Senato della Repubblica
XIX LEGISLATURA

N. 1043

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice PETRUCCI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2024
 

Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti 

 

ONOREVOLI SENATORI. Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 contiene norme di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom e dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, stabilendo disposizioni fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, anche mediante riordino della normativa di settore.
Tale decreto necessita di alcune modifiche - che debbono avere forza di legge, in considerazione della relativa natura - volte ad integrarne le concernenti disposizioni per garantire la massima efficacia, sotto il profilo tecnico ed amministrativo, delle misure di prevenzione e contrasto dei citati pericoli.
Il decreto legislativo non considera adeguatamente che, per la prevenzione del rischio da radon, occorrono, innanzitutto, studi del suolo e del sottosuolo che riguardino, in particolare, la natura mineralogica e geochimica dei litotipi affioranti tesi a valutare preventivamente il rischio di inquinamento naturale sito-specifico da radon, nonché, solo nell’ipotesi in cui siano presenti, dei materiali da costruzione.
La proposta di integrazione dell’elencazione di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, mediante aggiunta della lettera d-bis), ha, quindi, lo scopo di indicare, nel Piano nazionale d’azione per il radon, anche i criteri per la definizione degli studi geologici aventi i fini sopra menzionati.
La medesima finalità è perseguita dalla proposta di modifica, con l’aggiunta di un ulteriore periodo finale, della lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, considerando che la concentrazione di radon va verificata rispetto a: tipi di roccia e suolo, permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e del suolo.
Al fine di rendere più efficaci le attività di prevenzione in esame, risulta, altresì, necessario che le attività per l’individuazione delle aree prioritarie di intervento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, siano avviate già in fase di pianificazione territoriale sulla base della normativa urbanistica regionale.
La proposta di aggiunta del comma 3-bis nell’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ha, quindi, la finalità di imporre l’obbligo di acquisire, in sede di disciplina degli studi di pianificazione territoriale, una apposita e circostanziata valutazione del rischio di inquinamento radon, approvata dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente.
Ferma restando la necessità delle citate attività in sede di pianificazione e prevenzione, va considerato che, in caso di risanamento, occorre la previsione di una propedeutica attività consistente nella valutazione preliminare dei parametri pertinenti e della radioattività naturale nell’ambito territoriale significativo, nonché l’estensione dell’opera di bonifica al suolo e al sottosuolo, non limitandola alla struttura dell’edificio; tutto ciò per rimediare, in maniera decisiva, alla eventuale presenza di gas radon, tenendo conto delle sue correlazioni e della sua provenienza.
Ciò emerge, chiaramente, dall’esperienza tecnica maturata nel corso degli anni, di cui tiene conto il Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2024, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024.
La proposta di modifica del comma 2 dell’articolo 15 e dell’allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ha, pertanto, il fine ultimo di garantire che la scelta di ogni azione di rimedio da applicare, in particolare ad un edificio, sia preceduta dalla valutazione di tutti gli elementi rilevanti, sulla base di indicazioni fornite da professionisti aventi specifiche competenze multidisciplinari e trasversali.
 

DISEGNO DI LEGGE
 

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) i criteri per la definizione degli studi geologici, con particolare riguardo alla natura mineralogica e geochimica dei litotipi affioranti tesi a valutare preventivamente il rischio di inquinamento naturale sito-specifico da radon ed eventualmente dei materiali da costruzione »;
b) all’articolo 11, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ad inserire, nella norma urbanistica regionale che disciplina gli studi di pianificazione territoriale, l’obbligo di una valutazione sito-specifica del rischio di inquinamento radon, approvato dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente. »;
c) all’articolo 12, comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ; in questo caso la progettazione è eseguita in accordo con le linee guida contenute nel Piano di cui all’articolo 10, ovvero valutando parametri pertinenti quali, tra gli altri, la concentrazione di radon in tipi di roccia e suolo, permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e del suolo; »;
d) all’articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate attraverso la valutazione preliminare dei parametri pertinenti e della radioattività naturale nell’ambito territoriale significativo, nonché mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in interventi di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all’articolo 10 »;
e) all’Allegato II, Sezione I, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di analisi e progettazione di interventi di prevenzione, mitigazione, bonifica e risanamento di costruzioni da sostanze inquinanti ».


fonte: Senato della Repubblica