Tipologia: Ipotesi Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 23 aprile 2024
Validità: 01.04.2023 - 31.03.2027
Parti: Federdistribuzione e Ugl Terziario
Settori: Commercio, DMO
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Art. 4 - Procedure per il rinnovo
Art. 15 - Commissione Paritetica Nazionale "Pari Opportunità e Dialogo Sociale
Art. 15 bis - Congedi per le donne vittime di violenza di genere
Art. 18 - Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale
Art. 19 - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 20 - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri
Art. 61 bis - Apprendistato di primo e di terzo livello
Art. 63 bis - Causali di assunzione con contratto a tempo determinato
Art. 63 ter - Ipotesi di stagionalità in località turistiche

 

Art. 73 - Rapporto a tempo parziale
Art. 86 - Clausole elastiche
Art. 99 - Classificazione
Art. 154 bis - Strumenti per lo sviluppo di competenze professionali
Art. 181 - Congedo parentale
Art. 196 - Aumenti retributivi mensili
Art. 197 - Erogazioni una tantum
Art. 200 - Assorbimenti
Art. 242 - Decorrenza e durata


Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), 23 aprile 2024

Art. 15 - Commissione Paritetica Nazionale "Pari Opportunità e Dialogo Sociale"
1. Le Parti sono concordi nell'istituire la Commissione Paritetica Nazionale "Pari Opportunità e Dialogo Sociale" quale sede di confronto sui temi della parità di genere e dell'inclusione nonché sugli interventi a livello europeo in materia sociale: le Parti, infatti, tenuto conto dell'evoluzione normativa, anche europea, e dei suoi possibili impatti sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione collettiva, intendono promuovere e strutturare un confronto stabile finalizzato:
a) allo sviluppo di politiche di parità di genere nel lavoro e di prevenzione di ogni tipo di discriminazione, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
b) allo sviluppo di azioni positive e percorsi utili a prevenire il fenomeno delle molestie sessuali e del mobbing sul luogo di lavoro;
c) all'individuazione di iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, cosi come previsti dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
d) alla promozione di percorsi di studio sull'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore;
e) alla promozione di percorsi di analisi e approfondimento sugli impatti degli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo;
f) a dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità, rendendosi parte attiva per la diffusione e la promozione di iniziative volte a ridurre l'eventuale divario di genere quali ad esempio la certificazione di parità.
2. La Commissione si riunirà di norma semestralmente e si comporrà di sei membri, tre designati da Federdistribuzione e tre designati da Ugl Terziario. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
3. Le Parti convengono, altresì, sull'opportunità di sostenere percorsi di protezione delle donne vittime di violenza di genere anche attraverso misure previste dalla contrattazione di secondo livello (es. istituzione della figura del Garante di Parità).
4. Con l'espressione violenza di genere si intendono tutte le forme di violenza (verbale, psicologica, fisica, ecc.) riguardanti persone discriminate in base al sesso e all'orientamento sessuale.
5. Per l'eliminazione della violenza di genere nei luoghi di lavoro, le Parti intendono affidare alla Commissione di cui al presente articolo il sostegno di percorsi che garantiscano buone pratiche e/o iniziative concrete capaci di:
• diffondere informazioni e aumentare la visibilità di tutte le forme di violenza contro le donne anche attraverso la partecipazione concreta a campagne ed attività;
• sensibilizzare ed educare su tutte le forme esistenti di violenza e molestia, compresa la violenza di genere, la violenza domestica e la violenza di terzi;
• formare e informare lavoratori e lavoratrici sui diversi strumenti e meccanismi disponibili per prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro;
• affrontare il tema della violenza e delle molestie all'interno e all'esterno del mondo del lavoro attraverso la formazione, l'istruzione, la sensibilizzazione e la contrattazione collettiva, in particolare in relazione alla prevenzione e all'eliminazione di tutte le forme di violenza di genere;
• impegnarsi a combattere tutte le forme di regressione sociale che hanno un forte impatto sulle donne e mettono in discussione la loro acquisita o futura indipendenza economica;
• denunciare ogni forma di violenza inflitta alle donne in nome di pratiche tradizionali e culturali.

Art. 15 bis - Congedi per le donne vittime di violenza di genere
1. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata norma di legge.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
3. Il periodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
4. Durante il periodo di congedo la lavoratrice, posto quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
5. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni. La lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, ferma restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
6. Sussistendo le condizioni di cui al comma uno dell'art. 24 del D.Lgs. citato e a richiesta della lavoratrice, il congedo di cui al comma 1 sarà prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto di pagamento di un'indennità pari al 100% della retribuzione corrente.
7. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale. A richiesta della lavoratrice il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.
8. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento presso altra sede lavorativa, anche ubicata in altro comune. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, l'azienda, verificata la disponibilità di posizioni lavorative, si impegna a trasferire la lavoratrice.
9. La lavoratrice, al termine del percorso di protezione, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati per un periodo di un anno.