Tipologia: CCNL
Data firma: 9 febbraio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Aicpl-Agci e Feenal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili e affini, Coop
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Disciplina generale
Sezione I - Rapporti e diritti sindacali

Art. 1 - Rapporti tra sindacato e cooperazione - Natura dell'impresa cooperativa - Ruolo del socio lavoratore.
Art. 2 - Osservatorio.
Art. 3 - Sistemi di concertazione e d'informazione.
A) Sistema di concertazione
B) Sistema d'informazione
C) Definizione delle controversie interpretative
Art. 4 - Mobilità e difesa dell'occupazione.
Art. 5 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva.
A) Sede e competenze del contratto collettivo di 2° livello

B) Tempi e procedure della contrattazione di 2° livello
Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Art. 8 - Assemblee.
Art. 9 - Affissione.
Art. 10 - Cariche sindacali e pubbliche.
Art. 11 - Accordi generali.
Art. 12 - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 13 - Estensioni di Contratti stipulati con le altre Associazioni.
Disciplina generale
Sezione II - Regolamentazione comune agli operai, agli impiegati, quadri

Art. 14 - Classificazione dei lavoratori.
• Commissione tecnica del sistema di classificazione dei lavoratori

Art. 15 - Quadri.
Art. 16 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Art. 17 - Tutela della maternità e della paternità.
Art. 18 - Chiamata e richiamo alle armi e volontari in servizio civile.
Art. 19 - Permessi.
Art. 20 - Lavoratori extracomunitari.
Art. 21 - Lavoratori invalidi.
Art. 22 - Tossicodipendenti.
Art. 23 - Portatori di handicap.
Art. 24 - Assenze.
Art. 25 - Alloggiamenti e cucine.
Art. 26 - Mense aziendali.
Art. 27 - Diritto allo studio.
Art. 28 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 29 - Igiene e sicurezza del lavoro.
A)

B
C) Comitato Territoriale Prevenzione (CTP).
D) Rappresentante per la sicurezza (RLS).
E) Lavorazioni particolarmente insalubri o nocive.
F)
Art. 29 bis - Lavori usuranti.
Art. 30 - Disciplina dell'apprendistato.
Art. 30 bis - Discipline della flessibilità del mercato del lavoro.
A) Part-time
B) Contratto a termine
C) lavoro temporaneo
D) Distacco temporaneo
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 32 - Licenziamenti.
Art. 33 - Passaggio da operaio a impiegato.
Art. 34 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 35 - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente.
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto di lavoro.
Art. 36 bis - Previdenza complementare.
Art. 36 ter - Prestazioni sanitarie integrative.
Art. 37 - Controversie e reclami.
Art. 38 - Arbitrato irrituale.
Art. 39 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore.
Art. 40 - Disposizioni generali.
Art. 41 - Decorrenza e durata del presente CCNL.
Art. 41 bis - Esclusiva di stampa.
Disciplina speciale
Parte I - Regolamentazione per gli operai
Art. 42 - Assunzione e relativa documentazione.
Art. 43 - Periodo di prova.
Art. 44 - Mutamento di mansioni.
Art. 45 - Mansioni promiscue.
Art. 46 - Orario di lavoro.
Art. 46 bis - Riposi annui.
Art. 46 ter - Lavori discontinui.
Art. 47 - Regimi d'orario e lavoro a turni.
Art. 48 - Riposo settimanale.
Art. 49 - Soste di lavoro.
Art. 50 - Sospensione e riduzione di lavoro.
Art. 51 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza.
Art. 52 - Elemento economico territoriale.
Art. 53 - Lavori a cottimo.
Art. 54 -Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
Art. 55 - Ferie.
Art. 56 - Gratifica natalizia.

Art. 57 - Festività.
Art. 58 - Accantonamenti presso la Cassa edile.
Art. 59 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 60 - Indennità per lavori speciali.
Art. 61 - Trasferta.
1) Norme generali.
2) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.
Art. 62 - Trasferimenti.
Art. 63 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica.
Art. 64 - Elementi della retribuzione.
Art. 65 - Modalità di pagamento.
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia.
Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Art. 68 - Congedo matrimoniale.
Art. 69 - Anzianità professionale edile.
Art. 70 - Conservazione degli utensili.
Art. 71 - Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli.
Art. 72 - Preavviso.
Art. 73 - Casse edili.
Art. 74 - Quote sindacali e di adesione contrattuale.
Art. 75 - Formazione professionale.
Art. 76 - Commissione tecnica nazionale.
Art. 76 bis - Aspettativa.
Disciplina speciale
Parte II - Regolamentazione per gli impiegati e per i quadri

Art. 77 - Assunzione e documenti.
Art. 78 - Periodo di prova.
Art. 79 - Orario di lavoro.
Art. 80 - Elementi del trattamento economico globale.
Art. 81 - Elemento economico territoriale.
Art. 82 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario.
Art. 83 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 84 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 85 - Ferie.
Art. 86 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro.
Art. 87 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
Art. 88 -Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria.
Art. 89 - Indennità di zona malarica.
Art. 90 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 91 - Trasferta.
Art. 92 - Trasferimento.
Art. 93 - Alloggio.
Art. 94 - Mutamento di mansioni.
Art. 95 - Pagamento della retribuzione.
Art. 96 - Tredicesima mensilità.
Art. 97 - Premio annuo.
Art. 98 - Premio fedeltà.
Art. 99 - Trattamento in caso di malattia.
Art. 100 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale.
Art. 101 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 102 - Congedo matrimoniale.
Art. 103 - Aspettativa.
Art. 104 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.
Art. 105 - Quote sindacali.
Allegati
Allegato A
• Minimi tabellari
• Minimi di paga base oraria operai discontinui
Allegato B Regolamento dell'anzianità professionale edile
Allegato C Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore
Allegato D Accordo quadro interconfederale su contratti di formazione e lavoro del 5 ottobre 1995
Allegato D bis.
Inserimento lavorativo.
Allegato E Protocollo d'intesa di relazioni industriali fra le centrali cooperative e le organizzazioni sindacali del 5 aprile 1990
Allegato F Intesa sulla reciprocità
Allegato G Accordo interconfederale RSU
Allegato H Protocollo d'intesa per l'applicazione del D.lgs. 19.9.94 n. 626 (concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) del 5 ottobre 1995
Allegato I Statuto tipo del CTP
Allegato L Cooperlavoro - fondo pensione per i lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro
Allegato "L/bis" Parte II. Cooperlavoro - accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l'istituzione del fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro
Allegato M Classificazione dei lavoratori nelle opere di restauro e affini
Appendice Leggi e Accordi interconfederali
Legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
Legge 29.5.82 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica)
Legge 11.5.90 n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali)
Legge 10.4.91 n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro)
Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro del 31.7.92
Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23.7.93
Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione - verbale d'intesa del 22.12.98
D.lgs. 14.8.96 n. 494 (GU 23.9.96 n. 223) (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini

