Tipologia: Accordo quadro interconfederale CFL
Data firma: 5 ottobre 1995
Validità: 01.08.1995 - 30.06.1997
Parti: Centrali cooperative e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Cooperative
Fonte: CNEL

Sommario:

1. Premessa.
2. Procedure di conformità.
3. Conformità dei progetti.
4. Sfera d'applicazione dell'Accordo.
Norma transitoria per il settore della distribuzione cooperativa.
5. Progetto di formazione.
6. Formazione teorica di base.
7. Trattamento economico e normativo.
1) (Età)

2)
3) Periodo di prova.
4) Inquadramento e trattamento retributivo
5) Malattia e/o infortunio sul lavoro.
6)
7) Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
8) (Verifica)
8. Decorrenza e durata.


Accordo quadro interconfederale su contratti di formazione e lavoro del 5 ottobre 1995

1. Premessa.
1) Nel quadro degli orientamenti e degli impegni assunti con il protocollo d'intesa sulla formazione professionale e utilizzando gli strumenti bilaterali in esso previsti, le parti confermano la loro volontà di mettere in atto tutte le misure idonee a facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro cooperativo.
2) A tal fine hanno convenuto una specifica intesa in materia di CFL, riservandosi di attivare anche altri strumenti per l'assunzione di giovani quali, ad esempio, il contratto di apprendistato nonché di intervenire per un adeguamento della legislazione del lavoro finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nelle imprese cooperative sia come soci lavoratori che come dipendenti.
3) Le parti concordano inoltre di valorizzare appieno le potenzialità occupazionali nei confronti delle fasce deboli del mercato del lavoro.
S'impegnano pertanto a favorire il reimpiego dei giovani in mobilità anche attraverso lo strumento dei CFL.
4) Nello stesso ambito di cui al punto precedente affermano l'impegno a promuovere nelle imprese cooperative, anche in quelle aventi uno scopo sociale diverso, l'inserimento lavorativo e la qualificazione professionale delle persone svantaggiate, quali portatori di handicap e giovani usciti dallo stato di tossicodipendenza, attraverso il CFL.
A tal fine, in sede territoriale, potrà essere esaminata dalle parti la partecipazione delle cooperative, attraverso assunzioni con CFL, a programmi di riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.
5) Le parti convengono sul ruolo della cooperazione nella promozione e sviluppo dell'occupazione femminile.
In questo ambito le imprese nella stipula dei CFL si atterranno alle normative relative alla parità.
In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione delle imprese cooperative a programmi di azioni positive anche utilizzando i CFL.
6) Quanto sopra anche per adeguare, ai fini della conformità dei progetti, la regolamentazione contrattuale alla nuova disciplina legislativa.

2. Procedure di conformità.
1) I progetti di CFL redatti sulla modulistica allegata al presente accordo saranno presentati tramite le Associazioni territoriali delle Centrali cooperative ai rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil nella Commissione di cui al punto 2.2.
2) La Commissione bilaterale territoriale è composta da 1 rappresentante effettivo e da 1 supplente nominato da ciascuna delle parti stipulanti il presente accordo. Le Commissioni bilaterali territoriali saranno costituite tra le OOSS firmatarie e le Associazioni cooperative presenti nel territorio.
3) Le Commissioni bilaterali territoriali saranno di norma costituite a livello regionale.
Le parti a livello regionale, entro 2 mesi dalla firma del presente accordo, potranno prevederne la costituzione anche a livello provinciale.
Lo stato delle opzioni sarà quindi verificato dalle parti a livello nazionale.
4) La Commissione di cui sopra si riunirà almeno una volta ogni 15 giorni presso la sede di una delle Centrali cooperative territoriali.
I progetti saranno sottoposti a valutazione della Commissione nella riunione cadente non meno di 5 giorni dopo la presentazione dei progetti medesimi.
Qualora non sussistano comprovati motivi contrari, i progetti in esame saranno dichiarati conformi e pertanto convalidati con la firma dei rappresentanti delle cooperative e sindacali.
5) Con la convalida per conformità, le cooperative possono mettere in atto le procedure di assunzione previste dalle leggi in materia di collocamento.
6) Nel caso in cui nessun rappresentante sindacale dei lavoratori partecipi alla riunione per la valutazione sulla conformità dei progetti, quelli all'ordine del giorno saranno sottoposti a valutazione in una nuova riunione da tenersi entro i 3 giorni successivi.
7) Qualora anche in tale 2a occasione non vi sia la presenza di tutti i rappresentanti sindacali dei lavoratori, i progetti all'esame saranno ritenuti conformi con l'approvazione dei soli rappresentanti delle cooperative e sindacali presenti, dovendosi interpretare l'assenza di 1 o più rappresentanti delle OOSS come espressione di parere favorevole di conformità.
8) Le Commissioni potranno verificare l'andamento dei CFL e la pratica attuazione del progetto da esse validato.

