DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1329 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2024
recante modifica e rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per la prevenzione dell’esplosione e la protezione contro l’esplosione in atmosfere esplosive, i sistemi laser, le parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza, le macchine per materie plastiche e gomma, i veicoli per la raccolta dei rifiuti, le attrezzature per il supporto a terra degli aeromobili, i carrelli industriali senza guidatore a bordo e i loro sistemi, i cicli elettrici a pedalata assistita, i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, i carrelli spinti manualmente, le macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno, le trattrici e le macchine agricole e forestali, gli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto, gli apparecchi per la refrigerazione e i produttori di ghiaccio commerciali, le cesoie tosaerba e gli apparecchi per il giardinaggio a motore azionati da operatore a terra
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità delle norme armonizzate o di parti di esse, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nell’allegato I di tale direttiva e coperti da tali norme armonizzate o da parti di esse.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («richiesta»).
(3) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti nuove norme armonizzate: EN ISO 3691-4:2023 sui requisiti di sicurezza e le verifiche per i carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi; EN ISO 19085-12:2021 e relativa modifica EN ISO 19085-12:2021/A11:2023 sulla sicurezza delle macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno; EN ISO 25119-1:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-1:2023/A1:2023 sui principi generali delle parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza delle trattrici e delle macchine agricole e forestali; EN ISO 25119-2:2023 sulla fase concettuale delle parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza delle trattrici e delle macchine agricole e forestali; EN ISO 25119-3:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-3:2023/A1:2023 sullo sviluppo in serie, l’hardware e il software di trattrici e macchine agricole e forestali; EN ISO 25119-4:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-4:2023/A1:2023 sulla produzione, il funzionamento, le modifiche e i processi di supporto di trattrici e macchine agricole e forestali; EN IEC 60335-2-119:2024 e relativa modifica EN IEC 60335-2-119:2024/A11:2024 sugli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto.
(4) Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno altresì rivisto le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione (4), al fine di adeguarle al progresso tecnologico, rettificarle o ritirarle: EN 1218-1:1999+A1:2009; EN 1218-2:2004+A1:2009, EN 1218-5:2004+A1:2009; EN 1417:2014, EN 1501-4:2007; EN 1915-1:2013; EN ISO 13849-1:2015; EN 15194:2017; EN 15700:2011; EN 16307-5:2013; EN IEC 60335-2-89:2022 e relative modifica EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e rettifica EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11; EN IEC 62841-4-5:2021 e relativa modifica EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021; EN IEC 62841-4-7:2022 e relativa modifica EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate modificative, sostitutive o rettificative seguenti: EN ISO 19085-12:2021 e relativa modifica EN ISO 19085-12:2021/A11:2023; EN 1417:2023, EN 1501-4:2023; EN 1915-1:2023; EN ISO 13849-1:2023; EN 15194:2017+A1:2023; EN 15700:2023; EN 16307-5:2023; EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11; EN IEC 62841-4-5:2021/AC:2024-01; EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-05 e EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-10.
(5) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
(6) In seguito all’esame della norma EN 15700:2023 sulla sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.7.4.2, lettera u), della direttiva 2006/42/CE, ossia i requisiti relativi al contenuto delle istruzioni per l’uso riguardo alle informazioni obbligatorie relative all’emissione di rumore aereo.
(7) Il riferimento della norma armonizzata EN 15194:2017 sulle biciclette elettriche a pedalata assistita è stato citato con due restrizioni riguardanti i rischi associati a temperature estreme, incendi ed esplosioni, nonché i rischi connessi alle vibrazioni. Poiché la norma EN 15194:2017+A1:2023 contempla solo i rischi associati a temperature estreme, incendi ed esplosioni, la restrizione relativa alle vibrazioni dovrebbe essere mantenuta.
