Legge e, ferme restando le norme di legge in materia di immigrazione extracomunitaria, lasciano liberi gli ospitanti e gli ospitat* di stipulare polizze assicurative sanitarie integrative.
2. L'ente bilaterale di settore potrà ricercare possibili convenzioni assicurative da proporre ai contraenti il contratto alla pari.
Art. 9 - Ruolo soggetti intermediari
1. Considerando il ruolo positivo svolto da agenzie o associazioni culturali di facilitazione nell’incontro tra ospitanti e ospitat* che intervengono in ambito internazionale attraverso reti coordinate, le Parti intendono coinvolgerle al fine di proporre ai loro utenti l’adozione del presente CCNL.
2. Per gli scopi precipui delle organizzazioni intermediarie, potranno assolvere ruoli di facilitazione per gli studenti italiani che si recano all’estero con le modalità di contratto alla pari, rispettando un codice deontologico.
3. Le suddette organizzazioni potranno essere coinvolte ai fini statistici e di monitoraggio del settore all’interno dell'Ebinaf.
Art. 10 - Norma particolare per la durata
1. Considerando che è la prima volta che si intende regolamentare la materia per via contrattuale, il Capitolo che norma la materia del contratto alla pari sarà osservato da apposita commissione paritetica e potrà essere aggiornato con cadenza annuale dalla sua decorrenza. In assenza di modifiche il Capitolo si intende prorogato di un ulteriore anno.
2. Le eventuali integrazioni o modificazioni costituiranno parte integrante del CCNL sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto
