Tipologia: CCIA
Data firma: 2 novembre 2023
Parti: Parte Pubblica e RSU, OO.SS. Territoriali Area Comparto Sanità (Nursing Up, Fialfs, Uil, Nursind, Cisl, Cgil)
Comparti: P.A., Sanità, I.N.T "G. Pascale"
Fonte: istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it


Sommario:

 

Premessa

Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Informazione
Art. 3 - Confronto aziendale
Art. 4 - Confronto Regionale
Art. 5 - Organismo paritetico per l'innovazione
Art. 6 - Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale: soggetti e materie
Art. 7 - Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale: tempi e procedure
Art. 8 - Clausole di raffreddamento
Art. 9 - Diritto all'assemblea
Art. 10 - Incremento fondi
Art. 11 - Ammontare dei fondi
Art. 12 - Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali

Art. 13 - Fondo premialità e condizioni di lavoro

 

Art. 14 - Banca delle ore
Art. 15 - Criteri e procedure per l'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità (DEP)
Art. 16 - Ulteriori Fondi: ALPI/Proventi ambulatoriali/5 per Mille/Abbattimento liste di attesa/Sperimentazioni cliniche
Art. 17 - Welfare Aziendale
Art. 18 - Stabilizzazione del personale dell'Area Comparto Sanità
Art. 19 - Conferimento incarichi di posizioni di Elevata Qualificazione (EQ)
Art. 20 - Sistema degli incarichi
Art. 21 - Dirigenza infermieristica e Dirigenza tecnica-sanitaria
Art. 22 - Fabbisogno triennale personale area comparto sanità
Art. 23 - Contingenti minimi in caso di esercizio di diritto di sciopero
Art. 24 - Norme finali


CCIA Contratto Collettivo Integrativo Aziendale I.N.T "G. Pascale"

In data 2 novembre 2023, per la sottoscrizione della presente ipotesi di CCIA, sono presenti le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale. In particolare: Parte Pubblica […], Parte Sindacale RSU […], Parte Sindacale OO.SS. Territoriali […] Nursing Up, […] Fialfs, […], Uil, […] Nursind, […] Cisl, […] Cgil

Le parti
- richiamato l'art. 40 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che individua le materie regolate in sede di contrattazione collettiva;
- richiamato l'art. 40 comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai sensi del quale tra l'altro la contrattazione collettiva integrativa "si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi /contratti ndr) prevedono";
- preso atto che l'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio Sindacale;
- visto il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza recante una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle PP.AA., intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare;
-sulla base della composizione dei fondi contrattuali, e nelle more della certificazione del Collegio Sindacale le parti concordano le modalità di utilizzo delle risorse disponibili, ai sensi di quanto previsto dagli artt. del CCNL 2019/2021Area Comparto Sanità.
- concordano la parte normativa e quella economica anno 2023 sui criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) del CCNL 2019/2021 Area Comparto Sanità.

Art. 1 - Relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico dell'Ente a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione;
- si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro.
Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e delle OO.SS., le relazioni sindacali presso l'Ente, si articolano nei seguenti modelli relazionali: 
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale dell'Ente, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi e si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione.
La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, al livello previsto dall'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie').
Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 10 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).
Presso l'ARAN è istituito l'Osservatorio con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui l'Ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40 comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. L'Osservatorio è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
Alle organizzazioni sindacali sono garantite, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.

Art. 2 - Informazione
L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dall'Ente ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.
Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 (Confronto)per le materie oggetto di informazione di cui sopra descritto.

Art. 3 - Confronto aziendale
Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’Ente intende adottare. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'Ente e i soggetti sindacali, se entro 5 giorni lavorativi dall’informazione il confronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L'incontro può anche essere proposto dall'Ente contestualmente all'invio dell'informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla richiesta.
Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
1) criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro;
2) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell’Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell'ambito di processi associativi;
3) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
4) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi;
5) i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
6) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
7) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità;
8) linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
9) i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
10) alle linee generali sulla pianificazione delle attività formative;
11) gli andamenti occupazionali;
12) criteri per l'applicazione delle procedure di cui all'art. 21 (Norme di prima applicazione).