Roma, 9 febbraio 2000 tra Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro (Ancpl-Legacoop) […], Federazione Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro - (Federlavoro e Servizi-Confcooperative) […], Associazione Italiana Cooperative Produzione e Lavoro - Agci […] con l'assistenza dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (Agci) […] Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal) - aderente all'Unione Italiana del Lavoro (Uil) […], Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (Fillea - Costruzioni e Legno) aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) […] viene stipulato il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese cooperative di produzione e lavoro che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per tutti i lavoratori delle stesse. Tali lavorazioni possono essere eseguite in proprio e per conto d'enti pubblici o per conto di terzi privati:

Costruzioni edili.
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marino, bollettoriato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) e lavorazioni tipicamente edili nell'ambito di interventi di restauro e di restauro artistico.
Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
• fabbricati ad uso abitazioni;
• fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
• opere monumentali;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Dichiarazione congiunta a verbale.
Le parti, al fine di determinare le condizioni applicative di quanto previsto nel penultimo alinea della premessa, affideranno a una Commissione paritetica il compito di definire, entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto, gli specifici profili di riferimento e i relativi livelli d'inquadramento (vedi allegato M).
Costruzioni idrauliche.
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali
- Ponti e viadotti.
Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o trattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoti, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di 1 o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre e aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici, ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee.
Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti.
Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche, installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi o cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di un'impresa edile.
Dichiarazione a verbale.
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro CCNL stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
Settori di specializzazione.
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera d'applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.

Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Le Associazioni cooperative e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-CgIL, contestualmente alla stipula dell'accordo per il rinnovo del CCNL, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l'industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione su di un piano generale e settoriale.
Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, un'efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.
A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un'attiva opera d'impulso della concertazione in atto con il Governo:
[…]
6) finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall'art. 16, legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria;
7) finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.
Entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.
[…]

Disciplina generale
Sezione I - Rapporti e diritti sindacali
Art. 2 - Osservatorio.

1. Al fine di accrescere la conoscenza dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, realizzando un sistema di rilevazione e di formazione che sia anche di supporto al sistema di concertazione di cui all'art. 3 le parti concordano di costituire un Osservatorio nazionale.
Tale Osservatorio avrà anche il compito di interagire, per quanto attiene le tematiche d'interesse o con implicazioni più generali, con l'Osservatorio nazionale sulla Cooperazione, recentemente avviato in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra Agci, Cci, Lncem e Cgil, Cisl, Uil del 5.4.90, nonché di rapportarsi con analoghe strutture, costituite nell'ambito dell'industria delle costruzioni, al fine di acquisire elementi di conoscenza più ampi e proficui.
2. L'Osservatorio analizzerà su base nazionale, con possibilità di disaggregazione regionale per quelle realtà territoriali ad insediamento cooperativo più significativo, i seguenti dati aggregati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processo di ingresso nel settore e mobilità, tempo di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- il bilancio delle iniziative afferenti la promozione cooperativa nel settore.
3. Ai fini della progressiva realizzazione di un sistema informativo coordinato ed efficace ci si avvarrà, in 1a istanza, della raccolta ed elaborazione dei dati rilevabili dalle Casse edili, dagli Enti Scuola e dai CTP, nonché da quelli a disposizione di ciascuna delle parti o derivanti da organismi pubblici o privati.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto verrà redatto un 1° rapporto sulla base dei dati di cui al comma precedente relativamente ai seguenti aspetti:
- fabbisogno e livelli occupazionali;
- processi di ingresso e mobilità nel settore;
- orari e livelli retributivi;
- evoluzione della domanda pubblica.
Inoltre entro gli stessi 6 mesi verrà predisposto il programma di attività per l'anno successivo con l'obiettivo di razionalizzare, anche tramite appropriate standardizzazioni, il sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati nonché di ampliare l'insieme degli argomenti effettivamente rilevati ed analizzati, nell'ambito di quelli indicati al precedente punto 2.
4. La gestione dell'Osservatorio sarà compito di un Comitato paritetico, composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (1 effettivo e 1 supplente in rappresentanza di ognuna delle parti stipulanti il presente contratto), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:
a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto:
- predisporre il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio;
b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:
- produrre il rapporto di cui al comma 2 del precedente punto 3 e il piano di attività di cui al comma 3 dello stesso punto 3;
- definire un programma operativo relativo a:
• le fasi progressive di messa a regime dell'Osservatorio;
• le risorse umane dedicate, a partire da quelle presenti negli Organismi paritetici o nei Centri di ricerca della Cooperazione e del Sindacato, perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di struttura;
• la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici o privati;
• la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni;
c) all'inizio di ogni anno di attività:
- il budget annuale, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli Organismi paritetici, dopo un apposito confronto con le parti stipulanti il presente contratto.
5. Almeno 6 mesi prima della scadenza normativa del presente CCNL, le parti stipulanti procederanno ad una verifica complessiva delle attività svolte dall'Osservatorio, con particolare attenzione all'efficacia procurata nei rapporti con le Istituzioni e alle esigenze di integrazione/interazione con analoghe strutture di rilevazione e di elaborazione dei dati.
Nota a verbale.
Le parti firmatarie il presente CCNL, al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione e una eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli osservatori delle diverse parti firmatarie dei CCNL edili.