3. Conformità dei progetti.
1) La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sottoscritta dai rappresentanti delle OOSS firmatarie o dal rappresentante sindacale presente alla riunione di approvazione del progetto o comunque da esse delegato alla firma.
La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale secondo lo schema allegato (facsimile - quadro)
2) Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà ritrasmesso all'azienda tramite l'Associazione cooperativa cui aderisce od alla quale ha conferito mandato.
3) Le parti firmatarie del presente accordo s'incontreranno a livello territoriale ogni 6 mesi per verificare l'andamento dell'attività formativa e le prospettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.
4) A norma dell'art. 3, comma 3, legge n. 863/84 e successive, Centrali cooperative e Cgil, Cisl, Uil convengono che, con il presente accordo, è da considerare superata la necessità dell'approvazione preventiva dei progetti di formazione e lavoro da parte della Commissione regionale per l'impiego ove i progetti medesimi siano dichiarati conformi alle norme del presente accordo dalla Commissione come sopra costituita dalle parti stipulanti.

4. Sfera d'applicazione dell'Accordo.
1) Il presente accordo si applica nei confronti delle cooperative associate alle Centrali cooperative stipulanti.
2) Gli accordi sul CFL, facenti parte integrante dei CCNL sottoscritti da Associazioni delle Centrali cooperative, sono sostituiti dal presente accordo dalla data della sua entrata in vigore.
3) Ferme restando le condizioni economiche di miglior favore derivanti da contrattazione collettiva, il punto 7 del presente accordo, relativo all'inquadramento ed al trattamento economico e normativo, si applica per i settori nei quali non è stato sottoscritto un contratto nazionale o un accordo nazionale per il CFL dalle Associazioni cooperative.

Norma transitoria per il settore della distribuzione cooperativa.
L'accordo sul CFL facente parte del CCNL 3.12.94 per il settore della distribuzione cooperativa cesserà di avere efficacia alla sua scadenza e sarà quindi sostituito dal presente accordo interconfederale.
Sarà comunque utilizzata la Commissione territoriale di cui al punto 2 del presente accordo qualora non funzioni quella della categoria.

5. Progetto di formazione.
1) Il progetto di formazione ha validità di 120 giorni dalla data di dichiarazione di conformità, fatti salvi termini di tempo maggiori ove stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego.
2) Il lavoratore dovrà ricevere dalla cooperativa, insieme all'atto di stipula del contratto individuale di formazione e lavoro, una breve illustrazione sulla natura della impresa cooperativa nonché copia del CCNL applicato e dalla Commissione territoriale una sintesi delle disposizioni legislative e contrattuali relative al CFL e una documentazione predisposta unitariamente dalle OOSS stipulanti il presente accordo.
3) L'inquadramento d'ingresso sarà al massimo di un livello inferiore a quello finale.
4) Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate (tipo A2, legge n. 451/94), come definiti nella tabella A allegata per i CCNL sottoscritti dalle Associazioni cooperative, prevedono 140 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per 24 mesi di durata; 130 per durata da 18 a 23 mesi;
- i progetti che, per i CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie (tipo A1, legge n. 451/94), come definite nella tabella prima citata, prevedono 100 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per almeno 21 mesi di durata e 80 per durata da 12 a 20 mesi.
5) Le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto a quelle indicate nei precedenti capoversi per le professionalità e la durata ivi previste non saranno retribuite.
6) Si considerano altresì conformi alla presente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei CFL di cui all'art. 16, comma 2, lett. b), legge 19.7.94 n. 451, che prevedono una durata di 12 mesi e 20 ore di formazione teorica. Le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto alle 20 non saranno retribuite.

