Tipologia: Accordo - Statuto tipo CTP per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Data firma: Allegato (I) al CCNL 9 febbraio 2000
Parti: Aicpl-Agci, Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi-Cci e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Coop
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Costituzione.
Art. 2 - Partecipazione al sistema di sicurezza edile.
Art. 3 - Scopi statutari.
Art. 4 - Attività dell'Ente.
Art. 5 - Sede e durata.
Art. 6 - Rappresentanza legale.
Art. 7 - Composizione del Consiglio d'amministrazione.
Art. 8 - Presidente, Vice Presidente e Comitato di Presidenza.
Art. 9 - Convocazioni e attività del Consiglio d'amministrazione.
Art. 10 - Validità delle riunioni del Consiglio d'amministrazione.
Art. 11 - Bilanci dell'Ente.
Art. 12 - Il Segretario.

Art. 13 - Entrate.
Art. 14 - Patrimonio sociale.
Art. 15 - Controversie.
Art. 16 - Intervento soci luoghi di lavoro.
Art. 17 - Il segreto d'ufficio.
Art. 18 - Collegio dei Sindaci revisori.
a) Composizione.
b) Compensi.
c) Durata.
d) Attribuzioni.
Art. 19 - Personale dell'Ente.
Art. 20 - Liquidazione.
Art. 21 - Modifiche dello Statuto dell'Ente.


Statuto tipo del CTP

Tra Aicpl-Agci, Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi-Cci e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si conviene quanto segue:

1) è approvato l'allegato schema unico di Statuto dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
2) le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte debbono, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo, adottare lo schema di Statuto allegato.

Art. 1 - Costituzione.
Ai sensi dell'art. 36 C.C. e ss. è costituito l'Ente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per le attività edilizia e affini della provincia di_________.
L'Ente CP non ha scopo di lucro.
L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti e accordi collettivi stipulati fra le Centrali cooperative e le Federazioni nazionali dei lavoratori nonché fra le Associazioni delle Cooperative di e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di _____________________.
L'Ente: costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 20, D.lgs. 19.9.94 n. 626.

Art. 2 - Partecipazione al sistema di sicurezza edile.
L'Ente fa parte del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria coordinato dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 3 - Scopi statutari.
L'Ente ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

Art. 4 - Attività dell'Ente.
Per realizzare gli scopi e i fini di cui al precedente articolo, l'Ente:
a) si avvale:
- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente CCNL dell'edilizia, stipulato tra le parti di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia;
b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i RLS, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, nonché i coordinatori per la sicurezza;
c) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
d) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle RSU, dai RLS, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
e) esercita, con le procedure di cui al successivo art. 16, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sul l'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
f) inoltre:
- svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 20, D.lgs. 19.9.94 n. 626/94;
- svolga di concerto con l'Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- provvede all'istituzione e conservazione di un elenco dei nominativi dei RLS, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente;
- certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei coordinatori per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli Enti Scuola.

Art. 5 - Sede e durata.
L'Ente ha sede in ______________________ Via ___________________________
La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 6 - Rappresentanza legale.
La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente.

Art. 7 - Composizione del Consiglio d'amministrazione.
L'Ente è amministrato da un Consiglio d'amministrazione composto di _______ membri designati pariteticamente:
1) n.______ dalle Associazioni territoriali delle Cooperative di cui all'art. 1;
2) n.______ dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.
I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica e possono essere confermati; è però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 8 - Presidente, Vice Presidente e Comitato di Presidenza.
1 dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni cooperative di cui all'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente e 1 dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente possono delegare per iscritto le Funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento ad altro membro del Consiglio d'amministrazione fra quelli designati. rispettivamente, dalle Associazioni cooperative o dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza; il Presidente, come specificato all'art. 6, ha la rappresentanza legale dell'Ente. Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio d'amministrazione a:
a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione seguendone l'esecuzione;
b) intrattenere rapporti con i terzi a nome dell'Ente;
c) proporre al Consiglio d'amministrazione la ratifica della nomina del Segretario di cui al successivo art. 12;
d) proporre al Consiglio d'amministrazione la nomina dei tecnici;
e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio d'amministrazione.
Il Comitato di Presidenza inoltre gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio d'amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio d'amministrazione.
Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 7 per il Consiglio d'amministrazione.