Art. 3 - Sistemi di concertazione e d'informazione.
Le parti concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema d'informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione e il sistema d'informazione si inseriscono nell'ambito delle relazioni intersindacali fermo restando la reciproca autonomia decisionale e le rispettive distinte responsabilità delle strutture sociali delle cooperative e delle strutture del sindacato.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.

A) Sistema di concertazione
1. Il sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, di cui all'art. 2 quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento.
Per la sua attività, l'Osservatorio può avvalersi della struttura degli Enti bilaterali e può ricorrere a soggetti esterni per la predisposizione di rapporti nell'industria delle costruzioni.
3. L'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, l'andamento della sicurezza, i livelli di produttività e di costo, la struttura del costo del lavoro;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento delle sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- l'andamento delle iniziative afferenti lo sviluppo e la promozione cooperativa del settore.
4. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali.

A.1) Livello nazionale.
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore anche al fine di individuare obiettivi comuni su:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori, regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione; struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- politiche da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

A.2) Livello territoriale.
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
- mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, l'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle associazioni nazionali.

B) Sistema d'informazione
B.1) Informazione in sede territoriale.

Semestralmente su iniziativa di una delle parti, le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno alle strutture territoriali delle OOSS nazionali firmatarie, nel corso di appositi incontri da effettuarsi a livello regionale, provinciale e/o comprensoriale, informazioni globali e specifiche, riferite alle imprese cooperative associate, anche per verificarne la corrispondenza alla programmazione degli interventi nel territorio riguardanti le scelte produttive e i programmi di investimento sia produttivi sia riferiti alle innovazioni tecnologiche; i relativi volumi, le entità dei finanziamenti e i tempi di attuazione; la realizzazione di nuove iniziative produttive, i relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazione; l'assunzione di lavori all'estero. Nel corso di questi incontri le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno, altresì informazioni sui riflessi di tali iniziative sul mercato del lavoro, e in particolare sull'occupazione giovanile e femminile, sulla mobilità, sull'organizzazione del lavoro, sui programmi di formazione professionale, in relazione anche alla esigenza di una riqualificazione del lavoro in edilizia, sulle condizioni ambientali e igieniche. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni cooperative forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario".
Particolarmente a livello regionale il previsto confronto dovrà affrontare: i problemi inerenti la gestione e la formazione dei programmi di attività e degli strumenti per la formazione professionale; l'andamento e il controllo del mercato del lavoro, comprese le eventuali esigenze di mobilità; le scelte e gli orientamenti della programmazione territoriale.
Inoltre, tali informazioni dovranno riguardare i settori dei materiali da costruzione.

B.2) Informazione in sede nazionale.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma 1 volta l'anno, nel 1° quadrimestre, in appositi incontri convocati dalle Associazioni nazionali cooperative su richiesta delle OOSS nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale - intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull'intero territorio nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 70 miliardi l'anno - forniranno alle RSU, unitamente alle OOSS nazionali dei lavoratori, informazioni su:
- situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell'impresa;
- struttura e andamento dell'occupazione, per età, sesso e categoria;
- posizione sui mercati interni e internazionali;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
La stessa procedura sarà applicata per i consorzi operativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 70 miliardi l'anno.

B.3) Informazioni a livello aziendale.
Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nell'ambito del processo che attiene alle scelte gestionali dell'impresa cooperativa, vengano fornite alle RSU e alle OOSS territoriali, informazioni relative all'andamento economico, all'occupazione e all'organizzazione produttiva delle imprese qualora queste sviluppino più di 70 miliardi di fatturato:

1) Andamenti economici:
[...]
- scelte, andamenti e prospettive produttive;
- programmazione degli investimenti produttivi, loro tipologia, loro dislocazione e relativo tempo di realizzazione;
- investimenti per l'acquisizione di impianti e/o macchine di significativa rilevanza, destinate a nuove tecniche produttive, risorse finalizzate al miglioramento tecnologico dell'azienda e delle sue produzioni ovvero ricerca e sviluppo;
[...]
- grandi commesse: tipologia e tempistica.

2) Occupazione e formazione:
- andamento e prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età e inquadramento;
- politica di formazione e riqualificazione del personale;
- programmazione e utilizzazione dei contratti di apprendistato, tempo determinato, interinale e part-time;
- mobilità;
- politica della sicurezza.

3) Organizzazione aziendale produttiva:
- assetto organizzativo - e sue eventuali modifiche - riferibile alla durata dei lavori, all'orario di lavoro e ai turni, ai servizi di cantiere e di trasporto;
- gestione dei programmi produttivi e informazione sulla struttura del decentramento produttivo, con indicazione della tipologia delle attività decentrate;
- piani e investimenti a tutela della sicurezza sul lavoro;
- processi di fusione e/o di costituzione di consorzi cooperativi;
- lavori all'estero con indicazione delle loro caratteristiche e modalità di attuazione;
Nelle imprese polisettoriali le informazioni riguarderanno anche i settori dei lapidei, laterizi e manufatti in cemento.

B.4) Strumenti e procedure di partecipazione.
Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 6 in materia di sede della contrattazione collettiva di 2° livello e dell'art. 7 relativamente alle competenze della RSU, nelle cooperative di cui al punto B.3), a fronte di processi d'innovazione organizzativa e tecnologica che comportino mutamenti significativi e permanenti all'organizzazione del lavoro e di rilevanti processi aziendali di ristrutturazione o di riconversione produttiva, azienda e RSU e/o OOSS territoriali potranno concordare la costituzione di Comitati tecnici congiunti.
A tali Comitati, che hanno compiti istruttori e consultivi e sono quindi privi di competenze e poteri contrattuali, potranno essere affidati approfondimenti tecnici su aspetti specifici indotti dai processi richiamati nel comma precedente, quali i riflessi sul dato occupazionale, sull'ambiente e sull'organizzazione del lavoro o sulle esigenze di riqualificazione professionale del personale interessato dagli stessi.
La composizione dei Comitati è paritetica e per la parte rappresentante i lavoratori, i componenti saranno designati dalla RSU e/o dalle OOSS territoriali tra i lavoratori della cooperativa.
Le modalità operative dell'attività dei Comitati saranno concordate dalle parti al momento della loro costituzione, nell'ambito e in coerenza con le disposizioni e gli istituti di cui al presente CCNL.
La procedura in sede di CTC dovrà comunque svilupparsi in tempi tali da consentire gli approfondimenti previsti e compatibili con l'assunzione delle opportune decisioni di merito da parte delle strutture competenti della cooperativa.
Durante la procedura in oggetto le parti si asterranno da iniziative unilaterali.

