Senato della Repubblica
XIX LEGISLATURA
N. 1101
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MAGNI, CAMUSSO, DREOSTO, LOMBARDO, MAZZELLA, SATTA, SILVESTRO e SPAGNOLLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2024
Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, nonché a tutela delle vittime dell’amianto e dei tumori professionali
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che reca misure per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, il sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché in tema di adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), esclusione dal reddito rilevante ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della rendita ai superstiti erogata dall’INAIL e finanziamento della ricerca per la cura del mesotelioma e per la realizzazione dei relativi centri specialistici, scaturisce dal lavoro avviato in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, insediata nella corrente legislatura, e in particolare a partire dalle audizioni avviate sin dal settembre 2023, quali quella del presidente dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), Zoello Forni, nonché del commissario straordinario dell’INAIL, professor Fabrizio D’Ascenzo, come anche dall’impegno programmatico espresso nella mozione 1-00071, presentata in data 12 settembre 2023 e approvata all’unanimità dall’Assemblea il 13 settembre 2023.
Sulla scia di tali impegni, in data 18 dicembre 2023, nel corso dell’esame del disegno di legge di bilancio per l’anno 2024, è stato anche accolto uno specifico ordine del giorno in 5a Commissione - G/926/88/5 (testo 2) - a prima firma Magni e cofirmato da esponenti di tutti i gruppi parlamentari (Magni, Dreosto, Patton, Manca, Patuanelli, Paita, Gelmetti, Lotito e Borghese), teso a impegnare il Governo sui temi oggetto del presente disegno di legge.
Le tematiche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro rivestono particolare importanza nel nostro ordinamento.
Nel 2023 le denunce di infortunio presentate all’INAIL sono state 585.356; concentrando l’attenzione sui casi mortali denunciati, i dati provvisori del 2023 parlano ancora di più di 1.000 decessi causati da infortuni sul lavoro.
Le denunce di malattia professionale rilevate lo scorso 31 dicembre mostrano un incremento del 19,7 per cento: dalle 60.774 del 2022 alle 72.754 del 2023.
Al riguardo, non può non rivestire fondamentale importanza avviare iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, anche avvalendosi dell’apporto esperienziale dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di testimoni, come proposto dall’articolo 1 del presente disegno di legge.
Altrettanto importante è il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, rispetto al quale appare necessario incrementare la dotazione annuale di 15 milioni di euro all’anno, estendendone l’accessibilità anche ai conviventi di fatto del lavoratore, purché abbiano la stessa residenza anagrafica da almeno cinque anni (articolo 2 del presente disegno di legge).
Agli invalidi del lavoro e alle vittime di malattie professionali è riconosciuto, da parte dell’INAIL, l’assegno di incollocabilità, una particolare prestazione integrativa legata all’impossibilità di accedere al reinserimento lavorativo attraverso il collocamento mirato riservato alle persone con disabilità; tale assegno è, dunque, un’ulteriore forma di sostegno a fronte di un danno gravissimo che la persona ha subito nell’esercizio della propria attività lavorativa; per ottenere l’assegno è richiesta un’età non superiore ai limiti previsti per l’assunzione obbligatoria, attualmente sessantacinque anni, età oltre la quale il benefìcio cessa di essere erogato. Tale limite non è stato, tuttavia, coordinato con gli adeguamenti dell’età pensionabile intervenuti nel corso del tempo, per effetto dei quali l’età limite per il diritto all’assegno dovrebbe essere elevata a sessantasette anni, al fine di non lasciare privi di tutela coloro che non hanno ancora raggiunto il diritto alla pensione. È evidente che tale discrasia debba esser sanata, adeguando i limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, come proposto dall’articolo 3 della presente proposta.
In riferimento, poi, a quanto previsto dall’articolo 4, si evidenzia che il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha introdotto una nuova definizione di « reddito disponibile » ai fini del calcolo dell’ISEE, che ha ricompreso anche prestazioni esenti da imposizione fiscale, riconosciute a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia. Contro tale disposizione è stato presentato ricorso al TAR del Lazio che, nel febbraio del 2015, ha dichiarato parzialmente illegittimo il citato regolamento, annullando l’articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nella parte in cui sono inclusi, tra i dati da considerare ai fini ISEE, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da soggetti portatori di disabilità. Alla pronuncia del TAR è seguito l’appello della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri del lavoro e dell’economia e finanze, sul quale si è definitivamente pronunciato il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 29 febbraio 2016, confermando quanto stabilito in primo grado e ribadendo alcuni princìpi di assoluta rilevanza: quanto all’inclusione tra i trattamenti fiscalmente esenti di quelli aventi natura indennitaria, i giudici amministrativi ricordano che l’ordinamento pone tali prestazioni a compensazione di una oggettiva situazione di svantaggio, anche economica, che ricade sulla persona con disabilità e sulla sua famiglia, includerli, quindi, in una qualunque nozione di reddito, anche ampia e tecnica come quella proposta dalle amministrazioni appellanti, si pone in netto contrasto con la loro natura. Se di indennità o di risarcimento si tratta, dunque, né l’una né l’altro possono essere considerati come reddito, in quanto ne difetta un valore aggiunto, ossia la remunerazione di uno o più fattori produttivi; è indiscutibile, secondo i giudici, che tali prestazioni non sono finalizzate alla remunerazione, né all’accumulo di patrimonio personale, ma alla compensazione di una minore capacità di reddito e a ristabilire una parità « morale e competitiva » tra disabile e non disabile. In via transitoria l’articolo 2-sexies del decreto-legge 26 marzo 2016, n. 42, come introdotto dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89, ha quindi introdotto una nuova modalità di calcolo dell’ISEE relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, in attesa che vengano adottate le opportune modifiche al regolamento volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, che ad oggi non sono state ancora adottate. Dalla legislazione vigente restano, invece, esclusi e penalizzati i nuclei familiari che percepiscono la rendita erogata dall’INAIL ai superstiti, in quanto il trattamento non è attribuito in funzione di una condizione di disabilità e non può quindi beneficiare dell’esclusione operata dal Consiglio di Stato.