(8) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, ad eccezione delle norme armonizzate EN 15700:2023 e 15194:2017+A1:2023, soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stati stabiliti con la direttiva (UE) 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme, con le eventuali restrizioni, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(9) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE. Per fare in modo che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 1417:2023, EN 1501-4:2023, EN 1915-1:2023, EN ISO 3691-4:2023, EN ISO 13849-1:2023, EN 15194:2017+A1:2023, EN 15700:2023, EN 16307-5:2023, EN ISO 19085-12:2021 e relativa modifica EN ISO 19085-12:2021/A11:2023, EN ISO 25119-1:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-1:2023/A1:2023, EN ISO 25119-2:2023, EN ISO 25119-3:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-3:2023/A1:2023, EN ISO 25119-4:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-4:2023/A1:2023, EN IEC 60335-2-89:2022 e relative modifica EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e rettifica EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11, EN IEC 60335-2-119:2024 e relativa modifica EN IEC 60335-2-119:2024/A11:2024, EN IEC 62841-4-5:2021 e relative modifica EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 e rettifica EN IEC 62841-4-5:2021/AC:2024-01, EN IEC 62841-4-7:2022 e relative modifica EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022 e rettifiche EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-05 e EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-10 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(10) Le norme armonizzate EN 16590-1:2014, EN 16590-2:2014, EN 16590-3:2014 e EN 16590-4:2014, i cui riferimenti sono elencati nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, dovrebbero essere considerate obsolete, poiché non più rappresentative della situazione attuale.
(11) È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 1218-1:1999+A1:2009, EN 1218-2:2004+A1:2009, EN 1218-5:2004+A1:2009, EN 1417:2014, EN 1501-4:2007, EN 1915-1:2013, EN ISO 13849-1:2015, EN 15194:2017, EN 15700:2011 e EN 16307-5:2013, dal momento che tali norme sono state riviste, e delle norme EN 16590-1:2014, EN 16590-2:2014, EN 16590-3:2014 e EN 16590-4:2014, considerate obsolete. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(12) La norma armonizzata EN 1127-2:2014 sulla prevenzione dell’esplosione e la protezione contro l’esplosione, con concetti fondamentali e metodologia, il cui riferimento è pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, è stata erroneamente inserita nell’elenco delle norme di tipo A anziché in quello delle norme di tipo B, per quanto riguarda le macchine. Tale errore e la relativa rettifica dovrebbero pertanto riflettersi nell’allegato I, parti prima e seconda, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(13) La norma armonizzata EN ISO 11554:2017 sui metodi di prova per fasci laser nei sistemi laser, il cui riferimento è stato pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, è stata erroneamente inserita nell’elenco delle norme di tipo C anziché in quello delle norme di tipo B, per quanto riguarda le macchine. Tale errore e la relativa rettifica dovrebbero pertanto riflettersi nell’allegato I, parti seconda e terza, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(14) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le loro macchine oggetto delle norme armonizzate EN 1218-1:1999+A1:2009, EN 1218-2:2004+A1:2009, EN 1218-5:2004+A1:2009, EN 1501-4:2007, EN 16590-1:2014, EN 16590-2:2014, EN 16590-3:2014, EN 16590-4, EN 1915-1:2013, EN ISO 13849-1:2015, EN 15194:2017, EN 15700:2011 o EN 16307-5:2013, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(16) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è così modificata:
(1) all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I riferimenti delle norme armonizzate elencate nell’allegato I, parte terza, punto 2, righe 121, 266, 324 bis, 343, 405, 495, 495 bis, 502 bis, 513 bis, 671 bis e 681 bis della presente decisione sono pubblicati con restrizioni.»;
(2) l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è rettificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1, lettera a), dell’allegato I si applica a decorrere dal 15 maggio 2027.
Il punto 1, lettera b), dell’allegato I si applica a decorrere dal 15 novembre 2025.
Il punto 2, lettera a), dell’allegato I si applica a decorrere dal 15 novembre 2025.
Il punto 2, lettera b), dell’allegato I si applica a decorrere dal 15 maggio 2026.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.
(2) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj.
(3) Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/37/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione, del 26 luglio 2023, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 2.8.2023, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1586/oj).