C) Definizione delle controversie interpretative
Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali s'incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame è la definizione della controversia interpretativa.

Art. 5 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi che regolano i pubblici appalti, qualora per esigenze di carattere tecnico-produttivo o organizzativo vengano affidate in appalto o subappalto opere relative a lavorazioni tipicamente edili, la cooperativa s'impegna nello spirito e nella lettera dell'art. 3, alla attuazione di quanto definito alle lettere successive.
A) L'azienda darà comunicazione preventiva, almeno 15 giorni prima del ricorso al subappalto, alla RSU e al sindacato territoriale delle fasi produttive che s'intendono appaltare o subappaltare, specificando i tempi d'esecuzione, la qualità e quantità della manodopera che vi sarà impegnata, nonché la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e la dichiarazione della stessa di adesione al CCNL e agli accordi locali di propria competenza. La suddetta comunicazione sarà oggetto, su richiesta delle RSU e/o territoriali di confronto specifico che consenta convergenze e intese tra le parti, fatta salva la reciproca autonomia.
Analoghe comunicazioni verranno fornite alle Casse edili competenti, agli istituti previdenziali e assistenziali ed agli organismi pubblici preposti alla gestione del collocamento della manodopera.
B) La ricerca delle imprese a cui affidare l'appalto o il subappalto verrà dalla cooperativa sottoposta ad indagini di mercato finalizzate a verificare l'affidabilità e correttezza di dette imprese.
C) L'azienda s'impegna a verificare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, che le imprese, a cui sono affidate in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, operino correttamente nella tenuta dei libri paga, libri matricola e nulla osta di avviamento al lavoro, nonché nella coerente ed integrale assunzione di tutti gli obblighi ed adempimenti di legge e contrattuali con particolare ed esplicito riferimento alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto. Alla impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, impianti di betonaggio).
E) La cooperativa, che eventualmente affidi in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, è tenuta a fare obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili e affini rientranti nella sfera d'applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo d'esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lett. A). È compito dei delegati sindacali o della RSU di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.
F) La cooperativa è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice, per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera d'applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo d'esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lett. A). È compito dei delegati sindacali o della RSU di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.
G) Qualsiasi reclamo e richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alla lett. E), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto.
In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 37 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
H) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione e organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili e affini della fase esecutiva delle opere.
Le parti concordano che il ricorso all'appalto e al subappalto, quando riguarda le fasi costruttive che comportano lavorazioni tipicamente edili, non deve avere carattere generalizzato e non è consentito quando comprometta l'occupazione dei lavoratori dell'impresa idonei alle lavorazioni medesime.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina di cui sopra non trova applicazione nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, qualora le imprese medesime siano vincolate all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare l'osservazione integrale della contrattazione collettiva di settore.
Chiarimento a verbale.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono CCNL diversi da quelli riguardanti le imprese edili e affini.

Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva.
A) Sede e competenze del contratto collettivo di 2° livello

La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede territoriale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.
In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
[...]
c) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
[...]
f) determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
[...]
h) costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente del lavoro, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale;
[...]
l) determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili;
m) determinazione di cui al comma 3, art. 74;
n) modalità d'attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lett. a), art. 5;
o) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
p) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o d'indennità sostitutive in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
q) disciplina d'altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[...]

B) Tempi e procedure della contrattazione di 2° livello
[...]
La titolarità della contrattazione di 2° livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni nazionali delle cooperative e alle OOSS nazionali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
[...]

Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa 13.9.94 per la costituzione delle RSU, sottoscritto da Lncem, Cci, Agci e Cgil, Cisl e Uil, che viene interamente recepito, si conviene quanto segue:
1. Le parti si danno atto che la RSU costituisce la RSA unitaria dei lavoratori della cooperativa occupati nell'unità produttiva. Pertanto essa sostituisce il Consiglio dei delegati di cui all'art. 7, CCNL 1.3.91, e subentra alle RSA di cui alla legge 20.5.70 n. 300, e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
Per il numero dei componenti la RSU e per le modalità di costituzione delle stesse valgono le disposizioni dell'accordo in materia del 13.9.94 tra Lncem, Cci, Agci e Cgil, Cisl, Uil.
2. Nei cantieri di durata superiore a 6 mesi, qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nell'unità produttiva meno di 16 dipendenti, si procede all'elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera d'applicazione del CCNL per edilizia.
Sulla base dei requisiti numerici di cui al comma precedente, il rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nell'unità produttiva dipendenti dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.
Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti occupati nel cantiere, individuato secondo i criteri di cui al comma 1, scende al di sotto di 16.
A tale rappresentante spetta un permesso mensile di 8 ore retribuite per l'espletamento delle proprie funzioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti dichiarano che con la regolamentazione di cui al presente punto hanno inteso privilegiare la disciplina contrattuale rispetto ad eventuali interventi legislativi sulla stessa materia.
3. Per i rapporti con la cooperativa la RSU, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, può avvalersi di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito.
Nell'esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri componenti la RSU e/o da lavoratori specificatamente interessati in relazione alle materie in discussione.
4. È compito della RSU intervenire nei confronti della cooperativa per la verifica del puntuale rispetto delle norme del CCNL e del contratto collettivo territoriale applicabile nell'unità produttiva e pertanto, sulle seguenti specifiche materie:
- organizzazione del lavoro nell'impresa e nel cantiere;
- prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza (RLS);
- distribuzione dell'orario di lavoro previsto dal CCNL [...];
- inquadramento dei lavoratori nelle qualifiche e nei livelli;
- diritto allo studio e formazione professionale;
[...]

Art. 8 - Assemblee.
Nell'unità produttiva (cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro, fuori dell'orario di lavoro nonché, nei limiti di 12 ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
[...]
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.
[...]

