Categoria: Cassazione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico
Dott. DI NUBILA Vincenzo
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella
Dott. AMOROSO Giovanni
Dott. NAPOLETANO Giuseppe

- Presidente
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144; gli avvocati PUGLISI LUCIA, LA PECCERELLA LUIGI, lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 07/08/2006, rep. n. 714 77;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2066/2005 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2005 R.G.N. 721/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l'Avvocato SANTE ASSENNATO;
udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA per delega PUGLISI LUCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data 28.3.2002, G.M. proponeva appello avverso alla sentenza del Tribunale di Bari, che aveva respinto la sua domanda di indennità per inabilità temporanea e permanente nei confronti dell'INAIL, a fronte di un infortunio sul lavoro subito il 27.10.1995.
La Corte di Appello, espletata nuova consulenza tecnica di ufficio seguita da una relazione supplementare, confermava la sentenza di primo grado così motivando:
- il G. sostiene che, nel sollevare un pacco di medicinali del peso di circa 30 kg., scivolava e per lo sforzo di recuperare la posizione eretta si procurava un trauma al rachide lombare;
- il consulente tecnico di primo grado ha escluso la genesi professionale della patologia;
- il consulente tecnico officiato in appello ha confermato tale diagnosi, a causa della preesistenza di una importante condizione cronico-degenerativa del rachide, costituita da spondiloartrosi lombare associata a discopatia e osteocondrite;
- anche ammettendo il sollevamento di un carico di 30 kg., lo sforzo non è responsabile dell'insorgenza dei suddetti fenomeni degenerativi, laddove le alterazioni sono causa necessaria e sufficiente delle ernie discali per le quali il G. è stato operato;
- lo sforzo non ha comportato neppure un aggravamento della condizione anatomo-funzionale dell'attore;
- non sono condivisibili le osservazioni critiche mosse dal consulente tecnico di parte attrice, che sono validamente contraddette dal supplemento di consulenza.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione G.M., deducendo unico, articolato motivo.

Resiste con controricorso l'INAIL. Il ricorrente ha presentato memoria integrativa.

Motivi della decisione

3. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 79, artt. 112 e 434 c.p.c., art. 41 c.p., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. La consulenza tecnica di secondo grado, riportata "pedissequamente" dalla Corte di Appello, risulta affetta da gravi errori di diritto e vizi di motivazione, i quali incidono sulla motivazione della sentenza. Intanto si rileva che il consulente tecnico aveva suggerito il riconoscimento dell'indennità temporanea, sotto il profilo che l'evento aveva quanto meno riacutizzato una patologia esistente e l'omessa pronuncia circa la temporanea appare pertanto evidente.
L'evento descritto, ovvero lo sforzo, rappresenta un dato sufficiente nel determinismo del danno.

Ricorrono al riguardo vari criteri: cronologico, topografico, di idoneità, della continuità fenomenica, di esclusione.
La Corte di Appello ha trascurato il principio di equivalenza delle condizioni, per cui le malattie preesistenti non escludono il nesso causale con il fatto sopravvenuto.

4. Il ricorso è infondato.

La sentenza di appello ha recepito nella propria motivazione la consulenza tecnica di ufficio, onde alla stessa va fatto riferimento al fine di valutare la presunta violazione dei principi in tema di nesso causale, di indennizzabilità di un infortunio e di preesistenza di condizioni di salute compromesse.
Rileva il consulente tecnico che il distretto interessato dallo sforzo presentava una importante condizione cronico-degenerativa, costituita da spondiloartrosi lombare diffusa e discopatie, onde detto sforzo non ha indotto ulteriori alterazioni oltre a quelle già presenti, che sono cause sufficienti al realizzarsi di ernie discali. L'episodio denunciato (sforzo per non cadere) al massimo rappresenta un "momento rivelatore". La riacutizzazione di una lombalgia già presente giustifica soltanto una rendita temporanea. Il supplemento di consulenza tecnica di ufficio conferma la diagnosi per la quale lo sforzo ha soltanto "slatentizzato" la patologia.

5. Dalla lettura coordinata della consulenza tecnica di ufficio di secondo grado e della relazione supplementare, emerge che il presunto "sforzo" denunciato dall'attore non ha costituito causa efficiente, né concausa, né causa scatenante dello stato morboso per cui è processo, avendo al più rappresentato l'occasione per la manifestazione o "slatentizzazione" di una patologia preesistente.
Tale accertamento in fatto, compiuto con adeguata motivazione e senza violare alcuno dei canoni in tema di nesso causale, non appare soggetto a censura in sede di legittimità. Nella specie, il consulente tecnico - e quindi il giudice di merito - accerta che lo sforzo denunciato dal lavoratore non è stato causa unica della malattia, né concausa, perché la preesistenza di una condizione ampiamente compromessa costituisce causa sufficiente dell'invalidità.

6. Deriva dalle considerazioni che precedono come il presunto infortunio non abbia avuto alcuna incidenza causale con le invalidità denunciate e non possa quindi inquadrarsi nello schema di infortunio indennizzabile. Onde anche in punto di temporanea la sentenza di appello non appare meritevole di annullamento, posto che la reiezione della relativa domanda è collegata alla qualificazione stessa del fatto.

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo, le spese non sono ripetibili.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.