Art. 9 - Convocazioni e attività del Consiglio d'amministrazione.
Il Consiglio d'amministrazione si riunisce di norma una volta ogni .. e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente o da almeno 3 membri del Consiglio d'amministrazione stesso.
Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Consiglio d'amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno .. giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d'urgenza, mediante tempestivo preavviso.
Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione partecipa, di norma, 1 Segretario.
Il Consiglio d'amministrazione ha il compito di:
a) definire e deliberare i programmi di attività;
b) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite del l'Ente;
c) approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 settembre di ogni anno;
d) verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
e) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
f) nominare il Segretario di cui al successivo art. 12, su proposta del Comitato di Presidenza;
g) definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati e ratificarne la nomina:
h) proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione della sicurezza, in conformità degli scopi individuati dalle parti sociali.

Art. 10 - Validità delle riunioni del Consiglio d'amministrazione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio d'amministrazione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti.
Ciascun membro ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti (le parti potranno prevedere in sede locale maggioranze più qualificate). Delle adunanze viene redatto verbale dal Segretario o in assenza da un incaricato del Presidente.
Il verbale è approvato dal Consiglio d'amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vice Presidente.

Art. 11 - Bilanci dell'Ente.
L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termine al 30 settembre dell'anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispone il bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi da parte del Consiglio d'amministrazione entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo, correlato alle previsioni e programmazioni della attività.
Nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.
Almeno 2 mesi prima della scadenza del termine di cui ai commi 2 e 3. Il piano previsionale delle entrate e delle uscite deve essere predisposto in forma analitica dal Comitato di Presidenza e trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 nonché ai componenti il Consiglio d'amministrazione.
Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema adottato dalle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci revisori, devono essere trasmessi entro 1 mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 nonché alla Commissione paritetica nazionale per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro.
Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni nazionali di cui all'art. 1.

Art. 12 - Il Segretario.
Le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 possono provvedere alla designazione del Segretario, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Art. 13 - Entrate.
Le entrate del Comitato sono costituite da: ___________________
a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni cooperative dei lavoratori della provincia di _______________________ ad esse aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lett. a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici e privati nazionali e internazionali.

Art. 14 - Patrimonio sociale.
Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che per acquisti lasciti donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Art. 15 - Controversie.
Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali di cui all'art. 1 che decidono in via definitiva.

Art. 16 - Intervento soci luoghi di lavoro.
Per l'attività di cui alla lett. e), art. 4, il Consiglio d'amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra compatibilmente con le disponibilità finanziarie del l'Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell'Ente per i casi di particolare gravità.
Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:
a) su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei RLS, il Comitato di Presidenza programma l'effettuazione di visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime e ai suddetti rappresentanti su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;
b) il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell'Ente, può programmare in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. L'effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza. Il Segretario dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio d'amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle imprese e ai RLS cui fanno capo i luoghi di lavoro;
c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa e ai lavoratori e/o loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Segretario.
Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una 2a visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio d'amministrazione, è informato tramite il Segretario.
Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio d'amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.
Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 17 - Il segreto d'ufficio.
I membri del Consiglio d'amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici di cui all'art. 4), lett. e), e il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art. 18 - Collegio dei Sindaci revisori.
a) Composizione.

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto di 3 membri designati rispettivamente: 1 dall'Associazione cooperative della Provincia di _________________________; 1 dalle OOSS dei lavoratori in accordo tra loro e il 3°, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.
I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti possono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri collegiati, oppure nell'Albo dei dottori commercialisti, oppure nel Registro dei Revisori contabili.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti o nel Registro dei Revisori contabili.
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

b) Compensi.
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio d'amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata.
I Sindaci durano in carica un ___________ e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni.
I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 C.C., in quanto applicabili.
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazioni le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre e ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio d'amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 19 - Personale dell'Ente.
L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i CCNL vigenti per la categoria edile.
Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 20 - Liquidazione.
La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni cooperative e dei lavoratori di cui all'art. 1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali, sentito il parere della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di 1 o più liquidatori.
Trascorsi i n.____ mese/mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Art. 21 - Modifiche dello Statuto dell'Ente.
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni cooperative territoriali e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.