Art. 9 - Affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi predisposti dalla cooperativa in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Art. 11 - Accordi generali.
Gli accordi di carattere generale vigenti anche se non esplicitamente richiamati si considerano parte integrante del presente contratto.

Disciplina generale
Sezione II - Regolamentazione comune agli operai, agli impiegati, quadri
Art. 14 - Classificazione dei lavoratori.

Commissione tecnica del sistema di classificazione dei lavoratori
Le parti nazionali costituiranno una Commissione tecnica paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione delle professionalità del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori.
La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti le OOSS firmatarie il presente contratto e da 6 rappresentanti le Associazioni cooperative firmatarie il presente contratto e sarà presieduta a turno da un componente di parte cooperativa o sindacale.
La Commissione si riunirà di norma con cadenza quadrimestrale e si incontrerà 1 volta all'anno con le parti stipulanti il presente contratto per riferire sull'attività svolta.
La Commissione esaurirà il proprio compito entro 18 mesi dalla stipula del presente CCNL presentando il proprio rapporto conclusivo alle parti sul sistema di classificazione dei lavoratori.
Le parti nazionali costituiranno un gruppo tecnico-paritetico, di supporto alla Commissione paritetica di cui al comma 1, con il compito di analizzare le nuove professionalità e il relativo inquadramento d'impiegati, tecnici e quadri.

Art. 16 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Per il lavoro dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia.
[...]

Art. 17 - Tutela della maternità e della paternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei padri, si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 20 - Lavoratori extracomunitari.
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale, attraverso gli enti scuola di cui all'art. 75 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.

Art. 21 - Lavoratori invalidi.
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa d'infortunio sul lavoro, le imprese in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, s'impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Art. 23 - Portatori di handicap.
Le imprese cooperative favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:
1) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti terapetitico-riabilitativi (analoghe misure potranno riguardare lavoratori che siano genitori o coniugi di portatori di handicap, per i quali sia richiesto, nell'ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo, un'assistenza continuativa).
Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatori di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposta dalle strutture sanitarie medesime;
2) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.

Art. 25 - Alloggiamenti e cucine.
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti. La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
[...]
La composizione e il prezzo dei pasti sono controllati da una Commissione di 3 lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.

Art. 29 - Igiene e sicurezza del lavoro.
A)
Si applicano le vigenti normative in materia, in particolare il D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni, e gli accordi interconfederali per quanto non richiamato specificamente dal presente contratto.

B) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e l'igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione dei lavoratori occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all'avvio dei lavori del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

C) Comitato Territoriale Prevenzione (CTP).
Le parti concordano sull'esigenza di confrontarsi sugli indirizzi generali e sui contenuti specifici dell'attività dei CTP al fine di garantirne uniformità di indirizzo e di programmazione, sinergie nella produzione di materiali informativi e formativi.
In relazione all'importanza del ruolo demandato ai CTP, le parti s'impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l'attività.
In questa logica dovrà anche essere riesaminato il riferimento territoriale che maggiormente garantisce gli obiettivi suddetti, tenuto conto della realtà cooperativa.
Le parti demandano alle competenti Associazioni territoriali la facoltà di procedere alla unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.
I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto.
Le parti sottoscritte effettueranno una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al comma 9, art. 29, CCNL 6.7.95.

D) Rappresentante per la sicurezza (RLS).
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all'art. 19, legge n. 300/70, il RLS è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
Nell'ipotesi di cui al punto 2, art. 7, in aggiunta al rappresentante sindacale unitario, è eletto il RLS dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
In assenza delle suddette rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Il RLS di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e alle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 626/94.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il RLS viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Il RLS ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) dell'art. 17, D.lgs. n. 626/94.
Il RLS nei casi in cui la durata del cantieri sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 11, D.lgs. n. 626/94.
Il RLS ha il diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Nel caso di RLS di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 6 del CCNL.
Il RLS ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 22, D.lgs. n. 626/94, in materia di sicurezza e salute, con riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del 1° ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi.
Alla formazione del RLS si provvede come stabilito dal punto 7, "Protocollo d'intesa per l'applicazione del D.lgs. 19.9.94 n. 626". Alla formazione dei lavoratori di cui all'art. 22, D.lgs. n. 626/94, provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 8 ore per i singoli lavoratori e di 20 ore per i RLS.
Ai RLS e ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del RLS provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'Accordo interconfederale 5.10.95 (allegato al presente contratto).

E) Lavorazioni particolarmente insalubri o nocive.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL le Associazioni nazionali firmatarie istituiranno un Gruppo tecnico congiunto incarico di esaminare e definire, per lavorazioni che comportino condizioni o esposizione a situazioni di particolare nocività o insalubrità, criteri di organizzazione delle stesse coerenti con la possibilità di alternanza (per gli addetti a tali lavorazioni) con attività diverse e/o con periodica rotazione del personale.
Ciò, ferma restando l'osservanza di tutte le norme per la sicurezza delle lavorazioni e la prevenzione degli infortuni, in riferimento al D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni.
Qualora si modifichi organizzazione del lavoro secondo i criteri di cui sopra, andranno riviste le maggiorazioni eventualmente corrisposte per tali lavorazioni.

F) Tutte le attività a carattere paritetico avranno un finanziamento definito contrattualmente tra le parti a livello nazionale.

Art. 29 bis - Lavori usuranti.
In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione con operatività immediata che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente, fornisca, alle parti medesime, indicazioni e proposte da avanzare agli Organismi istituzionali competenti.

Art. 30 - Disciplina dell'apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.
A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dell'apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.
[...]
Agli enti scuola territoriali, di cui al presente contratto, sono affidati i compiti di:
- partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali;
- erogazione dell'attività formativa;
- offerta del servizio di formazione per i tutors aziendali;
- offerta di consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa;
- attestazione dell'effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative. Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e, tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la frequenza dei corsi di formazione esterna.
Per il riproporzionamento delle ore formative, l'apprendista deve dimostrare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.
[...]
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 16, comma 2, legge 24.6.97 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria nell'ambito degli enti scuola di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese.
L'impegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d'attestato di qualifica professionale idoneo all'attività da svolgere.
L'orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali di media annua, comprese le ore destinate alla formazione esterna, che possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in applicazione dell'art. 38 del regolamento della legge sull'apprendistato.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell'art. 46-bis e nell'art. 79 sui riposi annui.
[...]