6. Formazione teorica di base.
1) I giovani assunti con CFL, indipendentemente dalla durata complessiva del contratto stesso, effettueranno un gruppo di 20 ore di formazione teorica, progettato dall'Ente bilaterale regionale e attuato presso gli Istituti che si convenzionino con l'Ente bilaterale medesimo.
Tale gruppo di ore riguarderà nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, alla cooperazione, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
2) Le aziende che assumono giovani con CFL in attuazione del presente accordo, verseranno una quota all'Ente bilaterale per le spese di partecipazione ai corsi in questione. L'importo di tale quota verrà stabilito dalle parti a livello regionale e non potrà essere modificato d'intesa tra le parti stesse prima del 30.6.96.
Tale importo verrà versato per ciascun giovane assunto ai sensi del comma precedente che partecipi ai corsi suddetti.
3) In caso d'intervento comunitario, nazionale, regionale o comunque pubblico che assicuri il finanziamento della formazione teorica di base per i CFL, di cui al presente accordo, le parti, nell'ambito dell'Ente bilaterale regionale, rimoduleranno il contributo a carico delle aziende a copertura del residui costi effettivamente sostenuti per tale formazione.
4) Le cooperative, che assumono ai sensi del presente accordo, per il tramite dell'Associazione di rappresentanza daranno comunicazione all'Ente bilaterale regionale dell'assunzione, nei tempi e con le modalità di cui al Regolamento.
5) La cooperativa potrà effettuare autonomamente la formazione teorica di base, in luogo della prestazione lavorativa, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente bilaterale regionale nei casi in cui:
- il progetto presentato dall'azienda, relativamente alla formazione teorica di base, sia ritenuto adeguato dalla Commissione territoriale;
- entro i 6 mesi dall'assunzione, l'Ente non abbia provveduto all'organizzazione dei corsi.
6) La formazione teorica di base effettuata ai sensi del presente accordo, sarà predisposta in modo da essere idonea ad assicurare ai CFL, stipulati nel rispetto dello stesso, la caratteristica formativa richiesta per dare diritto di accesso ai contributi pubblici (statali, regionali, comunitari, ecc.).
Qualora per l'accesso a tali contributi sia richiesta una durata della formazione per i CFL superiore a quelle di cui al precedente punto 5.4., le parti s'incontreranno per le valutazioni conseguenti.

7. Trattamento economico e normativo.
1) Ai sensi della legge n. 451/94 possono essere assunti con CFL lavoratori d'età compresa tra i 16 e i 32 anni.
Ai lavoratori assunti con CFL ai sensi del presente accordo, verranno applicate le normative vigenti di cui al CCNL adottato dall'impresa, salvo quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le parti nel presente accordo.
Sono estese ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali.

2) Per i lavoratori assunti con CFL ai sensi del presente accordo, mirati all'acquisizione di professionalità intermedie, di cui all'art. 16, comma 2, legge n. 451/94, inquadrati nel livello più basso, ove esso sia unico tra i livelli esclusi da CFL della tabella A allegata, la permanenza in tale livello non potrà superare i 6 mesi.

6) Le imprese cooperative, fatte salve inderogabili esigenze produttive e di organizzazione del lavoro, escluderanno da orari e da lavori disagiati o esposti a particolari rischi i giovani con CFL.

8) Le parti firmatarie a livello nazionale s'incontreranno per apportare modifiche al presente accordo, anche nel corso della sua validità, qualora intervenissero cambiamenti nelle norme di legge che regolano il CFL.
Le stesse inoltre si riuniranno con scadenza semestrale al fine di valutare congiuntamente l'applicazione corretta, nella sua interezza, del presente accordo a livello territoriale e tutti gli eventuali problemi che possano insorgere.
All'ultima verifica precedente la scadenza sarà esaminata la possibilità d'applicazione del presente accordo anche ai settori esclusi.