Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 maggio 2024, n. 12780 - Soglia di indennizzo del danno biologico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto - Presidente
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere
Dott. BUFFA Francesco - Rel. - Consigliere
Dott. SOLAINI Luca - Consigliere
Dott. CERULO Angelo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 12595-2018 proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati TERESA OTTOLINI, LUCIANA ROMEO che lo rappresentano e difendono;
- ricorrente -
contro
A.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1566/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/04/2017 R.G.N. 3163/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
Fatto
Con sentenza del 18.4.17 la corte d'appello di Napoli, in riforma di sentenza del tribunale di Benevento, ha condannato l'Inail al pagamento dell'indennizzo in conto capitale nella misura del 3%, in luogo del 6% riconosciuto in primo grado per infortunio sul lavoro subito.
In particolare, la corte territoriale ha recepito l'indicazione di consulente tecnico d'ufficio che aveva escluso la riconducibilità all'infortunio di una protrusione discale diagnosticata quattro mesi dopo l'infortunio.
Ricorre avvero tale sentenza per tre motivi l'INAIL; è rimasto intimato l'assistito.
Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Diritto
Il primo motivo deduce - ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. - violazione dell'articolo 156 comma 2 c.p.c., per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Il motivo è fondato, atteso che la sentenza in motivazione esclude la condanna dell'INAIL (per essere i postumi indennizzabili inferiori alla soglia di legge rilevante, pari al 6%) ed in dispositivo la reca, condannando l'ente al pagamento di indennizzo nella misura del 3%.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo è insanabile e ne discende l'invalidità della pronuncia.
Il secondo motivo - che deduce violazione dell'articolo 13 comma 2 decreto legislativo 38 del 2000, per avere la corte territoriale trascurato che il danno biologico è indennizzabile solo se superiore al 6% e pronunciato condanna al pagamento delle somme anche per importo inferiore alla soglia - resta assorbito, al pari del terzo motivo, che lamenta violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa.
Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla medesima corte in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2024.