Senato della Repubblica
XIX LEGISLATURA

N. 1034

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice TERNULLO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2024
 

Disposizioni in materia di patente a punti per la sicurezza delle imprese

 

ONOREVOLI SENATORI. - Le terribili notizie che arrivano dal mondo del lavoro impongono un’accurata indagine normativa al fine di valutare il complesso di norme che regola l’intero settore. Oggi le imprese vivono in un sistema generale di norme che tende a tutelare sia il lavoratore che il datore di lavoro. Tuttavia, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, occorre responsabilizzare maggiormente i singoli imprenditori che, attraverso lo strumento legislativo che si sottopone oggi al Parlamento, potranno contare su un sistema di regole chiaro, semplice, premiale e regolatorio di un settore che necessita, anche sotto il profilo normativo, di sviluppo e di adeguamento ai tempi odierni.
La « patente a punti per la sicurezza » rappresenta una certificazione di qualità per le imprese, che hanno così la garanzia di poter operare nel rispetto delle norme e al riparo da eventuali incidenti.
La base operativa è costituita da una piattaforma digitale derivata dalle tecnologie « Industria 4.0 » che coinvolgerà tutti gli enti istituzionali afferenti al mondo del lavoro. È prevista una scala di valutazioni grazie alla quale le imprese che non hanno raggiunto il massimo saranno spinte a operare al meglio, e quelle che lo hanno già raggiunto saranno spinte a mantenerlo, innescando così un circolo virtuoso utile alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla qualità dei servizi o beni offerti dalle imprese.
La patente a punti per la sicurezza si propone di offrire alla pubblica amministrazione uno strumento informatico in grado di garantire il superamento delle limitazioni attuali, identificate nella carenza strutturale dei controlli governativi in materia di prevenzione e sicurezza. Essa basa la propria logica su un’efficace ed efficiente attività continua di monitoraggio, offrendo alle imprese un servizio eticamente rilevante per quanto concerne la tutela e il rispetto della vita umana e il superamento di quel concetto di « repressione » normativa che spesso mortifica gli imprenditori, e ancor più spesso genera in capo agli stessi responsabilità gravi non riconducibili alla propria volontà.
 

DISEGNO DI LEGGE


TITOLO I
PRINCÌPI COMUNI
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di prevenire gli infortuni e le malattie professionali connessi alle attività delle imprese classificate « a rischio alto » e « a rischio di incidente rilevante » ai sensi dei criteri di cui al codice ATECO.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita la piattaforma « patente a punti sulla sicurezza », volta a facilitare l’esecuzione dei compiti di sorveglianza e di vigilanza di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli ispettorati del lavoro.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
 

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica a tutte le imprese presenti sul territorio nazionale.
2. La presente legge non si applica agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
 

TITOLO II
CRITERI DELLA PATENTE A PUNTI SULLA SICUREZZA
Art. 3.
(Princìpi)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone sul proprio sito internet la piattaforma informatica denominata « patente a punti sulla sicurezza » di derivazione dalle tecnologie « Industria 4.0 », con funzionalità di intelligenza artificiale, per le imprese presenti sul territorio nazionale, di qualsiasi codice ATECO, classificate ad « alto rischio » o a « rischio di incidente rilevante ».
2. La piattaforma « patente a punti sulla sicurezza » è gestita su tutto il territorio nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite degli Ispettorati interregionali del lavoro (IIL):
a) IIL Nord-Est, con sede a Venezia;
b) IIL Nord-Ovest, con sede a Milano;
c) IIL Centro, con sede a Roma;
d) IIL Sud, con sede a Napoli.
3. Gli IIL attuano le direttive operative formulate a livello centrale, mediante il coordinamento degli uffici rientranti nella propria competenza territoriale.
 

Art. 4.
(Accreditamento)

1. Le imprese accedono alla piattaforma « patente a punti sulla sicurezza » da qualsiasi dispositivo fisso o mobile, tramite username e password, ai fini del loro accreditamento sulla piattaforma medesima.
2. Le imprese accreditate sono tenute a caricare, nello spazio loro riservato della piattaforma « patente a punti sulla sicurezza », per ciascun ambito operativo di cui all’articolo 5, comma 2, i documenti comprovanti la loro azione di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali definite dalla normativa vigente in materia.
3. Le imprese accreditate, in caso di mendaci dichiarazioni, sono passibili di sanzioni in base a quanto disposto dalle norme civili, penali, amministrative e tributarie vigenti in materia.
 

