Senato della Repubblica
XIX LEGISLATURA
N. 1046
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice DI GIROLAMO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2024
Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni in zone sismiche
Onorevoli Senatori. - Il rischio sismico misura i danni di un terremoto attesi in un certo intervallo di tempo. È una grandezza data dalla combinazione tra pericolosità sismica, vulnerabilità ed esposizione, fattori che variano in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e della presenza di opere e attività umane sul territorio.
Secondo la Protezione civile l’Italia possiede una pericolosità sismica medio-alta, una vulnerabilità molto elevata e un’esposizione altissima, sia per la densità abitativa che per il patrimonio storico e artistico presente sul territorio. Tutte queste caratteristiche rendono la nostra una penisola a elevato rischio sismico. Tuttavia, molto si può fare per fare prevenzione in zone ad alta pericolosità sismica e ridurre la vulnerabilità degli edifici: per esempio, nel 2018 sono state aggiornate le norme tecniche per le costruzioni all’interno della legislazione italiana, secondo cui la progettazione di nuovi edifici si basa sulla stima della pericolosità sismica e sulle caratteristiche del territorio a livello locale.
La sismicità più elevata si concentra nella parte centro-meridionale della penisola, lungo la dorsale appenninica interessata da alcuni tra gli eventi più forti e distruttivi che la memoria storica ricordi. Nell’Appennino centrale, ad esempio, i terremoti del 1349 e del 1703 hanno coinvolto territori estesi provocando danni anche nella città di Roma ed è ancora vivo, non solo in Abruzzo, il ricordo del terremoto che il 13 gennaio 1915 sconvolse la Marsica e un vasto settore dell’Italia centrale. Nell’Appennino meridionale l’Irpinia è stata teatro, nel corso dei secoli, di alcuni dei più forti terremoti della storia sismica italiana, sino al più recente del 23 novembre 1980, che ha la sciato sul territorio ferite ancora oggi facilmente riconoscibili.
In Calabria e in Sicilia le conseguenze di eventi sismici come quelli del 1783, del 1693 e del 28 dicembre 1908 - uno degli eventi più forti (magnitudo 7.2) mai registrati in Italia -sono di portata storica, avendo profondamente inciso sul tessuto sociale, sull’economia e sulla cultura delle aree coinvolte.
Come ci ricorda la Protezione civile, purtroppo non è possibile prevedere con certezza quando, con quale intensità e dove si verificherà il prossimo terremoto. È noto però quali siano le zone più pericolose e cosa sia possibile aspettarsi da una scossa: essere preparati è quindi il modo migliore per prevenire e ridurre le conseguenze di eventi calamitosi - come alluvioni e terremoti - derivanti dal forte rischio di dissesto idrogeologico.
L’articolo 1 del presente disegno di legge prevede una modifica dell’allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di introdurre tra i requisiti previsti dalla normativa anche i meccanismi anti-incastro nelle porte di emergenza e nelle porte per l’accesso ad esse.
L’articolo 2 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione su porte e infissi di meccanismi anti-incastro in grado di modificare la risposta degli edifici all’azione sismica e di facilitare l’apertura di porte e infissi in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi.
Il suddetto articolo 2 dispone altresì il riconoscimento di un credito di imposta di importo differenziato in relazione alla zona di rischio sismico ed idrogeologico nella quale sono ubicati gli immobili.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. All’allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:
« 1.5.6. Qualora le uscite di emergenza e le vie che ad esse conducono siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi salvavita anti-incastro in grado di modificare la risposta dell’infisso all’azione sismica, al fine di facilitarne l’apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi. Le porte devono essere apribili nel verso dell’esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. »;
b) al numero 1.6.16 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « facilmente da chiunque, anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso ».
Art. 2.
(Credito di imposta per l’acquisto e l’installazione di porte salvavita con caratteristiche antisismiche dotate di meccanismi anti-incastro)
1. Al fine di promuovere la resilienza degli edifici agli eventi calamitosi è riconosciuto un credito di imposta delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione, su porte e infissi, di meccanismi anti-incastro in grado di modificare la risposta degli stessi all’azione sismica e di facilitarne l’apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:
a) nella misura dell’80 per cento per l’acquisto e l’installazione in immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003;
b) nella misura del 50 per cento per l’acquisto e l’installazione in immobili ubicati nella zona sismica 3 di cui alla citata ordinanza n. 3274 del 2003;
c) nella misura del 20 per cento per l’acquisto e l’installazione in immobili ubicati nella zona sismica 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza n. 3274 del 2003.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del credito d’imposta di cui al comma 1, le modalità di verifica e di controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d’imposta indebitamente fruito.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2 della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
fonte: Senato della Repubblica