Art. 5 - Organismo paritetico per l'innovazione
L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 9 comma 3 lettera b (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'Ente.
L'organismo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - sulle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out, eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise nonché sull'eventuale esonerabilità dai servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, al fine di formulare proposte all'Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. L'Ente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL 2019/2021 Area Comparto Sanità provvede, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione.
In particolare l'Organismo:
- ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nonché da una rappresentanza dell'Ente, con rilevanza numerica pari alla componente sindacale;
- si riunisce, obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta l'Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
- trasmette, all'esito dell'analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o pervenute alle parti negoziali della contrattazione integrativa sulle materie di competenza di quest'ultimo o all'Ente;
- adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
- svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 2016/2018 Area Comparto Sanità;
- redige un report annuale delle proprie attività.
All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 9 comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), o da gruppi di lavoratori.
In tali casi, l'organismo si esprime sulla loro fattibilità.
Costituiscono oggetto di informazione, con cadenza semestrale, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato e i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 2016/2018 Area Comparto Sanità.
Nel caso in cui l’Organismo non venga istituito entro il termine previsto, le materie relative ai progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 (Confronto), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione.

Art. 6 - Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale: soggetti e materie
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL 2019/2021 Area Comparto Sanità, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 3 e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello aziendale.
3.1 soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono:
la RSU e le OO.SS. territoriali.
4.1 componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:
a. i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro);
b. i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
c. criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche all'interno delle aree;
d. i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
e. i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
f. l'elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 73 comma 7 (Rapporto di lavoro a tempo parziale);
g. l'elevazione della % massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 70 comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato);
h. l'eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62 comma 5 (Diritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 62 comma 8 (Diritto allo studio);
i. le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell'art. 72 comma 4 (Contratto di somministrazione);
j. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
k. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti l'organizzazione di servizi;
l. l'eventuale elevazione dell'indennità di pronta disponibilità, dell'indennità per il turno notturno con onere a carico del Fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) e dell'indennità e destinatari di cui all'art. 107 (Indennità per l'operatività in particolari UO/5ervizi);
m. l'eventuale innalzamento dei tempi previsti dall'art. 43 commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per le operazioni di vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 7 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti;
n. le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 9 - Diritto all'assemblea
I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Ente per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del vigente CCNQ sulle prerogative sindacali;
b. dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti;
c. da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto congiuntamente con la RSU.
Le assemblee possono essere effettuate anche in modalità telematica.
Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall' art. 4 del contratto collettivo quadro del 4.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
Tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile o da remoto di cui al Titolo VI "Lavoro a distanza".
Resta inteso che la partecipazione e la fruizione di tale diritto vada certificata mediante l'utilizzo di apposito codice di rilevazione sui marca-tempo aziendali.

Art. 14 - Banca delle ore
Al fine di consentire ai lavoratori, in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 47 comma 2 del CCNL 2019/2021 Area Comparto Sanità, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 8 dell'art. 47 del CCNL 2019/2021 Area Comparto Sanità, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
L'Ente rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura e il dipendente.
A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Sull'applicazione dell'istituto l'azienda fornisce informazione ai soggetti di cui all'art. 9 comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
Rimane fermo quanto previsto dall'art. 47 comma 6 del CCNL 2019/2021 Area Comparto Sanità nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.

Art. 17 - Welfare Aziendale
Con il termine Welfare Aziendale ci si riferisce all'ecosistema di prestazioni e servizi che l'Ente può offrire ai dipendenti in veste di incentivi, volti in generale a migliorare la qualità del lavoro e del benessere organizzativo, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita, agli stili di vita e a ridurre il tasso di assenza. Si tratta di una soluzione vantaggiosa tanto per l'Ente, che risparmia in liquidità e gode di sgravi fiscali, quanto per il dipendente che ottiene dei benefit in grado di rendere appetibile e soddisfacente il proprio rapporto di lavoro.
La disciplina dell'istituto è regolamentata dall'art. 89 del CCNL 2019/2021 e prevede il relativo finanziamento a carico di quota parte del fondo di cui all'art. 103 (art. 89 co. 2).
[…]

Art. 24 - Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel CCIA trovano applicazione le norme dettate dalla Legge e dai CC.CC.NN.LL. in materia.
[…]