Le rendite ai superstiti, pertanto, pur non essendo soggette a tassazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), devono essere dichiarate nel reddito rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE, con grave danno per le famiglie che hanno perso un proprio congiunto, le quali devono trovarsi a fronteggiare situazioni spesso delicate anche dal punto di vista economico. Va rilevato infatti che l’assunzione delle rendite e delle indennità risarcitorie nell’ambito della determinazione dell’ISEE potrebbe essere ostativa all’ottenimento di alcune prestazioni sociali e assistenziali, e ne pregiudicherebbe la funzione precipua attribuita dall’ordinamento giuridico. Questi i motivi per i quali si propone, all’articolo 4, l’esclusione dal reddito rilevante ai fini dell’ISEE della rendita erogata dall’INAIL ai superstiti.
L’ultimo articolo del presente disegno di legge (articolo 5) attiene al rafforzamento delle misure a tutela delle vittime dell’amianto e dei tumori professionali, nonché al sostegno della ricerca clinica rispetto alla cura degli stessi, con una dotazione destinata anche ad incrementare il Fondo per l’implementazione del Piano oncologico nazionale per la sezione dei tumori professionali.
I proponenti auspicano che il presente disegno di legge sia al più presto inserito nel calendario dei lavori del Senato della Repubblica, quale contributo fattivo alle tematiche oggetto del testo, e che lo stesso possa trovare adesione negli esponenti di tutte le forze politiche, come già accaduto in riferimento al citato ordine del giorno presentato nello scorso dicembre in merito ai temi ripresi dalla presente proposta, al fine di provvedere quanto prima all’approvazione, non più procrastinabile, di norme di civiltà.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Iniziative per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende)
1. Ai fini della promozione e della diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall’anno 2024 sono stanziati 6 milioni di euro annui. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione e del merito e dell’università e della ricerca, nel rispetto dell’autonomia scolastica, sono stabiliti i percorsi formativi interdisciplinari tra le diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell’apporto esperienziale dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti in qualità di testimoni.
3. All’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 14-bis è aggiunto il seguente:
« 14-ter. I programmi per la formazione di cui al presente articolo sono integrati con la testimonianza dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti ».
4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 2.
(Incremento del Fondo di sostegno per le fa-miglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché dei relativi beneficiari)
1. A decorrere dall’anno 2024, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro annui.
2. Le prestazioni a carico del Fondo di cui al comma 1, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono erogate d’ufficio dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 131 è inserito il seguente:
« 131-bis. Ai fini dell’erogazione dei benefici di cui al comma 131, il convivente di fatto del lavoratore, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, è equiparato al coniuge superstite di cui all’articolo 85, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La situazione di convivenza deve essere attestata dallo stato di famiglia anagrafico o dalla sussistenza di una situazione di coabitazione o dimora abituale nel medesimo luogo, per un periodo non inferiore ai cinque anni precedenti l’infortunio, risultante dalla certificazione anagrafica di residenza ».
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 3.
(Modifica all’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL)
1. All’articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente:
« 2) età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente all’età pensionabile ».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 804.100 euro per l’anno 2024, a 826.400 euro per l’anno 2025 e a 950.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 4.
(Esclusione della rendita erogata dall’INAIL ai superstiti dal reddito rilevante ai fini dell’ISEE)
1. Ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni percepite a titolo di disabilità e la rendita erogata dall’INAIL ai superstiti di vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali ai sensi dell’articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono escluse dai trattamenti di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 5.
(Misure a tutela delle vittime dell’amianto e dei tumori professionali e per la ricerca clinica, nonché per la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un’unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento e assicurando il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. All’articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
3. Ai fini di favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma e di sostenere la ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso, per l’anno 2024 una somma pari a 10 milioni di euro del Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinata al Fondo per l’implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, per la sezione dei tumori professionali. Entro il 30 giugno 2024, il Ministero della salute, con proprio decreto, definisce i termini per l’assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
fonte: Senato della Repubblica