Art. 30 bis - Discipline della flessibilità del mercato del lavoro.
C) lavoro temporaneo

[...]
Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi individuate dall'art. 1, comma 4, legge n. 196/97, come modificato dall'art. 64, comma 1, lett. b), legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al DM 31.5.99 e con riguardo agli addetti a:
- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 10;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
[...]
Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione e accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.
Dichiarazione a verbale.
In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi nn. 196/97 e 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.
Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale.
Entro il 31.12.01 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell'attuazione della presente normativa.
Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell'impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessità di realizzare con il Ministero del Lavoro un accordo quadro che stabilisca:
- le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all'art. 5, legge n. 196/97 e successive modificazioni;
- le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.
Le parti ritengono, ai fini dell'operatività della disciplina convenuta, l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.
Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.

D) Distacco temporaneo
Nel caso di società consortile partecipata dalla cooperativa, è possibile il distacco dei lavoratori dalla cooperativa alla società consortile medesima.
[...]

Art. 31 - Provvedimenti disciplinari.
Ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dell'art. 7, legge 20.5.70 n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione costituita: per gli impiegati, dagli emolumenti di cui ai punti da 1 a 14 dell'art. 80 e per gli operai dagli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 64;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi.
L'impresa ha la facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[...]
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta la preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
[...]

Art. 32 - Licenziamenti.
Fermo l'ambito d'applicazione della legge 15.7.66 n. 604, come modificata dall'art. 18, legge 20.5.70 n. 300, e di quanto previsto dalla legge n. 108/90 l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione del personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.66 n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro quali, ad esempio:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali;
[...]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro; minacce gravi, vie di fatto o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a 2 sospensioni nell'anno precedente;
[...]
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 37 - Controversie e reclami.
1. In caso di controversia individuale singola o plurima che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, chi intendesse agire in giudizio senza avere preventivamente promosso il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione costituita presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, deve esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, disciplinato dai successivi commi, dal 2 al 9.
2. La Commissione di conciliazione in sede sindacale costituita a livello provinciale ed è composta:
a) per le imprese cooperative, da un rappresentante della stessa Associazione di rappresentanza cooperativa;
b) per il lavoratore, da un rappresentante della OS territoriale di una delle OOSS firmataria del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Associazione di rappresentanza cooperativa o la OS alla quale si è iscritta e/o abbia conferito mandato.
[...]
9. Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto.
10. Azienda e lavoratore possono tentare la conciliazione della controversia insorta fra loro, direttamente in sede aziendale. Il lavoratore dovrà farsi assistere da un componente della RSU al quale abbia conferito mandato o da un rappresentante della OS territoriale di una delle OOSS firmatarie il presente contratto, a cui sia iscritto o abbia conferito il mandato. L'azienda potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione cooperativa di propria rappresentanza.
[...]
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali, e in caso di mancato accordo da quelle nazionali, secondo le procedure di prevenzione del conflitto di cui al titolo 8, Protocollo di Relazioni industriali 5.4.90 tra Centrali cooperative e OOSS nazionali.
[...]

Art. 38 - Arbitrato irrituale.
1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 CPC o all'art. 37 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11.8.73 n. 533, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio arbitrale secondo le norme previste dal presente articolo.
[...]

Art. 40 - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori inoltre debbono osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa, sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.

Disciplina speciale
Parte I - Regolamentazione per gli operai
Art. 46 - Orario di lavoro.

1. Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
2. L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4.7.97 n. 196.
3. Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 6, comma 3, punto o), in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
[...]
5. Ove per comprovate esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su 6 giorni, la prestazione di lavoro nella giornata del sabato dovrà essere concordata fra cooperativa e RSU.
[...]
7. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
8. Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
9. L'operaio deve prestare la sua opera nell'ora e nel turno stabiliti.
[...]

Art. 46 ter - Lavori discontinui.
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 46. L'orario normale contrattuale degli operaio addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntate anche in carovane, baracche o simili per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[...]
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che le attività previste dal RD 6.12.23, n. 2657 possono riguardare anche i lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Art. 47 - Regimi d'orario e lavoro a turni.
Si prende atto che le componenti principali sottoposte alla volontà delle parti contraenti il CCNL e determinanti il tempo effettivo di lavoro nonché la sua organizzazione sono: ferie, riposi annui, lavoro straordinario e flessibilità.
Si stabilisce che annualmente le parti a livello aziendale e territoriale si incontrino per definire un calendario annuo d'utilizzo di tali istituti.
Il calendario verrà convenuto nel rispetto delle norme contrattuali che regolano i diversi istituti e dovrà essere riesaminato quadrimestralmente e ogni qualvolta eventi imprevisti lo richiedano.
Nell'ambito del calendario annuo e delle sue verifiche possono, in sede aziendale e/o territoriale, essere concordati in rapporto ad accertate necessità di carattere tecnico-produttivo, regimi flessibili dell'orario di lavoro settimanali e/o plurisettimanali, nel rispetto mediamente di quanto previsto al comma 2, art. 46.
Quanto sopra può essere disposto anche per singole unità organizzative qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un miglior utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori.
Le parti convengono che in sede aziendale si potranno determinare, a fronte di esigenze di pubblica utilità e/o di comprovate necessità tecnico-organizzative e gestionali o di riscontrate necessità di mercato, forme di organizzazione degli orari di lavoro a turno. Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri anche continuativi.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Quando si faccia ricorso a turni avvicendati di 8 ore di lavoro giornaliere per 5 giorni alla settimana, a livello aziendale, verrà riconosciuta una pausa giornaliera retribuita per la consumazione del pasto. In caso di più turni regolari articolati su 6 giorni alla settimana l'orario giornaliero sarà pari a 6 ore lavorative a parità di salario con assorbimento dei riposi annui di cui all'art. 46 bis, in proporzione alla durata del lavoro a turni (1/52 dell'entità annua dei riposi per ogni settimana di lavoro a turno). In tale caso inoltre l'indennità per lavoro a turni di cui all'art. 59 viene corrisposta nella misura del 6% e non compete la maggiorazione di cui all'art. 46, comma 6.
Chiarimento a verbale.
In relazione a quanto stabilito dal presente CCNL in materia di assetti e livelli della contrattazione collettiva e di compiti e funzioni della RSU, si precisa che quando negli artt. 46, 46 bis e 47 si rinvia alla sede aziendale, è da intendere che il confronto tra le parti deve riguardare la verifica delle esigenze tecniche, organizzative e/o produttive che motivano una determinata gestione oraria e della corretta applicazione delle norme della contrattazione nazionale e /o territoriale.