Art. 5.
(Valutazione complessiva e ambiti operativi)

1. Sulla piattaforma « patente a punti sulla sicurezza » è attribuita all’impresa accreditata una delle seguenti valutazioni:
a) molto buono;
b) buono;
c) sufficiente;
d) insufficiente.
2. Concorrono alla definizione del punteggio generale ai fini della valutazione di cui al comma 1 i seguenti ambiti operativi:
a) organizzazione: incide per il 10 per cento sul calcolo del punteggio ai fini della definizione della valutazione complessiva;
b) personale: incide per il 10 per cento sul calcolo del punteggio ai fini della definizione della valutazione complessiva;
c) manutenzione delle attrezzature di lavoro: incide per il 25 per cento sul calcolo del punteggio ai fini della definizione della valutazione complessiva;
d) ambiente: incide per il 10 per cento sul calcolo del punteggio ai fini della definizione della valutazione complessiva;
e) verifiche sul campo: incide per il 30 per cento sul calcolo del punteggio ai fini della definizione della valutazione complessiva;
f) statistica infortuni: incide per il 15 per cento sul calcolo del punteggio ai fini della definizione della valutazione complessiva.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri numerici per ognuno degli ambiti operativi di cui al comma 2, nonché per ciascuna delle valutazioni di cui al comma 1.
4. La patente a punti sulla sicurezza è visibile al pubblico solo attraverso la stampa della visura camerale di cui all’articolo 7, comma 1.
 

Art. 6.
(Effetti della valutazione per le imprese)

1. Sono ammesse alla partecipazione a gare e ad appalti pubblici solo le imprese che hanno ottenuto le valutazioni di « molto buono » o « buono » ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b); sono escluse quelle che hanno ottenuto valutazioni inferiori.
2. Sono ammesse all’iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) le imprese che hanno ottenuto la valutazione di « molto buono », « buono » e « sufficiente » di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c); sono escluse quelle che hanno ottenuto la valutazione di « insufficiente » ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d).
3. L’assegnazione di contratti privati a imprese che hanno ottenuto la valutazione di
« molto buono », « buono » o « sufficiente » ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), è considerata come congrua nella scelta del contraente.
 

Art. 7.
(Attività derivanti dall’istituzione della piattaforma «patente a punti sulla sicurezza »)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura integrano il certificato e la visura camerale con la voce « patente a punti sulla sicurezza », con relativa valutazione complessiva.
2. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di verificare i dati forniti dall’impresa accreditata ai sensi dell’articolo 8, fornisce alla piattaforma « patente a punti sulla sicurezza » informazioni riguardanti l’ubicazione della sede dell’impresa, le filiali, i cantieri temporanei e mobili e la denuncia degli infortuni e delle malattie professionali.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di verificare i dati forniti dall’impresa accreditata ai sensi dell’articolo 8, esercita l’attività ispettiva sull’applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi.
4. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di verificare i dati forniti dall’impresa accreditata ai sensi dell’articolo 8, fornisce alla piattaforma « patente a punti sulla sicurezza » i dati necessari relativi al personale regolarmente assunto.
5. Le associazioni sindacali contribuiscono alla diffusione della conoscenza della presente legge al fine di favorire una buona coscienza sociale dei lavoratori.
6. Le associazioni datoriali contribuiscono alla diffusione della conoscenza della presente legge al fine di sviluppare tra gli associati opportunità di crescita professionale secondo i princìpi di cui alla legge medesima.
 

Art. 8.
(Attività di vigilanza)

1. Gli ispettorati territoriali del lavoro provvedono all’attività di vigilanza mediante il monitoraggio dei documenti di cui all’articolo 4, comma 2, e delle valutazioni di cui all’articolo 5, comma 1, presenti nella piattaforma « patente a punti sulla sicurezza ».
 

Art. 9.
(Procedura di controllo e valutazione delle imprese accreditate)

1. Ai fini di una corretta valutazione delle imprese, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una task force attiva su tutto il territorio nazionale, composta da ispettori-valutatori che operano al fine dell’espletamento delle procedure di controllo sulle imprese per ogni ambito di applicazione della legge medesima.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ispettori-valutatori presentano al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle risultanze conseguite all’esito delle procedure di controllo di cui al comma 1.
 

Art. 10.
(Verifiche periodiche)

1. Le imprese presenti sul territorio nazionale sono soggette a verifica ogni tre anni dalla data di comunicazione della loro prima valutazione sulla piattaforma « patente a punti sulla sicurezza ».
2. In casi di comprovata necessità, è ammessa la proroga di un anno.
 

Art. 11.
(Premialità)

1. Alle imprese che per tre verifiche consecutive abbiano ottenuto la valutazione di « molto buono » ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), è riconosciuta una detrazione fiscale pari al 5 per cento del fatturato lordo.
2. Alle imprese che per tre verifiche consecutive abbiano ottenuto la valutazione di « buono » ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), è riconosciuta una detrazione fiscale pari all’1 per cento del fatturato lordo, fatta salva la regolarità della posizione contributiva.


fonte: Senato della Repubblica