Tipologia: Ipotesi accordo
Data firma: aprile 2024
Validità: 01.05.2024 - 30.04.2025
Parti: Telco Soluzioni Digitali e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl telecomunicazioni
Settori: Servizi, TLC, Telco Soluzioni Digitali
Fonte: fistelveneto.cisl.it
Sommario:
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Premesse e definizioni |
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7. Reperibilità e lavoro notturno |
Ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale dei Dipendenti di Telco Soluzioni Digitali spa in forza alla data del 01 gennaio 2024
Verbale di accordo tra Telco Soluzioni Digitali spa (di seguito TSD o Azienda) […] e la Slc-Cgil nazionale […], la Fistel-Cisl nazionale […], la Uilcom-Uil nazionale […], la Ugl telecomunicazioni nazionale […]
Premesse e definizioni
- in data 23/04/2024 TSD ha manifestato alle OO.SS la volontà di sottoscrivere un accordo al personale in forza alla data del 01/01/2024 in quanto privo di contrattazione di secondo livello;
- per “sede”, “filiale”, “centro operativo (in breve CO)” si intende il luogo identificabile con la sede di assunzione e/o di assegnazione, l’unità operativa territoriale ove sono ubicati i servizi logistici e amministrativi adibiti alla gestione delle attività ricadenti nelle zone di competenza;
- con riferimento alla sede ubicata nel Comune di Roma, essendo tale area geografica molto vasta in cui i tempi di percorrenza subiscono notevoli variazioni nel corso della giornata, la stessa è considerata “sede svantaggiata” in quanto gli elementi menzionati influiscono sul raggiungimento del luogo di intervento;
- per personale operativo diretto, si intende il personale TSD avente la mansione di:
▪ Giuntista
▪ Impiantista
▪ Apparatista
▪ Addetto scavi
▪ Palificatore
▪ Posacavi
- per personale operativo indiretto, si intende il personale TSD avente la mansione di:
▪ Assistente di Rete
- per personale non operativo/Staff, si intende tutto il restante non rientrante nella definizione di personale operativo;
- per “domicilio”, “abitazione”, “dimora” si intende il luogo e/o l’indirizzo dove il lavoratore risiede abitualmente Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:
1. Premesse ed Allegati
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante ed inscindibile del presente Accordo
2. Oggetto e Campo di Applicazione
Salvo non sia diversamente previsto, il presente Accordo si applica a tutto il personale operativo (diretto ed indiretto) in forza dalla data del 01/01/2024 privo di contrattazione di secondo livello e legato da un rapporto di lavoro subordinato con l’Azienda disciplinato dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione in ogni tempo vigente (di seguito anche solo CCNL).
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Accordo, si fa espressamente rinvio alle disposizioni di legge e di CCNL.
3. Orario di lavoro
Si conferma che la durata massima normale dell’orario di lavoro, è stabilito in 40 ore settimanali dal lunedì al sabato. Per il personale operativo diretto la prestazione verrà svolta con la seguente modalità:
inizio e fine lavoro presso il luogo del primo impianto e dell’ultimo impianto, guasto o altro intervento (cd “piè di palo”) diversamente, qualora il lavoratore scelga di non ricoverare il mezzo aziendale presso la propria abitazione, inizio e fine lavoro sarà presso la sede di appartenenza.
4. Tempo di viaggio
[…]
L’Azienda si impegna, nel rispetto dei piani di lavoro previsti dai committenti, a pianificare il primo e l’ultimo intervento in maniera da ottimizzare i tempi di viaggio nell’interesse reciproco ed al fine di favorire la conciliazione vita/lavoro.
Le parti concordano di prevedere una verifica puntuale nel mese di settembre 2024, finalizzata ad analizzare il fenomeno del tempo viaggio nel periodo di sperimentazione, per valutarne le eventuali necessarie modifiche ed i casi particolari emersi.
Rimborsi nel Comune […]
7. Reperibilità e lavoro notturno
Premesso che attualmente in TSD non vi sono attività strutturali per le quali sia necessario prevedere l’istituto della reperibilità, ovvero analoghe attività che prevedono lo svolgimento di lavoro notturno, le parti si impegnano sin da ora ad incontrarsi qualora ne ricorrano i presupposti.
9. Modalità di svolgimento della prestazione
I lavoratori saranno tenuti a prestare la propria attività lavorativa con diligenza e correttezza professionale nel rispetto del CCNL, delle prescrizioni contenute nelle procedure tecnico/operative e delle direttive impartite dai superiori. È fatto assoluto divieto ai lavoratori di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’azienda o di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e i metodi di produzione aziendale o comportamenti che possano recare pregiudizio all’azienda o danni rispetto alla sua immagine e/o reputazione. Vi è inoltre l’obbligo a custodire con diligenza i beni aziendali in dotazione o in uso ivi inclusi gli automezzi.
10. Utilizzo automezzi aziendali
Il personale operativo avrà in dotazione mezzi ed attrezzature di proprietà aziendale. Per ciò che concerne i mezzi di trasporto, essi sono adibiti ad uso esclusivo per l’espletamento dell’attività lavorativa e, previo accordo con l’azienda, possono essere utilizzati dal lavoratore per lo spostamento dalla propria abitazione al cantiere di lavoro/luogo di intervento e relativo tragitto di ritorno.
L’assegnazione del mezzo sarà ufficializzata a mezzo lettera
11. Formazione
L’azienda procederà nell’ambito e nei limiti della professionalità esistente, di individuare compatibilmente con esigenze tecnico produttive organizzative forme di reskilling del personale utili al recupero della professionalità e allo sviluppo di nuove competenze.
13. Disposizioni finali
Per tutti gli altri istituti qui non specificatamente trattati nel presente accordo, dal 11 gennaio 2024 sarà applicata la disciplina del CCNL Tlc.
[…]