Art. 48 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato [...]
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
[...]
Fermo restando i limiti fissati dalle leggi vigenti ed in coerenza con gli orientamenti in tal senso previsti dalla Direttiva UE n. 104/93, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su 7 giorni continuativi, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, non superiori a 14 giorni, previa verifica con le RSU o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori.

Art. 53 - Lavori a cottimo.
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[...]
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme:
[...]
- le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto all'operaio o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'albo del cantiere, ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche);
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
[...]

Art. 54 -Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi per l'esecuzione di lavorazioni edili e affini, quando non ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 del presente contratto e comunque quando il fine sia quello di eludere le norme sul lavoro subordinato e le disposizioni della legge n. 1369/60.

Art. 59 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[...]
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla RSU ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla RSU indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
[...]

Art. 60 - Indennità per lavori speciali.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 64 e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Gruppo A) - Lavori vari.

tab. unica naz. situazioni extra

1) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la 1a mezz'ora (compresa la 1a mezz'ora)

4 5

2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5 5

3) lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

3 12

4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8 15

5) lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume

8 15

6) lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe

8 17

7) lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impianto di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

9) lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni d'elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11 17

10) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12 20

11) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13 20

12) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13 22

13) lavori di demolizione di strutture pericolanti

16 23

14) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)

16 28

15) lavori su scale aeree tipo Porta

17 35

16) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17 35

17) costruzione di pozzi a profondità da m. 3,50 a 10

17 35

18) lavori per fognature nuove in galleria

19 35

19) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

20 35

20) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21 40

21) costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.

22 40

22) lavori in pozzi neri preesistenti

27 55

In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel caso d'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B) - Lavori in galleria.
Agli operai addetti ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a) per gli operai addetti al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetti al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;
b) per gli operai addetti ai lavori di rivestimento di intonaco o do rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 20;
c) per gli operai addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 28.11.69.
Nel caso in cui i lavori in gallerie si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre km. 3 dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Quando vi è concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento supera i km. 5 dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al comma 1, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriate al caso di specie.

Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa.
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione agli operai addetti ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri: 54;
b) da oltre 10 a 16 metri: 72;
c) da oltre 16 a 22 metri: 120;
d) oltre 22 metri: 180.
Agli effetti dell'indennità da corrispondere la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Gruppo D) - Lavori marittimi.
- Operai imbarcati su natanti con o senza motore. Agli operai imbarcati su natanti con o senza motore che escono fuori da porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari. Indennità del 100% da calcolarsi su elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 64 e da corrispondersi per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore a 1 ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Gruppo E) - Costruzioni di linee elettriche e telefoniche.
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un'indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3), art. 64 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sull'eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione con l'eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 64.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 63 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica.
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti CCNL.
Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al comma 3 del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 70 - Conservazione degli utensili.
L'operaio deve conservare in buono stato: macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione, darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno arrecato, previa contestazione dell'addebito.
[...]

Art. 71 - Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli.
L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo delle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e motocicli.
In esso l'operaio deve avere la possibilità di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima e dopo l'orario lavorativo.
L'impresa deve provvedere a far richiudere il locale predetto e ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli indumenti personali, dei cicli e motocicli lasciati dagli operai.
Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.
Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere nel modo più idoneo alla conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti.
L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano obiettive condizioni di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui trattasi.

Art. 73 - Casse edili.
a) Le Casse edili, istituite territorialmente, sono lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi, stipulati fra Aicpl, Ancpl, Federlavoro e Servizi e Feneal, Filca e Fillea, nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Casse edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse edili costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma 1, non determinano effetti nei confronti delle Casse edili previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al comma 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse edili stabiliti per le imprese cooperative e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 64.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico delle imprese cooperative e per 1/6 a carico dei lavoratori.
[...]
Gli organi delle Casse edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
L'esercizio finanziario della Cassa edile decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
[...]
Dichiarazione a verbale.
Le Associazioni e Organizzazioni nazionali firmatarie, riconoscendo l'importanza delle prestazioni assistenziali e dei servizi delle Casse edili, riaffermano l'obiettivo comune di pervenire, su tutto il territorio nazionale, a Casse edili uniche per tutto il settore gestite con la partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e OOSS firmatarie dei CCNL operanti nel settore delle costruzioni.
Quanto sopra ha anche la finalità di estendere la tutela contrattuale dei lavoratori e di realizzare condizioni di perequazione dei costi per le imprese.
I principi sopra esposti comporteranno, nell'ambito del sistema di Casse edili e anche attraverso la revisione degli statuti delle Casse medesime:
- la realizzazione di una gestione unitaria di un unico sistema di Casse edili;
- il riconoscimento dell'autonomia contrattuale delle parti;
- l'uniformità dei trattamenti erogati ai lavoratori con conseguente armonizzazione delle aliquote contributive per perseguire la parità di costi tra le imprese;
- la riconoscibilità delle rappresentanze degli organismi paritetici di gestione che affermi le caratteristiche territoriali di presenza delle imprese associate;
- la lotta all'evasione e al lavoro nero, al fine di combattere la concorrenza sleale o le infiltrazioni malavitose del settore, attraverso procedure che penalizzino le dichiarazioni anomale e gli utilizzi d'orario di lavoro palesemente non credibili.

