Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 maggio 2024, n. 13546 - Dermatite. Malattia non tabellata e prova del nesso eziologico



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella - Rel. - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 11859-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato MARIA SALAFIA, rappresentato e difeso dagli avvocati VITALIANA VITALETTI BIANCHINI, RENATO BIANCHINI;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati TERESA OTTOLINI, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 225/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/10/2018 R.G.N. 291/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto


1. La Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda della parte privata volta ad ottenere il riconoscimento, quali malattie professionali, della "dermatite e del linfoma non Hodgkin";

2. i giudici territoriali, dopo aver osservato che nessuna impugnazione risultava proposta avverso la statuizione in base alla quale la dermatite, pure riconosciuta di origine professionale, aveva determinato una inabilità del 2% (come tale non idonea al riconoscimento dei benefici richiesti), hanno giudicato non esaustiva la consulenza di primo grado, espressasi in termini probabilistici, ed hanno disposto una nuova consulenza. All'esito di quest'ultima, hanno condiviso le conclusioni della rinnovata relazione peritale, per la maggiore accuratezza di analisi dei documenti, e concluso in termini di insussistenza del nesso eziologico tra la patologia tumorale e l'attività lavorativa;

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte indicata in epigrafe, con due motivi;

4. l'INAIL ha resistito con controricorso;

5. il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio.

 

Diritto


6. Con il primo motivo è denunciata la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio". In estrema sintesi si imputa alla Corte di appello di aver "liquidato frettolosamente la questione" condividendo le censure dell'Inail in ordine all'origine non professionale della patologia;

7. in modo evidente, le censure sono inammissibili sia per l'inappropriato richiamo alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sia per la mancata illustrazione del "fatto" decisivo omesso, secondo il paradigma normativo dell'art. 360 nr. 5, nell'interpretazione costante della Corte;

8. quanto, invece, alla carenza motivazionale, pure denunciata, è sufficiente ribadire che il sindacato motivazionale consentito ad oggi è quello rapportato al c.d. "minimo costituzionale". È attribuito rilievo solo all'anomalia motivazionale (tra le recenti, Cass. sez. un. nr. 37406 del 2022, con richiami a Cass., sez.un., nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., sez.un., nr.19881 del 2014; ex multis: Cass. nr. 2889 del 2023);

9. nel caso di specie, in base a quanto riportato sinteticamente nello storico di lite, la sentenza impugnata non è affetta dal vizio denunciato, risultando la decisione della Corte di appello motivata in relazione alle ragioni che sorreggono il decisum;

10. a tale riguardo, deve ribadirsi che il Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione; l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato

implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021; Cass. nr. 2446 del 2023, punto 11);

11. le censure del primo motivo vanno, dunque, complessivamente disattese;

12. con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 e dell'art. 2087 cod. civ. per avere la Corte di merito disatteso i principi in tema di onere della prova;

13. il secondo motivo è infondato;

14. come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994.

Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta " con il conseguente onere di prova a carico dell'Inail". Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, come è nella specie, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore (ex plurimis, Cass. nr. 20769 del 2017). Nessun errore è dunque imputabile ai giudici del merito nella distribuzione del carico probatorio;

15. alla stregua di quanto precede, il ricorso va rigettato, con le spese liquidate come da dispositivo, in base al principio di soccombenza.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2024.