Art. 75 - Formazione professionale.
Le Associazioni cooperative e le OOSS firmatarie riaffermano la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione dei lavoratori dell'edilizia per affinare e perfezionare le capacità tecniche degli stessi, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Le Associazioni e Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo all'istituzione di apposito ente scuola od al potenziamento di quello esistente. Le Associazioni cooperative e le OOSS firmatarie riaffermano il loro impegno (come per le Casse edili e altri enti paritetici) a pervenire ad enti scuola unitari gestiti con la partecipazione di tutte le Associazioni imprenditoriali e OOSS nazionali firmatarie dei CCNL.
A tale scopo le parti, a livello nazionale e territoriale, promuoveranno ognuna per conto proprio e/o congiuntamente, iniziative atte a realizzare intese che consentano l'attuazione di quanto indicato al comma precedente.
Gli enti scuola realizzeranno i loro scopi mediante l'istituzione di scuole professionali edili e laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli enti scuola stessi ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle cooperative, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione e di cui al punto 3), art. 64.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio d'amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti sulla base di un apposito regolamento i cui principi verranno fissati dalla Commissione paritetica di cui al quartultimo comma. Il Consiglio d'amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante delle cooperative, il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali delle cooperative e lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti-Scuola.
Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti. I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti-Scuola in questione, in linea di massima e in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi dovranno essere indirizzati alla prima formazione di giovani che entrano nel settore; alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento di operai impiegati, tecnici e quadri, secondo le esigenze del mercato del lavoro.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali. I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di addestramento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello del 1° livello e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 43.
Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 43, valgono anche per i lavoratori già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare operai ai corsi professionali, gestiti dagli Enti-Scuola, ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
Le parti convengono di istituire un organismo paritetico, a livello nazionale, con la funzione di promuovere e coordinare l'attività di addestramento svolta dagli Enti-Scuola territoriali, di armonizzare i programmi e gli indirizzi didattici e di assumere in genere ogni idonea iniziativa atta a favorire l'istruzione professionale.
Dichiarazione a verbale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 75 del CCNL, le Associazioni cooperative esprimono esplicito interesse per i contenuti dell'intesa raggiunta in materia di formazione professionale dall'accordo di rinnovo OOSS Ance del 29.1.00 e pertanto ne determineranno le condizioni attuative compatibili con il sistema cooperativo.

Art. 76 - Commissione tecnica nazionale.
Viene istituita una Commissione tecnica paritetica a livello nazionale per:
a) lo studio dei problemi attinenti la disciplina del lavoro a cottimo, le retribuzioni ad incentivo e gli strumenti idonei allo scopo, nell'ambito del contratto di lavoro, avente riguardo anche alle esperienze e alle realizzazioni di altri paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia. La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali di comune accordo con le Associazioni locali;
b) l'esame delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nell'impiego della mano d'opera negli appalti e nei subappalti di cui agli artt. 5 e 54 del presente contratto;
c) l'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell'art. 60.

Disciplina speciale
Parte II - Regolamentazione per gli impiegati e per i quadri
Art. 79 - Orario di lavoro.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4.7.97 n. 196.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 90 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini d'eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 80.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione.
La cooperativa deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti gli impiegati interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro, nonché l'orario e la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
[...]

Art. 84 - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
[...]

Art. 85 - Ferie.
[...]
Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, ed in via del tutto eccezionale non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versargli un'indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (comma 4).
[...]

Art. 88 -Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria.
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa, lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai da CCNL e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, art. 80;
b) per lavori in galleria: un'indennità di £. 50.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito per altri motivi specifici.

Art. 89 - Indennità di zona malarica.
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai CCNL per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 80.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente e immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 90 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[...]
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[...]

Art. 100 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale.
[...]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[...]

Art. 104 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai funzionari della cooperativa dai quali gerarchicamente dipendono.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[...]

Allegati
Allegato D bis.
Ancpl-Lncem, Federlavoro e Servizi - Cci, Aicpl-Agci e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil in considerazione di quanto previsto dal precedente accordo fra le stesse in materia di CFL (allegato G, CCNL 1.3.91), concordano il seguente dispositivo allegato al CCNL 6.7.95:

Inserimento lavorativo.
Le parti individuano, nell'obiettivo di favorire l'impiego il reimpiego dei lavoratori/trici appartenenti alle categorie di seguito indicate, le ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto a termine di durata non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56:
a) lavoratori d'età superiore a 29 anni iscritti nelle liste di collocamento;
b) lavoratori d'età inferiore a 29 anni iscritti nelle liste di collocamento da assumere per l'esecuzione di mansioni per le quali, ai sensi del presente accordo, non è ammessa la stipulazione di CFL;
c) lavoratori d'età inferiore a 29 anni iscritti nelle liste di collocamento tenute dalle sezioni circoscrizionali dei territori di cui all'art. 1, TU approvato dal DPR 6.3.78 n. 218, nonché dalle province nelle quali la più recente rilevazione disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente abbia fatto registrare un rapporto tra iscritti nella 1a classe nelle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, da assumere per l'esecuzione di mansioni in relazione alle quali, a norma del presente accordo è ammessa la stipulazione di CFL.
Nei territori di cui all'art. 1, TU approvato con DPR 6.3.78 n. 218, nonché nelle province nelle quali la più recente rilevazione disponibile abbia fatto registrare un rapporto tra iscritti nella 1a classe delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale possono essere assunti per la predetta ipotesi di contratto a termine i lavoratori di cui alle lett. a), b) e c) del presente art. 5.
Nelle altre province possono essere assunti per la predetta ipotesi di contratto a termine i lavoratori/trici di cui alle lett. a) e b) del presente art. 5.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori/trici assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato.
Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per almeno 4 lavoratori/trici.
Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge nonché nelle ipotesi individuate dai CCNL in attuazione dell'art. 23, legge n. 56/87, per fattispecie oggettive (n. 230/62; art. 8 bis, legge n. 79/83).
Ai fini della percentuale predetta si computano invece le assunzioni effettuate con contratto a termine e con richiesta nominativa nelle ipotesi individuate dai CCNL ai sensi dell'art. 23, legge n. 56/87 con riferimento a caratteristiche soggettive di particolari categorie di lavoratori/trici, facendo salvi i contenuti degli accordi già stipulati.